{"id":2803,"date":"2014-02-01T00:01:17","date_gmt":"2014-01-31T23:01:17","guid":{"rendered":"http:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=2803"},"modified":"2014-03-05T08:53:40","modified_gmt":"2014-03-05T07:53:40","slug":"lobbligazione-solidale-nel-pagamento-dellimposta-di-registro-e-gli-effetti-ai-fini-dellires","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/lobbligazione-solidale-nel-pagamento-dellimposta-di-registro-e-gli-effetti-ai-fini-dellires\/","title":{"rendered":"L\u2019obbligazione solidale nel pagamento dell\u2019imposta di registro e gli effetti ai fini dell\u2019IRES"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><strong>(di Paolo Antonio Iacopino)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"text-decoration: underline;\">1. Premessa<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La disciplina dell\u2019imposta di registro prevede una obbligazione solidale tra i soggetti tenuti al pagamento del tributo. L\u2019analisi specifica della fattispecie, che \u00e8 stata oggetto di numerosi interventi della prassi e della giurisprudenza anche Costituzionale, \u00e8 molto interessante per gli effetti che produce nella disciplina del reddito d\u2019impresa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"text-decoration: underline;\">2. L\u2019obbligazione solidale nel pagamento dell\u2019imposta di registro<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019articolo 57 DPR 131\/1986 (da adesso TUR) individua i soggetti obbligati al pagamento dell\u2019imposta di registro. Confrontando detta disposizione con quella dell\u2019art. 10 dello stesso decreto, rubricato \u201c<i>soggetti obbligati a richiedere la registrazione<\/i>\u201d, emerge una sostanziale coincidenza tra chi deve chiedere la registrazione e chi \u00e8 obbligato al versamento del tributo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il comma 1 del citato art. 57 individua quali obbligati solidali al pagamento dell\u2019imposta i Pubblici Ufficiali, che hanno redatto ricevuto o autenticato l\u2019atto, le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di eventi successivi alla registrazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019obbligo solidale dei pubblici Ufficiali riguarda solo il pagamento dell\u2019imposta principale e non anche dell\u2019imposta complementare e suppletiva (art. 57, comma 2, TUR). Questa disposizione va letta congiuntamente all\u2019art. 42, comma 1, TUR, secondo il quale viene \u00a0considerata imposta principale \u201c<i>quella richiesta dall\u2019ufficio se diretta a correggere errori od omissioni effettuati in sede di autoliquidazione nei casi di presentazione di richiesta per via telematica;..\u201d.<\/i> Dal combinato disposto di queste norme emerge che i Pubblici Ufficiali che registrano telematicamente, ad esempio, un atto di conferimento e l\u2019atto di cessione delle partecipazioni ricevute dal conferente a seguito del conferimento stesso, sono solidalmente responsabili con le parti per l\u2019imposta eventualmente liquidata dall\u2019Ufficio, ex art. 20 TUR, a seguito della qualificazione delle suddette operazioni come cessione di ramo d\u2019azienda.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il riferimento fatto dal comma 1 dell\u2019art. 57 TUR \u201c<i>alle parti in causa<\/i>\u201d determina la costituzione di un obbligo solidale al pagamento del tributo tra gli attori del procedimento giurisdizionale, \u00a0non avendo alcuna rilevanza il fatto che si tratti di parte attrice o convenuta o che sia risultata soccombente o vittoriosa nel giudizio (sentenza della Corte di Cassazione n. 2108\/2005). Sul punto merita un richiamo la risoluzione n. 82 del 21 novembre 2013 dell\u2019Agenzia delle Entrate. Il documento di prassi affronta il caso di un soggetto che \u00e8 intervenuto volontariamente in un giudizio civile in qualit\u00e0 di terzo, ex art. 105 c.p.c. \u00a0Nel caso prospettato all\u2019Amministrazione Finanziaria l\u2019intervento volontario era motivato dal fatto che il terzo, essendo a sua volta creditore del convenuto, aveva interesse nel vedere accertato l\u2019ammontare del credito vantato dell\u2019attore. Il giudizio si era concluso con la condanna del convenuto, per cui \u00e8 stato chiesto all\u2019Agenzia delle Entrate di chiarire se l\u2019obbligo solidale al pagamento dell\u2019imposta di registro si estendeva anche al terzo