{"id":12021,"date":"2026-06-04T09:32:08","date_gmt":"2026-06-04T07:32:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=12021"},"modified":"2026-06-04T09:35:43","modified_gmt":"2026-06-04T07:35:43","slug":"lapplicabilita-dellart-2043-c-c-in-caso-di-vizi-o-difformita-dellopera","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/lapplicabilita-dellart-2043-c-c-in-caso-di-vizi-o-difformita-dellopera\/","title":{"rendered":"L\u2019applicabilit\u00e0 dell\u2019art. 2043 c.c. in caso di vizi o difformit\u00e0 dell\u2019opera"},"content":{"rendered":"<p><strong>Introduzione<\/strong><\/p>\n<p>Il sistema civilistico italiano prevede strumenti di tutela distinti che operano su piani di interesse differenti. Due disposizioni fondamentali sono l\u2019art. 2043 c.c., norma cardine della responsabilit\u00e0 extracontrattuale, e l\u2019art. 1669 c.c., che regola la responsabilit\u00e0 decennale dell\u2019appaltatore per gravi difetti. Il presente contributo analizza la <strong>funzione sistemica<\/strong> delle due norme e il loro rapporto di concorso, evidenziato dalla giurisprudenza nomofilattica. Si avanza, in particolare, l&#8217;ipotesi dell&#8217;applicabilit\u00e0 dell&#8217;art. 2043 c.c. anche in caso di <strong>vizi o difformit\u00e0 minori<\/strong> (artt. 1667 e 1668 c.c.), quando il fatto illecito generi un <strong>danno ingiusto che trascenda i limiti della tutela contrattuale<\/strong>, garantendo cos\u00ec una protezione integrale al committente e, soprattutto, ai terzi estranei al rapporto.<\/p>\n<ol>\n<li><strong> La clausola generale di responsabilit\u00e0 aquiliana (art. 2043 c.c.): natura e funzione sistemica<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>L&#8217;art. 2043 c.c. come noto, costituisce una <strong>clausola generale che regola la disciplina della responsabilit\u00e0 civile<a href=\"#_ftn1\" name=\"_ftnref1\">[1]<\/a><\/strong> svolgendo una funzione onnicomprensiva di tutela avente natura extracontrattuale (o <em>aquiliana<\/em>). \u00a0Operando sulla base del principio del <em>neminem laedere<a href=\"#_ftn2\" name=\"_ftnref2\"><strong>[2]<\/strong><\/a><\/em> e prescindendo dall\u2019esistenza di un preesistente vincolo contrattuale, essa funge da supporto sistemico nella regolazione della responsabilit\u00e0 civile unitamente intesa. La funzione dell\u20192043 c.c. pu\u00f2, quindi, dirsi poliedrica. Infatti, oltre alla primaria funzione <strong>riparatoria<\/strong> (volta a reintegrare il patrimonio leso), la norma assolve anche una funzione essenzialmente <strong>preventiva<\/strong> e in alcuni casi <strong>sanzionatoria<a href=\"#_ftn3\" name=\"_ftnref3\">[3]<\/a> <\/strong>(si richiama l\u2019excursus giurisprudenziale sui c.d. danni punitivi), scoraggiando comportamenti negligenti o dolosi che possano arrecare un danno ingiusto (atipicit\u00e0 nei limiti della meritevolezza degli interessi coinvolti<a href=\"#_ftn4\" name=\"_ftnref4\">[4]<\/a>). Ad ogni modo, ci\u00f2 che rileva ai fini del presente lavoro \u00e8 mantenere il focus sulla nozione di danno ingiusto, il quale ricorre ogni qualvolta l&#8217;attivit\u00e0 colpevole altrui leda una posizione giuridica ritenuta meritevole di tutela dall&#8217;ordinamento, anche al di fuori della sfera di interesse regolata da un contratto. Tale flessibilit\u00e0 ermeneutica \u00e8 il fondamento teorico che permette alla responsabilit\u00e0 aquiliana di non essere assorbita dall&#8217;eventuale responsabilit\u00e0 contrattuale, ma di concorrere<a href=\"#_ftn5\" name=\"_ftnref5\">[5]<\/a> con essa, garantendo che ogni lesione ingiusta trovi adeguata riparazione, indipendentemente dalla fonte dell&#8217;obbligo<a href=\"#_ftn6\" name=\"_ftnref6\">[6]<\/a>.