{"id":1726,"date":"2013-07-01T00:08:38","date_gmt":"2013-06-30T22:08:38","guid":{"rendered":"http:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=1726"},"modified":"2014-03-10T22:10:44","modified_gmt":"2014-03-10T21:10:44","slug":"exit-tax-nella-corte-di-giustia-europea-la-causa-national-grid-ingus-bv","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/exit-tax-nella-corte-di-giustia-europea-la-causa-national-grid-ingus-bv\/","title":{"rendered":"Exit Tax nella Corte di Giustia Europea: la causa National Grid Ingus BV"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><strong>di Alessandro Blatti<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00ab<i>Il trasferimento all\u2019estero della residenza dei soggetti che esercitano imprese commerciali, che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, costituisce realizzo al valore normale, dei componenti dell\u2019azienda o del complesso aziendale, salvo che gli stessi non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. <!--more-->La stessa disposizione si applica se successivamente i componenti confluiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne vengano distolti. Si considerano in ogni caso realizzate, al valore normale, le plusvalenze relative alle stabili organizzazioni all\u2019estero<\/i>.\u00bb<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Cos\u00ec dispone il comma 1 dell\u2019art. 166 del TUIR, rubricato: \u00abTrasferimento all\u2019estero della residenza\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Secondo quanto previsto, al verificarsi del suddetto evento (i.e. il trasferimento all\u2019estero della residenza), il TUIR dispone il criterio della realizzazione, al valore normale, dei valori dei componenti dell\u2019azienda o del complesso aziendale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tuttavia, lo stesso articolo 166 prevede un distinguo che permette di applicare il principio della neutralit\u00e0 fiscale qualora, a seguito del trasferimento all\u2019estero, resti comunque in Italia una stabile organizzazione. Tale previsione consente da un lato di evitare che si realizzino delle plusvalenze, dall\u2019altro permette allo Stato Italiano di conservare la propria potest\u00e0 impositiva sulle plusvalenze latenti legate ai valori degli asset aziendali che si sono realizzati nello Stato. Infatti, sempre il comma 1 dell\u2019articolo 166 prevede nuovamente l\u2019adozione del \u201c<i>criterio del realizzo<\/i>\u201d al valore normale nei casi in cui i \u00ab<i>componenti confluiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne vengano distolti.<\/i>\u00bb<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La previsione impositiva appena descritta prende anche il nome di \u00ab<i>exit tax\u00bb<\/i>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I temi e le problematiche legate a questa forma di realizzo sono per certi aspetti simili a quelli delle operazioni straordinarie transfrontaliere e hanno ingenerato in molti dubbi relativi alla compatibilit\u00e0 con il Diritto Europeo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In primis, l\u2019AIDC (Associazione Italiana Dottori Commercialisti di Milano) nel 2009 aveva presentato denuncia alla Commissione Europea mettendo in luce come una siffatta normativa potesse contrastare con il principio della libert\u00e0 di stabilimento ex art. 49 TFUE.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Invero, \u00e8 stato osservato che la norma non realizza una discriminazione tale da impedire la mobilit\u00e0 e quindi la libert\u00e0 di stabilimento (nel nostro caso potremmo parlare di \u201c<i>libert\u00e0 di trasferimento<\/i>\u201d).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">E\u2019 altrettanto vero che la\u00a0 Corte di Giustizia Europea (di seguito anche CGUE), nella causa C-196\/04, ha affermato che le disposizioni del Trattato relative alla libert\u00e0 di stabilimento vietano in egual modo che lo Stato di origine intralci lo stabilimento in un altro Stato membro attraverso la propria legislazione, anche se queste disposizioni, alla lettera, intendono specificamente assicurare il beneficio del trattamento nazionale nello Stato di stabilimento (sul punto vedi causa C-264\/96, punto 21 e causa C-446\/03, punto 31).