{"id":4403,"date":"2014-04-01T00:07:31","date_gmt":"2014-03-31T22:07:31","guid":{"rendered":"http:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=4403"},"modified":"2022-09-20T10:15:26","modified_gmt":"2022-09-20T08:15:26","slug":"il-transfer-pricing-come-operazioni-di-ordine-valutativo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/il-transfer-pricing-come-operazioni-di-ordine-valutativo\/","title":{"rendered":"Il transfer pricing come operazioni di ordine valutativo"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><strong>(a cura della Redazione)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le imprese multinazionali strutturano i loro <i>business \u201csfruttando le distorsioni esistenti nei vari ordinamenti nazionali, al fine di eliminare o ridurre in modo significativo il livello di imposizione sul reddito<\/i>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">E\u2019 quanto emerso dal rapporto \u201c<i>Addressing Base Erosion and Profit Shifting<\/i>\u201d, pubblicato dall\u2019OCSE il 12 febbraio dello scorso anno.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Indiscutibile, insomma, che la variabile fiscale sia divenuta ormai una costante nell\u2019elaborazione di schemi di <i>international tax planning<\/i> ad opera dei contribuenti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il problema risiede nel fatto che, spesso, l\u2019ottimizzazione del carico fiscale, perseguita soprattutto\u00a0 dai gruppi multinazionali attraverso politiche di <i>tax arbitrage<\/i>, si distanzia da ci\u00f2 che pu\u00f2 pacificamente definirsi un lecito risparmio d\u2019imposta (<i>tax saving<\/i>).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La confusione, anche normativa, con la quale si \u00e8 soliti affrontare tali tematiche produce l\u2019effetto di rendere maggiormente appetibili politiche di pianificazione fiscale aggressive rispetto a legittimi schemi di pianificazione fiscale, idonei al raggiungimento di risultati, evidentemente, meno \u201cgratificanti\u201d dal punto di vista della riduzione del carico tributario.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A ci\u00f2 si aggiunga il non sempre facile inquadramento di talune complesse operazioni che ne derivano nell\u2019ambito delle fattispecie penalistiche previste nel nostro ordinamento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tra le tante modalit\u00e0, a sfondo evasivo o elusivo, di sfruttamento della variabile fiscale cui il contribuente ci ha abituato nel corso degli anni, riveste una notevole importanza il fenomeno del <i>transfer pricing<\/i>, sia perch\u00e9 in questa materia le attivit\u00e0 dei verificatori fiscali producono consistenti rettifiche del <i>quantum<\/i> dichiarato, sia per i possibili risvolti penali che ne consentono di tratteggiare talune indubbie peculiarit\u00e0 rispetto ad altre operazioni di erosione della base imponibile internazionale (<i>base erosion<\/i>).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In altri termini, pur rientrando il fenomeno del <i>transfer pricing<\/i> nel pi\u00f9 generale tema dell\u2019elusione fiscale, consentendo con operazioni di per s\u00e9 lecite e reali di modulare secondo le esigenze \u2013 anche fiscali \u2013 di un gruppo societario il risultato dell\u2019imponibile soggetto ad imposizione tributaria, la questione \u00e8 per\u00f2 parzialmente diversa rispetto a quella dell\u2019elusione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pacifico che il fenomeno in argomento non possa essere sussunto nella fattispecie di cui all\u2019art. 3 del D.lgs n. 74 del 2000: l\u2019eventuale violazione della specifica disciplina prevista dall\u2019art. 110 del d.p.r. n. 917 del 1986 che, nei trasferimenti infragruppo, impone di prendere in considerazione il \u201c<i>valore normale<\/i>\u201d dei beni \u00a0o dei servizi, anzich\u00e9 quello effettivamente pattuito, non integra di per s\u00e9, il carattere della fraudolenza necessario per l\u2019applicazione del citato articolo 3, dal momento che l\u2019operazione rimane reale; si porr\u00e0 tutt\u2019al pi\u00f9 il problema della rilevanza ex art. 4 dello stesso decreto legislativo, alla cui contestazione normalmente perviene la prassi delle verifiche fiscali di Guardia di Finanza ed Agenzia delle Entrate.