{"id":13232,"date":"2026-10-26T12:24:11","date_gmt":"2026-10-26T11:24:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=13232"},"modified":"2026-10-26T12:24:20","modified_gmt":"2026-10-26T11:24:20","slug":"2-giugno-1946-referendum-o-plebiscito-la-natura-giuridica-del-voto-che-ha-instaurato-la-repubblica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/2-giugno-1946-referendum-o-plebiscito-la-natura-giuridica-del-voto-che-ha-instaurato-la-repubblica\/","title":{"rendered":"2 giugno 1946: referendum o plebiscito? La natura giuridica del voto che ha instaurato la Repubblica"},"content":{"rendered":"<p><strong>Il voto del 2 giugno: la necessit\u00e0 di un cambiamento tra le scorie della guerra e del fascismo<\/strong>.<\/p>\n<p>Il 2 giugno 1946 il popolo italiano fu chiamato a votare e decidere le sorti future del nostro territorio. Fu una scelta epocale, caratterizzata dall&#8217;introduzione del suffragio universale, che permise finalmente a tutte le donne maggiorenni di recarsi alle urne. La scheda elettorale di allora si presentava in modo molto semplice: bisognava barrare con una X la propria preferenza, scegliendo se continuare con la Monarchia o voltare pagina con la Repubblica. Ma cosa venne chiesto, in realt\u00e0, agli italiani? Per comprendere la portata \u2013 per molti versi insolita \u2013 di quel voto, occorre calarsi nel drammatico contesto dell&#8217;epoca. L&#8217;Italia emergeva dalle macerie della Seconda Guerra Mondiale e portava ancora addosso le profonde scorie del ventennio fascista. C&#8217;era un&#8217;urgenza vitale, una necessit\u00e0 di un cambio radicale che in molti potevano e invocavano a gran voce. La dinastia sabauda, compromessa dalle scelte del passato regime e dalla disastrosa gestione del conflitto, era ormai sotto processo nel tribunale della storia. Rimettere la scelta della forma di Stato direttamente nelle mani di una popolazione appena uscita da una dittatura, scavalcando la stessa Assemblea Costituente che si andava ad eleggere, fu un atto straordinario figlio di una frattura istituzionale e sociale senza precedenti. Peraltro, lo stesso Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato del 28 maggio 1947, n. 387, nel dichiarare il 2 giugno festa nazionale, parla esplicitamente di &#8220;<em>anniversario del plebiscito popolare che ha instaurato la Repubblica italiana<\/em>&#8220;.<\/p>\n<p><strong>La sottile linea di demarcazione: origini e differenze tra referendum e plebiscito.<\/strong><\/p>\n<p>Per inquadrare giuridicamente quell&#8217;evento, occorre fare una doverosa premessa tecnica: quello che \u00e8 avvenuto \u00e8 stato un plebiscito e non un referendum. Il plebiscito (dal latino <em>plebis scitum<\/em>) \u00e8 un istituto di origine romana. Nell\u2019epoca antica, la plebe veniva chiamata a scegliere e ad esprimersi su un determinato tema. In epoca moderna e contemporanea, dal punto di vista del diritto, il termine plebiscito sta ad indicare uno strumento di consultazione estemporanea relativo a scelte di importanza capitale, come la determinazione della forma di Stato o l&#8217;approvazione di annessioni territoriali. Di contro, il referendum \u00e8 oggi inteso come uno strumento di democrazia diretta, in cui il corpo elettorale \u00e8 chiamato a esprimersi con un \u201c<em>s\u00ec<\/em>\u201d o un \u201c<em>no<\/em>\u201d circa una determinata materia. Ad oggi, al referendum viene data un&#8217;accezione del tutto positiva, configurandosi come uno strumento ordinario di partecipazione diretta del popolo sulle scelte normative che gli vengono sottoposte all&#8217;interno di una cornice costituzionale gi\u00e0 definita e stabile. Il voto del &#8217;46, intervenendo fuori da un quadro costituzionale consolidato per fondarne uno nuovo, si discosta nettamente dalla natura del referendum abrogativo o costituzionale che conosciamo oggi.