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019ordinamento italiano non \u00e8 l\u2019unico, a livello europeo, a prevedere la tassazione delle plusvalenze nelle ipotesi di trasferimento all\u2019estero della residenza dei soggetti che esercitano imprese commerciali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La CGUE, anche di recente (vedi C- 64\/11), ha pi\u00f9 volte avuto modo di analizzare il tema.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La causa sicuramente pi\u00f9 importante che ha tracciato un solco netto in materia \u00e8 stata la C-371\/10 <em>National Grid Indus BV<\/em> (di seguito anche \u201c<em>National Grid Indus<\/em>\u201d).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La causa vedeva coinvolta la National Grid Indus BV, societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata di diritto olandese che, pur avendo trasferito la propria sede amministrativa effettiva nel Regno Unito, sulla base del diritto olandese continuava a essere considerata societ\u00e0 di diritto olandese.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Infatti, l\u2019art. 16 della <em>Wet op de inkomstenbelasting 1964<\/em> (legge olandese sull\u2019imposta sul reddito del 1964) stabilisce che gli utili societari non ancora rilevati vengono imputati al profitto dell\u2019anno di calendario in cui colui in nome del quale viene esercitata l\u2019impresa cessa di percepire un utile imponibile nei Paesi Bassi (cosiddetta \u201c<i>imposta di liquidazione finale\u201d<\/i>). Questo momento rappresenta un momento fittizio di realizzo delle riserve tacite e dell\u2019avviamento dell\u2019impresa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pertanto, la disciplina domestica olandese \u00e8 alquanto simile all\u2019art. 166 TUIR.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Corte e l\u2019Avvocato Generale Juliane Kokott per esaminare in punto di diritto la questione ripercorrono la giurisprudenza della Corte.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In particolare, nel paragrafo 27 della sentenza, la Corte, in piena armonia con le conclusioni dell\u2019Avvocato Generale, enuncia che: \u00ab<i>uno Stato membro dispone della facolt\u00e0 di definire sia il criterio di collegamento richiesto ad una societ\u00e0 affinch\u00e9 essa possa ritenersi costituita ai sensi del suo diritto nazionale e, a tale titolo, possa beneficiare del diritto di stabilimento, sia quello necessario per continuare a mantenere detto status (sentenza Cartesio, cit., punto 110). Uno Stato membro ha pertanto la possibilit\u00e0 di imporre ad una societ\u00e0 costituita in forza del suo ordinamento giuridico restrizioni al trasferimento della sede amministrativa effettiva di quest\u2019ultima al di fuori del suo territorio affinch\u00e9 tale societ\u00e0 possa conservare la personalit\u00e0 giuridica di cui beneficia in base al diritto di questo stesso Stato membro (sentenza \u00dcberseering, cit., paragrafo 70).<\/i>\u00bb<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tuttavia, nel paragrafo 30 la Corte ha modo di chiarire che: \u00ab<i>La facolt\u00e0 di cui al punto 27 della presente sentenza non implica tuttavia in alcun modo che le regole del Trattato relative alla libert\u00e0 di stabilimento non si applichino alla legislazione nazionale in materia di costituzione e di scioglimento delle societ\u00e0 (v. sentenza Cartesio, cit., paragrafo 112)<\/i>.\u00bb<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Successivamente, nel paragrafo 37 viene esaminata la comparazione per la verifica dell\u2019esistenza di una eventuale discriminazione rispetto ad una societ\u00e0 che mantenga la propria residenza all\u2019interno dei Paesi bassi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Richiamando le sentenze de Lasteyrie du Saillant, paragrafo 46, e N, paragrafo 35, la Corte afferma che: \u201c<i>Tale disparit\u00e0 di trattamento relativa alla tassazione delle plusvalenze \u00e8 tale da scoraggiare una societ\u00e0 di diritto olandese dal trasferire la propria residenza in un altro Stato membro<\/i>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel paragrafo 42 la CGUE ha l\u2019occasione di ricordare una nutrita giurisprudenza che legittima l\u2019esistenza di restrizione alla libert\u00e0 di stabilimento qualora questa sia giustificata da motivi imperativi di interesse generale. \u00ab<i>Anche