{"id":1714,"date":"2013-07-01T00:08:37","date_gmt":"2013-06-30T22:08:37","guid":{"rendered":"http:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=1714"},"modified":"2014-03-10T22:07:42","modified_gmt":"2014-03-10T21:07:42","slug":"le-disposizioni-anti-elusive-specifiche-nella-disciplina-dellires","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/le-disposizioni-anti-elusive-specifiche-nella-disciplina-dellires\/","title":{"rendered":"Le disposizioni anti-elusive specifiche nella disciplina dell\u2019IRES"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><strong>di Paolo Antonio Iacopino<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"text-decoration: underline;\">1. Introduzione<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le imposte rappresentano una delle voci di entrata del bilancio dello Stato e garantiscono, attraverso la spesa pubblica, l\u2019erogazione dei servizi ai cittadini. Il legislatore, a tutela degli interessi erariali, ha introdotto, nella disciplina sostanziale dei singoli tributi, delle disposizioni specifiche che hanno la funzione di evitare l\u2019erosione del numero dei contribuenti e della base imponibile. <!--more-->L\u2019analisi di queste norme di tutela degli interessi dello Stato offre interessanti spunti di riflessione e permette di comprendere la ratio della disciplina positiva dell\u2019imposizione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In questo breve intervento ci limiteremo ad esaminare la sola imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRES).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per affrontare l\u2019argomento \u00e8 per\u00f2 necessario fare un breve cenno alla disciplina generale dell\u2019imposizione delle persone giuridiche.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I principi generali dell\u2019IRES si evincono dall\u2019analisi dell\u2019art. 72 del DPR 917\/86 (TUIR), secondo il quale <i>\u201cil presupposto dell\u2019imposta sul reddito delle societ\u00e0 \u00e8 il <span style=\"text-decoration: underline;\">possesso<\/span> di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell\u2019art. 6\u201d<\/i>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Semplificando il contenuto della disposizione ricaviamo che l\u2019IRES deve essere assolta dai soggetti passivi, indicati nell\u2019art. 73 TUIR, che <i><span style=\"text-decoration: underline;\">posseggono<\/span><\/i> una delle categorie di reddito previste nell\u2019art. 6 dello stesso decreto, tra le quali troviamo il reddito d\u2019impresa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il possesso del reddito d\u2019impresa \u00e8 declinato dal principio della competenza giuridica, con il quale il legislatore detta i criteri di imputazione temporale dei ricavi imponibili e dei costi deducibili, dalla cui differenza viene determinata la base imponibile del tributo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Secondo questo principio i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito nell\u2019esercizio di competenza, sempre che siano certi e determinabili. Quando un componente positivo o negativo non \u00e8 certo e determinabile concorrer\u00e0 a formare il reddito nell\u2019esercizio in cui si verificheranno le condizioni previste dal legislatore (art. 109, comma 1, TUIR). La norma nello specifico stabilisce che la cessione e, simmetricamente, l\u2019acquisto di un bene rileva ai fini impositivi quando il cessionario acquista il possesso dello stesso (consegna o spedizione), mentre la prestazione e, analogamente, l\u2019acquisto di un servizio \u00e8 rilevante quando la prestazione \u00e8 conclusa. Regole specifiche sono previste per i beni immobili, per i servizi continuativi ecc. ma questo particolare aspetto non \u00e8 oggetto del presente intervento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La previsione di regole comuni per la tassazione e la deduzione nello stesso esercizio dello stesso fatto economico permette una migliore gestione delle entrate tributarie, dato che la deduzione del costo (minori entrate per l\u2019Erario) sar\u00e0 compensata dalla tassazione del relativo ricavo (maggiori entrate per l\u2019Erario). Questa simmetria non \u00e8 perfetta, in quanto il legislatore ha previsto delle eccezioni finalizzate ad incrementare le entrate tributarie o ad agevolare determinate attivit\u00e0 o operazioni. Il primo obiettivo viene conseguito differendo la deduzione di un costo. Pensiamo, ad esempio, alla deduzione in diciottesimi (18\u00b0) delle svalutazioni dei crediti operate dalle banche, ex art. 106 comma 3 TUIR. Il secondo obiettivo, al contrario, \u00e8 ottenuto differendo la tassazione di un componente positivo di reddito o prevedendo un\u2019aliquota agevolata. Pensiamo alla tassazione forfetaria per alcune imprese marittime (c.d. tonnage tax \u2013 art. 155 e ss. TUIR) o alla tassazione in quinti per alcuni tipi di plusvalenze (art. 86, comma 4, TUIR).