{"id":13062,"date":"2026-09-09T09:37:39","date_gmt":"2026-09-09T07:37:39","guid":{"rendered":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=13062"},"modified":"2026-09-09T09:37:39","modified_gmt":"2026-09-09T07:37:39","slug":"la-violazione-del-diritto-del-mare-e-la-crisi-della-global-sumud-flotilla-profili-di-diritto-internazionale-e-tutela-giurisdizionale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/la-violazione-del-diritto-del-mare-e-la-crisi-della-global-sumud-flotilla-profili-di-diritto-internazionale-e-tutela-giurisdizionale\/","title":{"rendered":"La violazione del diritto del mare e la crisi della Global Sumud Flotilla: profili di diritto internazionale e tutela giurisdizionale"},"content":{"rendered":"<p>Il drammatico abbordaggio della <strong>&#8220;<em>Global Sumud Flotilla<\/em>&#8220;<\/strong> da parte delle forze militari israeliane, sotto la diretta responsabilit\u00e0 strategica del governo Netanyahu, ripropone con assoluta urgenza il tema del rispetto dei confini giurisdizionali marittimi e della tutela dei diritti umani fondamentali. L&#8217;analisi del caso de quo impone una netta scissione tra la legittima azione di sicurezza statale e la manifesta violazione dei trattati internazionali, le cui conseguenze rischiano di creare un precedente giurisprudenziale e geopolitico di estrema gravit\u00e0.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><em>Il fatto<\/em><\/strong><\/p>\n<p>La condotta posta in essere dalle autorit\u00e0 israeliane si \u00e8 tradotta nell&#8217;intercettazione e nel successivo sequestro della flottiglia umanitaria in acque internazionali, ben oltre le competenze territoriali legittimamente rivendicabili dallo Stato costiero. Gli attivisti a bordo sono stati privati della libert\u00e0 e condotti coattivamente in territorio israeliano ed una volta giunti sul territorio israeliano vi \u00e8 stato un azzeramento dei canoni minimi di umanit\u00e0 e del diritto internazionale. Gli attivisti sono stati stipati all&#8217;interno di container e sottoposti a veri e propri atti di tortura, violenze e umiliazioni.<\/p>\n<p>Le testimonianze agli atti descrivono uno scenario di brutale lesione fisica e psicologica: persone obbligate a rimanere a terra, legate, percosse a calci, donne private dei vestiti e subdolamente molestate nelle loro parti intime. A questo si \u00e8 aggiunto anche l&#8217;uso di scariche di <em>Taser<\/em> e l&#8217;intimidazione ravvicinata tramite l&#8217;utilizzo di cani da presa. Successivamente a tali patimenti, gli attivisti sono stati formalmente &#8220;<em>espulsi<\/em>&#8221; dal Paese, previo stratagemma giuridico volto ad accusarli di terrorismo e di finanziamento illecito a favore dell&#8217;organizzazione Hamas, nel tentativo di giustificare ex post l&#8217;arbitraria limitazione della loro libert\u00e0 personale.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><em>L&#8217;Inquadramento Giuridico: Montego Bay e il Manuale di San Remo<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Per comprendere appieno la gravit\u00e0 intrinseca della fattispecie, occorre analizzare i canoni giuridici costitutivi ed essenziali alla base del diritto internazionale del mare. I cardini normativi della questione risiedono nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), siglata a Montego Bay nel 1982, e nel Manuale di San Remo del 1994, relativo al diritto internazionale applicabile ai conflitti armati in mare.<\/p>\n<p>I canoni giuridici legati alla sovranit\u00e0 marittima si dividono rigidamente in base alla distanza dalla costa. La Convenzione di Montego Bay stabilisce, quale canone costitutivo e invalicabile, che il &#8220;<em>mare territoriale<\/em>&#8221; di ogni Stato \u2013 entro il quale si esercita la piena ed esclusiva competenza giurisdizionale della nazione costiera \u2013 \u00e8 tassativamente vincolato entro il limite massimo di 12 miglia marine dalle linee di base. Al di l\u00e0 del confine, in alto mare, vige il principio cardine della libert\u00e0 di navigazione: nessuna nave pu\u00f2 essere sottoposta al sequestro o alla giurisdizione di uno Stato diverso da quello di cui batte bandiera, principio saldo del diritto internazionale.