{"id":4940,"date":"2014-04-01T00:05:09","date_gmt":"2014-03-31T22:05:09","guid":{"rendered":"http:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=4940"},"modified":"2014-04-01T00:05:09","modified_gmt":"2014-03-31T22:05:09","slug":"lart-10-ter-del-d-lgs-742000-ancora-al-vaglio-della-corte-costituzionale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/lart-10-ter-del-d-lgs-742000-ancora-al-vaglio-della-corte-costituzionale\/","title":{"rendered":"L&#8217;art. 10-ter del D.Lgs. 74\/2000 ancora al vaglio della Corte costituzionale"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><strong>(di Federico Tosone)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In data 17 settembre 2011 \u00e8 entrato in vigore il D.L. 138\/2011 (convertito in legge n. 148\/2011) che ha abbassato la soglia di punibilit\u00e0 ad Euro 50.000,00 per il reato di dichiarazione infedele di cui all\u2019art. 4 D. L.gs. 74\/2000, ed ad Euro 30.000,00 per il reato di omessa dichiarazione di cui all\u2019art 5 D. Lgs. 74\/2000.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Prima della suddetta novella legislativa, la precedente versione delle citate norme (per l\u2019omessa e infedele dichiarazione) escludeva la punibilit\u00e0 se l\u2019imposta evasa non fosse stata superiore ad Euro 77.468,53 per ci\u00f2 che concerne l\u2019omessa dichiarazione (art.5) e ad Euro 103.291,38 con riferimento alla dichiarazione infedele (art. 4).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pertanto, con l\u2019entrata in vigore del decreto legge 138\/2011, il legislatore ha introdotto un trattamento sanzionatorio pi\u00f9 pregnante per le omesse o infedeli dichiarazioni fiscali avendo abbassato le soglie di punibilit\u00e0 sopra descritte.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Da ci\u00f2 ne consegue che per i reati tributari commessi prima delle entrata in vigore del suddetto decreto legge &#8211; 17 settembre 2011 &#8211; i contribuenti che si sono resi agenti delle menzionate ipotesi delittuose (omessa o infedele dichiarazione) potranno beneficiare del trattamento sanzionatorio pi\u00f9 mite previsto dalla precedente versione degli artt. 4-5 D. Lgs. 74\/2000, in osservanza del principio dell\u2019irretroattivit\u00e0 della legge penale sfavorevole di cui all\u2019art. 25, II comma, Cost.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ci\u00f2 premesso, la lettura comparata dell\u2019art. 10-<i>ter<\/i> D. Lgs. 74\/2000 (omesso versamento I.V.A.) con la precedente versione degli artt. 4-5 D. Lgs. 74\/2000 &#8211; relativamente a fatti commessi prima dell\u2019entrata in vigore del D.L. 138\/2011, ovvero, 17 settembre 2011 &#8211; ha fatto sorgere dubbi di legittimit\u00e0 costituzionale sollevati in diversi procedimenti penali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Infatti, a scioglimento della riserva assunta all&#8217;udienza del 26 febbraio 2013, il Tribunale di Bologna con Ordinanza del 13 giugno 2013 ha dichiarato la non manifesta infondatezza della questione di legittimit\u00e0 costituzionale per l\u2019asserita violazione del principio di uguaglianza di cui all&#8217;art. 3 Cost. con riferimento all&#8217;art. 10-<i>ter<\/i> D.lgs. 74\/2000, nella parte in cui quest\u2019ultimo punisce l&#8217;omesso versamento I.V.A. per importi &#8211; regolarmente dichiarati &#8211; superiori, per ciascun periodo di imposta, ad Euro 50.000,00 ma inferiori ad Euro 77.468,53 soglia di punibilit\u00e0 prevista per il diverso reato di omessa dichiarazione, di cui all&#8217;art. 5 D. Lgs. 74\/2000.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Alla medesima conclusione di non manifesta infondatezza sono giunti i giudici del Tribunale di Bergamo, i quali con Ordinanza del 17 settembre 2013 hanno sottolineato i dubbi di incostituzionalit\u00e0 dell\u2019art. 10-<i>ter <\/i>D. Lgs. 74\/2000,<i> <\/i>nel caso in cui l\u2019importo non versato avesse superato Euro 103.291,00, ossia la soglia di punibilit\u00e0 precedentemente prevista per la dichiarazione infedele ai sensi dell\u2019art. 4 D. Lgs. 74\/2000 per la presunta violazione dell\u2019art. 3 Cost.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Di talch\u00e9, l\u2019applicazione di soglie di punibilit\u00e0 pi\u00f9 elevate per l\u2019omessa o infedele dichiarazione (nella precedente versione e rispettivamente di Euro 77.468,53 ed Euro 103.291,38) rispetto al reato di omesso versamento I.V.A. (la cui soglia \u00e8 pari ad Euro 50.000) \u00e8 l\u2019oggetto della questione di legittimit\u00e0 costituzionale per l\u2019asserita violazione dell\u2019art. 3 Cost. sollevata nei procedimenti penali pendenti avanti i Tribunali di Bergamo e Bologna e ritenuta da quest\u2019ultimi non manifestamente infondata.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Infatti, al centro del dubbio interpretativo di rilevanza costituzionale vi \u00e8 la presunta disparit\u00e0 di trattamento tra il contribuente che, con riferimento ai fatti commessi fino al 17 settembre 2011, pur essendo tenuto a dichiarare e versare un I.V.A. per un importo superiore ad Euro 50.000 ma inferiore a 77.468,53, non abbia presentato la relativa dichiarazione annuale, ed il contribuente che, pur non versando l\u2019imposta indiretta in esame per un importo parimenti compreso tra le due soglie di cui sopra, abbia invece regolarmente presentato la relativa dichiarazione annuale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sicch\u00e8, limitatamente ai fatti commessi entro il 17 settembre 2011, le ipotesi suddette porterebbero all\u2019irragionevole corollario per cui, il primo caso sarebbe irrilevante sotto il profilo penale posto il mancato superamento della soglia di punibilit\u00e0 (Euro 77.4689,53), mentre la seconda ipotesi sarebbe punibile, con l\u2019irragionevole effetto di premiare il contribuente che, relativamente ad un\u2019imposta rientrante nella forbice delle differenti soglie di punibilit\u00e0, non dichiari e conseguentemente non versi l\u2019imposta dovuta. Mentre il contribuente che dichiari per poi omettere il versamento della relativa imposta, sarebbe punibile ai sensi dell\u2019art. 10-<i>ter<\/i> D. Lgs. 74\/2000.