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La catena deduzione &#8211; tassazione\u00a0 prevista dal principio di competenza si conclude con l\u2019imposizione definitiva del ricavo nel momento in cui alla cessione imponibile non segue la simmetrica deduzione del costo. Questo capita quando il bene ceduto o il servizio prestato vengono acquistati da un soggetto che operando al di fuori del regime d\u2019impresa non pu\u00f2 dedursi i relativi costi. \u00c8 opportuno precisare che anche nella circolazione dei beni e servizi tra soggetti d\u2019impresa il rapporto deduzione-tassazione non \u00e8 la regola assoluta. L\u2019eccezione pi\u00f9 importante si deve al principio dell\u2019inerenza, con il quale il legislatore vieta all\u2019impresa la deduzione dei costi che non sono funzionali al conseguimento di ricavi imponibili. La ratio sta nel fatto di impedire la deduzione di costi che non permettono il conseguimento di ricavi che concorrono alla tassazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Questo breve <em>excursus<\/em> permette di comprendere il contesto in cui si collocano le disposizioni introdotte dal legislatore nell\u2019IRES finalizzate al contrasto di specifici fenomeni che possono determinare una contrazione del numero dei soggetti passivi d\u2019imposta (presupposto soggettivo) e della base imponibile (presupposto oggettivo).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"text-decoration: underline;\">2. Disposizioni a tutela del presupposto soggettivo dell\u2019imposta<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il legislatore nell\u2019art. 73 del TUIR, e pi\u00f9 precisamente nei commi 3 e 5-bis, ha introdotto delle disposizioni che hanno la funzione di limitare il fenomeno della estero-vestizione. Nel primo periodo del comma 3 \u00e8 declinato il principio della residenza delle persone giuridiche (comma 3 primo periodo), mentre nel secondo periodo dello stesso comma e nel comma 5-bis sono state introdotte delle presunzioni sulla residenza dei trust e delle persone giuridiche.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Altre disposizioni da esaminare sono quelle previste in materia di imprese estere controllate (art. 167 TUIR) e collegate (art. 168 TUIR). Con queste ultime norme viene contrastato il fenomeno conosciuto come tax deferreal, ovvero l\u2019indeterminato differimento della tassazione sugli utili realizzati dalla societ\u00e0 estera, che se distribuiti sconterebbero in capo alla controllante la tassazione ordinaria.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"text-decoration: underline;\">2.1 residenza delle persone giuridiche<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019art. 73, comma 3 (primo periodo), DPR 917\/86 dispone che \u201c<i>Ai fini delle imposte sui redditi si\u00a0 considerano\u00a0 residenti\u00a0 le societ\u00e0 e gli enti che per la maggior parte del periodo\u00a0 di\u00a0 imposta hanno la <b>sede legale<\/b>\u00a0 o <b>\u00a0la\u00a0 sede\u00a0 dell&#8217;amministrazione<\/b>\u00a0 o\u00a0 <b>l&#8217;oggetto principale<\/b>\u00a0 nel\u00a0 territorio\u00a0 dello\u00a0 Stato<\/i>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Secondo questa disposizione le societ\u00e0 e gli enti elencati nei primi due commi dell\u2019art. 73 TUIR sono soggetti passivi ai fini del tributo se per la maggior parte del periodo d\u2019imposta (183 giorni) hanno <i>la sede legale<\/i>, <i>la sede dell\u2019amministrazione<\/i> o <i>l\u2019oggetto sociale<\/i> nel territorio dello stato. La previsione di tre criteri alternativi, di cui uno formale (la sede legale) e due sostanziali (la sede dell\u2019amministrazione e l\u2019oggetto sociale), per stabilire la residenza dei soggetti passivi IRES permette all\u2019Amministrazione Finanziaria di verificare la soggettivit\u00e0 passiva all\u2019imposta da parte dei contribuenti a prescindere dal luogo della registrazione formale. Se, invece, il