<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li><strong> L&#8217;art. 1669 c.c.: natura extracontrattuale e tutela degli interessi di ordine pubblico<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>L&#8217;art. 1669 c.c. disciplina una forma speciale di responsabilit\u00e0 nell&#8217;ambito del contratto di appalto per <em>gravi difetti<\/em> dell\u2019opera, pericolo di rovina o rovina, entro dieci anni dal compimento della medesima. La sua collocazione sistematica e la sua <em>natura<\/em> sono state oggetto di un dibattito acceso tra quanti la collocavano nell\u2019alveo della responsabilit\u00e0 contrattuale e quanti, invece, ne reclamavano la natura extracontrattuale<a href=\"#_ftn7\" name=\"_ftnref7\">[7]<\/a>. Il contrasto ermeneutico originava sulla previsione che estende la responsabilit\u00e0 non solo al committente, ma anche ai suoi <strong>aventi causa<\/strong> (acquirenti successivi), elemento che rendeva incerta la qualificazione della responsabilit\u00e0 come contrattuale (legata al vincolo originario) o extracontrattuale (legata alla lesione di un interesse generale). La questione \u00e8 stata risolta in via definitiva dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la fondamentale <strong>sentenza n. 2284 del 3 febbraio 2014<\/strong>, che ha aderito in modo netto alla tesi della <strong>natura extracontrattuale<\/strong>. La <em>ratio<\/em> di questa pronuncia risiede nel fatto che la norma tutela <strong>interessi di ordine pubblico<\/strong> \u2013 la sicurezza dell&#8217;attivit\u00e0 edificatoria, la conservazione e la funzionalit\u00e0 degli edifici, e l\u2019incolumit\u00e0 delle persone che trascendono il mero rapporto sinallagmatico. In altri termini, dal momento che dall\u2019esecuzione del contratto di appalto possano generarsi danni che trascendono il rapporto sinallagmatico ledendo interessi a rilevanza pubblicistica e quindi meritevoli di una c.d. tutela rafforzata, l\u2019art. 1669 c.c. viene ritenuto quella disposizione capace di offrire tale forma di tutela. E quest\u2019ultima, bench\u00e9 abbia un collegamento con il contratto d\u2019appalto posto in essere, in realt\u00e0 se ne discosta in quanto chiamato ad operare in situazioni in cui il comportamento delle parti abbiano prodotto un danno ulteriore e diverso rispetto al vulnus degli interessi tutelati contrattualmente. A fortiori, tale inquadramento ci guida nel rilevare un rapporto di specialit\u00e0 tra l\u2019art. 1669 c.c. e l\u2019art. 2043 c.c. in modo tale che il primo operi quando sussistano i suoi presupposti in assenza dei quali si riespande l\u2019operativit\u00e0 dell\u2019art. 2043 c.c. che in funzione delle caratteristiche sopra enunciate svolge un ruolo alternativo ed integrativo al fine di assicurare una tutela generale e piena<a href=\"#_ftn8\" name=\"_ftnref8\">[8]<\/a> (Cass. n. 31301\/2023, Cass. n. 20450\/2023).<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li><strong>Il concorso tra azioni: principi e profili di coordinamento<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Da quanto analizzato fino ad ora emerge, in linea con la giurisprudenza consolidata, la possibilit\u00e0 di un concorso o cumulo di azioni. In altri termini, responsabilit\u00e0 contrattuale ed extracontrattuale possono concorrere in quanto un medesimo fatto (l&#8217;inadempimento) \u00e8 possibile che sia in grado di violare contemporaneamente l&#8217;obbligazione specifica e il generale divieto del <em>neminem laedere<a href=\"#_ftn9\" name=\"_ftnref9\"><strong>[9]<\/strong><\/a><\/em>.<\/p>\n<p>Nel contesto dell&#8217;appalto, il concorso \u00e8 giustificato dalla <strong>diversit\u00e0 degli interessi tutelati<\/strong> in quanto l&#8217;art. 1669 c.c. tutela l&#8217;interesse pubblico alla stabilit\u00e0 delle costruzioni, mentre l&#8217;art. 2043 c.c. tutela ogni altro interesse giuridico (meritevole) che possa essere leso.