intervenuto volontariamente nel processo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nella sua risposta l\u2019Agenzia delle Entrate ha chiarito che secondo un orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione (tra le tante si cita sentenza n. 14305 del 19 giugno 2009) l\u2019imposta per la registrazione degli atti giudiziari non deve gravare indiscriminatamente su tutti i soggetti che hanno preso parte al procedimento. Infatti, l\u2019indice di capacit\u00e0 contributiva, cui si ricollega il tributo, non \u00e8 la sentenza \u201c<i>ma il rapporto sostanziale in essa racchiuso, con conseguente esclusione del vincolo di solidariet\u00e0 nei confronti dei soggetti ad esso estraneo (Corte di Cassazione sentenza n. 4805 del 28 febbraio 2011). <\/i>Per cui il presupposto dell\u2019imposizione non pu\u00f2 essere individuato nella partecipazione al processo del soggetto che sia rimasto estraneo al considerato nella sentenza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Una volta accertato che i soggetti che intervengono volontariamente nel processo rimangono estranei al giudicato sostanziale della sentenza, l\u2019Amministrazione Finanziaria ha chiarito che a questi ultimi non pu\u00f2 essere esteso il principio di solidariet\u00e0 passiva previsto dall\u2019art. 57 TUR.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Accanto a queste disposizioni di carattere generale l\u2019art. 57 regolamenta ipotesi specifiche di responsabilit\u00e0 solidale nel pagamento dell\u2019imposta di registro: sono obbligati solidalmente al pagamento del tributo gli agenti immobiliari, per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attivit\u00e0, e l\u2019utilizzatore dell\u2019immobile concesso in locazione finanziaria, per l\u2019immobile acquistato dal locatore ai fini della conclusione del contratto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per i contratti sottoposti a condizione sospensiva la responsabilit\u00e0 per il pagamento del tributo ricade esclusivamente sulle parti interessate al verificarsi della condizione. Nel caso di atti che contengano pi\u00f9 disposizioni non necessariamente connesse l\u2019imposta principale \u00e8 dovuta in solido da tutte le parti, mentre l\u2019imposta complementare e suppletiva deve essere corrisposta solo dai soggetti che hanno preso parte alle singole disposizioni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Infine per gli atti in cui \u00e8 parte lo Stato l\u2019imposta deve essere versata esclusivamente dalla controparte.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"text-decoration: underline;\">3. Il giudizio sulla legittimit\u00e0 Costituzionale dell\u2019art. 57 TUR<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Commissione Tributaria Provinciale di Padova, con ordinanza del 18 maggio 1998, ha sollevato la questione di legittimit\u00e0 Costituzionale in relazione alla previsione dell\u2019obbligo solidale tra i soggetti passivi dell\u2019imposta di registro. Il giudice <i>a quo<\/i> ha ritenuto l\u2019art. 57 TUR lesivo del principio di eguaglianza e ragionevolezza garantiti dall\u2019art. 3 della Costituzione, in quanto, nella disciplina dell\u2019imposta, equipara parti diverse, quali sono \u201c<i>le parti del contratto\u201d<\/i> e <i>\u201cle parti in causa\u201d<\/i>. Lo stesso Giudice ha inoltre ritenuto la norma contraria all\u2019art. 24 della Costituzione, perch\u00e9 obbliga al pagamento dell\u2019imposta anche la parte vittoriosa, finendo per incidere negativamente sul diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Secondo un costante orientamento della Corte Costituzionale (sentenze n. 226\/84, n. 178\/1982, ecc.) nelle imposte indirette il necessario collegamento con la capacit\u00e0 contributiva non esclude che la legge stabilisca prestazioni tributarie solidali tra il debitore principale ed altri soggetti, collegando il vincolo di solidariet\u00e0 a rapporti giuridico &#8211; economici idonei a giustificare il vincolo obbligatorio e la sua causa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sulla base di questi presupposti la Corte Costituzionale con l\u2019ordinanza n. 215 del 19 giugno 2000 ha dichiarato l\u2019art. 57 TUR conforme ai dettami Costituzionali, in quanto esiste per le Parti il diritto di rivalersi nei confronti dei coobbligati con l\u2019azione di regresso accordata in generale per le obbligazioni solidali dall\u2019art. 1299 del codice civile.