{"id":3746,"date":"2014-03-01T21:39:50","date_gmt":"2014-03-01T20:39:50","guid":{"rendered":"http:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=3746"},"modified":"2014-03-04T16:23:35","modified_gmt":"2014-03-04T15:23:35","slug":"laccertamento-analitico-presuntivo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/laccertamento-analitico-presuntivo\/","title":{"rendered":"L\u2019accertamento analitico presuntivo"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><strong>(di Paolo Antonio Iacopino)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Introduzione<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Corte di Cassazione nella sentenza n\u00b0 1839 del 29 gennaio 2014 ha affrontato l\u2019istituto dell\u2019accertamento analitico presuntivo seguendo un percorso logico giuridico molto interessante, che merita di essere approfondito. Per\u00f2, per poter analizzare la portata di questa decisione \u00e8 prima necessario esaminare i principi<!--more--> generali del procedimento amministrativo di accertamento fiscale e l\u2019istituto dell\u2019accertamento analitico presuntivo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Il procedimento amministrativo di accertamento fiscale<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il procedimento amministrativo di accertamento fiscale \u00e8 finalizzato a verificare la correttezza dei dati dichiarati dai contribuenti all\u2019erario pubblico. L\u2019avvio del procedimento coincide con l\u2019individuazione da parte della P.A. dei soggetti da controllare, e si sviluppa nella seguenti fasi:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>intra procedimentale (c.d. preparatoria), consistente nell\u2019acquisizione e valutazione degli elementi di prova necessari a verificare la conformit\u00e0 al dettato normativo vigente dei fatti economici dichiarati al fisco dal contribuente;<\/li>\n<li>costitutiva, che coincide con l\u2019emissione dell\u2019avviso di accertamento;<\/li>\n<li>integrativa dell\u2019efficacia, consistente nella notifica dell\u2019avviso di accertamento. Solo con quest\u2019ultima fase l\u2019atto di rettifica produce effetti nella sfera giuridica del contribuente. Nel senso che quest\u2019ultimo con la notifica dell\u2019atto di accertamento diventa debitore nei confronti dello Stato delle maggiori imposte e sanzioni accertate.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il potere dell\u2019Ufficio di rettificare la dichiarazione del contribuente \u00e8 legittimato dall\u2019art. 53 della Costituzione. Questa norma dispone che tutti devono concorrere alla spesa pubblica in base alla propria capacit\u00e0 contributiva. L\u2019obbligo del pagamento dei tributi pone il contribuente in una posizione debitoria rispetto allo Stato. Per\u00f2 l\u2019erario pubblico, diversamente da quanto capita nei tipici rapporti credito debito, conosce l\u2019entit\u00e0 del proprio credito solo a seguito della presentazione della dichiarazione da parte del debitore\/contribuente. Per permettere allo Stato di verificare l\u2019entit\u00e0 del proprio credito gli sono riconosciuti incisivi poteri istruttori ai quali il contribuente non si pu\u00f2 opporre.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I caratteri tipici dell\u2019attivit\u00e0 istruttoria, sono la specificit\u00e0, la legittimit\u00e0 e la discrezionalit\u00e0. Per specificit\u00e0 si intende che l\u2019A.F. pu\u00f2 attivare solo i poteri istruttori riconosciuti dalla legge nei confronti dei contribuenti preventivamente individuati.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La legittimit\u00e0 sta ad indicare l\u2019obbligo per la P.A. di esercitare i poteri istruttori nei limiti e nel rispetto delle disposizioni vigenti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il carattere della discrezionalit\u00e0 \u00e8 individuabile nel diritto della P.A. di scegliere il percorso di indagine ritenuto pi\u00f9 proficuo. Questa \u00e8 la fase certamente pi\u00f9 importante dell\u2019intera attivit\u00e0. Infatti, il percorso d\u2019indagine pi\u00f9 proficuo \u00e8 quello che permette di ricostruire il contesto di operativit\u00e0 del contribuente, al fine di constatarne la fedelt\u00e0 dei dati dichiarati al fisco. L\u2019organo di controllo non \u00e8 contrapposto al contribuente ma \u00e8, e deve restare, soggetto terzo. Nel senso che non persegue un interesse specifico, come normalmente avviene nei rapporti tra privati, ma ha la sola funzione di verificare il rispetto delle norme vigenti nella determinazione del reddito dichiarato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In ogni caso, durante tutto l\u2019iter procedimentale di controllo, la P.A. dovr\u00e0 tenere conto delle osservazioni e dei documenti che il contribuente vorr\u00e0 eventualmente produrre. In questo modo viene garantito il diritto dei cittadini a partecipare attivamente al procedimento amministrativo, dando piena applicazione alla funzione c.d. paragiurisdizionale del procedimento amministrativo, inteso come luogo nel quale vengono valutati tutti gli interessi in gioco, secondo l\u2019impostazione voluta dall\u2019estensore della L 241\/90.