<\/p>\n<p>L&#8217;art. 2043 c.c. svolge quindi una funzione <strong>integrativa e residuale<\/strong> rispetto all&#8217;art. 1669<a href=\"#_ftn10\" name=\"_ftnref10\">[10]<\/a> c.c., in quanto pu\u00f2 essere invocato:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Per il risarcimento di danni ulteriori e trascendenti:<\/strong> danni alla persona, danni a beni diversi dall&#8217;opera, danni non patrimoniali o perdita di <em>chance<\/em> che esorbitano la garanzia decennale (la cui funzione \u00e8 tipicamente riparatoria del danno all\u2019opera);<\/li>\n<li><strong>A tutela dei terzi estranei:<\/strong> Soggetti non legati dal contratto, n\u00e9 qualificabili come aventi causa (es. passanti, confinanti) che in quanto terzi possono far valere i propri diritti esclusivamente sulla base dell&#8217;azione aquiliana;<\/li>\n<li><strong>In via residuale:<\/strong> Ovvero in quei casi in cui non ricorrono i presupposti oggettivi della tutela speciale (es. difetti non sufficientemente gravi, decorso del termine decennale, mancata tempestiva denuncia) e sia allo stesso tempo ravvisabile un danno ingiusto.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Ne consegue il diverso diparto dell\u2019onere probatorio a seconda del rimedio azionabile tale per cui vige una presunzione di responsabilit\u00e0 a carico dell&#8217;appaltatore per il 1669 c.c. (pi\u00f9 favorevole) contro l&#8217;onere interamente gravante sul danneggiato per il 2043 c.c.<\/p>\n<ol start=\"4\">\n<li><strong>L&#8217;estensione della logica concorsuale ai vizi e alle difformit\u00e0 ex artt. 1667 e 1668 c.c.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Nel caso della tutela per i <strong>vizi e le difformit\u00e0 minori<a href=\"#_ftn11\" name=\"_ftnref11\">[11]<\/a><\/strong> disciplinati dagli artt. 1667 e 1668 c.c. vige una garanzia di natura <strong>pacificamente contrattuale<a href=\"#_ftn12\" name=\"_ftnref12\">[12]<\/a><\/strong> per i difetti che non raggiungono la soglia di gravit\u00e0 del 1669 c.c., con un termine di prescrizione molto breve (due anni dalla consegna). Invero, il sistema delle tutele si comporta in maniera elastica in quanto a fronte di vizi gravi come la rovina assicura un margine d\u2019azione molto pi\u00f9 ampio mentre, in presenza di vizi che non raggiungono tale soglia di gravit\u00e0 che quindi non trascendano gli interessi contrattuali, contemperando gli stessi (certezza dei rapporti giuridici-tutela per il soggetto debole\/es. committente), impone il rispetto di adempimenti e termini brevi per agire onde evitare il possibile abuso della tutela a discapito sia della ragionevolezza, che della correttezza e buona fede che permeano i rapporti sociali\/contrattuali.<\/p>\n<p>Tanto premesso, ci si chiede se sia possibile estendere il concorso delle tutele anche con riferimento agli artt. 1667 e 1668 c.c. Orbene, in linea con l\u2019opinione maggioritaria si ritiene possibile l&#8217;applicabilit\u00e0 dell&#8217;art. 2043 c.c. in concorso con la garanzia contrattuale per i vizi minori in ragione della stessa <em>ratio<\/em> del concorso affrontato per la responsabilit\u00e0 in senso generale. Invero, nel caso nel caso dell\u2019applicabilit\u00e0 dell\u2019art. 1669 c.c. il concorso con l\u2019art. 2043 c.c. \u00e8 solo apparente in quanto tra le due fattispecie vige un rapporto di specialit\u00e0 tale per cui in presenza dei presupposti della norma speciale \u00e8 solo quest\u2019ultima che si deve applicare. L\u2019art. 2043 c.c. trover\u00e0 applicazione in via residuale, solo ove non sussistano i presupposti della norma speciale e allo stesso vi siano gli elementi costitutivi suoi propri. Invece, nel caso della tutela ex art. 1667-1668 c.c. in rapporto all\u2019art. 2043 c.c. si verifica un concorso effettivo in quanto le due norme hanno natura diversa ed operano con funzioni non coincidenti.<\/p>\n<p>Infatti, con riferimento ai danni che possano trascendere l\u2019interesse contrattuale, nulla impedisce che anche un difetto minore possa causare danni che eccedono la mera necessit\u00e0 di eliminazione del vizio o riduzione del prezzo. Si pensi all&#8217;esempio di un impianto difforme che causi un incendio (danni a persone e cose estranee all&#8217;opera) o un vizio di isolamento che provochi danni alla salute degli occupanti. Di fronte a tali casi particolari, \u00e8 ravvisabile un\u2019insufficienza nel sistema di tutele azionabili solo in sede contrattuale in quanto non in grado di garantire il pieno ristoro di tali pregiudizi. Con riferimento ai soggetti c.d. terzi, come per il 1669 c.c., non hanno titolo per invocare la garanzia degli artt. 1667 e 1668 c.c. tale per cui senza l\u2019operativit\u00e0 della clausola generale dell\u2019art. 2043 c.c., che funge da garanzia di chiusura del sistema per la tutela contro ogni danno ingiusto rimarrebbero privi di tutela. Ancora, in presenza di difetti che manifestino le loro conseguenze pregiudizievoli (danni) tardivamente e che quindi si superino i limii imposti dal termine prescrizionale biennale, l&#8217;azione aquiliana, con il suo termine quinquennale (decorrente dalla percezione del danno), consente di assicurare la tutela del danneggiato che diversamente non troverebbe ristoro.