{"id":2800,"date":"2014-02-01T00:11:09","date_gmt":"2014-01-31T23:11:09","guid":{"rendered":"http:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=2800"},"modified":"2014-03-05T08:32:48","modified_gmt":"2014-03-05T07:32:48","slug":"commenti-offensivi-nellera-dellinformazione-2-0-il-caso-delfi-alla-corte-di-strasburgo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/commenti-offensivi-nellera-dellinformazione-2-0-il-caso-delfi-alla-corte-di-strasburgo\/","title":{"rendered":"Commenti offensivi nell\u2019era dell\u2019informazione 2.0. Il caso Delfi alla Corte di Strasburgo"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.economiaediritto.it\/wp-content\/uploads\/2014\/02\/informazione2-0.jpg\"><img decoding=\"async\" data-attachment-id=\"3685\" data-permalink=\"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/commenti-offensivi-nellera-dellinformazione-2-0-il-caso-delfi-alla-corte-di-strasburgo\/informazione2-0\/\" data-orig-file=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.economiaediritto.it\/wp-content\/uploads\/2014\/02\/informazione2-0.jpg?fit=397%2C227&amp;ssl=1\" data-orig-size=\"397,227\" data-comments-opened=\"0\" data-image-meta=\"{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;}\" data-image-title=\"informazione2-0\" data-image-description=\"\" data-image-caption=\"\" data-medium-file=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.economiaediritto.it\/wp-content\/uploads\/2014\/02\/informazione2-0.jpg?fit=300%2C171&amp;ssl=1\" data-large-file=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.economiaediritto.it\/wp-content\/uploads\/2014\/02\/informazione2-0.jpg?fit=397%2C227&amp;ssl=1\" tabindex=\"0\" role=\"button\" class=\"alignright size-medium wp-image-3685\" alt=\"informazione2-0\" src=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.economiaediritto.it\/wp-content\/uploads\/2014\/02\/informazione2-0-300x171.jpg?resize=300%2C171\" width=\"300\" height=\"171\" srcset=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.economiaediritto.it\/wp-content\/uploads\/2014\/02\/informazione2-0.jpg?resize=300%2C171&amp;ssl=1 300w, https:\/\/i0.wp.com\/www.economiaediritto.it\/wp-content\/uploads\/2014\/02\/informazione2-0.jpg?w=397&amp;ssl=1 397w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" data-recalc-dims=\"1\" \/><\/a><strong>(di Micol Nantiat)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019informazione 2.0 ha modificato radicalmente il nostro modo di relazionarci con le notizie in Rete. In particolare, quando leggiamo articoli su portali e quotidiani online possiamo condividerli su altri siti o piattaforme, inviarli ai nostri contatti o inserire commenti e leggere i post altrui. Tuttavia, molte volte capita che i commenti si traducano in contenuti offensivi, volgari o diffamatori nei confronti di enti o soggetti legati all\u2019informazione commentata. Si pu\u00f2 in questi casi ottenere un risarcimento? Il sito in cui vengono pubblicati i commenti \u00e8 responsabile per i post inseriti da utenti solitamente anonimi o coperti da pseudonimi o nomi<!--more--> non completi? Un caso simile \u00e8 stato sottoposto all\u2019attenzione della Corte Europea dei Diritti Umani che si \u00e8 scontrata con l\u2019ennesimo caso di contrapposizione tra la libert\u00e0 di espressione e il rispetto della propria vita privata.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><b>Il caso<\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il portale web estone \u201cDelfi\u201d (<a href=\"http:\/\/www.delfi.ee\/\">http:\/\/www.delfi.ee\/<\/a>), che si rivolge principalmente a estoni, lettoni, lituani e russi, consente ai propri utenti di inserire in calce ai propri articoli commenti anche in forma anonima o sotto pseudonimo. Pur non assumendosi alcuna responsabilit\u00e0 per i commenti dei lettori, il portale utilizza algoritmi che impediscono la pubblicazione di contenuti volgari al fine di ostacolare l\u2019inserzione di post offensivi o diffamatori, nonch\u00e9 promuove la funzionalit\u00e0 <i>notice and take down<\/i> con la quale gli utenti possono segnalare commenti inappropriati; infine gli amministratori del portale hanno la possibilit\u00e0 di espellere tali utenti dal sito.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel 2006 viene pubblicato su Delfi un articolo molto critico sulle decisioni prese dalla Saaremaa Shipping Company -societ\u00e0 pubblica di trasporto marittimo- e dall\u2019amministratore della societ\u00e0, signor L., in merito alla deviazione di alcune rotte navali tra l\u2019Estonia e le sue isole. Seguono 185 commenti, di cui 20 diretti a L. recanti offese personali ed espressioni volgari. L. richiede quindi al portale di eliminare i commenti offensivi e di ottenere un risarcimento di circa 32.000 euro per danno non patrimoniale. Il sito web rimuove immediatamente tali contenuti, ma non intende versare alcuna somma risarcitoria in quanto Delfi dispone di meccanismi di rimozione di testi volgari, di cui sopra, che possono considerarsi adeguati.