{"id":3762,"date":"2014-03-01T21:55:25","date_gmt":"2014-03-01T20:55:25","guid":{"rendered":"http:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=3762"},"modified":"2014-03-04T16:15:21","modified_gmt":"2014-03-04T15:15:21","slug":"crisi-del-rapporto-tra-banca-e-impresa-e-necessita-di-una-gestione-aziendalistica-della-crisi-societaria","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/crisi-del-rapporto-tra-banca-e-impresa-e-necessita-di-una-gestione-aziendalistica-della-crisi-societaria\/","title":{"rendered":"Crisi del rapporto tra banca e impresa e necessit\u00e0 di una gestione aziendalistica della crisi societaria"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><strong>(di Petro Pavone)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Quello della crisi d\u2019impresa \u00e8 un tema tanto complesso quanto attuale e che, dati gli svariati risvolti &#8211; anche penali &#8211; che lo caratterizzano, si presta a sollevare la curiosit\u00e0 di tutti gli operatori economici (professionisti, amministratori di societ\u00e0, magistrati, studiosi).<!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Peraltro, il dissesto societario non sempre rappresenta un incidente di percorso nel quale pu\u00f2 incappare qualunque imprenditore; pu\u00f2 anche essere opera di \u201cprofessionisti del dissesto\u201d perseguibili penalmente con la normativa fallimentare. E\u2019 oggettivo il dato della crescente attenzione della polizia giudiziaria al \u201c<i>business<\/i>\u201d dei reati fallimentari, vuoi per il dilagare del particolare fenomeno criminale, vuoi per la non difficilissima dimostrabilit\u00e0 processuale delle responsabilit\u00e0 penali degli autori delle condotte incriminate.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Venendo al cuore della questione, vari sono i fattori che possono condurre l\u2019impresa ad una situazione di crisi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">E\u2019 agevole intuire, ad esempio, che senza un\u2019adeguata <i>partnership<\/i> bancaria l\u2019impresa non raggiunge la propria <i>mission<\/i>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Gli enti creditizi e, in particolare, le banche si stanno mostrando assai sensibili alla tematica della crisi d\u2019impresa, considerato che la selezione dei clienti ai quali erogare prestiti o finanziamenti rappresenta uno dei compiti pi\u00f9 delicati che tali soggetti sono chiamati a svolgere.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nella procedura di <i>rating<\/i> seguita dalle banche per l\u2019attribuzione ai clienti di un punteggio sul merito creditizio, tre sono le macro-classi informative valutate: informazioni qualitative, informazioni quantitative ed informazioni andamentali. Di queste, la seconda area (analisi degli <i>score<\/i> patrimoniali, economici e finanziari dell\u2019impresa) sembra aver assunto un ruolo centrale nei processi decisori delle banche.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Del resto, tale conclusione \u00e8 il risultato di un ampio processo storico.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel corso degli anni, il rapporto tra banca e impresa \u00e8 profondamente mutato: se esso \u00e8 stato, senza dubbio, il principale motore del \u201cmiracolo italiano\u201d negli anni cinquanta e sessanta, ben diversa la prospettiva nel ventennio immediatamente successivo, caratterizzato dalla presenza di un sistema bancario molto radicato sul territorio. Sono gli anni in cui la banca conosce l\u2019imprenditore, i rapporti sono informali e, a prescindere dal bilancio d\u2019esercizio, alla banca \u00e8 gi\u00e0 nota quale sia l\u2019impresa sana e quale quella decotta.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il citato mutamento nel ruolo del sistema bancario italiano non \u00e8 di poco conto. Basti pensare ai riflessi sulla figura professionale del dottore commercialista: la descritta disattenzione alla funzione comunicativa del bilancio ha avuto l\u2019effetto di spostare il baricentro della professione: il commercialista \u00e8 andato sempre pi\u00f9 facendosi portatore di risposte a quesiti di carattere fiscale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ecco dunque un primo punto fermo: la circostanza che ha visto il commercialista vestirsi da fiscalista \u00e8 uno dei motivi per cui gli studi della crisi d\u2019impresa considerati in un\u2019ottica propriamente aziendalistica e gestionale stentano ad essere concepiti come un filone di ricerca scientifica e applicativa autonoma.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019<i>excursus<\/i> storico sul rapporto tra banca ed impresa in Italia, si completa con la riforma del sistema bancario degli anni novanta. Ha inizio il fenomeno delle concentrazioni bancarie: grandi gruppi bancari che rompono ogni forma di legame informale o personale privilegiando un approccio molto pi\u00f9 \u201cfreddo\u201d: la grande banca ragiona solo nei suoi centri decisionali, distanti dal territorio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ci\u00f2 ha colto impreparati le stesse banche, le imprese, nonch\u00e9 il mondo dei professionisti, questi ultimi abili ad aprire canali di finanziamento ma meno attenti nella fase, delicata, di mantenimento dei rapporti finanziari. Sembrerebbe, dunque, che il solo documento di bilancio non sia sufficiente a soddisfare le pretese bancarie; occorre dare alla banca dell\u2019altro: indicazioni prospettiche, senza tralasciare informazioni storiche, analisi andamentali, previsioni di politiche gestionali future ecc.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il quadro, per come delineato, \u00e8 ulteriormente complicato dagli effetti che la crisi di alcune importanti societ\u00e0 hanno avuto sul sistema bancario generale: si \u00e8 messo, infatti, in moto un pericoloso processo in cui le imprese in crisi si vedono impossibilitate a restituire alle banche il capitale e gli interessi maturati e le banche, collezionando crediti in sofferenza, temono in misura sempre maggiore il deteriorarsi dei propri attivi: il tutto sfocia, evidentemente, in una minore concessione di finanziamenti alle imprese.