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La questione \u00e8 estremamente delicata perch\u00e9 l\u2019applicazione dell\u2019articolo 4 ad operazioni di <i>transfer<\/i> <i>pricing<\/i> impone ai verificatori uno sforzo aggiuntivo che raramente \u00e8 dato riscontrare nella prassi degli Uffici Finanziari. Oltre ad un\u2019ovvia analisi circa l\u2019integrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie \u00e8, altres\u00ec, necessario scontrarsi con quanto disposto dall\u2019art. 7 del D.lgs 74\/2000, posto che l\u2019operazione di <i>transfer pricing<\/i> \u00e8 tipicamente una ipotesi di estimazione. Si potr\u00e0, pertanto, evitare il reato se la divergenza tra il dichiarato e l\u2019accertato (differenza tra valore normale e corrispettivo pattuito) risulti inferiore alla percentuale del 10%. Se ci\u00f2 avviene, anche se il fatto \u00e8 stato compiuto dolosamente, non si \u00e8 punibili.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A ben vedere, anche laddove la suddetta franchigia venga superata, l\u2019impunibilit\u00e0 \u00e8 fatta salva se i criteri valutativi adottati sono stati comunque indicati nella nota integrativa del bilancio di riferimento. La previsione \u00e8 di indubbio spessore perch\u00e9 apre alla logica secondo cui la frode rileva penalmente solo nel caso in cui il verificatore non sia stato posto nella condizione di poter conoscere l\u2019<i>iter <\/i>formativo, nel caso in esame, del prezzo di trasferimento, fatta ovviamente salva la discutibilit\u00e0 della scelta valutativa del contribuente in Commissione Tributaria.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ci\u00f2 posto, resta il fatto che di tali analisi \u00a0deve rinvenirsene traccia nel PVC degli organi preposti al controllo tanto da ritenersi che, laddove ci\u00f2 non venga compiuto dai verificatori, sia onere del contribuente sottoposto a verifica quello di far muovere detta constatazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">E\u2019 chiaro che, in tema di <i>transfer pricing<\/i>, non pu\u00f2 essere contestato il prezzo in s\u00e9, bens\u00ec il prezzo se non rispettoso della franchigia posta dal legislatore del 2000 o se non \u00e8 dato rinvenire i criteri seguiti per la determinazione dello stesso in bilancio. Occorre cio\u00e8 valutare non profili di economicit\u00e0 o illogicit\u00e0 dell\u2019operazione, le cui valutazioni \u00e8 bene che restino prerogativa di chi si assume il rischio dell\u2019impresa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Non si comprende, del resto, il motivo per cui le scriminanti previste dal legislatore del 2000 restano pressoch\u00e9 ignorate nella prassi.\u00a0 E\u2019 dato constatare, a tal riguardo, che le aziende assai raramente scelgono di motivare in nota integrativa le decisioni circa le valutazioni estimative adottate, prevalendo il timore di svelare politiche aziendali o industriali sulla possibilit\u00e0 di agganciarsi preventivamente ad un\u2019ancora di salvataggio che potr\u00e0, <i>ex post<\/i>, \u00a0rivelarsi decisiva.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Passando al versante dei soggetti verificatori, come gi\u00e0 sopra accennato, si registra un anomalo meccanismo in virt\u00f9 del quale, \u201cnel dubbio\u201d viene, di norma, comunque trasmessa la denuncia alla Procura della Repubblica competente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In altre parole, la Guardia di Finanza sente l\u2019esigenza di attivare rapidamente il Pubblico Ministero \u2013 rischiando di abusare dell\u2019art. 220 Disp. Att. c.p.p. \u2013 e tale circostanza sembrerebbe dovuta a due ragioni fondamentali:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>per i reati tributari \u00e8 prevista la confisca obbligatoria, anche per equivalente;<\/li>\n<li>si sollecita il PM ad assumere la direzione delle indagini e ad adottare strumenti investigativi pi\u00f9 efficaci (lo strumento delle intercettazioni \u00e8 senza dubbio tra i mezzi di ricerca della prova pi\u00f9 importanti).<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">In questo contesto, la sensazione \u00e8 che il passaggio da un diritto tributario penale ad un diritto penale tributario sia avvenuto con una fiducia nelle possibilit\u00e0 dello strumento repressivo penale che pare francamente eccessiva: si \u00e8 pensato \u2013 e si continua a pensare \u2013 che la deterrenza penale valga a far pagare le imposte dovute.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sul punto, le conclusioni che precedono dovrebbero far riflettere il Legislatore.