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il caso finisce davanti alla Corte Suprema estone che accoglie la richiesta di L. poich\u00e9 ritiene che i meccanismi difensivi utilizzati dal portale siano insufficienti per garantire un\u2019adeguata protezione ai diritti di terzi. Inoltre, la Corte estone sottolinea che la libert\u00e0 di espressione non pu\u00f2 essere messa in primo piano se comporta la pubblicazione di commenti offensivi che ledono diritti di terzi. Infine, siccome gli amministratori del portale \u00a0sono in grado di controllare i contenuti ed eventualmente espellere i propri utenti, Delfi dovrebbe essere considerata autrice dei post diffamatori, comportando il diritto di L. ad una pretesa risarcitoria stimata intorno ai 320 euro.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Delfi decide quindi di ricorrere presso in quanto ritiene vi sia stata violazione dell\u2019art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell\u2019uomo (CEDU):<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><i>Articolo 10 &#8211; Libert\u00e0 di espressione<\/i><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><i>1. Ogni persona ha diritto alla libert\u00e0 d\u2019espressione. Tale diritto include la libert\u00e0 d\u2019opinione e la libert\u00e0 di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorit\u00e0 pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive.<\/i><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><i>2. L\u2019esercizio di queste libert\u00e0, poich\u00e9 comporta doveri e responsabilit\u00e0, pu\u00f2 essere sottoposto alle formalit\u00e0, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una societ\u00e0 democratica, alla sicurezza nazionale, all\u2019integrit\u00e0 territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell\u2019ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l\u2019autorit\u00e0 e l\u2019imparzialit\u00e0 del potere giudiziario.<\/i><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Corte di Strasburgo -che \u00e8 competente per la sola compatibilit\u00e0 di un provvedimento con i principi sanciti dalla CEDU una volta esaurite le vie di ricorso interne- si trova quindi a valutare il bilanciamento tra il diritto alla libert\u00e0 di espressione rivendicato dal portale estone e l\u2019art. 8 che tutela il rispetto della vita privata:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><i>Articolo 8 &#8211; Diritto al rispetto della vita privata e familiare<\/i><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><i>1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.<\/i><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><i>2. Non pu\u00f2 esservi ingerenza di una autorit\u00e0 pubblica nell\u2019esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una societ\u00e0 democratica, \u00e8 necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell\u2019ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libert\u00e0 altrui.<\/i><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><b>La decisione della Corte Europea dei Diritti dell\u2019Uomo<\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019art. 10 prevede due condizioni nelle quali \u00e8 possibile comprimere legittimamente la libert\u00e0 di espressione:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; previsione di legge;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; casi in cui vi sia la necessit\u00e0 di assicurare il rispetto di una serie di valori protetti da una societ\u00e0 democratica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per quanto riguarda la previsione di legge, la Corte ricorda che il suo mandato \u00e8 legato all\u2019applicazione o violazione di norme convenzionali da parte delle Autorit\u00e0 nazionali, senza poter in alcun modo penetrare all\u2019interno dei percorsi interpretativi eventualmente intrapresi da tali autorit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per quanto riguarda la seconda condizione, la Corte sottolinea il ruolo della stampa quale strumento di divulgazione di notizie di pubblico interesse che riguardino privati cittadini o personaggi pubblici senza interferire con il diritto di cui all\u2019art. 8 della CEDU. Per valutare il bilanciamento tra i due diritti la Corte utilizza i seguenti criteri guida:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 l\u2019importanza della notizia per alimentare un dibattito di pubblico interesse;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 il livello di popolarit\u00e0 della persona interessata ed i suoi comportamenti precedenti;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 l\u2019oggetto dell\u2019articolo e la propria veridicit\u00e0;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 il metodo di ottenimento delle informazioni;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 il contenuto, le forme e le conseguenze della pubblicazione;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la severit\u00e0 della