{"id":5089,"date":"2014-05-01T00:26:35","date_gmt":"2014-04-30T22:26:35","guid":{"rendered":"http:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=5089"},"modified":"2014-05-01T00:26:35","modified_gmt":"2014-04-30T22:26:35","slug":"linfortunio-in-itinere","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/linfortunio-in-itinere\/","title":{"rendered":"L&#8217;infortunio in itinere"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><strong>(di Sonia Cecchini)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019articolo 12 del D.Lgs. n. 38\/2000, ha dettato la disciplina in tema di indennizzo dell\u2019infortunio in itinere, riportando nel testo legislativo i principi di diritto rilevanti in argomento.<br \/>\nLa tutela dell\u2019infortunio in itinere ha origini nel diritto pretorio, secondo il quale la copertura assicurativa \u00e8 stata estesa ad una attivit\u00e0 estranea a quella lavorativa,<br \/>\nLa giurisprudenza precedente all\u2019entrata in vigore dell\u2019articolo 12 del D.Lgs. n. 38\/2000 ha, infatti, sempre affermato che, affinch\u00e9 si verificasse l&#8217;estensione della copertura assicurativa, occorreva che il comportamento del lavoratore fosse giustificato da un&#8217;esigenza funzionale alla prestazione lavorativa, tale da legarla indissolubilmente all&#8217;attivit\u00e0 di locomozione, posto che il suddetto infortunio meritava tutela nei limiti in cui l&#8217;assicurato non avesse aggravato, per suoi particolari motivi o esigenze personali, i rischi propri della condotta extra lavorativa connessa alla prestazione per ragioni di tempo e di luogo, interrompendo cos\u00ec il collegamento che giustificava la copertura assicurativa.<br \/>\nL\u2019infortunio in itinere \u00e8, per legge, indennizzabile quando verificatosi lungo il normale tragitto che collega il luogo di abitazione con quello di lavoro, percorso a piedi o con mezzo pubblico di trasporto; la copertura assicurativa \u00e8 garantita anche in caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purch\u00e9 necessitato; l\u2019indennizzo \u00e8 escluso in caso di interruzioni o deviazioni non necessitate.<br \/>\nOccorre attribuire il corretto significato al termine \u201cabitazione\u201d e definirne i confini spaziali.<br \/>\nPer luogo di abitazione non si intende soltanto quello di residenza anagrafica o di personale dimora del lavoratore, ma soprattutto il luogo in cui si svolge la personalit\u00e0 dell&#8217;individuo, coincidente, di norma, con l&#8217;ambito della comunit\u00e0 familiare. E\u2019 stato, pertanto, ritenuto indennizzabile l\u2019infortunio occorso durante il percorso tra il luogo di lavoro e quello di residenza della famiglia, diverso da quello di dimora temporanea del lavoratore (Cassazione civile sez. lav., 8 novembre 2000, n.14508). Tenuto conto della possibilit\u00e0 di soggiornare in luogo diverso dalla propria abitazione, purch\u00e9 la distanza tra tali luoghi sia ragionevole, la Corte di Cassazione ha ritenuto indennizzabile l\u2019evento occorso ad un lavoratore lungo il percorso verso la propria dimora, presso la fidanzata, pi\u00f9 vicina al luogo di lavoro rispetto a quello della propria residenza anagrafica (Cassazione civile sez. lav., 18 aprile 2000, n. 5063).<br \/>\nUna volta individuato il luogo al quale pu\u00f2 riferirsi il termine \u201cabitazione\u201d occorre definirne i confini spaziali; occorre, cio\u00e8, stabilire quale sia la linea di demarcazione superata la quale si pu\u00f2 ritenere che il lavoratore abbia abbandonato l\u2019abitazione ed abbia, perci\u00f2, iniziato il percorso tutelato.<br \/>\nAl riguardo la Corte di Cassazione ha affermato che la configurabilit\u00e0 di un infortunio &#8221; in itinere&#8221; comporta il suo verificarsi nella pubblica strada e, comunque, non in luoghi identificabili in quelli di esclusiva propriet\u00e0 del lavoratore assicurato o in quelli di propriet\u00e0 comune, quali le scale ed i cortili condominiali, il portone di casa o i viali di complessi residenziali con le relative componenti strutturali \u201d (Cassazione civile sez. lav., 16 luglio 2007, n . 