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Inoltre, il rischio per l\u2019attore vittorioso di dover pagare l\u2019imposta di registro, rientrando nel generale calcolo di convenienza dell\u2019azione giudiziaria, non si traduce in un impedimento alla tutela giurisdizionale dei propri diritti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"text-decoration: underline;\">4. L\u2019obbligazione solidale tra i coobbligati al pagamento dell\u2019imposta<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La parte sicuramente pi\u00f9 interessante della sentenza della Corte Costituzionale sopra richiamata \u00e8 l\u2019inquadramento dell\u2019obbligo solidale previsto dall\u2019art. 57 TUR nella disciplina degli artt. 1292 e ss. codice civile.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Secondo il Codice Civile l\u2019obbligazione \u00e8 in solido quando pi\u00f9 debitori sono obbligati per la medesima prestazione. In questo caso il creditore ha il diritto di pretendere l\u2019intera prestazione da uno qualunque dei debitori, il cui adempimento libera gli altri. I rapporti interni tra i coobbligati sono regolamentati dall\u2019art. 1298 del codice civile, secondo il quale l\u2019obbligazione in solido si divide tra i condebitori in parti uguali, salvo che non sia diversamente previsto. Un ultimo richiamo va fatto all\u2019art. 1299 codice civile, che attribuisce al condebitore che ha pagato l\u2019intero debito il diritto di rivalersi nei confronti degli altri condebitori per la parte di ciascuno di essi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019art. 57 TUR istituisce l\u2019obbligazione solidale tra i soggetti tenuti al versamento del tributo, senza specificare la quota imputabile a ciascuno di essi. Ne consegue, secondo il disposto dell\u2019art. 1298 del codice civile, che l\u2019intera prestazione sia equamente divisa tra tutti i coobbligati. Per cui il debitore che paga per intero il tributo ha, a mente dell\u2019art. 1299 del codice civile, il diritto di rivalersi nei confronti degli altri coobbligati per la parte imputabile a ciascuno di essi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"text-decoration: underline;\">5. La regolamentazione tra le parti dell\u2019obbligo di pagamento dell\u2019imposta di registro<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Molto spesso capita che negli atti presentati agli Uffici dell\u2019Amministrazione Finanziaria per la registrazione venga previsto che ad assolvere l\u2019imposta di registro sia una sola delle parti contraenti. L\u2019effetto di questa disposizione \u00e8 che la parte che si obbliga a versare il tributo rinuncia all\u2019azione di rivalsa nei confronti degli altri coobbligati, riconosciutagli dall\u2019art. 1299 codice civile.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Se ad accollarsi l\u2019intero onere del tributo \u00e8 un soggetto passivo IRES si pone il problema di stabilire il regime di deducibilit\u00e0 di detto componente negativo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Al riguardo, si rileva che la deducibilit\u00e0 degli oneri fiscali nella disciplina dell\u2019imposta sul reddito delle societ\u00e0 \u00e8 regolamentata dall\u2019art. 99 D.P.R. 917\/1986 (da adesso TUIR), secondo il quale \u201c<i>Le imposte sui redditi e quelle per le quali \u00e8 prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Le altre sono deducibili nell\u2019esercizio in cui avviene il pagamento.\u201d<\/i><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel caso prospettato il soggetto passivo IRES impegnandosi a versare tutta l\u2019imposta di registro ha rinunciato al diritto di rivalersi, ai sensi dell\u2019art. 1299 codice civile, nei confronti degli altri coobbligati.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Di conseguenza, analizzando il combinato disposto degli artt. 99 TUIR, 57 TUR e 1299 codice civile emerge che \u00e8 indeducibile dal reddito d\u2019impresa la quota parte dell\u2019imposta di registro per la quale non \u00e8 stato esercitato il diritto di rivalsa previsto dal codice civile.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>(di Paolo Antonio Iacopino) 1. Premessa La disciplina dell\u2019imposta di registro prevede una obbligazione solidale tra i soggetti tenuti al pagamento del tributo. 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