legislatore avesse individuato la sede legale come unico criterio per stabilire la residenza fiscale dei soggetti IRES i contribuenti avrebbero avuto maggiore certezza, a discapito, per\u00f2, degli interessi erariali. Infatti, in quel caso per evitare l\u2019assolvimento dell\u2019imposta Italiana sarebbe bastato istituire la sede legale all\u2019estero continuando a svolgere o a gestire, usufruendo dei beni e dei servizi pubblici, l\u2019attivit\u00e0 economica nel territorio dello Stato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La definizione cos\u00ec ampia del concetto di residenza oltre a dettare le regole di applicazione del tributo ha, anche, una funzione chiaramente antielusiva, che permette di contrastare il fenomeno della estero-vestizione delle societ\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">D\u2019altra parte, per\u00f2, la previsione di pi\u00f9 criteri per stabilire la residenza delle persone giuridiche pu\u00f2 generare fenomeni di doppia imposizione giuridica. Pensiamo ad un contribuente che ha la sede legale in Francia e l\u2019oggetto principale dell\u2019attivit\u00e0 in Italia. Per via della sede legale dovr\u00e0 dichiarare il reddito in Francia e per via del conseguimento dell\u2019oggetto sociale nel territorio dello Stato sar\u00e0 soggetto a imposizione anche in Italia. Generalmente la soluzione dei casi di doppia imposizione \u00e8 demandata alle convenzioni internazionali. Nel caso dell\u2019esempio la soluzione si deve al paragrafo 4.3 della convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia. Secondo questa ultima disposizione se un contribuente \u00e8 considerato residente di entrambi gli stati contraenti (Italia e Francia) si ritiene che esso sia residente dello stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva, nell\u2019esempio l\u2019Italia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"text-decoration: underline;\">2.2 presunzioni di esterovestizione<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il legislatore accanto alla definizione per cos\u00ec dire a maglie larghe del concetto di residenza ha introdotto all\u2019interno dell\u2019art. 73 TUIR delle presunzioni di residenza relative ai trust ed alle persone giuridiche, che contrastano specifici fenomeni di esterovestizione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019art. 73, comma 3 secondo periodo, dispone che i trust istituiti in un paese o territorio black-list si considerano, salvo prova contraria, residenti se uno dei beneficiari risiede nel territorio dello stato Italiano. La stessa disposizione prevede, stavolta con presunzione assoluta, che si considerano residenti nel territorio dello stato i trust residenti in paesi black list se un contribuente Italiano, successivamente alla loro costituzione, effettui in loro favore un\u2019attribuzione che comporti il trasferimento della propriet\u00e0 di un immobile o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Relativamente alle persone giuridiche l\u2019art. 73, comma 5-bis, TUIR dispone che le societ\u00e0 estere che controllano direttamente, ex art. 2359 primo comma codice civile, una societ\u00e0 residente si considerano, salvo prova contraria, a loro volta residenti nel territorio dello stato se, in alternativa<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>sono controllati anche indirettamente, ex art. 2359 primo comma codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello stato. Ai fini del controllo rileva a situazione alla fine dell\u2019esercizio;<\/li>\n<li>il consiglio di amministrazione o l\u2019organo equivalente \u00e8 composto in maggioranza da soggetti residenti in Italia.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"text-decoration: underline;\">2.3 disposizioni in materia di imprese estere controllate e collegate<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019art. 167 TUIR (imprese estere controllate) prevede che il residente deve dichiarare per trasparenza il reddito dell\u2019impresa, societ\u00e0 o altro ente controllati direttamente o indirettamente, anche tramite societ\u00e0 fiduciarie o interposta persona un\u2019impresa, se localizzati in uno degli stati c.d. <em>black list<\/em> individuati dal Decreto Ministeriale del 21 novembre 2001. Si ha il controllo quando il residente partecipa al capitale sociale del soggetto estero in misura pari o superiore al 50,1%, esercita nell\u2019assemblea con il proprio