<\/p>\n<p>Orbene, in tale prospettiva, la responsabilit\u00e0 aquiliana opera come <strong>tutela integrativa e complementare<\/strong> rispetto alla garanzia contrattuale in quanto sebbene il committente che agisca <em>ex<\/em> art. 2043 c.c. rinunci ai vantaggi probatori della tutela contrattuale, egli ottiene in cambio il <strong>risarcimento integrale<\/strong> di qualunque danno ingiusto senza i limiti oggettivi e temporali propri degli artt. 1667 e 1668 c.c.<\/p>\n<ol start=\"5\">\n<li><strong> Conclusione<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>L&#8217;analisi del rapporto tra gli artt. 1667, 1668, 1669 e 2043 c.c. rivela un sistema di tutele complesso ma <strong>coerente<\/strong>, in cui le norme speciali non escludono l&#8217;applicazione della clausola generale, ma si coordinano con essa secondo una logica di <strong>integrazione e complementarit\u00e0<\/strong>.<\/p>\n<p>Il concorso tra le diverse forme di responsabilit\u00e0 non si limita ai soli gravi difetti (art. 1669 c.c.) ma, in virt\u00f9 della medesima <em>ratio<\/em> di protezione di interessi che trascendono il contratto, si estende anche ai vizi minori.<\/p>\n<p>Tale architettura sistemica testimonia la capacit\u00e0 dell&#8217;ordinamento di bilanciare la <strong>certezza dei rapporti contrattuali<\/strong> con l&#8217;esigenza di assicurare una <strong>tutela effettiva<\/strong> e generale contro qualunque forma di danno ingiusto. La coesistenza di questi regimi garantisce, infatti, che nessun pregiudizio, sia esso di natura pubblica (sicurezza dell&#8217;edificio) o privata (lesione di beni o della persona), rimanga privo di adeguata riparazione.<\/p>\n<p><strong>Bibliografia<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Anzani G., <em>L\u2019\u201dingiustizia del danno\u201d in una relazione qualificata. Per un nuovo confine tra le due specie di responsabilit\u00e0<\/em>, in Jura. Temi e problemi del diritto, ETS, 2023.<\/li>\n<li>Barcellona M., <em>La responsabilit\u00e0 civile<\/em>, G. Giappichelli Editore, 2021.<\/li>\n<li>Bertolino M., <em>Il risarcimento del danno tra pretese riparatorio-compensative e istanze punitive nel canone del diritto penale<\/em>, DPC, 5\/2019.<\/li>\n<li>Faillaci G., <em>La garanzia per la presenza di difformit\u00e0 o vizi nell\u2019appalto di lavori edili,<\/em> in riv. N-Jus, 2024.<\/li>\n<li>Frenda D. M., <em>Il problema del \u201cconcorso\u201d di responsabilit\u00e0 contrattuale ed extracontrattuale tra dottrina e giurisprudenza<\/em>, riv. Obbligazioni e Contratti, 2010.<\/li>\n<li>Mancusi A., <em>La responsabilit\u00e0 del costruttore ex art. 1669 cc concreta un&#8217;ipotesi di responsabilit\u00e0 extracontrattuale speciale rispetto a quella ex art. 2043 cc<\/em> &#8211; PuntodiDiritto.<\/li>\n<li>Scognamiglio R., <em>Illecito (diritto vigente),<\/em> in Noviss. Dig. it., VIII, Torino, 1962.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Giurisprudenza<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 2284 del 3 febbraio 2014:<\/strong> (Principio nomofilattico sulla natura extracontrattuale dell&#8217;art. 1669 c.c. e la tutela degli interessi di ordine pubblico).<\/li>\n<li><strong>Cassazione civile, sezione II, sentenza n. 7634 del 2006:<\/strong> (Ragioni di ordine pubblico alla base della responsabilit\u00e0 decennale).<\/li>\n<li><strong>Cassazione civile, sentenza n. 31301 del 10 novembre 2023:<\/strong> (Rapporto di specialit\u00e0 e funzione residuale\/integrativa dell&#8217;art. 2043 c.c.).