sanzione imposta dall\u2019ordinamento nazionale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Inoltre, l\u2019esame di questi criteri viene valutato secondo quattro indici:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">1. Il contesto dei commenti<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Secondo la Corte l\u2019articolo pubblicato sul portale non era lesivo di prerogative altrui, sebbene il taglio fortemente critico nei confronti della Saarema Shipping Corportation e di L. poteva contribuire ad aumentare il rischio di commenti volgari e offensivi da parte degli utenti. Per questo motivo Delfi avrebbe dovuto prendere tutti i provvedimenti necessari per evitare quanto accaduto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">2. Le misure applicate da Delfi per prevenire o rimuovere commenti diffamatori<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Bench\u00e9 Delfi avesse previsto tre meccanismi difensivi per l\u2019eliminazione di commenti diffamatori, la Corte sostiene che l\u2019algoritmo utilizzato sia facilmente aggirabile, mentre le altre due misure non avevano fatto s\u00ec che i commenti fossero rimossi se non dopo sei settimane -momento nel quale L. ne ha fatta espressa richiesta a Delfi. Inoltre, il portale aveva tutto l\u2019interesse a ottenere un elevato numero di post in calce ai propri articoli cos\u00ec da aumentare i propri introiti pubblicitari. La posizione di Delfi \u00e8 ulteriormente aggravata dal fatto che solo gli amministratori del sito web possono intervenire direttamente sui commenti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">3. La responsabilit\u00e0 degli autori dei commenti in alternativa (o in aggiunta) a quella di Delfi<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Corte precisa che anche gli autori dei commenti dovrebbero essere ritenuti responsabili di eventuali violazioni dei diritti di terzi. Tuttavia, questa ipotesi risulterebbe difficilmente praticabile in considerazione dell\u2019eccessiva difficolt\u00e0 di risalire al singolo utente, che molto spesso utilizza pseudonimi o l\u2019anonimato. L\u2019informazione sul web richiede quindi una cautela ancora pi\u00f9 rigida al fine di evitare situazioni come quella del caso in oggetto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4. Le conseguenze materiali delle sanzioni imposte a Delfi dalle Autorit\u00e0 nazionali<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Infine, la condanna alla corresponsione di una somma poco pi\u00f9 che simbolica da parte di Delfi a L. non rende, secondo la Corte, sproporzionata la restrizione della libert\u00e0 d\u2019espressione del portale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Corte, che come detto all\u2019inizio \u00e8 competente per la sola compatibilit\u00e0 di una misura nazionale con i principi sanciti dalla CEDU, ha quindi rigettato il ricorso per la mancata violazione dell\u2019art. 10 CEDU in quanto la Corte estone avrebbe verificato la colpevolezza di Delfi in relazione alla pubblicazione di commenti diffamatori dei propri lettori sul portale e dando una sanzione proporzionata rispetto alle prerogative imposte dalla libert\u00e0 di espressione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tuttavia, si pu\u00f2 argomentare che la Corte di Strasburgo non ha dato alcuna valutazione in merito al mancato impiego del diritto comunitario da parte dei giudici estoni relativamente alla responsabilit\u00e0 degli ISP della Direttiva e-commerce (31\/2000\/CE). D\u2019altro canto, la Corte ha evidenziato come il diritto di espressione sia flessibile relativamente ai mezzi di comunicazione utilizzati: nell\u2019era di internet le informazioni inserite sul web sono soggette a rischi e attacchi alla propria privacy inevitabilmente pi\u00f9 alti rispetto ad altri mezzi di comunicazione. La rimodulazione del diritto di libert\u00e0 di espressione rispetto al fattore tecnologico \u00e8 quindi sicuramente tutelante, a condizione di non incorrere in pericolose derive censorie.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><b>Testi di riferimento<\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"http:\/\/hudoc.echr.coe.int\/sites\/fra\/pages\/search.aspx?i=001-126635#{&quot;itemid&quot;:[&quot;001-126635&quot;]}\">Case of Delfi AS v. Estonia, ricordo n. 64596\/09, sentenza 10 Ottobre 2013, Corte Europea dei Diritti dell\u2019Uomo.<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"http:\/\/eur-lex.europa.eu\/LexUriServ\/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:178:0001:0001:IT:PDF\">Direttiva 2000\/31\/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societ\u00e0 dell\u2019informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (\u00abDirettiva sul commercio elettronico\u00bb)<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>(di Micol Nantiat) L\u2019informazione 2.0 ha modificato radicalmente il nostro modo di relazionarci con le notizie in Rete. 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