<\/p>\n<p><strong>Perch\u00e9 &#8220;<em>plebiscito<\/em>&#8221; \u00e8 il termine corretto, ma &#8220;<em>referendum<\/em>&#8221; ha vinto nel linguaggio comune.<\/strong><\/p>\n<p>Alla luce di queste definizioni, viene da s\u00e9 che il termine &#8220;<em>plebiscito<\/em>&#8221; sia senza dubbio quello pi\u00f9 adatto a definire, dal punto di vista tecnico e giuridico, lo strumento di manifestazione popolare utilizzato il 2 giugno 1946. Allora, perch\u00e9 nei libri di storia e nel dibattito pubblico parliamo quasi esclusivamente di &#8220;<em>referendum istituzionale<\/em>&#8220;? La risposta risiede nell&#8217;evoluzione linguistica e percettiva delle parole. Oggi, nel linguaggio popolare, il termine plebiscito \u00e8 utilizzato spesso in modo improprio: ha perso la sua accezione di strumento che anticipa l&#8217;espressione del popolo e viene piuttosto usato come definizione postuma per indicare un sostegno di larghissima maggioranza. Il termine &#8220;<em>referendum<\/em>&#8220;, invece, \u00e8 entrato prepotentemente nel linguaggio comune per la sua facile diffusione conoscitiva e per l&#8217;aura di pura democraticit\u00e0 che porta con s\u00e9. \u00c8 come se definire quell&#8217;evento un &#8220;<em>plebiscito<\/em>&#8221; \u2013 parola che storicamente richiama anche consultazioni pilotate in regimi autoritari \u2013 non avesse lo stesso significato di limpida e pacifica partecipazione che il termine &#8220;<em>referendum<\/em>&#8221; evoca nella mente dei cittadini. Si \u00e8 preferita, dunque, una semplificazione terminologica a discapito della precisione giuridica, per veicolare al meglio il valore democratico e fondativo di quella giornata.<\/p>\n<p><strong>Conclusioni: Perch\u00e9 \u00e8 opportuno parlare di plebiscito.<\/strong><\/p>\n<p>Al di l\u00e0 delle complesse e concitate vicende politiche di quella notte \u2013 che videro un&#8217;innegabile accelerazione istituzionale con il passaggio delle funzioni di Capo dello Stato al Presidente del Consiglio in carica \u2013 la vera questione su cui \u00e8 necessario soffermarsi e prendere una posizione chiara \u00e8 di natura puramente scientifica e concettuale. Sostenere che il 2 giugno ci sia stato un plebiscito non significa affatto rinfocolare vecchie polemiche o sollevare dubbi sulla legittimit\u00e0 della nostra Repubblica. Significa, al contrario, dare il giusto peso giuridico a un momento di radicale e straordinaria rifondazione dello Stato. Il diritto deve essere rispettato, accarezzato, coccolato, ossequiato e osservato, e proprio per questo occorre chiamare gli istituti con il loro nome: il voto del 1946 non si mosse sui binari di una procedura ordinaria, ma fu una consultazione eccezionale ed estemporanea che and\u00f2 a scardinare il vecchio principio della derivazione originaria della costituzione dal sovrano. Riconoscere l&#8217;autentica natura plebiscitaria di quella storica giornata non toglie nulla alla democraticit\u00e0 del risultato, ma ci permette di comprendere con maggiore rigore e lucidit\u00e0 come le grandi democrazie moderne sappiano trovare la propria forza in un originario e straordinario atto di volont\u00e0 del popolo sovrano.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il voto del 2 giugno: la necessit\u00e0 di un cambiamento tra le scorie della guerra e del fascismo. 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