{"id":1546,"date":"2013-06-01T00:23:25","date_gmt":"2013-05-31T22:23:25","guid":{"rendered":"http:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=1546"},"modified":"2014-03-10T22:01:33","modified_gmt":"2014-03-10T21:01:33","slug":"eula-ovvero-titoli-v-sostanza-quando-il-diritto-scopre-delle-verita-nascoste","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/eula-ovvero-titoli-v-sostanza-quando-il-diritto-scopre-delle-verita-nascoste\/","title":{"rendered":"EULA ovvero Titoli v. Sostanza: quando il Diritto scopre delle verit\u00e0 nascoste"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><strong>di Micol Nantiat<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il contratto di licenza d\u2019uso, generalmente detto EULA \u2013 <i>End User License Agreement<\/i>\u2013 \u00e8 uno strumento atipico impiegato per la commercializzazione di software proprietari. La caratteristica principale di tale contratto \u00e8 la possibilit\u00e0 per la <i>software house<\/i> di non perdere la propriet\u00e0 sul software in quanto l\u2019utente finale acquista solo la licenza per l\u2019utilizzo del programma per computer per un periodo di tempo determinato o indeterminato ed eventualmente dietro pagamento di un canone.<!--more--> Questo tipo di contratto consente alla <i>software house<\/i> non solo di avere un controllo maggiore sulla propria opera informatica rispetto alle normative sul diritto d\u2019autore, ma anche di aggirare un vero e proprio passaggio di propriet\u00e0 e la conseguente cessione di diritti all\u2019utente finale, tra cui l\u2019esaurimento del diritto di distribuzione in capo all\u2019autore dell\u2019opera in seguito alla prima vendita.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Sentenza per rinvio pregiudiziale della Grande Sezione della <a href=\"http:\/\/curia.europa.eu\/juris\/document\/document.jsf?text=&amp;docid=124564&amp;pageIndex=0&amp;doclang=IT&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=3165709\">Corte di Giustizia dell\u2019Unione Europea (CGUE) C-128\/11 del 3 luglio 2012<\/a> offre un\u2019interpretazione significativa e rivoluzionaria degli articoli 4, paragrafo 2, e 5, paragrafo 1 della Direttiva 2009\/24\/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU L 111, pag. 16). In sostanza la CGUE sostiene che l\u2019EULA \u00e8 assimilabile ad un contratto di compravendita del software se venduta per tempo illimitato, generando tutta una serie di nuovi diritti in capo all\u2019acquirente legittimo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il caso in questione, arrivato all\u2019ultimo grado di giudizio del sistema giudiziario tedesco, vede protagonisti la Oracle International Corporation (in seguito \u201cOracle\u201d) e la UsedSoft GmbH (in seguito \u201cUsedSoft\u201d).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Oracle, che sviluppa e distribuisce con contratti di licenza programmi per computer tramite download via Internet, ha citato in giudizio la societ\u00e0 tedesca UsedSoft, che a sua volta rivende tali licenze \u00abgi\u00e0 utilizzate\u00bb ai propri clienti, sul presupposto che tale pratica integri una violazione dei termini del contratto di licenza Oracle che definiscono il diritto di utilizzazione del software \u00abnon trasferibile\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il giudice tedesco ha quindi richiesto la pronuncia pregiudiziale della CGUE, chiedendo se in un caso come quello in oggetto il diritto di distribuzione della copia del software si esaurisca ai sensi dell\u2019articolo 4, paragrafo 2, della Direttiva 2009\/24.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In seguito ad un\u2019attenta analisi del diritto internazionale ed europeo in materia di diritto d\u2019autore, la Corte ha precisato che la Direttiva 2001\/29 CE sull\u2019armonizzazione di taluni aspetti del diritto d\u2019autore e dei diritti connessi nella societ\u00e0 dell\u2019informazione \u00e8 molto chiara:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><i>La prima vendita nella Comunit\u00e0 dell\u2019originale di un\u2019opera o di sue copie da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il contenuto del diritto di controllare la rivendita di tale oggetto nella Comunit\u00e0.