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>L&#8217;accertamento analitico presuntivo<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019istituto \u00e8 disciplinato dall\u2019art. 39, comma 1 lett d) ultimo periodo, DPR 600\/73, secondo il quale \u201c<i>L&#8217;esistenza di attivit\u00e0 non dichiarate o la inesistenza di passivit\u00e0 dichiarate e&#8217; desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purch\u00e9 queste siano gravi, precise e concordanti<\/i>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La differenza sostanziale con l\u2019accertamento analitico sta nel fatto che la rettifica analitica induttiva non ha come presupposto un fatto o un documento che dimostri direttamente la violazione delle norme tributarie ma pi\u00f9 presunzioni semplici e concordanti tra di loro, che fanno desumere l\u2019esistenza di attivit\u00e0 non dichiarate o l\u2019inesistenza di passivit\u00e0 dichiarate.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La rettifica ha come presupposto la rilevazione di un fatto certo, che, sulla base di presunzioni certe precise e concordanti, permette di giungere al fatto incerto rappresentato dall\u2019attivit\u00e0 non dichiarata o dalla passivit\u00e0 inesistente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le presunzioni a cui si riferisce l\u2019art. 39 DPR 600\/73 sono relative, il che attribuisce al contribuente il diritto di fornire la prova contraria. Concettualmente la prova contraria consiste nella dimostrazione, sulla base degli stessi elementi presuntivi o di altri non considerati dalla P.A., dell\u2019esistenza di un fatto incerto diverso da quello accertato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il riferimento fatto dal legislatore alle presunzioni certe, precise e concordanti non permette il ricorso all\u2019istituto in commento nei casi in cui gli elementi posti a base delle presunzioni non siano dei fatti certi ma altre presunzioni. In questo caso, infatti, l\u2019accertamento sarebbe annullabile per un vizio nella formazione della volont\u00e0 della P.A. (c.d. eccesso di potere), in quanto il presupposto dei maggiori ricavi non sarebbe un fatto certo ma un\u2019altra presunzione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La figura dell\u2019accertamento analitico presuntivo \u00e8 utilizzabile anche per contrastare i comportamenti c.d. antieconomici. In questo caso gli elementi certi e precisi sono costituiti dai comportamenti\u00a0 assolutamente contrari ai canoni dell&#8217;economia, che il contribuente non riesce assolutamente a giustificare, e che sono finalizzati all\u2019ottenimento di benefici fiscali altrimenti indebiti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>La sentenza n. 1839\/2014 della Corte di Cassazione<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La sentenza in esame ha deciso in merito ad un avviso accertamento emesso dall\u2019Amministrazione Finanziaria nei confronti di un commerciante al dettaglio di abbigliamento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nell\u2019avviso di rettifica l\u2019Amministrazione Finanziaria ha accertato che nel 90% dei prodotti venduti la percentuale di ricarico applicata dal contribuente era del 9,78%,\u00a0 molto inferiore rispetto alla media del settore merceologico di appartenenza, che era pari al 40%.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Secondo l\u2019Ufficio i dati dichiarati al fisco dal contribuente non erano fedeli in quanto conseguenti ad un comportamento palesemente antieconomico.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La ricostruzione della reale capacit\u00e0 contributiva del contribuente \u00e8 stata effettuata dall\u2019organo accertatore applicando ai costi di acquisto dei beni compravenduti il ricarico medio del settore di appartenenza, nello specifico il 40%.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Da parte sua il contribuente ha impugnato l\u2019avviso di rettifica davanti alle Commissioni Tributarie competenti, sostenendo che la ricostruzione analitico induttiva del reddito non potesse essere effettuata dall\u2019Ufficio senza prima contestare la regolarit\u00e0 delle scritture contabili.