{"id":2346,"date":"2013-12-01T00:30:17","date_gmt":"2013-11-30T23:30:17","guid":{"rendered":"http:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=2346"},"modified":"2014-03-06T22:47:04","modified_gmt":"2014-03-06T21:47:04","slug":"un-caso-particolare-la-stabile-organizzazione-occulta","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/un-caso-particolare-la-stabile-organizzazione-occulta\/","title":{"rendered":"Una fattispecie particolare: la &#8216;stabile organizzazione occulta&#8217;"},"content":{"rendered":"<p align=\"JUSTIFY\"><strong>di Mauro Merola<\/strong><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Il concetto di stabile organizzazione (<i>i.e.,<\/i> <i>permanent establishment<\/i>) occupa, da sempre, un posto di primaria importanza, tanto in ambito interno quanto in ambito internazionale. Dopo un lungo dibattito che si \u00e8 sviluppato nel corso degli anni, l\u2019Amministrazione finanziaria sembra aver individuato quali elementi costitutivi di una S.O. (<i>i.e.<\/i>, stabile organizzazione) i seguenti:<!--more--><\/p>\n<ul>\n<li>\n<p align=\"JUSTIFY\">l\u2019esistenza di una installazione fissa in senso tecnico (locali, materiali, attrezzature);<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p align=\"JUSTIFY\">l\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 da parte dell\u2019impresa per mezzo di detta installazione;<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p align=\"JUSTIFY\">l\u2019autonomia funzionale rispetto alla casa madre.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p align=\"JUSTIFY\">La stessa Amministrazione finanziaria ha aggiunto che le stabili organizzazioni all\u2019estero di soggetti residenti devono essere ritenute fiscalmente assorbite nella residenza della casa-madre; di conseguenza la stabile organizzazione \u00e8 tenuta ad applicare ai redditi prodotti relativamente alla sua attivit\u00e0 istituzionale lo stesso regime fiscale previsto per i redditi prodotti dalla casa-madre<a href=\"#sdendnote1sym\"><sup><span style=\"color: #0066cc; font-size: xx-small;\">i<\/span><\/sup><\/a>.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Il concetto di stabile organizzazione \u00e8 stato concretamente definito sia dalla legislazione italiana (<i>i.e.,<\/i> art. 162 T.U.I.R.) sia dalle Convenzioni internazionali (<i>i.e.,<\/i> parr. 5-7 modello OCSE). Nello specifico sono state individuate due forme di stabile organizzazione: quella materiale e quella personale.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">La prima si configura in presenza dei seguenti criteri:<\/p>\n<ul>\n<li>\n<p align=\"JUSTIFY\">sede di affari;<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p align=\"JUSTIFY\">fissit\u00e0 della struttura;<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p align=\"JUSTIFY\">diritto all\u2019uso delle sede di affari;<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p align=\"JUSTIFY\">svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 economica;<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p align=\"JUSTIFY\">il criterio temporale.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p align=\"JUSTIFY\">La stabile organizzazione personale, invece, si caratterizza per la previsione dell\u2019<i>agent clause<\/i> e per la disciplina, ai fini della configurabilit\u00e0 o meno di una sede fissa di affari, del ruolo degli agenti dipendenti e indipendenti<a href=\"#sdendnote2sym\"><sup><span style=\"color: #0066cc; font-size: xx-small;\">ii<\/span><\/sup><\/a>.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Premesso quanto detto, la giurisprudenza italiana in questi ultimi anni ha dato particolare rilevanza all\u2019ipotesi della stabile organizzazione \u201cocculta\u201d.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">L\u2019accezione prettamente negativa dell\u2019aggettivo \u00e8 utilizzata per indicare un sistema elusivo riconducibile alla stessa stabile organizzazione.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">In particolare, \u00e8 possibile identificare due meccanismi alternativi:<\/p>\n<ul>\n<li>\n<p align=\"JUSTIFY\">uno prevede che un soggetto di diritto estero possa occultare una sede fissa di affari nel nostro Paese attraverso l\u2019utilizzo di meccanismi di modelli di <i>business<\/i> (ad esempio utilizzando una societ\u00e0 controllata quale intermediario\/commissionario delle proprie attivit\u00e0);<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p align=\"JUSTIFY\">l\u2019altro prevede che un soggetto residente in Italia possa occultare l\u2019esistenza della stabile organizzazione estera (<i>i.e.<\/i>, <i>branch<\/i>) al fine di evitare che il reddito prodotto dalla medesima venga tassato in Italia.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p align=\"JUSTIFY\">La stabile organizzazione \u201cocculta\u201d, tuttavia, non \u00e8 semplificabile e riconducibile in categorie predefinite perch\u00e9 le esigenze dettate dai modelli di <i>business<\/i> delle societ\u00e0 multinazionali sono diverse ed in continua evoluzione. Occorre, quindi, contemperare le legittime aspettative delle imprese estere di poter operare in Italia con la ragionevole certezza di non correre inconsapevolmente rischi fiscali o penali con la necessit\u00e0 di poter verificare la bont\u00e0 del modello operativo sul territorio e garantire al Paese di riferimento il soddisfacimento della pretesa erariale laddove ricorrano i presupposti impositivi.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Quanto riportato nel periodo precedente trova conferma nella sentenza relativa al caso \u00ab<i>Philip Morris<\/i>\u00bb e, da ultima, nella sentenza n. 8488 della Cassazione del 9 aprile 2010.