{"id":2325,"date":"2013-12-01T00:16:55","date_gmt":"2013-11-30T23:16:55","guid":{"rendered":"http:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=2325"},"modified":"2014-03-06T22:56:42","modified_gmt":"2014-03-06T21:56:42","slug":"il-fisco-ci-riprova-con-il-nuovo-spesometro-polivalente","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/il-fisco-ci-riprova-con-il-nuovo-spesometro-polivalente\/","title":{"rendered":"Il Fisco ci riprova con il nuovo spesometro polivalente"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><strong>di Debora Mirarchi<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"text-decoration: underline;\">1. Premessa<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Controllare gli acquisti dei cittadini contribuenti \u00e8 sempre stato considerato dal Fisco un valido sistema per \u201cscovare\u201d azioni fraudolente e finalit\u00e0 elusive. In tale ottica, gi\u00e0 da tempo, il Fisco ha imposto al contribuente di giustificare determinati acquisti, in alcuni casi con eccessivo rigore, tanto da colpire anche minime incongruenze assolutamente fisiologiche.<!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Un primo obbligo di comunicazione risale, infatti, al 1973, quando la dichiarazione dei redditi veniva compilata a mano e l\u2019evoluzione dei sistemi telematici non era neppure immaginabile.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il contribuente era gravato dall\u2019obbligo di allegare alla propria dichiarazione un elenco di clienti e fornitori con cui aveva effettuato operazioni rilevanti ai fini IVA. Le evidenti difficolt\u00e0 di raccolta e gestione dei dati sia per il contribuente che per il Fisco hanno portato alla ovvia soppressione di tale obbligo nel 1994.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A distanza di anni il D.L. n. 223\/06 ci riprova!<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nell\u2019epoca di internet viene reintrodotto l\u2019obbligo di comunicare al Fisco, esclusivamente in via telematica, determinate operazioni, ma, dopo soltanto due anni, il D.L. n. 112\/08, con l\u2019obbiettivo di semplificare gli adempimenti fiscali imposti al contribuente, ha eliminato tale obbligo informativo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ed eccoci ai giorni nostri. Il Decreto Sviluppo ha rispristinato l\u2019obbligo in parola limitandolo alle sole operazioni c.d. di lusso i cui corrispettivi superino il valore di \u20ac 3.000 in caso di transazioni fatturabili, ed \u20ac 3.600 nel caso di operazioni per le quali non\u00a0\u00e8 previsto l\u2019obbligo di emettere fattura. Le pi\u00f9 recenti novit\u00e0 sono state introdotte con il D.L. n. 16\/12 e con i successivi provvedimenti emanati dalla stessa Agenzia delle Entrate, con cui \u00e8 stato profondamente innovato il modello di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA, comunemente noto come spesometro, soprattutto in considerazione della funzione assolta.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nato come strumento di monitoraggio finalizzato a contrastare fenomeni di evasione e frode fiscale, il nuovo spesometro diventa oggi polivalente, perch\u00e9 accorpa tutta una serie di obblighi comunicativi imposti al contribuente e assolti, in passato, attraverso separate\u00a0comunicazioni al Fisco.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00c8 probabilmente questo eccessivo numero di dati da\u00a0trasmettere con un unico modello il motivo delle continue proroghe all\u2019utilizzo del nuovo spesometro.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con il comunicato dello scorso 5 novembre l\u2019Agenzia delle Entrate ha rinviato, ancora una volta, al 31 gennaio 2014 il termine per comunicare le operazioni relative al periodo di imposta 2012.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"text-decoration: underline;\">2. Le operazioni soggette all\u2019obbligo di comunicazione<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La pi\u00f9 rilevante novit\u00e0 introdotta dalla riforma riguarda il novero delle operazioni soggette all\u2019obbligo di comunicazione, oggi molto pi\u00f9 ampio. Infatti, oltre a tutte le operazioni attive e passive soggette a fatturazione per le quali non \u00e8 previsto alcun limite di importo e alle operazioni non fatturabili, purch\u00e9 di importo pari o superiore a \u20ac 3.600 a lordo dell\u2019IVA, gi\u00e0 previste dalla normativa previgente, seppur con diversi limiti di importo, con il \u201cnuovo\u201d spesometro possono essere comunicate anche:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; operazioni in contanti di importo superiore a \u20ac 1.000 effettuate da operatori nel settore turistico nei confronti di persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato. Tali transazioni devono essere indicate nel Quadro TU se di importo superiore a \u20ac 1.000. Nei quadri ordinari del modello se gli acquisti superano la soglia di \u20ac 15.000;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; operazioni di acquisto con soggetti sanmarinesi effettuate a partire dal 1\u00b0 ottobre 2013. Tali transazioni devono essere indicate nel Quadro SE del nuovo modello polivante;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; operazioni effettuate con soggetti residenti in paesi a fiscalit\u00e0 privilegiata individuati dal D.M. del 4 maggio 1999 e dal D.M. 21 novembre 2001. Per tali categorie di operazioni sono state inserite nuove semplificazioni: non \u00e8 pi\u00f9 prevista l\u2019identificazione del soggetto tramite il codice fiscale e l\u2019indicazione della partita IVA che, con il nuovo modello, diviene facoltativa. Le controparti residenti in paesi a fiscalit\u00e0 privilegiata sono, ora, con il nuovo spesometro, identificate tramite la denominazione