<a title=\"\" href=\"#_ftn1\"><b>[1]<\/b><\/a><\/i><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In particolare, l\u2019art. 4, paragrafo 2 recita:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><i>Il diritto di distribuzione dell\u2019originale o di copie dell\u2019opera non si esaurisce nella Comunit\u00e0, tranne nel caso in cui la prima vendita o il primo altro trasferimento di propriet\u00e0 nella Comunit\u00e0 di detto oggetto sia effettuata dal titolare del diritto o con il suo consenso.<a title=\"\" href=\"#_ftn2\"><b>[2]<\/b><\/a><\/i><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Come \u00e8 noto, i programmi per elaboratore sono soggetti alla normativa sul diritto d\u2019autore in quanto intesi come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie e artistiche. Con la Direttiva 2009\/24 l\u2019Unione Europea ha normativizzato al suo interno tale protezione; l\u2019art. 4, paragrafo 2, oggetto di interpretazione da parte della CGUE, dispone:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><i>La prima vendita della copia di un programma nella Comunit\u00e0 da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di distribuzione della copia all\u2019interno della Comunit\u00e0, ad eccezione del diritto di controllare l\u2019ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso.<a title=\"\" href=\"#_ftn3\"><b>[3]<\/b><\/a><\/i><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Risulta chiara la posizione dell\u2019Unione Europea, promotrice della tutela del diritto d\u2019autore anche nell\u2019ambito di programmi per computer e sostenitrice del principio dell\u2019esaurimento nel caso di vendita.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ecco quindi il punto chiave della Sentenza. L\u2019EULA del software Oracle in oggetto consente all\u2019utente finale il diritto di memorizzare in modo permanente la copia del programma in un server e di garantirne l\u2019accesso per gruppi di almeno 25 utenti ciascuna attraverso il suo download, consentendo anche di scaricare aggiornamenti nonch\u00e9 programmi che consentono la riparazione di errori. Inoltre, la licenza riporta la seguente clausola:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><i>Per effetto del pagamento dei servizi ella acquisisce, esclusivamente per i suoi scopi commerciali interni, il diritto di utilizzazione permanente, non esclusivo, non trasferibile e gratuito per tutti i prodotti che la Oracle sviluppa e le mette a disposizione sulla base del presente contratto.<a title=\"\" href=\"#_ftn4\"><b>[4]<\/b><\/a><\/i><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00c8 in merito a tale punto che la Corte d\u00e0 una lettura nuova delle EULA. I giudici comunitari si accorgono che una licenza d\u2019uso <i>permanente<\/i> \u00e8 assimilabile ad un contratto di compravendita. Riconosciuto che la \u00abvendita\u00bb \u00e8 un accordo con cui una persona cede ad altri, a fronte del pagamento di un prezzo, i propri diritti di propriet\u00e0 su un bene materiale o immateriale ad esso appartenente<a title=\"\" href=\"#_ftn5\">[5]<\/a>, ne consegue che l\u2019operazione commerciale che d\u00e0 luogo all\u2019esaurimento del diritto di distribuzione relativo ad una copia di un software implica che il diritto di propriet\u00e0 su tale copia sia stato trasferito. Nel caso in oggetto l\u2019utente finale non ha canoni ulteriori da pagare nel periodo di utilizzo del software -rendendo l\u2019EULA non analoga ad un contratto di locazione- e l\u2019utilizzo del programma \u00e8 illimitato, rendendolo di fatto di propriet\u00e0 dell\u2019utente finale:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><i>Si deve pertanto ritenere che, in una fattispecie come quella oggetto della controversia principale, il trasferimento da parte del titolare del diritto d\u2019autore di una copia di un programma per elaboratore ad un cliente, accompagnato dalla conclusione, inter partes, di un contratto di licenza di utilizzazione, costituisce una \u00abprima vendita della copia di un programma\u00bb, ai sensi dell\u2019articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009\/24.