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">L\u2019orientamento della giurisprudenza italiana, infatti, \u00e8 stato quello di ritenere che non sia necessario, ai fini delle configurabilit\u00e0 di una stabile organizzazione, la presenza contestuale del presupposto soggettivo (esistenza di un agente dipendente ovvero di un soggetto dotato di poteri abitualmente esercitati che gli permettono di concludere contratti in favore dell&#8217;impresa estera) e di quello oggettivo (esistenza di un&#8217;organizzazione produttiva stabile), nel senso che, ai fini delle imposte sul reddito, l&#8217;esistenza anche di uno solo di essi \u00e8 idoneo a concretizzare il presupposto impositivo; la giurisprudenza comunitaria, del resto, ha pi\u00f9 volte statuito (sent. n. 3367\/2002, n. 3368\/2002 e n. 7682\/2002, cit.) che l&#8217;esistenza del duplice presupposto \u00e8 richiesta soltanto ai fini dell&#8217;IVA.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Le argomentazioni della Corte ci portano, pertanto, a concludere che la contestazione abbinata dei presupposti di stabile organizzazione materiale e personale non possa essere ricondotta ad una mera estensione logico-deduttiva da operarsi in linea di principio ma debba essere basata sulla rappresentazione concreta degli elementi di fatto che inducono a ritenere esistente ed operante sul territorio italiano una stabile organizzazione occulta.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Ulteriori conferme dell\u2019orientamento della giurisprudenza italiana sono individuabili in due recenti sentenze emesse da Autorit\u00e0 straniere.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Nella sentenza n. 304715 del 31 marzo 2010 del Consiglio di Stato francese (c.d. <i>Zimmer Case<\/i>), infatti, l\u2019organo giurisdizionale d\u2019oltralpe (equivalente alla nostra Corte di Cassazione), nel valutare il rapporto committente \u2013 commissionario, ha ribaltato la pronuncia emessa nel 2007 dalla Corte di Appello di Parigi che aveva riconosciuto (nel commissionario) l&#8217;esistenza sul territorio francese di una stabile organizzazione della societ\u00e0 britannica Zimmer Ltd.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Le argomentazioni del Consiglio si basano sul disposto letterale dell&#8217;articolo 94 del Codice di Commercio (trasfuso nell&#8217;attuale articolo L.132-1) e, nello specifico, nell\u2019asserzione che i contratti conclusi dal commissionario (in nome proprio ma per conto del <i>Principal<\/i>) non vincolano il <i>Principal<\/i> nei confronti della clientela. Di conseguenza a carico del commissionario non si \u00e8 ritenuta configurabile una stabile organizzazione occulta in quanto ritenuto in grado di operare economicamente in maniera autonoma rispetto al proprio <i>Principal<\/i> (<i>i.e.,<\/i> societ\u00e0 britannica Zimmer Ltd), contrariamente a quanto si era affermato nel giudizio di appello.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Al contrario, nella sentenza n. 17 del 2 marzo 2011 della Corte d\u2019Appello di Oslo (c.d. Dell Case), l\u2019organo giurisdizionale norvegese \u00e8 giunto a delle conclusioni diverse da quelle deliberate dal Consiglio di Stato francese con la sentenza n. 304715 del 31 marzo 2010 sopra citata.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">L\u2019Amministrazione finanziaria norvegese ha contestato l\u2019esistenza, sul territorio estero ove ha sede l\u2019agente\/commissionario, di una stabile organizzazione, in quanto il commissionario vincolava il committente direttamente ed in modo definitivo senza necessit\u00e0 di alcuna indicazione e\/o supervisione dei prezzi praticati da parte di quest\u2019ultimo nei confronti dei clienti. Di conseguenza, il commissionario non \u00e8 apparso il braccio operativo della casa madre, disponendo di autonomia decisionale e di indipendenza dal punto di vista economico e finanziario.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">In conclusione la stabile organizzazione occulta non presenta uno schema preordinato ma costituisce una ipotesi elusiva legata ad un utilizzo improprio dell\u2019istituto della stabile organizzazione nell\u2019ambito di modelli di <i>business <\/i>sviluppati all\u2019interno di contesti multinazionali.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Obbiettivo delle autorit\u00e0 inquirenti e giudicanti deve essere quello di analizzare caso per caso e verificare, attraverso un\u2019analisi globale, la sussistenza delle condizioni che possano rilevare l\u2019occultamento di una stabile organizzazione. L\u2019indagine deve essere svolta attraverso una valutazione dei contratti in essere tra le parti, un esame accurato della documentazione contabile ed extra-contabile del soggetto che si presume operi quale stabile organizzazione e del personale dipendente e non dipendente che operi in nome e per conto della societ\u00e0 madre.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"text-decoration: underline;\">Note<\/span><\/p>\n<div>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-size: small;\"><a href=\"#sdendnote1anc\"><span style=\"color: #0066cc;\">i<\/span><\/a><sup>\u0002<\/sup> Cfr. Circolare ministeriale 17 marzo 1979 n.12\/345 e Nota 20 marzo 1981 n. 330470.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<div>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-size: small;\"><a href=\"#sdendnote2anc\"><span style=\"color: #0066cc;\">ii<\/span><\/a><sup>\u0002<\/sup> Cfr. Valente P. (2012), Fiscalit\u00e0 e commercio internazionale, 5\/2012, <i>La stabile organizzazione \u00abocculta\u00bb nella giurisprudenza italiana, <\/i>p. 30.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Mauro Merola Il concetto di stabile organizzazione (i.e., permanent establishment) occupa, da sempre, un posto di primaria importanza, tanto in ambito interno quanto in ambito internazionale. 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