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La suprema Corte di Cassazione nella sua decisione ha preliminarmente specificato che il ricorso all\u2019accertamento analitico induttivo \u00e8 legittimo solo se \u201c<i>\u2026 l\u2019Amministrazione finanziaria abbia applicato i parametri presuntivi, personalizzati in relazione alla specifica situazione del contribuente, ed abbia soppesato e disatteso le contestazioni proposte da quest&#8217;ultimo in sede amministrativa \u2026<\/i>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per cui il contribuente per poter superare la contestazione di un comportamento antieconomico non pu\u00f2 limitarsi a far constatare la corretta tenuta della contabilit\u00e0, ma deve fornire elementi probatori utili a dimostrare l\u2019illogicit\u00e0 o la contraddittoriet\u00e0 delle conclusioni a cui \u00e8 pervenuto l\u2019Ufficio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel caso in esame la Corte di Cassazione ha ritenuto corretto l\u2019operato dell\u2019Ufficio nell\u2019applicazione dell\u2019istituto dell\u2019accertamento analitico induttivo. Infatti, nelle motivazioni la suprema Corte ha specificato che la manifesta antieconomicit\u00e0 della gestione aziendale del contribuente, ricavabile dalla bassa percentuale di ricarico applicata, \u00e8 stata rilevata dall\u2019Ufficio prendendo come riferimento quasi tutta la tipologia di merce esistente in magazzino. Mentre il contribuente non ha offerto alcuna prova contraria tale da mettere in discussione il percorso logico giuridico seguito dall\u2019Amministrazione Finanziaria.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Conclusioni<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Corte di Cassazione con la sentenza 1389\/2014 ha confermato che un dato statistico, rappresentato dalla media di ricarico del settore merceologico di appartenenza del contribuente, pu\u00f2 costituire una presunzione relativa idonea a ricostruire la reale capacit\u00e0 contributiva del reddito. La Corte nel confermare questo assunto ha, per\u00f2, specificato che l\u2019utilizzo di un dato statistico \u00e8 corretto se \u201c..<i>l\u2019Amministrazione finanziaria abbia applicato i parametri presuntivi, personalizzati in relazione alla specifica situazione del contribuente, ed abbia soppesato e disatteso le contestazioni proposte da quest&#8217;ultimo in sede amministrativa \u2026<\/i>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Questo significa che il valore medio pu\u00f2 rappresentare un elemento di prova certo solo se effettivamente rappresentativo della realt\u00e0 economica del contribuente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Infatti, la media di ricarico di un settore merceologico tiene conto di realt\u00e0 economiche diverse tra di loro. Per cui per poterlo utilizzare \u00e8 necessario accertarsi che sia effettivamente rappresentativo della realt\u00e0 economica verificata. In caso contrario il valore medio costituirebbe una presunzione, e non pi\u00f9 un fatto certo, non utilizzabile ai fini dell\u2019applicazione dell\u2019istituto dell\u2019accertamento analitico presuntivo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>(di Paolo Antonio Iacopino) Introduzione La Corte di Cassazione nella sentenza n\u00b0 1839 del 29 gennaio 2014 ha affrontato l\u2019istituto dell\u2019accertamento analitico presuntivo seguendo un percorso logico giuridico molto interessante, <\/p>\n","protected":false},"author":1377,"featured_media":3908,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_bbp_topic_count":0,"_bbp_reply_count":0,"_bbp_total_topic_count":0,"_bbp_total_reply_count":0,"_bbp_voice_count":0,"_bbp_anonymous_reply_count":0,"_bbp_topic_count_hidden":0,"_bbp_reply_count_hidden":0,"_bbp_forum_subforum_count":0,"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","enabled":false},"version":2}},"categories":[33,12,767,1],"tags":[738,737,740,739],"class_list":["post-3746","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-diritto-tributario","category-rubriche-interdisciplinari","category-numero-di-marzo-2014","category-news","tag-accertamento-analitico-presuntivo","tag-accertamento-fiscale","tag-avvio-del-procedimento","tag-parametri"],"translation":{"provider":"WPGlobus","version":"3.0.2","language":"es","enabled_languages":["it","en","es"],"languages":{"it":{"title":true,"content":true,"excerpt":false},"en":{"title":false,"content":false,"excerpt":false},"es":{"title":false,"content":false,"excerpt":false}}},"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.economiaediritto.it\/wp-content\/uploads\/2014\/03\/1406929_57513547.jpg?fit=3888%2C2592&ssl=1","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p9CRXF-Yq","jetpack_likes_enabled":true,"jetpack-related-posts":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3746","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1377"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3746"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3746\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4030,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3746\/revisions\/4030"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3908"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3746"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3746"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3746"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}