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In questo contesto, si avverte l\u2019esigenza sempre pi\u00f9 impellente per gli imprenditori di avvalersi di sistemi di controllo dello stato di salute aziendale, in modo da favorire l\u2019emersione tempestiva della crisi d\u2019impresa per la pronta attivazione delle iniziative volte a porvi rimedio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Se per le banche un finanziamento \u00e8 soprattutto un costo, \u00e8 chiaro che non si pu\u00f2 continuare a fare del capitale di terzi la principale fonte di finanziamento. Rottosi lo schema, occorre che cambi il <i>modus operandi<\/i>. E\u2019 bene, pertanto, individuare, in azienda, strutture e responsabilit\u00e0 idonee a garantire un\u2019efficace attivit\u00e0 di monitoraggio delle variazioni dell\u2019equilibrio patrimoniale, economico e finanziario dell\u2019impresa e della solvibilit\u00e0 e solidit\u00e0 aziendale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In particolare \u00e8 possibile prevedere la crisi, attivando un adeguato sistema di analisi dei rischi, monitorando le aree critiche all\u2019interno dell\u2019impresa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si avverte, in effetti, l\u2019esigenza di spostare l\u2019attenzione dal concetto di insolvenza dell\u2019imprenditore a quello di crisi dell\u2019impresa. La differenza tra gestire la crisi e applicare una procedura, come prevista nel nostro ordinamento, volta alla massima soddisfazione dei creditori appare macroscopica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Se \u00e8 vero che, prima di sfociare in uno stato di insolvenza, la crisi si estrinseca in un rischio di insolvenza, sarebbe opportuno valorizzare determinati <i>alert<\/i>, affiancando alla classica impostazione giuridica dello studio della crisi una impostazione di tipo aziendalistico e gestionale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La necessit\u00e0 di un cambio di rotta incombe in quanto &#8211; come sopra accennato \u2013 il rischio di essere indagati per condotte che rappresentano una violazione delle regole gestionali di buona amministrazione, poste a protezione delle ragioni creditorie, \u00e8 alquanto elevato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A fronte di ci\u00f2, \u00a0la difesa in sede processuale da un impianto accusatorio che si basa su evidenze di profili di <i>mala gestio<\/i> ravvisati nelle condotte poste in essere dagli amministratori non appare agevole.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La potenzialit\u00e0 espansiva di una crisi che pu\u00f2 diventare catastrofica si comprende anche pensando alla circostanza che i rapporti fra le societ\u00e0 di un gruppo sono di regola tali che la crisi di una di esse spesso si ripercuote sulle altre. Al di l\u00e0 dei crediti dipendenti dal normale esercizio dell\u2019attivit\u00e0 di impresa che una societ\u00e0 del gruppo pu\u00f2 vantare nei confronti di altre, accade assai di frequente che una o pi\u00f9 societ\u00e0 del gruppo possono avere rilevanti crediti per finanziamenti che la crisi dell\u2019impresa finanziata rende praticamente inesigibili; e di frequente il sistema bancario, nell\u2019accordare credito ad alcune societ\u00e0 del gruppo, chiede garanzie alle altre e considera comunque il gruppo come un unico esponente economico, sebbene l\u2019accertamento dello stato di insolvenza vada condotto considerando la situazione economica e finanziaria di ogni singola societ\u00e0 del gruppo, dal momento che ciascun ente conserva distinta personalit\u00e0 ed autonoma qualit\u00e0 di imprenditore.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>(di Petro Pavone) Quello della crisi d\u2019impresa \u00e8 un tema tanto complesso quanto attuale e che, dati gli svariati risvolti &#8211; anche penali &#8211; che lo caratterizzano, si presta a <\/p>\n","protected":false},"author":1377,"featured_media":3764,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_bbp_topic_count":0,"_bbp_reply_count":0,"_bbp_total_topic_count":0,"_bbp_total_reply_count":0,"_bbp_voice_count":0,"_bbp_anonymous_reply_count":0,"_bbp_topic_count_hidden":0,"_bbp_reply_count_hidden":0,"_bbp_forum_subforum_count":0,"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","enabled":false},"version":2}},"categories":[11,718,767,1],"tags":[748,746,319,366,747],"class_list":["post-3762","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-rubriche-giuridiche","category-diritto-delle-imprese-in-crisi","category-numero-di-marzo-2014","category-news","tag-costo","tag-dissesto-societario","tag-finanziamento","tag-impresa","tag-rating-banca"],"translation":{"provider":"WPGlobus","version":"3.0.2","language":"es","enabled_languages":["it","en","es"],"languages":{"it":{"title":true,"content":true,"excerpt":false},"en":{"title":false,"content":false,"excerpt":false},"es":{"title":false,"content":false,"excerpt":false}}},"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.economiaediritto.it\/wp-content\/uploads\/2014\/02\/e30df45e5026e84f2a064f963d0033e3a4179671.jpg?fit=550%2C414&ssl=1","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p9CRXF-YG","jetpack_likes_enabled":true,"jetpack-related-posts":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3762","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1377"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3762"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3762\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4023,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3762\/revisions\/4023"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3764"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3762"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3762"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3762"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}