<\/li>\n<li><strong>Cassazione civile, sentenza n. 12704 del 2002:<\/strong> (Ammissibilit\u00e0 del concorso tra responsabilit\u00e0 contrattuale ed extracontrattuale anche per i vizi dell&#8217;opera).<\/li>\n<li><strong>Cassazione civile, sezione II, sentenza n. 28233 del 27 novembre 2017:<\/strong> (Ribadisce la natura non contrattuale del 1669 c.c.).<\/li>\n<li><strong>Cassazione civile, Sez. II, Ordinanza n. 23440 del 17 agosto 2025 (prospettica)Sussidiariet\u00e0 di 2043 c.c. a fronte di 1669 c.c. <\/strong>La massima ribadisce che il ricorso all&#8217;art. 2043 c.c. \u00e8 possibile solo in caso di <strong>carenza dei presupposti strutturali (oggettivi o soggettivi)<\/strong> dell&#8217;azione <em>ex<\/em> art. 1669 c.c. Ci\u00f2 rafforza la tesi che il 2043 c.c. agisce in via <strong>residuale e integrativa<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<p><a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\">[1]<\/a> Barcellona M., <em>La responsabilit\u00e0 civile, <\/em>G. Giappichelli Editore, 2021.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref2\" name=\"_ftn2\">[2]<\/a> Scognamiglio R., <em>Illecito (diritto vigente),<\/em> in Noviss. Dig. it., VIII, Torino, 1962, 164 ss.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref3\" name=\"_ftn3\">[3]<\/a> Bertolino M., <em>Il risarcimento del danno tra pretese riparatorio-compensative e istanze punitive nel canone del diritto penale, <\/em>DPC, 5\/2019.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref4\" name=\"_ftn4\">[4]<\/a> <em>ex plurimis\u00a0Cass.<\/em><a href=\"https:\/\/ius.lefebvregiuffre.it\/dettaglio\/6999445\/SAU003D22M07Y1999N000000500SUU\"><strong><em>\u00a0S.U.<\/em><\/strong>,\u00a0<em>n. 500\/1999<\/em><\/a><\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref5\" name=\"_ftn5\">[5]<\/a> Cass. Civ., Sez. III, n. 27612\/2019; Cass. Civ., Sez. III, n. 36270\/2023.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref6\" name=\"_ftn6\">[6]<\/a> Anzani G., L\u2019\u201dingiustizia del danno\u201d in una relazione qualificata. Per un nuovo confine tra le due specie di responsabilit\u00e0, in Jura. Temi e problemi del diritto, ETS, 2023, pp. 77 ss.; Frenda D. M., <em>Il problema del \u201cconcorso\u201d di responsabilit\u00e0 contrattuale ed extracontrattuale tra dottrina e giurisprudenza, <\/em>riv. Obbligazioni e Contratti, 2010.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref7\" name=\"_ftn7\">[7]<\/a> Cass. n. 7634\/2006 sulla natura extracontrattuale, ragioni di ordine pubblico. Cass. Sez. U. n. 2284\/2014, \u00ab<em>interesse, di carattere generale, alla sicurezza dell\u2019attivit\u00e0 edificatoria, quindi la conservazione e la funzionalit\u00e0 degli edifici, allo scopo di preservare la sicurezza e l\u2019incolumit\u00e0 delle persone<\/em>\u00bb, ripresa da Cass. Ordinanza n. 23470\/2023.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref8\" name=\"_ftn8\">[8]<\/a> Mancusi A., <a href=\"https:\/\/www.puntodidiritto.it\/responsabilita-costruttore-ex-art-1669-cc-concreta-ipotesi-di-responsabilita-extracontrattuale-speciale-rispetto-a-quella-ex-art-2043-cc\/\">La responsabilit\u00e0 del costruttore ex art. 1669 cc concreta un&#8217;ipotesi di responsabilit\u00e0 extracontrattuale speciale rispetto a quella ex art. 2043 cc &#8211; PuntodiDiritto<\/a>.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref9\" name=\"_ftn9\">[9]<\/a> Cass. n. 31301\/2023.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref10\" name=\"_ftn10\">[10]<\/a> Rapporto di specialit\u00e0 e autonomia dei presupposti, Cass., ordinanza n. 23440\/2025.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref11\" name=\"_ftn11\">[11]<\/a> Faillaci G., <em>La garanzia per la presenza di difformit\u00e0 o vizi nell\u2019appalto di lavori edili, <\/em>in riv. N-Jus, 2024.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref12\" name=\"_ftn12\">[12]<\/a> Cass. n. 3659\/2024; Cass. n. 17819\/2021; Cass. n. 187\/2020.