<\/p>\n<p>Nel caso in esame, il superamento di queste 12 miglia con conseguente azione di repressione da parte delle forze israeliane \u00e8 avvenuto in modo marcatamente autoritario, configurando l&#8217;azione di cattura non come un legittimo atto di polizia marittima, bens\u00ec come un&#8217;operazione dotata delle caratteristiche oggettive della pirateria di Stato. Nemmeno il Manuale di San Remo (che disciplina i blocchi navali e l&#8217;intercettazione di navi in tempo di conflitto) pu\u00f2 sanare in toto la condotta: tale testo richiede infatti il rispetto assoluto del principio di proporzionalit\u00e0 e vieta categoricamente i trattamenti disumani e degradanti. Pertanto, l&#8217;aver operato il sequestro in acque internazionali e l&#8217;aver successivamente deportato i civili costituisce una violazione insanabile del diritto internazionale pattizio e consuetudinario.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><em>La Reazione Istituzionale e la Critica di Diritto<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Sul piano politico-diplomatico, la reazione del nostro Paese \u00e8 stata durissima. Il Ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, ha espresso ferma condanna a Bruxelles verso le azioni compiute dagli israeliani, chiedendo sanzioni immediate contro il governo israeliano e ottenendo la calendarizzazione della discussione alla prossima riunione dei ministri degli Esteri dell&#8217;Unione Europea. La richiesta italiana \u00e8 stata prontamente accolta dalla presidenza della PESC (Politica Estera e di Sicurezza Comune), la quale sembra orientata verso l&#8217;adozione di sanzioni autonome e mirate esclusivamente nei confronti del Ministro di estrema destra Itamar Ben-Gvir, individuato come figura di riferimento dei reparti responsabili delle torture.<\/p>\n<p>Alla luce di tali considerazioni, si impone tuttavia una doverosa e critica riflessione: la tesi secondo cui il problema sia risolvibile unicamente attraverso l&#8217;irrogazione di sanzioni individuali verso il singolo ministro appare giuridicamente parziale, elusiva e del tutto insufficiente. Questa scelta, palesemente dettata dalla necessit\u00e0 di preservare un precario equilibrio globale ed evitare la rottura diplomatica strutturale con Tel Aviv, si scontra frontalmente con il diritto internazionale.<\/p>\n<p>Sotto il profilo strettamente dottrinale, infatti, la frammentazione della responsabilit\u00e0 tra il singolo ministro e l&#8217;apparato statale costituisce un vulnus insanabile. Infatti, la condotta di un organo dello Stato \u2014 sia esso un ministro o un reparto militare operante sotto comando dello Stato in questione \u2014 \u00e8 pienamente ed inequivocabilmente imputabile allo Stato stesso. Non esiste scissione: l&#8217;azione dell&#8217;organo \u00e8 l&#8217;azione dello Stato.<\/p>\n<p>Di conseguenza, per l&#8217;ordinamento giuridico, la corretta sanzione non pu\u00f2 esaurirsi in una misura restrittiva individuale (congelamento dei beni, divieto di viaggio o altre limitazioni legate alla persona), ma deve articolarsi su canoni costitutivi ben pi\u00f9 ampi, rivolgendosi agli organi giurisdizionali competenti. Difatti, proprio per questo, diversi sono gli scenari che potrebbero essere attivati per una corretta esecuzione del diritto internazionale e sono:<\/p>\n<ul>\n<li>La Responsabilit\u00e0 Statale per l&#8217;illecito marittimo: Lo Stato di Israele dovrebbe essere chiamato a rispondere della violazione della Convenzione di Montego Bay dinanzi al <strong>Tribunale Internazionale