{"id":1855,"date":"2013-08-01T00:20:38","date_gmt":"2013-07-31T22:20:38","guid":{"rendered":"http:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=1855"},"modified":"2014-03-10T22:15:43","modified_gmt":"2014-03-10T21:15:43","slug":"ricorribile-la-pronuncia-di-inammissibilita-allistanza-di-interpello-disapplicativo-della-disciplina-di-cui-allarticolo-89-comma-3-del-tuir-presentato-dal-contribuente-la-ctp-di-rom","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/ricorribile-la-pronuncia-di-inammissibilita-allistanza-di-interpello-disapplicativo-della-disciplina-di-cui-allarticolo-89-comma-3-del-tuir-presentato-dal-contribuente-la-ctp-di-rom\/","title":{"rendered":"Ricorribile la pronuncia di inammissibilit\u00e0 all\u2019istanza di interpello disapplicativo della disciplina di cui all\u2019articolo 89 comma 3 del TUIR presentato dal contribuente: la CTP di Roma n. 393\/13\/2013"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><strong>di Serena Giglio e Alessandro Blatti<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Un\u2019importante recente pronuncia della Commissione tributaria provinciale di Roma (i.e. sentenza 398\/13\/2013 depositata in data 9\/7\/2013) valorizza in maniera forte la possibilit\u00e0 di accedere ai benefici della <i>partecipation exemption<\/i> sui dividendi distribuiti da societ\u00e0 residenti nei Paesi black list.<!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tuttavia, precisa la Commissione, \u00e8 necessario dimostrare che la societ\u00e0 non residente abbia sostenuto una tassazione con un tax rate superiore al 50% di quella che avrebbe sostenuto in Italia. Inoltre, proseguono i giudici, nel livello complessivo di tassazione devono essere ricomprese le imposte contestate dall\u2019amministrazione finanziaria straniera e quelle oggetto di contenzioso.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A tal riguardo, occorre rilevare preliminarmente, che il caso in esame prende le mosse dall\u2019impugnazione di una risposta ad un\u2019istanza d\u2019interpello presentato ai sensi dell\u2019articolo 11 dello Statuto del contribuente (L. 212\/2000).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019Agenzia delle entrate, infatti, aveva qualificato come <span style=\"text-decoration: underline;\">inammissibile<\/span> l\u2019interpello in quanto, come si legge, \u201c<i>dai controlli effettuati dalla scrivente, \u00e8 emerso che le argomentazioni su cui si fonda la presente istanza sono alla base di alcune contestazioni mosse dalla Guardia di Finanza nei confronti del contribuente istante nell\u2019ambito di pregressi controlli fiscali eseguiti a carico di quest\u2019ultimo\u2026 La circolare 14 giugno 2010, n. 32\/E (par. 5) ha ribadito che sono inammissibili le istanze d\u2019interpello &lt;che interferiscono con l\u2019esercizio dei poteri accertativi, riguardando fattispecie gi\u00e0 sottoposte a controllo\u2026&gt;. Tale circostanza, per quanto evidenziato, si verifica senz\u2019altro nel caso di specie. Per quanto precede la presente istanza va dichiarata inammissibile<\/i>\u201d<i>.<\/i><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In senso contrario si \u00e8 espresso il Commissione laziale che, non solo \u201cboccia\u201d l\u2019eccezione di inammissibilit\u00e0 dell\u2019interpello sollevata dall\u2019Agenzia ma si pronuncia addirittura nel merito delle questioni oggetto dell\u2019interpello.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In specie, il Collegio ha ritenuto che \u201c<i>la risposta data alla richiesta di interpello equivaleva ad una risposta negativa e come tale impugnabile avanti questa Commissione. L\u2019interpello in oggetto, infatti, ancorch\u00e9 presentato secondo la procedura di cui all\u2019art. 11 della legge n. 212\/2000, non \u00e8 un interpello \u201cordinario\u201d, ossia un interpello di natura tipicamente consultiva, non obbligatoria, alla cui statuizione il contribuente pu\u00f2 uniformarsi; al contrario, \u00e8 un interpello riconducibile nell\u2019ambito degli interpelli \u201cdisapplicativi\u201d, essendo stato presentato per disapplicare la normativa contenuta nell\u2019art. 89, comma 3, del T.U.I.R.. Osserva, infatti, il Collegio che l\u2019istanza di interpello in oggetto \u00e8 obbligatoria e dalla statuizione che ne consegue deriva un effetto diretto ed immediato sul carico fiscale del contribuente, quindi, non pu\u00f2 essergli negato, nell\u2019esercizio del diritto di ottenere la corretta quantificazione dell\u2019onere tributario, un\u2019eventuale tutela giurisdizionale.\u201d<\/i><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Riassumendo brevemente quanto sopra riportato, la Commissione, in via preliminare, ha indagato sulla reale natura dell\u2019interpello posto in essere da parte della societ\u00e0 e, superando l\u2019aspetto meramente formale, lo ha ricondotto correttamente nella categoria degli interpelli disapplicativi ancorch\u00e9 lo stesso fosse stato presentato con la procedura d\u2019interpello ordinario. In particolare, il passaggio logico relativo alla \u201c<i>necessit\u00e0<\/i>\u201d di presentare istanza di interpello per disapplicare la normativa contenuta nel comma 3 dell\u2019art. 89 del TUIR costituisce il fulcro del ragionamento che ha permesso ai giudici di fare leva sulla natura dell\u2019interpello, consentendo quindi di procedere oltre ed entrare nel merito della questione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Inoltre, nel fare quanto sin ora rappresentato, i giudici mostrano di avere ben presente le recenti pronunce della Suprema Corte (Cass. n. 8663 del 14\/04\/2011 e Cass. n. 17010 del 05\/10\/2012) secondo le quali il catalogo degli atti impugnabili, ai sensi dell\u2019articolo 19 del D.Lgs. 546\/1992 \u201c<i>\u00e8 suscettibile di interpretazione estensiva, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della p.a. (art. 97 Cost.), che in conseguenza dell\u2019allargamento della giurisdizione tributaria operato con la L. n. 448 del 2001\u201d.