voto un\u2019influenza dominante o controlla il non residente mediante vincoli contrattuali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La presunzione introdotta dal legislatore, in quanto relativa, pu\u00f2 essere superata se viene dimostrato che il soggetto <em>black-list<\/em> svolge un effettiva attivit\u00e0 industriale o commerciale nel mercato dello Stato o territorio di insediamento o che dalle partecipazioni non si consegue l\u2019effetto di localizzare il reddito in Stati a bassa fiscalit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La prima esimente \u00e8 soddisfatta quando si dimostra che la societ\u00e0 estera \u00e8 effettivamente radicata nello Stato a bassa fiscalit\u00e0 e che la presenza in quello Stato non abbia la sola finalit\u00e0 di ridurre la tassazione dei redditi prodotti. Invece, con la seconda esimente bisogna dimostrare che i redditi conseguiti dall\u2019impresa estera sono prodotti e tassati in misura non inferiore al 75%\u00a0 in Stati che non godono di un regime di tassazione privilegiata.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In reddito della CFC da tassare per trasparenza \u00e8 rideterminato secondo le norme del reddito d\u2019impresa domestico ed \u00e8 assoggettato, in proporzione alla quota di possesso, a tassazione separata con l\u2019aliquota media applicata sul reddito complessivo del soggetto residente, che comunque non pu\u00f2 essere inferiore al 27%. Gli eventuali utili distribuiti dagli stessi soggetti non concorrono alla formazione del reddito dei residenti fino all\u2019ammontare dell\u2019imponibile assoggettato separatamente a tassazione. Inoltre, per evitare fenomeni di doppia imposizione dall\u2019imposta dovuta sono ammesse in deduzione le eventuali imposte definitive pagate all\u2019estero dalla CFC.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A partire dall\u2019anno d\u2019imposta 2010 nel testo dell\u2019art. 167 \u00e8 stato introdotto il comma 8-bis che estende la tassazione per trasparenza anche alle controllate residenti in paesi white list\u00a0 se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: sono assoggettate ad un\u2019aliquota fiscale inferiore a pi\u00f9 della met\u00e0 di quella nazionale e pi\u00f9 del 50% dei proventi derivano dalla detenzione o investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attivit\u00e0 finanziarie, dalla cessione o concessione di diritti immateriali, nonch\u00e9 dalla prestazione di servizi infragruppo (le c.d. passive income).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con l\u2019art. 168 il legislatore ha esteso la stessa disciplina alle societ\u00e0 estere collegate. Condizione di applicazione dell\u2019istituto \u00e8 che il residente detenga, direttamente o indirettamente una partecipazione non inferiore al 20% agli utili di un impresa, societ\u00e0 o altro ente residente o localizzato in uno degli Stati o territori indicati nel Decreto Ministeriale del 21 novembre 2001. La percentuale di controllo \u00e8 ridotta al 10% in caso di partecipazione in societ\u00e0 quotate. Il reddito della collegata da tassare in Italia \u00e8 determinato dal maggiore tra l\u2019utile prima delle imposte risultante dal bilancio della partecipata e il valore induttivamente determinato sulla base di alcuni coefficienti applicati all\u2019attivo patrimoniale, che sono: 1% sul valore dei beni indicati nell\u2019art.85, il 4% sul valore delle immobilizzazioni immobiliari ed il 15% sul valore delle altre immobilizzazioni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"text-decoration: underline;\">3. Disposizioni a tutela del presupposto oggettivo dell\u2019imposta<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il legislatore per evitare l\u2019erosione della base imponibile ha introdotto delle disposizioni che apportano delle droghe specifiche al principio della competenza, al diritto di deduzione delle minusvalenze su azioni, al principio generale di tassazione del corrispettivo e al diritto di deduzione dei costi inerenti con l\u2019attivit\u00e0 d\u2019impresa se sostenuti nei confronti di soggetti residenti in paesi c.d. black-list.