per il Diritto del Mare (ITLOS)<\/strong> o alla <strong>Corte Internazionale di Giustizia (CIG)<\/strong>. L&#8217;indicazione concorrente di entrambi i fori non \u00e8 ridondante, ma risponde all&#8217;architettura giurisdizionale internazionale (ex art. 287 UNCLOS) e alla natura &#8220;<em>mista<\/em>&#8221; dell&#8217;illecito. Se l&#8217;ITLOS rappresenta l&#8217;organo tecnico d&#8217;elezione per le violazioni marittime <em>stricto sensu<\/em>, la competenza della CIG si rivela dirimente nel caso di specie: poich\u00e9 Israele non ha formalmente ratificato la Convenzione di Montego Bay, l&#8217;inviolabilit\u00e0 delle 12 miglia e la libert\u00e0 di navigazione operano nei suoi confronti quali inderogabili principi di diritto internazionale consuetudinario. La CIG, forte della sua giurisdizione generale, \u00e8 l&#8217;unico organo capace di giudicare la violazione della consuetudine, inglobando l&#8217;illecito marittimo nel pi\u00f9 ampio quadro dell&#8217;uso illegittimo della forza, con il conseguente obbligo di \u201c<em>restitutio in integrum<\/em>\u201d, risarcimento del danno e formali garanzie di non ripetizione.<\/li>\n<li>La Responsabilit\u00e0 Penale Internazionale per i crimini contro l&#8217;umanit\u00e0: Trattandosi di violazioni dello <em>ius cogen<\/em>s \u2014 ovvero quel nucleo ristretto e supremo di norme imperative del diritto internazionale generale (sancito dall&#8217;art. 53 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati) che non ammettono in alcun caso deroghe o giustificazioni, poich\u00e9 poste a tutela dei valori fondanti e irrinunciabili della comunit\u00e0 internazionale, quali il divieto assoluto di tortura, i trattamenti disumani, degradanti e la pirateria \u2014 la competenza giurisdizionale assume connotati del tutto peculiari. La sede naturale per perseguire tali crimini internazionali \u00e8, in linea di principio, la <strong>Corte Penale Internazionale (CPI)<\/strong>. Tuttavia, per via dei rigidi criteri di ammissibilit\u00e0 previsti dallo Statuto di Roma \u2014 che impongono una rigorosa soglia di gravit\u00e0 (art. 17) e la prova inequivocabile della catena di comando per la responsabilit\u00e0 del superiore (art. 28) \u2014 l&#8217;azione della Corte tende a concentrarsi sulle macro-politiche sistematiche di Stato. Ci\u00f2 rende giuridicamente complesso perseguire in questa sede i vertici politici apicali, come il Primo Ministro, per il singolo episodio della flottiglia, a meno di non poterne provare un ordine diretto e inequivocabile. La responsabilit\u00e0 penale internazionale, in questi casi specifici, colpisce primariamente i vertici operativi, i ministri direttamente competenti e i responsabili materiali. Proprio per sopperire a tali limiti strutturali vige, in via concorrente, il principio della giurisdizione universale (unito alla competenza per i reati commessi all&#8217;estero in danno di connazionali), che incardina l&#8217;azione penale direttamente in capo alle <strong>Procure ordinarie nazionali<\/strong>. A tal proposito, un segnale dirompente in punto di diritto \u00e8 rappresentato dalla notizia secondo cui la <strong>Procura della Repubblica di Roma avrebbe gi\u00e0 avviato le indagini<\/strong> in merito alle atrocit\u00e0 denunciate. Questa mossa processuale conferma come l&#8217;azione penale interna possa e debba porsi quale baluardo fondamentale: perseguendo i diretti responsabili materiali e i comandanti operativi, essa garantisce ai singoli cittadini la possibilit\u00e0 di far valere concretamente i propri diritti lesi, colmando per via giurisdizionale le carenze della diplomazia ed evitando che violazioni di norme imperative sfocino in inaccettabili sacche di impunit\u00e0.