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019Amministrazione Finanziaria, d\u2019altro canto, dovrebbe sviluppare una pi\u00f9 attenta attivit\u00e0 di identificazione delle principali aree di rischio, in un\u2019ottica di <i>risk assessment<\/i>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Quanto ai contribuenti, dato lo scenario tutt\u2019altro che rassicurante, sarebbe opportuno dotarsi di efficaci modelli di <i>tax compliance<\/i>, usando la trasparenza come difesa preventiva generale per evitare di incappare in spiacevoli inconvenienti; ci\u00f2 a valere ovviamente per l\u2019onesto soggetto d\u2019imposta il quale, in mancanza di riforme strutturali e di decise prese di posizione dei governi nazionali, rischia di venirsi a confondere con i professionisti del crimine tributario, che dell\u2019illecito risparmio d\u2019imposta fanno, in sostanza, la propria ragion d\u2019essere.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il rischio \u00e8 pi\u00f9 elevato di quanto possa sembrare e, allo stato attuale, non sembrano esclusi da anomalie di sistema anche coloro i quali, pur avendo nascosto al Fisco porzioni di base imponibile, si potrebbero trovare a rispondere di reati costruiti senza che se ne potessero ravvisare i reali presupposti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019anomalia \u00e8 tutta italiana: \u00e8 oggettivo che insieme alla contestazione dei reati tributari viene quasi \u201cnaturale\u201d, nel nostro ordinamento, contestare anche l\u2019associazione per delinquere (art. 416 c.p.).. Una \u201cparticolare modalit\u00e0 di trasmissione della <i>notitia criminis<\/i>\u201d<i> <\/i>per eventuali responsabilit\u00e0 penali relative ad illeciti tributari di natura penale, non priva di conseguenze: l\u2019effetto \u00e8 che si avr\u00e0 il sequestro al fine di confisca sia per l\u2019imputato persona fisica, sia per l\u2019imputato persona giuridica, con il benestare della Cassazione che, espressamente, li ammette entrambi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tuttavia, la forzatura del sistema, attraverso un improprio utilizzo dell\u2019espediente di cui all\u2019art. 416 del Codice Penale, provocando un aggiramento delle norme proprio da parte di quei poteri che alla legge dovrebbero rifarsi, provoca una tensione innegabile con il principio di legalit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si auspica che di certe prassi il Legislatore prenda presto contezza.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>(a cura della Redazione) Le imprese multinazionali strutturano i loro business \u201csfruttando le distorsioni esistenti nei vari ordinamenti nazionali, al fine di eliminare o ridurre in modo significativo il livello <\/p>\n","protected":false},"author":1377,"featured_media":4405,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_bbp_topic_count":0,"_bbp_reply_count":0,"_bbp_total_topic_count":0,"_bbp_total_reply_count":0,"_bbp_voice_count":0,"_bbp_anonymous_reply_count":0,"_bbp_topic_count_hidden":0,"_bbp_reply_count_hidden":0,"_bbp_forum_subforum_count":0,"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","enabled":false},"version":2}},"categories":[10,12,5,831,1,59],"tags":[449,504,680,696],"class_list":["post-4403","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-rubriche-economiche","category-rubriche-interdisciplinari","category-fascicoli","category-numero-di-aprile-2014","category-news","category-transfer-pricing","tag-ocse","tag-prezzo","tag-transfer-pricing-2","tag-valore-normale"],"translation":{"provider":"WPGlobus","version":"3.0.2","language":"es","enabled_languages":["it","en","es"],"languages":{"it":{"title":true,"content":true,"excerpt":false},"en":{"title":false,"content":false,"excerpt":false},"es":{"title":false,"content":false,"excerpt":false}}},"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.economiaediritto.it\/wp-content\/uploads\/2014\/03\/1223292_75884929.jpg?fit=3676%2C2592&ssl=1","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p9CRXF-191","jetpack_likes_enabled":true,"jetpack-related-posts":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4403","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1377"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4403"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4403\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":9798,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4403\/revisions\/9798"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4405"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4403"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4403"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4403"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}