{"id":1583,"date":"2013-06-01T00:28:59","date_gmt":"2013-05-31T22:28:59","guid":{"rendered":"http:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=1583"},"modified":"2014-03-10T22:02:54","modified_gmt":"2014-03-10T21:02:54","slug":"il-fondato-pericolo-per-la-riscossione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/il-fondato-pericolo-per-la-riscossione\/","title":{"rendered":"Il fondato pericolo per la riscossione"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><strong>di Serena Galeazzi<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il Legislatore ha da sempre mostrato un\u2019attenzione particolare al problema dell\u2019effettiva riscossione delle maggiori somme accertate, fornendo agli Uffici una serie di strumenti atti a raggiungere tale obiettivo.<!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tra tutti, quelli che incidono in maniera pi\u00f9 rilevante sul patrimonio del contribuente, sono senza dubbio le misure cautelari <i>ex<\/i> art. 22 del D.Lgs. n. 472\/97, quali l\u2019ipoteca ed il sequestro conservativo, ed il titolo esecutivo straordinario delineato dall\u2019art. 29, comma 1, lett. c) del D.L. n. 78\/2010 (che ha sostituito il ruolo straordinario <i>ex<\/i> art. 15-<i>bis<\/i> del D.P.R. n. 602\/73); per tale ragione, la loro adozione \u00e8 subordinata alla presenza del c.d. <i>periculum in mora, <\/i>ovvero di un<i> <\/i>\u201c<i>fondato pericolo per la riscossione<\/i>\u201d<i>.<\/i><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il concetto di <i>periculum<\/i> richiede la ricorrenza di una pluralit\u00e0 di elementi atti a ritenere reale il rischio di comportamenti tesi a sottrarre i beni ad eventuali azioni esecutive da parte dell\u2019Agente della Riscossione (C.M. n. 4\/E del 15 febbraio 2010 e N.M. n. 2011\/141776 del 30 settembre 2011). Si tratta, quindi, di un pericolo che, sebbene supportato anche da elementi di carattere indiziario, deve necessariamente configurarsi come attuale e non solo potenziale (CTP di Lecce, sent. n. 58 del 10 febbraio 2011).<b><\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Certamente la consistenza del patrimonio del contribuente e le sue caratteristiche qualitative rappresentano indici importanti per il buon esito della riscossione, ma il solo elemento \u201c<i>statico<\/i>\u201d della sproporzione tra la consistenza patrimoniale e l\u2019entit\u00e0 del credito erariale da tutelare, non \u00e8 sufficiente a configurare il <i>periculum in mora<\/i> che deve essere valutato, anche, in funzione dell\u2019ulteriore elemento \u201c<i>dinamico<\/i>\u201d rappresentato dal comportamento del debitore, qualora teso a depauperare il suo patrimonio (CTP di Macerata, sent. nr. 17 e 18 del 3 gennaio 2012).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ricade sull\u2019Ufficio l\u2019onere di dimostrare che il contribuente abbia posto in essere, o sia in procinto di porre in essere, successivamente all\u2019attivit\u00e0 di controllo o alla notifica degli avvisi di accertamento, una serie di attivit\u00e0 (mutamento della residenza, separazione personale dal coniuge, atto di divisione di immobili, cessione di partecipazioni societarie, accensione di un mutuo, ecc \u2026) idonee ad integrare un comportamento complessivamente rivolto alla sostanziale elusione dell\u2019eventuale obbligo di corresponsione del <i>quantum debeatur<\/i> (CTR di Roma, sent. n. 715 del 12 dicembre 2011).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Altro aspetto attiene la motivazione alla base del <i>periculum in mora<\/i>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019art. 7 della L. n. 212\/2000, stabilisce che gli atti dell\u2019Amministrazione finanziaria debbano essere motivati in ossequio alle previsioni dell\u2019art. 3 della L. n. 241\/1990, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che ne hanno determinato l\u2019emanazione. La funzione della motivazione di un atto amministrativo \u00e8 quella di garantire e tutelare il pieno esercizio del diritto di difesa del destinatario, per cui il contribuente e, successivamente, il giudice, devono avere la possibilit\u00e0 di riscontrare la sussistenza del \u201c<i>fondato pericolo per la riscossione<\/i>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Diversamente rispetto a quanto previsto per l\u2019adozione delle misure cautelari <i>ex<\/i> art. 22 del D.Lgs. 472\/97, l\u2019Amministrazione finanziaria non ritiene necessario esplicitare le ragioni alla base della formazione di un titolo esecutivo straordinario.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Contrariamente alla posizione assunta dalle Entrate, la giurisprudenza pronunciatasi in merito alla legittimit\u00e0 del \u201c<i>ruolo straordinario<\/i>\u201d, ritiene che anche il titolo esecutivo debba indicare espressamente il presupposto che abilita l\u2019ufficio alla riscossione immediata ed integrale di tutte le somme contenute nell\u2019avviso, in deroga alla procedura di riscossione frazionata in pendenza di accertamenti non definitivi (CTP di Treviso, sent. n. 61 del 15 settembre 2008 e CTP di Ancona, sent. n. 264 del 7 settembre 2011).