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><em>Conclusioni <\/em><\/strong><\/p>\n<p>In definitiva, l\u2019attuale orientamento della PESC dimostra come l&#8217;opportunit\u00e0 geopolitica tenda a sanare esclusivamente l&#8217;effetto politico superficiale, lasciando del tutto intatto il vizio giuridico di fondo. Laddove l&#8217;azione della flottiglia umanitaria dovesse ripetersi in futuro, nell&#8217;attuale quadro di compromesso al ribasso, un nuovo atto di aggressione militare e coercizione in acque internazionali sarebbe non solo probabile, ma matematicamente certo. L&#8217;isolamento della responsabilit\u00e0 in capo al solo ministro Ben-Gvir opera, di fatto, come una pericolosa patente di impunit\u00e0 per lo Stato costiero e per i suoi vertici.<\/p>\n<p>Proprio per scongiurare tale inaccettabile reiterazione, il diritto offre uno strumento di contrasto ben pi\u00f9 incisivo della diplomazia. Per far s\u00ec che la reazione dell&#8217;ordinamento internazionale non resti lettera morta, \u00e8 imperativo che l&#8217;iniziativa della Procura di Roma non rimanga un caso isolato, ma che <strong>ogni Procura ordinaria<\/strong> dei Paesi di provenienza degli attivisti si attivi simultaneamente e con la medesima risolutezza.<\/p>\n<p>L&#8217;apertura di molteplici fascicoli d&#8217;indagine, incardinati sulle lesioni subite dai singoli cittadini e sulle violazioni imperative dello <em>ius cogens,<\/em> genererebbe una mobilitazione giurisdizionale &#8220;<em>a raggiera&#8221;<\/em> senza precedenti. Solo questa moltiplicazione coordinata delle azioni penali interne pu\u00f2 tradursi in una condanna formale e sostanziale dell&#8217;intera catena di comando, stringendo d&#8217;assedio l&#8217;apparato governativo israeliano.<\/p>\n<p>Questa pressione legale diffusa e incalzante rappresenta l&#8217;unico mezzo dotato di una reale potenza estensiva per accerchiare giuridicamente e politicamente il Primo Ministro Netanyahu. L&#8217;obiettivo di tale strategia travalica il singolo illecito marittimo: si tratta di innalzare il costo politico e diplomatico delle sue decisioni fino a renderlo insostenibile, esercitando una spinta coercitiva formidabile affinch\u00e9 l&#8217;esecutivo sia costretto a cessare le ostilit\u00e0, fermare l&#8217;escalation bellica complessiva e ripristinare, senza ulteriori deroghe, il rispetto del diritto internazionale.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il drammatico abbordaggio della &#8220;Global Sumud Flotilla&#8220; da parte delle forze militari israeliane, sotto la diretta responsabilit\u00e0 strategica del governo Netanyahu, ripropone con assoluta urgenza il tema del rispetto dei <\/p>\n","protected":false},"author":5855,"featured_media":13065,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[11,2530,37,5,2748,2621],"tags":[],"class_list":["post-13062","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-rubriche-giuridiche","category-diritto-internazionale","category-rassegna-di-giurisprudenza","category-fascicoli","category-n-158-06-2026","category-relazioni-internazionali"],"translation":{"provider":"WPGlobus","version":"3.0.2","language":"es","enabled_languages":["it","en","es"],"languages":{"it":{"title":true,"content":true,"excerpt":false},"en":{"title":false,"content":false,"excerpt":false},"es":{"title":false,"content":false,"excerpt":false}}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13062","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5855"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=13062"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13062\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":13071,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13062\/revisions\/13071"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/13065"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=13062"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=13062"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=13062"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}