15777).<br \/>\nCon riferimento al percorso, appare opportuno precisare che, in base al disposto dell\u2019articolo 12, si configura l\u2019infortunio in itinere, quando l\u2019evento lesivo si verifichi nel tragitto tra due luoghi di lavoro, ma soltanto quando la pluralit\u00e0 dei predetti luoghi di lavoro \u00e8 collegata ad una pluralit\u00e0 di rapporti di lavoro. Quando, invece, lo spostamento tra due luoghi presso i quali deve essere prestata l\u2019attivit\u00e0 si inquadra nell\u2019ambito dello stesso rapporto di lavoro, l\u2019eventuale infortunio \u00e8 da considerare in attualit\u00e0 di lavoro e non gi\u00e0 in itinere.<br \/>\nAnche il concetto di \u201cinterruzione\u201d ha richiesto un precisazione di natura interpretativa. Il criterio<br \/>\nteleologico ha imposto di distinguere tra la \u201cbreve sosta\u201d e l\u2019interruzione vera e propria.<br \/>\nUna breve sosta, che non alteri le condizioni di rischio per l&#8217;assicurato, non integra, infatti, l&#8217;ipotesi<br \/>\nnormativamente prevista dell'&#8221;interruzione&#8221;, la quale ultima ricorre soltanto quando l&#8217;interruzione, per la sua durata, valutata anche in relazione alla durata del percorso ed alle variazioni delle condizioni climatiche e di traffico, determini l&#8217;insorgenza di una situazione di rischio diversa da quella occasionata dallo svolgimento delle mansioni lavorative (Corte costituzionale , 11 gennaio 2005, n. 1).<br \/>\nIn caso di deviazione, non \u00e8 indennizzabile l\u2019evento che si verifichi in conseguenza di un rischio causato dalla deviazione stessa (ad esempio deviazione consistente nell\u2019attraversamento della strada ed investimento del pedone durante l\u2019attraversamento stesso). L\u2019infortunio che si verifichi dopo che, terminata la deviazione, sia stato ripreso il normale percorso sar\u00e0 indennizzabile, sempre che la deviazione, per la sua durata, non determini condizioni di rischio che altrimenti non si sarebbero verificate.<br \/>\nL\u2019interruzione o la deviazione non sono, per\u00f2, cause di esclusione dell\u2019indennizzo quando necessitate, cio\u00e8 quando imposte da cause di forza maggiore, da esigenze essenziali ed improrogabili o dall\u2019adempimento di obblighi penalmente rilevanti. Esse, cio\u00e8, devono essere imposte da circostanze di tempo e di luogo che prescindono dalla volont\u00e0 di scelta del lavoratore, per tali dovendo intendersi non soltanto fattori esterni che condizionano i comportamenti (guasti meccanici, ostruzioni della strada, ecc.) o cogenti impulsi e stimoli fisiologici, ma anche obblighi di carattere giuridico, oltre che morale, quale \u00e8 quello di prestare soccorso alle vittime di un incidente stradale, ai sensi dell\u2019art. 593 c.p. (Cassazione civile sez. lav., 12 maggio 1990, n. 4076).<br \/>\nUn aspetto particolare meritevole di trattazione riguarda la situazione di alcuni docenti che non sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e non lo sanno neppure, anche moltissimi dirigenti ed impiegati delle scuole non sono a conoscenza della realt\u00e0 (2).<br \/>\nSolo poche categorie di docenti sono assicurate presso l&#8217;INAIL; la circolare INAIL n. 28 del 23 aprile 2003 fornisce indicazioni sull&#8217;assicurabilit\u00e0 dei docenti; infatti gli insegnanti non sono genericamente tutelati dall&#8217;assicurazione INAIL, ma solamente nel caso svolgano compiti e mansioni ai quali l&#8217;ente attribuisce un fattore di rischio fra cui:<br \/>\n\u2022 Quelli che per la loro attivit\u00e0 fanno uso, in modo non occasionale, di macchine elettriche, elettroniche o computer, o frequentano laboratori in cui sono presenti le suddette macchine;<br \/>\n\u2022 Quelli che sono adibiti ad esperienze &#8220;tecnico scientifiche&#8221;;<br \/>\n\u2022 Esercitazioni pratiche<br \/>\n\u2022 Esercitazioni di lavoro e viaggi di istruzione (purch\u00e9 rientranti nella programmazione del POF);<br \/>\n\u2022 Educazione fisica e motoria ed attivit\u00e0 di sostegno.