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Non pu\u00f2 essere ritenuta sufficiente una motivazione laconica, carente o di mero stile (basata, ad esempio, solamente sull\u2019entit\u00e0 delle maggiori imposte oggetto di accertamento e sulla gravit\u00e0 delle violazioni accertate o, addirittura, sulla loro rilevanza penale) applicabile, per la sua genericit\u00e0, ad una serie indeterminata di situazioni senza alcun riferimento al caso concreto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In definitiva, non riferendosi ad un qualsiasi pericolo per le ragioni dell\u2019Erario, bens\u00ec ad un \u201c<i>fondato<\/i>\u201d pericolo, tale carattere di fondatezza pu\u00f2 essere desunto solo da un\u2019idonea, specifica e puntuale motivazione che tenga conto dell\u2019integrit\u00e0 patrimoniale e del diritto del contribuente di avere contezza circa le ragioni alla base della pretesa avanzata nei suoi confronti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><b>\u00a0<\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In tema di accertamento esecutivo, il comma 1, lett. c) dell\u2019art. 29 del D.L. n. 78\/2010 prevede che, in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, decorsi 60 giorni dalla notifica dell\u2019avviso di accertamento, il valore integrale delle somme in esso indicate possa essere affidata in carico all\u2019Agente della Riscossione, anche prima dei termini previsti per il pagamento. A ci\u00f2 si aggiunga la mancata operativit\u00e0 della sospensione legale della procedura esecutiva prevista dal comma 1, lett. b) del D.L. n. 78\/2010.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per cui, da un lato, l\u2019ufficio \u00e8 legittimato ad affidare il carico straordinario all\u2019Agente della Riscossione dopo 60 giorni dalla notifica dell\u2019avviso, senza attendere gli ulteriori 30 giorni e, dall\u2019altro, l\u2019Agente della Riscossione pu\u00f2 iniziare la procedura esecutiva prima del decorso degli ulteriori 180 giorni (sospensione <i>ope legis<\/i>) dall\u2019affidamento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tale scansione temporale, oltre ad incidere in maniera rilevante sul patrimonio del contribuente, crea problemi di coordinamento con altri istituti previsti dal Legislatore, quali l\u2019accertamento con adesione, la sospensione giudiziale ed il reclamo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per giunta, merita riflessione l\u2019ipotesi di disconoscimento giudiziale della sussistenza dei presupposti del fondato pericolo per la riscossione. In effetti, con l\u2019atto impo-esattivo, a differenza del pregresso sistema di riscossione fondato sul ruolo, l\u2019avviso di accertamento costituisce anche titolo esecutivo e precetto; ne consegue che i vizi che attengono il titolo esecutivo possono essere fatti valere solo in relazione all\u2019atto impositivo. Per cui, la declaratoria di nullit\u00e0 del titolo potrebbe travolgere la validit\u00e0 dell\u2019intero avviso.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Serena Galeazzi Il Legislatore ha da sempre mostrato un\u2019attenzione particolare al problema dell\u2019effettiva riscossione delle maggiori somme accertate, fornendo agli Uffici una serie di strumenti atti a raggiungere tale <\/p>\n","protected":false},"author":1377,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_bbp_topic_count":0,"_bbp_reply_count":0,"_bbp_total_topic_count":0,"_bbp_total_reply_count":0,"_bbp_voice_count":0,"_bbp_anonymous_reply_count":0,"_bbp_topic_count_hidden":0,"_bbp_reply_count_hidden":0,"_bbp_forum_subforum_count":0,"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","enabled":false},"version":2}},"categories":[11,33,777],"tags":[113,325,482,568],"class_list":["post-1583","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-rubriche-giuridiche","category-diritto-tributario","category-numero-di-giugno-2013","tag-avviso","tag-fondato-pericolo","tag-periculum-in-mora","tag-riscossione"],"translation":{"provider":"WPGlobus","version":"3.0.2","language":"es","enabled_languages":["it","en","es"],"languages":{"it":{"title":true,"content":true,"excerpt":false},"en":{"title":false,"content":false,"excerpt":false},"es":{"title":false,"content":false,"excerpt":false}}},"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p9CRXF-px","jetpack_likes_enabled":true,"jetpack-related-posts":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1583","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1377"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1583"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1583\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4290,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1583\/revisions\/4290"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1583"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1583"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1583"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}