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Introduzione Il sistema civilistico italiano prevede strumenti di tutela distinti che operano su piani di interesse differenti. Due disposizioni fondamentali sono l\u2019art. 2043 c.c., norma cardine della responsabilit\u00e0 extracontrattuale, e <\/p>\n","protected":false},"author":4005,"featured_media":12024,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_bbp_topic_count":0,"_bbp_reply_count":0,"_bbp_total_topic_count":0,"_bbp_total_reply_count":0,"_bbp_voice_count":0,"_bbp_anonymous_reply_count":0,"_bbp_topic_count_hidden":0,"_bbp_reply_count_hidden":0,"_bbp_forum_subforum_count":0,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[38,11,2595,37,2663,5,2727,1],"tags":[],"class_list":["post-12021","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-rassegna-di-giurisprudenza-civile","category-rubriche-giuridiche","category-diritto-civile","category-rassegna-di-giurisprudenza","category-italia","category-fascicoli","category-n-154-05-2026","category-news"],"translation":{"provider":"WPGlobus","version":"3.0.2","language":"es","enabled_languages":["it","en","es"],"languages":{"it":{"title":true,"content":true,"excerpt":false},"en":{"title":false,"content":false,"excerpt":false},"es":{"title":false,"content":false,"excerpt":false}}},"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.economiaediritto.it\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/pexels-karola-g-7876144-scaled.jpg?fit=2560%2C1707&ssl=1","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p9CRXF-37T","jetpack_likes_enabled":true,"jetpack-related-posts":[{"id":11832,"url":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/la-dittatura-gentile-delle-app-per-il-controllo-ora-basta-un-click\/","url_meta":{"origin":12021,"position":0},"title":"La dittatura gentile delle app: per il controllo ora basta un click","author":"Arianna La Groia","date":"Oct 9, 2025","format":false,"excerpt":"L\u2019articolo analizza il sistema pervasivo di sorveglianza e controllo sociale che si cela dietro al colosso digitale WeChat, un\u2019applicazione cinese \u201ctuttofare\u201d che permette agli utenti di svolgere un ampio ventaglio di funzioni. Dopo aver chiarito in che modo la piattaforma, che conta oltre 1,2 miliardi di utenti, applica censure sistematiche\u2026","rel":"","context":"In &quot;Diritto&quot;","block_context":{"text":"Diritto","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/category\/rubriche-giuridiche\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/www.economiaediritto.it\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/donna-che-mostra-un-icona-di-wechat-scaled.jpg?fit=1200%2C986&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/www.economiaediritto.it\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/donna-che-mostra-un-icona-di-wechat-scaled.jpg?fit=1200%2C986&ssl=1&resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/www.economiaediritto.it\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/donna-che-mostra-un-icona-di-wechat-scaled.jpg?fit=1200%2C986&ssl=1&resize=525%2C300 1.5x, https:\/\/i0.wp.com\/www.economiaediritto.it\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/donna-che-mostra-un-icona-di-wechat-scaled.jpg?fit=1200%2C986&ssl=1&resize=700%2C400 2x, https:\/\/i0.wp.com\/www.economiaediritto.it\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/donna-che-mostra-un-icona-di-wechat-scaled.jpg?fit=1200%2C986&ssl=1&resize=1050%2C600 3x"},"classes":[]}],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12021","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4005"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=12021"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12021\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":12030,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12021\/revisions\/12030"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/12024"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=12021"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=12021"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=12021"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}