<br \/>\nTutti i docenti adibiti nei campi di attivit\u00e0 di cui sopra sono integralmente coperti dall&#8217;assicurazione INAIL, anche per gli infortuni in itinere.<br \/>\nDa ci\u00f2 si evince che la stragrande maggioranza degli insegnanti rimanga esclusa. Nonostante la Costituzione (articolo 38) preveda l&#8217;obbligo, per i datori di lavoro, di assicurare i dipendenti dagli infortuni, lo Stato, per una parte non piccola dei propri dipendenti, fornisce ancora una volta un pessimo esempio.<br \/>\nInoltre risulta assicurato chi \u00e8 impegnato in esercitazioni pratiche, specificando che vanno considerate tali anche le attivit\u00e0 ludico motorie praticate nella scuola elementare e materna.<br \/>\nTale orientamento \u00e8 stato ribadito con la sentenza della Corte di Cassazione 17334\/2005, secondo cui l\u2019assicurazione deve essere estesa non a tutti gli insegnanti, giacch\u00e9 non possono essere compresi coloro che impartiscono agli alunni nozioni esclusivamente teoriche, ma solo a quegli insegnanti che sono soggetti, per la natura manuale della loro attivit\u00e0, a un rischio, non generico ma specifico, di infortunio sul lavoro.<br \/>\nTutti gli altri insegnanti sono tutelati, in caso di incidente in servizio, ancora dalle antiche norme sull&#8217; &#8220;equo indennizzo&#8221; e, nei casi gravi, di &#8220;pensione privilegiata&#8221;. Devono, nel temine perentorio di sei mesi, denunciare l&#8217;incidente ed essere poi sottoposti a visita presso la Commissione medica di verifica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"text-decoration: underline;\">Note<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">(1) www.inail.it<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">(2) http:\/\/www.samnotizie.it\/old\/pagcollrubriche\/autodifesa\/infortuni.htm<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>(di Sonia Cecchini) L\u2019articolo 12 del D.Lgs. n. 38\/2000, ha dettato la disciplina in tema di indennizzo dell\u2019infortunio in itinere, riportando nel testo legislativo i principi di diritto rilevanti in <\/p>\n","protected":false},"author":1377,"featured_media":5140,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_bbp_topic_count":0,"_bbp_reply_count":0,"_bbp_total_topic_count":0,"_bbp_total_reply_count":0,"_bbp_voice_count":0,"_bbp_anonymous_reply_count":0,"_bbp_topic_count_hidden":0,"_bbp_reply_count_hidden":0,"_bbp_forum_subforum_count":0,"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","enabled":false},"version":2}},"categories":[11,29,5,869,1],"tags":[886,888,887,885],"class_list":["post-5089","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-rubriche-giuridiche","category-diritto-del-lavoro","category-fascicoli","category-numero-di-maggio-2014","category-news","tag-copertura-assicurativa","tag-indennizzo","tag-infortunio-in-itinere","tag-lavoratore"],"translation":{"provider":"WPGlobus","version":"3.0.2","language":"es","enabled_languages":["it","en","es"],"languages":{"it":{"title":true,"content":true,"excerpt":false},"en":{"title":false,"content":false,"excerpt":false},"es":{"title":false,"content":false,"excerpt":false}}},"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.economiaediritto.it\/wp-content\/uploads\/2014\/04\/1431097_56093009.jpg?fit=3000%2C2000&ssl=1","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p9CRXF-1k5","jetpack_likes_enabled":true,"jetpack-related-posts":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5089","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1377"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5089"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5089\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5141,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5089\/revisions\/5141"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/5140"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5089"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5089"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5089"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}