in tale ipotesi, per\u00f2, la sua applicazione dovrebbe essere idonea a garantire il conseguimento dello scopo in tal modo perseguito e non eccedere quanto necessario per raggiungerlo (sentenze 13 dicembre 2005, causa C<\/i><i>\u2011<\/i><i>446\/03, Marks &amp; Spencer, Racc. pag. I<\/i><i>\u2011<\/i><i>10837, punto 35; 12 settembre 2006, causa C<\/i><i>\u2011<\/i><i>196\/04, Cadbury Schweppes e Cadbury Schweppes Overseas, Racc. pag. <\/i><i>I<\/i><i>\u2011<\/i><i>7995, punto 47; 13 marzo 2007, causa C<\/i><i>\u2011<\/i><i>524\/04, Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, Racc. pag. <\/i><i>I<\/i><i>\u2011<\/i><i>2107, punto 64, nonch\u00e9 18 giugno 2009, causa C<\/i><i>\u2011<\/i><i>303\/07, Aberdeen Property Fininvest Alpha, Racc. pag. I<\/i><i>\u2011<\/i><i>5145, punto 57).\u00bb<\/i><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019Avvocato Generale prima (al paragrafo 46) e la Corte dopo (al paragrafo 45) ricordano l\u2019esistenza di un consolidato orientamento di matrice giurisprudenziale in cui viene riconosciuta la validit\u00e0 di una giustificazione fondata sull\u2019esigenza di ripartire un equilibrato potere impositivo come restrizione all\u2019esercizio delle libert\u00e0 fondamentali ( in tal senso, sentenze Marks &amp; Spencer, cit., paragrafo 45; N, cit., paragrafo 42; 18 luglio 2007, causa C\u2011231\/05, Oy AA, Racc. pag. I\u20116373, paragrafo 51, nonch\u00e9 15 maggio 2008, causa C\u2011414\/06, Lidl Belgium, Racc. pag. I\u20113601, paragrafo 31).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Inoltre, viene ricordato che: \u00ab<i>da una giurisprudenza costante risulta che, in mancanza di disposizioni di unificazione o di armonizzazione adottate dall\u2019Unione, gli Stati membri rimangono competenti a definire, in via convenzionale o unilaterale, i criteri di ripartizione del loro potere impositivo, in particolare, al fine di eliminare le doppie imposizioni (sentenza 19 novembre 2009, causa C<\/i><i>\u2011<\/i><i>540\/07, Commissione\/Italia, Racc. pag. I<\/i><i>\u2011<\/i><i>10983, punto 29 e giurisprudenza citata).<\/i>\u00bb<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pertanto, conclude la Corte al paragrafo 48: \u00abA<i>lla luce di tali elementi, una normativa come quella di cui alla causa principale \u00e8 idonea ad assicurare il mantenimento della ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri interessati.<\/i>\u00bb<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Corte, tuttavia, non esaurisce qui la sua argomentazione ma muove oltre esaminando anche i profili relativi al momento di esigibilit\u00e0 dell\u2019imposta sulla plusvalenza \u201crealizzata\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Infatti, nel paragrafo 73 viene individuata nella possibilit\u00e0 di optare per il differimento della tassazione la misura che \u00ab<i>pur assicurando la ripartizione equilibrata del potere impositivo tra gli Stati membri, sarebbe meno contraria alla libert\u00e0 di stabilimento rispetto alla misura di cui alla causa principale.\u00bb<\/i><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Infine i Giudici rimarcano anche l\u2019esistenza della Direttiva 55\/2008 (Direttiva sull\u2019assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi dazi imposte ed altre misure) &#8211; \u00a0in particolare gli articoli 5\u20119 &#8211; che consente alle autorit\u00e0 dello Stato membro di provenienza un ambito di cooperazione e di assistenza che permette loro di riscuotere effettivamente il credito fiscale nello Stato membro ospitante.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il caso appena descritto ci offre lo spunto per analizzare la disciplina italiana in merito alla c.d. <i>exit tax<\/i>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Infatti, secondo i giudici della CGUE una disciplina che preveda la tassazione di plusvalenze latenti non ancora realizzate al momento del trasferimento della residenza all\u2019estero dei soggetti che esercitano imprese commerciali pu\u00f2 essere considerata ammissibile nel quadro europeo qualora consenta la possibilit\u00e0 per il soggetto passivo di optare per il rinvio del prelievo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il legislatore italiano, con il D.L. 1\/2012, ha tempestivamente preso atto della necessit\u00e0 di conformarsi all\u2019ordinamento europeo per evitare procedure di infrazione e ha inserito il comma 2-quater all\u2019interno dell\u2019articolo 166.