<\/i><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Continuando l\u2019analisi dell\u2019iter logico tracciato dai giudici in questa sentenza passiamo, dunque, ad affrontare il tema del <i>tax rate estero<\/i>. Al riguardo la Commissione ha ritenuto che, ai fini del calcolo dell\u2019<i>effective tax rate <\/i>estero, devono essere considerate non solo le imposte effettivamente versate ma anche quelle oggetto di contenzioso.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Commissione, per verificare l\u2019effettiva esistenza dei requisiti in esame, ha ritenuto opportuno nominare un consulente tecnico d\u2019Ufficio che ha proceduto ad accertare che le maggiori imposte contestate risultassero essere iscritte nel bilancio della societ\u00e0 ricorrente e che l\u2019amministrazione finanziaria locale di Hong Kong ha proceduto, per tutti gli anni oggetto della verifica, ad operare una ripresa fiscale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Di conseguenza, quanto sopra riportato ha legittimato la Commissione a ritenere che la societ\u00e0, per tutto il periodo di possesso della partecipazione, abbia sostenuto un livello di tassazione superiore al 50% rispetto a quello cui sarebbe stata assoggettata se fosse stata residente in Italia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Inoltre, sempre il Collegio fa rilevare che, \u201c<i>ancorch\u00e9 il limite del 50% introdotto<\/i> <i>nel nostro ordinamento nel comma 8 bis dell\u2019articolo 167 del T.U.I.R., ad opera dell\u2019articolo 13 del D.L. 1.7.2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3.8.2009, n. 102, sia riferito alle controllate estere diverse da quelle localizzate in Stati o territoti compresi nella c.d. \u201cblack list\u201d, detto limite d\u2019imposizione del 50% assume un valore rilevante, quasi da spartiacque, anche per i casi di controllate estere residenti in Stati o territori inclusi nella \u201cblack list\u201d perch\u00e9 se la caratteristica di questi Stati \u00e8 di avere un regime fiscale particolarmente lieve\u00a0 e prossimo allo zero, la presenza di un livello di tassazione prossimo a quello dei paesi \u201cno black list\u201d induce a ritenere che non \u00e8 il risparmio fiscale la principale motivazione della localizzazione dell\u2019attivit\u00e0 produttiva estera. Nella fattispecie il Collegio prende, inoltre, atto che la localizzazione della Societ\u00e0 in Hong Kong risponde ad esigenze strategiche e commerciali, necessitate dalla struttura del business mondiale del giocattolo che ruota intorno alla Cina (per la produzione) e ad Hong Kong (per le attivit\u00e0 di supervisione, sviluppo e controllo). Quanto sopra \u00e8 confermato anche dalla presenza in Hong Kong di un organismo statale ministeriale, quale l\u2019Istituto Italiano per la Sicurezza dei Giocattoli, a dimostrazione del sito strategico-produttivo individuato in tale territorio.\u201d<\/i><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In definitiva, dunque, alla luce di quanto sopra possiamo evidenziare che il Collegio, proprio in quest\u2019ultimo passaggio, apre in maniera chiara ad una lettura del comma 8 bis, dell\u2019articolo 167 del TUIR secondo la quale \u00e8 lecito e legittimo ritenere correttamente applicato il disposto di tale articolo (ed in particolare il criterio del <i>tax rate <\/i>effettivo almeno nella misura del 50%) non solo nei confronti delle societ\u00e0 controllate estere residenti in Stati diversi da quelli c.d. black list ma anche quale <i>discrimen <\/i>per le societ\u00e0 residenti in Paesi di black list.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In altri termini, volendo seguire il ragionamento del Collegio, \u00e8 opportuno, quindi, ritenere che le societ\u00e0 non devono essere discriminate n\u00e9 pregiudicate a causa della presenza di controllate estere residenti in Paesi appartenenti alla c.d. black list qualora venga acclarata la presenza di un livello di tassazione prossimo a quello dei paesi \u201c<i>no black list<\/i>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">E\u2019 apprezzabile, infatti, che i giudici abbiano effettivamente aperto ad un\u2019analisi completa del fatto oggetto della controversia prendendo coscienza di come, ormai, nell\u2019ambito di un contesto completamente \u201cglobalizzato\u201d, si debba prendere atto della necessit\u00e0 di spostare la produzione in territori quali quelli dell\u2019est asiatico non tanto in nome di un vano tentativo di eludere le imposte, quanto, invece, dalla pressante e quanto mai reale esigenza di restare competitivi in un\u2019ottica di mercato.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Serena Giglio e 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