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"text-decoration: underline;\">3.1 deroga al principio della competenza giuridica \u00a0<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nella parte introduttiva del presente intervento \u00e8 stato chiarito che il presupposto della tassazione delle persone giuridiche \u00e8 il <i><span style=\"text-decoration: underline;\">possesso <\/span><\/i>di una delle categorie di reddito indicate nell\u2019art. 6 del TUIR. La stessa regola \u00e8 prevista per le persone fisiche dall\u2019art. 1 del TUIR. Il concetto del possesso non \u00e8 uguale per tutte le categorie di reddito. Per il reddito d\u2019impresa e per i redditi fondiari la tassazione non \u00e8 legata all\u2019incasso di denaro o altra utilit\u00e0, ma al diritto nel reddito d\u2019impresa di percepire i proventi (principio di competenza) o all\u2019esercizio di un diritto reale sul bene immobile per i redditi fondiari. Invece la tassazione dei redditi di lavoro dipendente o assimilato \u00e8 legata all\u2019incasso del reddito. Il legislatore, per evitare fenomeni di doppia esenzione, con l\u2019art. 95, comma 5, TUIR ha previsto che i compensi spettanti agli amministratori sono deducibili nell\u2019esercizio in cui sono corrisposti. Questa deroga ha la funzione di evitare manovre elusive, impedendo alla societ\u00e0 di dedursi dal reddito il compenso deliberato in favore dell\u2019amministratore (criterio di competenza) e non ancora corrisposto. Spostando la deducibilit\u00e0 del costo nel momento della corresponsione del compenso all\u2019amministratore, la deduzione del costo per la societ\u00e0 erogante e la tassazione del compenso per l\u2019amministratore coincideranno. In questo modo verranno preservate le ragioni dell\u2019erario, visto che le minori entrate fiscali derivanti dalla deduzione del costo per la societ\u00e0 verranno compensate dalla tassazione del compenso percepito dall\u2019amministratore.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"text-decoration: underline;\">3.2 deroga alla deduzione delle minusvalenze su partecipazioni<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le minusvalenze su titoli ed azioni sono deducibili dal reddito se le relative cessioni non possono usufruire del regime agevolativo previsto dall\u2019art. 87 del TUIR (c.d. regime pex). Nonostante ci\u00f2 il legislatore, con l\u2019art. 109 comma 3-bis TUIR, ha introdotto una disposizione tesa ad evitare fenomeni di doppia esenzione.\u00a0 Quest\u2019ultima norma prevede, infatti, che le minusvalenze su azioni o partecipazioni che non godono del regime pex sono deducibili fino a concorrenza dei dividendi, e loro acconti, percepiti nei trentasei (36) mesi precedenti la cessione. L\u2018intento del legislatore \u00e8 quello di evitare il doppio beneficio della esenzione dei dividendi e della deduzione della minusvalenza nel periodo di osservazione fissato in 36 mesi. La ratio della previsione si basa sulla presunzione che la minusvalenza del titolo ceduto sia stata determinata dalla diminuzione patrimoniale derivante dalla distribuzione dei dividendi. La stessa regola si applica per le differenze negative tra i ricavi imponibili ed i costi deducibili relativi agli stessi beni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"text-decoration: underline;\">3.3 deroga al principio di tassazione del corrispettivo<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019imposta sul reddito delle persone giuridiche colpisce, come previsto dagli art. 85 e ss. TUIR, i corrispettivi di competenza dell\u2019esercizio. La scelta del corrispettivo come base di determinazione dell\u2019imponibile \u00e8 giustificata dal fatto che gli interessi contrapposti degli operatori economici garantiscono al legislatore che il prezzo di scambio dei beni ceduti e dei servizi prestati sia quello normalmente praticato in un mercato di libera concorrenza. Il legislatore per tutelare gli interessi erariali ha introdotto nella disciplina dell\u2019IRES delle disposizioni che regolamentano in modo specifico alcuni fatti economici in cui le parti contrattuali, per via di un loro interesse comune e, quindi, non contrapposto, possono pattuire per le obbligazioni assunte un corrispettivo inferiore al valore di mercato, o addirittura possono non prevedere alcun corrispettivo, ponendo in essere un atto liberale. Il riferimento \u00e8 ai rapporti economici (cessioni di beni e prestazioni di servizi) tra soggetti appartenenti allo stesso gruppo di imprese e agli atti liberali in natura.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il principio del valore normale nelle transazioni tra residenti \u00e8 stato affrontato nel primo numero delle presente rivista (n.1 di maggio 2013), per cui non \u00e8 necessario aggiungere altro.