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con tale modifica \u00e8 stato prevista, all\u2019interno del dettato previgente, la possibilit\u00e0 di optare per la sospensione della tassazione qualora si trasferisca la residenza in uno Stato appartenente alla UE o aderente all\u2019Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale l\u2019Italia abbia stipulato un accordo sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari \u201c<i>comparabile a quella assicurata dalla Direttiva 2010\/24\/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010.<\/i>\u201d<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Concludendo brevemente possiamo osservare che la Corte di Giustizia Europea \u00e8 rimasta sensibile al tema della <i>ripartizione del potere impositivo tra Stati membri<\/i> garantendo in tal modo, seppur con il limite previsto del differimento del momento dell\u2019imposizione, da una lato la possibilit\u00e0 degli Stati di assoggettare a tassazione plusvalenze latenti realizzatesi in quello Stato, dall\u2019altro la possibilit\u00e0 per il contribuente di differire il momento del realizzo. In tutto ci\u00f2 viene fatta salva la libert\u00e0 di stabilimento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Inoltre, sotto un profilo prettamente domestico va segnalata la presa di coscienza da parte del legislatore italiano che \u00e8 intervenuto nell\u2019adeguare la propria normativa in un\u2019ottica di coerenza con il sistema europeo, arrivando anche a citare all\u2019interno del dispositivo dell\u2019articolo la sentenza stessa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In effetti, nel momento in cui il quadro europeo permette (prima con la Direttiva 55\/2008, adesso con la Direttiva 24\/2010) a monte agli Stati membri di non perdere \u201c<i>potere impositivo<\/i>\u201d (o, pi\u00f9 volgarmente, gettito) attraverso l\u2019adozione di strumenti idonei ad assicurarlo anche quando il contribuente si trasferisca all\u2019estero si realizza un\u2019unanimit\u00e0 di vedute tale per cui gli interessi delle singole parti in gioco non risultano essere in contrasto.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Alessandro Blatti \u00abIl trasferimento all\u2019estero della residenza dei soggetti che esercitano imprese commerciali, che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, costituisce realizzo al valore <\/p>\n","protected":false},"author":1377,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_bbp_topic_count":0,"_bbp_reply_count":0,"_bbp_total_topic_count":0,"_bbp_total_reply_count":0,"_bbp_voice_count":0,"_bbp_anonymous_reply_count":0,"_bbp_topic_count_hidden":0,"_bbp_reply_count_hidden":0,"_bbp_forum_subforum_count":0,"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","enabled":false},"version":2}},"categories":[11,714,776],"tags":[164,222,233,304,408,409,594,689],"class_list":["post-1726","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-rubriche-giuridiche","category-fisc-int","category-numero-di-luglio-2013","tag-cgue","tag-corte-di-giustizia-dellunione-europea","tag-criterio-di-collegamento","tag-exit-tax","tag-liberta-di-stabilimento","tag-liberta-di-trasferimento","tag-sede","tag-tuir"],"translation":{"provider":"WPGlobus","version":"3.0.2","language":"es","enabled_languages":["it","en","es"],"languages":{"it":{"title":true,"content":true,"excerpt":false},"en":{"title":false,"content":false,"excerpt":false},"es":{"title":false,"content":false,"excerpt":false}}},"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p9CRXF-rQ","jetpack_likes_enabled":true,"jetpack-related-posts":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1726","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1377"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1726"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1726\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4303,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1726\/revisions\/4303"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1726"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1726"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1726"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}