sociale e l\u2019indirizzo della sede;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; operazioni relative a contratti di leasing e noleggio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Altrettanto innovativa \u00e8 la modalit\u00e0 di trasmissione dei dati. In una ottica di semplificazione il Provvedimento del 2 agosto 2013 ha previsto, oltre all\u2019invio analitico, l\u2019alternativa comunicazione in forma aggregata delle operazioni, distinte fra transazioni attive e passive, effettuate con la stessa controparte. Tale modalit\u00e0 semplificata di comunicazione \u00e8 preclusa per l\u2019invio di dati relativi a transazioni con operatori sanmarinesi, con persone fisiche extra-UE nell\u2019ambito del settore turistico e, infine, con produttori agricoli, per i quali permane l\u2019obbligo di comunicazione in forma analitica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"text-decoration: underline;\">3. I soggetti obbligati alla comunicazione<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il novero delle operazioni soggette all\u2019obbligo dichiarativo definisce, indirettamente, l\u2019ambito soggettivo di applicabilit\u00e0 della normativa. Sono, infatti, tenuti alla comunicazione:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; soggetti passivi che effettuano operazioni rilevanti ai fini IVA;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; commercianti al dettaglio, spacci aziendali che ricevono denaro contante per acquisti di beni o per prestazioni di servizi nel settore turistico nei confronti di soggetti extra-UE, purch\u00e9 di importo pari o superiore a \u20ac 1.000;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; operatori commerciali che svolgono attivit\u00e0 di leasing finanziario ed operativo;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; soggetti che pongono in essere operazioni di acquisto con operatori sanmarinesi a partire dal 31 ottobre 2013;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; soggetti passivi di imposta che effettuano la comunicazione dati con paesi black list.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ovvia ed espressa esclusione \u00e8 prevista per i c.d. contribuenti minimi, ovvero coloro che si avvalgono del regime fiscale agevolato riservato all\u2019imprenditoria giovanile e ai lavoratori in mobilit\u00e0. Per tali categorie di soggetti, infatti, l\u2019obbligo comunicativo non opera. Va da s\u00e9 che in caso di superamento, in corso d\u2019anno, del limite massimo di compensi o di ricavi oltre il 50% rispetto ai limiti di legge, il contribuente, non pi\u00f9 minimo per effetto del venir meno del regime fiscale agevolato, deve presentare la comunicazione per tutte le operazioni che superano le soglie stabilite. Ma, qualora i ricavi o i compensi non superino del 50% i limiti di legge, l\u2019obbligo di compilazione del nuovo spesometro slitta all\u2019anno successivo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"text-decoration: underline;\">4. Lo spesometro non convince ancora del tutto<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Non pu\u00f2 negarsi, soprattutto nella situazione attuale, l\u2019importanza di monitorare le transazioni dei cittadini contribuenti. Ma altrettanto innegabile \u00e8 che potrebbe divenire eccessivamente oneroso per il contribuente dover giustificare ogni movimento sospetto ingenerato, ad esempio, a seguito di atti di liberalit\u00e0 di prossimi congiunti, perch\u00e9 non sempre \u00e8 facile riuscire a \u201cdifendere\u201d la genuinit\u00e0 dei propri atti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Non \u00e8 peregrino ipotizzare, come molti hanno in verit\u00e0 sottollineato, che un utilizzo eccessivamente rigoroso di questo strumento di monitoraggio possa addirittura avere l\u2019effetto di reprimere la propensione al consumo. Ci\u00f2\u00a0per timore non tanto di essere controllati dal Fisco, quanto per la difficolt\u00e0 di riuscire a giustificare determinati movimenti non necessariamente frutto di manovre elusive.\u00a0Numerosi sono coloro che hanno\u00a0\u00a0manifestato perplessit\u00e0 nei confronti, in generale, degli strumenti anti-evasione adottati a partire dal 2010 perch\u00e9 poco efficaci. In particolare aspre critiche sono state espresse proprio nei confronti dello spesometro le cui innovazioni introdotte, come rilevato dalla stessa Corte dei Conti nel proprio rapporto sulla finanza pubblica, non hanno prodotto \u00abgli effetti sperati, e al contrario, hanno probabilmente generato ricadute negative\u00bb incentivando, ad esempio, acquisti in nero.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Infatti, per assurdo, verso determinate categorie di soggetti lo spesometro potrebbe addirittura non \u201cfunzionare\u201d. Ci si riferisce ai contribuenti pi\u00f9 facoltosi per i quali un acquisto in nero non costituisce certo un problema. Non sussistendo alcuna comunicazione al Fisco degli acquisti effettuati, nei loro confronti lo spesometro non ha effetto, perch\u00e9, pur ipotizzando una\u00a0segnalazione di presunte irregolarit\u00e0 a loro carico, questa potrebbe non\u00a0destare alcun sospetto, stante l\u2019elevato reddito.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In ci\u00f2 pu\u00f2 risiedere il paradosso: pu\u00f2 uno strumento di monitoraggio fiscale introdotto per combattere fenomeni di evasione fiscale non funzionare proprio nei confronti di quei soggetti per i quali \u00e8 stato introdotto?<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Debora Mirarchi 1. Premessa Controllare gli acquisti dei cittadini contribuenti \u00e8 sempre stato considerato dal Fisco un valido sistema per \u201cscovare\u201d azioni fraudolente e finalit\u00e0 elusive. 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