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ci\u00f2 detto, <i>nulla quaestio<\/i> sull\u2019evidente disparit\u00e0 di trattamento derivante dal precedente assetto normativo, si pongono tuttavia dei dubbi sull\u2019effettiva violazione del principio di uguaglianza ai sensi dell\u2019art. 3 Cost. che ha concesso ai giudici costituzionali di eliminare dall\u2019ordinamento norme ingiustificatamente discriminatorie che prevedevano un trattamento diverso per situazioni uguali o omogenee e &#8211; per converso &#8211; situazioni differenti sottoposte ad una disciplina uniforme<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Corte tuttavia, pur avendo fatto larga applicazione del principio sino ad estendere il proprio sindacato all\u2019intrinseca ragionevolezza delle scelte legislative anche indipendentemente dalla comparazione di singole norme, ha ribadito in molteplici occasioni che nel giudizio di legittimit\u00e0 costituzionale con riferimento all\u2019art. 3 Cost. non pu\u00f2 essere sindacata la disciplina generale ma quella ingiustificatamente derogatoria, in quanto la funzione della Corte \u00e8 diretta al riequilibrio del sistema normativo mediante una disciplina eguale per tutti perseguibile mediante la caducazione <i>ex-post<\/i> di deroghe non supportate da una ragionevole esigenza di politica legislativa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Alla luce di quanto sopra esposto, \u00e8 lecito dubitare che la disparit\u00e0 di trattamento sopra descritta violi effettivamente il principio di uguaglianza, secondo i parametri esegetici forniti dalla Corte medesima, o se, per converso, sia un altro esempio di una scelta legislativa che, pur miope, rientri pacificamente nella discrezionalit\u00e0 politica del legislatore non sindacabile in sede di giudizio costituzionale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ne discende uno concreto spunto di riflessione sul generale atteggiamento refrattario del legislatore ad una tecnica di produzione legislativa che si adegui alle esigenze puntuali e contingenti di una realt\u00e0 socio-economica e civile globale ed iper-dinamica, ma senza compromettere le esigenze sistematiche che faciliterebbero non solo i giuristi ma soprattutto i destinatari, nella fattispecie i contribuenti, con maggiori possibilit\u00e0 di deterrenza all\u2019evasione\/elusione fiscale realizzando cos\u00ec il principio di uguaglianza ai sensi dell\u2019art. 3 Cost. e quello della capacit\u00e0 contributiva di cui all\u2019art. 53 Cost.\u00a0 Basti, a tal riguardo, rimembrare le varie questioni di legittimit\u00e0 costituzionale sollevate sull\u2019art. 10-<i>ter<\/i> D. Lgs. 74\/2000 al momento della sue entrata in vigore con il D.L. 223\/2006 per la presunta violazione degli artt. 3 e 25, II comma, Cost. .<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>(di Federico Tosone) In data 17 settembre 2011 \u00e8 entrato in vigore il D.L. 138\/2011 (convertito in legge n. 148\/2011) che ha abbassato la soglia di punibilit\u00e0 ad Euro 50.000,00 <\/p>\n","protected":false},"author":1377,"featured_media":3847,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_bbp_topic_count":0,"_bbp_reply_count":0,"_bbp_total_topic_count":0,"_bbp_total_reply_count":0,"_bbp_voice_count":0,"_bbp_anonymous_reply_count":0,"_bbp_topic_count_hidden":0,"_bbp_reply_count_hidden":0,"_bbp_forum_subforum_count":0,"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","enabled":false},"version":2}},"categories":[11,31,5,831,1],"tags":[255,861,530,860],"class_list":["post-4940","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-rubriche-giuridiche","category-diritto-penale-dimpresa","category-fascicoli","category-numero-di-aprile-2014","category-news","tag-dichiarazione-infedele","tag-incostituzionalita","tag-reato","tag-soglia-di-punibilita"],"translation":{"provider":"WPGlobus","version":"3.0.2","language":"es","enabled_languages":["it","en","es"],"languages":{"it":{"title":true,"content":true,"excerpt":false},"en":{"title":false,"content":false,"excerpt":false},"es":{"title":false,"content":false,"excerpt":false}}},"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.economiaediritto.it\/wp-content\/uploads\/2014\/02\/673264_85522744.jpg?fit=3008%2C2000&ssl=1","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p9CRXF-1hG","jetpack_likes_enabled":true,"jetpack-related-posts":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4940","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1377"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4940"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4940\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4941,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4940\/revisions\/4941"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3847"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4940"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4940"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4940"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}