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per quanto riguarda i rapporti economici con imprese non residenti la norma di riferimento \u00e8 l\u2019art. 110, comma 7, TUIR (c.d. transfer pricing). Questa disposizione prevede che le condizioni contrattuali delle transazioni tra due soggetti dello stesso gruppo d\u2019imprese che risiedono in stati diversi concorrono alla tassazione in base a valore normale e non al corrispettivo pattuito. La finalit\u00e0 \u00e8 quella di evitare \u00a0che societ\u00e0 sorelle scelgano, tramite condizioni economiche \u201cnon normali\u201d, lo Stato in cui tassare l\u2019utile della transazione, ledendo il diritto di ogni territorio di sottoporre a imposizione il reddito ivi effettivamente prodotto. La disciplina si applica alle transazioni tra una societ\u00e0 Italiana ed una societ\u00e0 non residente nel territorio dello Stato che direttamente o indirettamente controlla l\u2019impresa, ne \u00e8 controllata o \u00e8 controllata dalla stessa societ\u00e0 che controlla l\u2019impresa.<b> <\/b>Per controllo si intende sia quello di diritto (art. 2359 CC) che quello di fatto. Questo ultimo si configura nei casi di influenza economica, potenziale o attuale desumibile dalle singole circostanze, come, ad esempio, la vendita esclusiva di prodotti fabbricati dall\u2019altra impresa, l\u2019impossibilit\u00e0 di funzionamento dell\u2019impresa senza il capitale, i prodotti e la cooperazione tecnica dell\u2019altra impresa (joint venture), ecc.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per individuare il valore delle transazioni l\u2019OCSE ha previsto dei metodi per comparare la transazione tra societ\u00e0 sorelle con una o pi\u00f9 transazioni indipendenti. Questi metodi sono comunemente distinti in tradizionali ed alternativi<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I metodi tradizionali sono:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; il metodo del \u201cconfronto del prezzo\u201d: Questo metodo ammette due diverse modalit\u00e0 di applicazione che sono il confronto \u201cinterno\u201d e quello \u201cesterno\u201d. Il confronto \u00e8 interno quando \u00e8 effettuato con una transazione posta in essere dall\u2019impresa con un\u2019impresa indipendente, mentre \u00e8 \u201cesterno\u201d quando \u00e8 effettuato con una transazione posta in essere fra imprese indipendenti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; il metodo del \u201cprezzo di rivendita\u201d: Con questo metodo si confronta il margine applicato dall\u2019impresa sulla rivendita di un bene con quello conseguito da una societ\u00e0 indipendente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; il metodo del \u201ccosto maggiorato\u201d Con questo metodo si confronta il margine applicato dall\u2019impresa al costo di produzione di beni e servizi con quello conseguito da una societ\u00e0 indipendente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0I metodi alternativi sono:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; il metodo \u201cdel margine netto della transazione\u201d: Con questo metodo viene comparato il margine netto conseguito da un\u2019impresa nelle transazioni infragruppo con il margine netto realizzato da una societ\u00e0 indipendente che effettua operazioni comparabili;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; il metodo \u201cdella ripartizione degli utili\u201d con questo metodo viene comparato l\u2019utile netto conseguito da un\u2019impresa con l\u2019utile conseguito da soggetti indipendenti che hanno poste in essere operazioni economiche analoghe.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con le guidelines del 2010 l\u2019OCSE ritiene superata la supremazia dei metodi tradizionali rispetto a quelli alternativi, precisando che il metodo pi\u00f9 appropriato \u00e8 quello in grado di individuare il valore di libero mercato delle transazioni verificate.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"text-decoration: underline;\">3.4 spese ed altri componenti negativi derivanti da rapporti economici con soggetti residenti in stati o territori c.d. <em>black-list<\/em>.