<a title=\"\" href=\"#_ftn6\"><b>[6]<\/b><\/a><\/i><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La CGUE evidenzia quindi come il titolare del diritto d\u2019autore (Oracle) non abbia pi\u00f9 la facolt\u00e0 di invocare il proprio diritto allo sfruttamento monopolistico nella rivendita della copia del software, sia tramite supporto materiale quale CD e CD-ROM, sia tramite download online. Similmente, il nuovo proprietario del software, a qualsivoglia grado di vendita del programma, ha diritto a scaricare aggiornamenti e\/o correzioni di parti del programma in quanto previsto nelle clausole di manutenzione della licenza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tuttavia la Corte ricorda che gli utenti che vendono la licenza devono in ogni caso distruggere la propria copia del software per non andare in conflitto con il diritto esclusivo del titolare del diritto d\u2019autore alla riproduzione del programma.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Inoltre, nel caso in oggetto UsedSoft rivende anche licenze parziali: qualora un utente sia in possesso di una licenza che consente l\u2019utilizzo del software ad un numero di utenti superiore alle proprie necessit\u00e0, UsedSoft vende a terzi le autorizzazioni all\u2019utilizzo non utilizzate dal primo acquirente. In relazione a tale pratica, la Corte si esprime negativamente, ricordando che la vendita parziale della licenza non \u00e8 legittima:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[Q]<i>ualora la licenza acquisita dal primo acquirente preveda un \u00a0numero di utenti superiore alle sue esigenze, tale acquirente non \u00e8 autorizzato, per effetto dell\u2019esaurimento del diritto di distribuzione di cui all\u2019articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009\/24, a scindere tale licenza ed a rivendere unicamente il diritto di utilizzare il programma di cui trattasi corrispondente ad un numero di utenti dal medesimo stabilito<a title=\"\" href=\"#_ftn7\"><b>[7]<\/b><\/a>.<\/i><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Questa Sentenza propone una lettura nuova del controverso sistema contrattuale atipico delle licenze proprietarie. Se da un lato la CGUE cerca di esplorare in modo innovativo degli strumenti giuridici che ormai sono quotidianamente alla base di sempre pi\u00f9 numerosi accordi contrattuali, dall\u2019altra pone le basi per adeguare ed interpretare la normativa sul diritto d\u2019autore anche nel contesto dell\u2019immateriale. Tuttavia, bench\u00e9 tale decisione vincoli egualmente tutti i giudici nazionali dell\u2019Unione Europea, la soluzione giuridica a disposizione delle <i>software house<\/i> per aggirare tale problema ed evitare il principio dell\u2019esaurimento risulta evidente: ritoccare la licenza dei propri software sostituendo le parole <i>permanente<\/i> e <i>illimitato<\/i> riferite al tempo dell\u2019utilizzo del software con <i>non permanente<\/i> e <i>limitato<\/i>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<hr align=\"left\" size=\"1\" width=\"33%\" \/>\n<div style=\"text-align: justify;\">\n<p><a title=\"\" href=\"#_ftnref1\">[1]<\/a> Direttiva 2001\/29 CE, Considerando (28).<\/p>\n<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">\n<p><a title=\"\" href=\"#_ftnref2\">[2]<\/a> Direttiva 2001\/29 CE, art. 4, paragrafo 2.<\/p>\n<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">\n<p><a title=\"\" href=\"#_ftnref3\">[3]<\/a> Direttiva 2009\/24, art. 4, paragrafo 2.<\/p>\n<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">\n<p><a title=\"\" href=\"#_ftnref4\">[4]<\/a> CGUE, C-128\/11, paragrafo 23.<\/p>\n<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">\n<p><a title=\"\" href=\"#_ftnref5\">[5]<\/a> Definizione comunemente riconosciuta di \u00abvendita\u00bb, cos\u00ec come espresso dalla CGUE nella sentenza C-128\/11, paragrafo 42, alla luce dell\u2019art. 95 CE, cui corrisponde l\u2019art. 114 TFUE, che mira ad eliminare le differenze esistenti tra le normative degli Stati Membri pregiudizievoli per il funzionamento del mercato interno per quanto attiene al software informatico.<\/p>\n<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">\n<p><a title=\"\" href=\"#_ftnref6\">[6]<\/a> CGUE, C-128\/11, paragrafo 48.<\/p>\n<\/div>\n<div>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a title=\"\" href=\"#_ftnref7\">[7]<\/a> CGUE, C-128\/11, paragrafo 86.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Micol Nantiat Il contratto di licenza d\u2019uso, generalmente detto EULA \u2013 End User License Agreement\u2013 \u00e8 uno strumento atipico impiegato per la commercializzazione di software proprietari. 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