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il legislatore nell\u2019art. 110, commi da 10 a 12, ha introdotto una limitazione alla deduzione delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti, ovvero localizzate, in Stati o territori a fiscalit\u00e0 privilegiata (c.d. <em>black list<\/em>). Gli obiettivi della disposizione sono quelli di contrastare la distrazione di utile dall\u2019Italia verso paesi a bassa fiscalit\u00e0 e la creazione artificiosa, a volte fittizia, di componenti negativi di reddito. Il fine perseguito dalla disposizione \u00e8 quello di limitare l\u2019erosione del reddito dichiarato allo Stato. La natura della disposizione \u00e8 chiaramente antielusiva, come chiarito dall\u2019Agenzia delle Entrate nella circolare 51\/E del 2010, e si basa sulla presunzione che l\u2019operazione sia stata congegnata per ridurre il carico fiscale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Questa presunzione di indeducibilit\u00e0 non \u00e8 assoluta, ma relativa, visto che i contribuenti possono superarla dimostrando, alternativamente, che le imprese estere svolgono prevalentemente un\u2019attivit\u00e0 commerciale effettiva, o che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e le stesse hanno avuto concreta esecuzione<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La prima esimente \u00e8 soddisfatta dimostrando che il soggetto estero ha una struttura idonea allo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 economica. A tal fine potranno essere esibiti i bilanci della societ\u00e0 estera, i contratti di locazione o i documenti attestanti la propriet\u00e0 degli immobili utilizzati dal soggetto estero per l\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0, i contratti sottoscritti dal soggetto estero con i lavoratori dipendenti ed i\u00a0 collaboratori, le utenze telefoniche, elettriche, etc.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In alternativa pu\u00f2 essere dimostrato che le operazioni intercorse con il fornitore estero rispondono ad un effettivo interesse economico, oltre ad aver avuto concreta esecuzione (seconda esimente). L\u2019effettivo interesse economico della transazione va valutato caso per caso in ragione della specificit\u00e0 dei singoli rapporti, considerando il prezzo della transazione, la presenza di costi accessori, i tempi di consegna, l\u2019impossibilit\u00e0 di acquisire il medesimo prodotto da altri fornitori. In sostanza deve emergere che le condizioni della transazione conclusa con il soggetto black list sono pi\u00f9 favorevoli rispetto ad analoghe operazioni che possono effettuarsi con soggetti residenti in altri Stati. Oppure dimostrare che \u00e8 impossibile effettuare le stesse operazioni con soggetti diversi.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Paolo Antonio Iacopino 1. Introduzione Le imposte rappresentano una delle voci di entrata del bilancio dello Stato e garantiscono, attraverso la spesa pubblica, l\u2019erogazione dei servizi ai cittadini. Il <\/p>\n","protected":false},"author":1377,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_bbp_topic_count":0,"_bbp_reply_count":0,"_bbp_total_topic_count":0,"_bbp_total_reply_count":0,"_bbp_voice_count":0,"_bbp_anonymous_reply_count":0,"_bbp_topic_count_hidden":0,"_bbp_reply_count_hidden":0,"_bbp_forum_subforum_count":0,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[11,33,776],"tags":[135,163,219,386,449,654,689],"class_list":["post-1714","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-rubriche-giuridiche","category-diritto-tributario","category-numero-di-luglio-2013","tag-black-list","tag-cfc-2","tag-corrispettivo","tag-ires","tag-ocse","tag-tassazione","tag-tuir"],"translation":{"provider":"WPGlobus","version":"3.0.2","language":"es","enabled_languages":["it","en","es"],"languages":{"it":{"title":true,"content":true,"excerpt":false},"en":{"title":false,"content":false,"excerpt":false},"es":{"title":false,"content":false,"excerpt":false}}},"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p9CRXF-rE","jetpack_likes_enabled":true,"jetpack-related-posts":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1714","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1377"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1714"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1714\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4298,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1714\/revisions\/4298"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1714"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1714"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1714"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}