{"id":5106,"date":"2014-05-01T00:16:22","date_gmt":"2014-04-30T22:16:22","guid":{"rendered":"http:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=5106"},"modified":"2014-05-01T00:16:22","modified_gmt":"2014-04-30T22:16:22","slug":"i-professionisti-e-lirap","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/i-professionisti-e-lirap\/","title":{"rendered":"I professionisti e l&#8217;IRAP"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><strong>(di Debora Mirarchi)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Che il professionista sia soggetto passivo di imposta ai fini IRAP \u00e8 pacifico.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ci\u00f2 non significa, per\u00f2, che il professionista sia tenuto al pagamento dell\u2019imposta in parola per il solo fatto di essere titolare di redditi di lavoro autonomo. Per l\u2019effettiva assoggettabilit\u00e0 al tributo <em>de quo<\/em> occorre, altres\u00ec, la sussistenza del presupposto impositivo che, ai sensi dell\u2019art. 2 del D.Lgs. n. 446\/97, \u201c<em>\u00e8 l\u2019esercizio abituale di una attivit\u00e0 autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Numerosi professionisti si sono chiesti, negli anni, se la loro attivit\u00e0 si svolgesse con l\u2019ausilio di una autonoma organizzazione e, nell\u2019incertezza, in molti hanno scelto di adottare un comportamento prudenziale versando l\u2019imposta salvo poi chiedere il rimborso all\u2019Agenzia delle Entrate, ovviamente, invano.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La presente disamina non ha la pretesa di ripercorrere la copiosa giurisprudenza pronunciatasi sul punto ma quella, forse meno elevata, ma pi\u00f9 utile e concreta a parere di chi scrive, di fornire spunti per poter affrontare un eventuale contenzioso con l\u2019Amministrazione finanziaria.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><span style=\"text-decoration: underline;\">1. Il presupposto dell\u2019autonoma organizzazione ai fini IRAP<\/span> <\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Al fine di delimitare il campo di applicazione dell\u2019imposta <em>de qua<\/em> con riferimento ai redditi di lavoro autonomo occorre chiedersi, <em>in primis<\/em>, cosa si intende per attivit\u00e0 autonomamente organizzata.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Corte Costituzionale ha tentato di rispondere a questo interrogativo con la sentenza del 21 maggio 2001, n. 156 con cui ha affermato che se \u201c<em>l\u2019elemento organizzativo \u00e8 connaturato alla nozione stessa di impresa, altrettanto non pu\u00f2 dirsi per quanto riguarda l\u2019attivit\u00e0 di lavoro autonomo, ancorch\u00e9 svolta con carattere di abitualit\u00e0, nel senso che \u00e8 possibile ipotizzare un\u2019attivit\u00e0 professionale svolta in assenza di organizzazione di capitale o lavoro altrui<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La predetta sentenza pur non risolvendo il punto controverso, relativo alla definizione di autonoma organizzazione, ha per\u00f2 l\u2019importante merito di aver scardinato il radicato convincimento secondo cui l\u2019attivit\u00e0 di lavoro autonomo presupponga, <em>ipso iure<\/em>, quella tipica struttura organizzata che costituisce il presupposto ai fini IRAP. Infatti, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, la successiva giurisprudenza di merito e delle Corti superiori ha sposato tale principio e rigettato l\u2019automatica assoggettabilit\u00e0 all\u2019IRAP del reddito di lavoro autonomo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ma, il merito di aver chiarito il concetto di autonoma organizzazione va non al Legislatore ma alla Corte di Cassazione ormai consolidatasi nel ritenere sussistente il presupposto dell\u2019autonoma organizzazione quando il contribuente: \u201c<em>a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell\u2019organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilit\u00e0 ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti le qualit\u00e0 che secondo l\u2019\u00abid quod plerunque accidit\u00bb, costituiscono nell\u2019attualit\u00e0 il minimo indispensabile per l\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui<\/em>\u201d (<em>ex multius<\/em> Cass. 27 febbraio 2013, n. 4923 \u2013 Cass. 24 maggio 2013 n. 12967 \u2013 Cass. 16 febbraio 2007, n. 3678).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per i giudici di legittimit\u00e0 l\u2019autonoma organizzazione, rilevante ai fine dell\u2019applicazione dell\u2019IRAP, deve, quindi, consistere \u201c<em>in un apparato esterno alla persona del professionista e distinto da lui<\/em>\u201d(Cass. 15 giugno 2010, n. 14379) in grado di garantire \u201c<em>un qualcosa di ulteriore e diverso rispetto a quella razionale autoorganizzazione che necessariamente accompagna qualunque attivit\u00e0 professionale svolta abitualmente<\/em>\u201d (Cass., n. 22020\/2013).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In conclusione non vi pu\u00f2 essere autonoma organizzazione, secondo i giudici di legittimit\u00e0, senza una struttura distinta dal professionista. Diversamente opinando e, quindi, ritenendo in ogni caso sussistente il presupposto impositivo ai fini IRAP per il solo fatto di produrre reddito di lavoro autonomo si frusterebbe la <em>ratio<\/em> stessa dell\u2019imposta <em>de qua<\/em> che, come noto, \u201c<em>colpisce un reddito che contenga una parte aggiuntiva di profitto, derivante da una struttura organizzativa \u00abesterna\u00bb, cio\u00e8 da un \u00abcomplesso di fattori che, per numero, importanza e valore economico siano suscettibili di creare un valore aggiunto rispetto alla mera attivit\u00e0 intellettuale supportata dagli strumenti indispensabili e di corredo al know-how del professionista\u201d <\/em>(Cass., n. 22020\/2013)<em>.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sulla definizione generale di autonoma organizzazione la Corte \u00e8 chiara: il professionista non deve essere inserito in strutture riconducibili alla altrui responsabilit\u00e0 e deve svolgere la propria attivit\u00e0 con l\u2019ausilio di un insieme di strumenti che eccedono l\u2019<em>id quod plerunque accidit. <\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"text-decoration: underline;\"><em>2. Come dimostrare all\u2019Agenzia delle Entrate l\u2019insussistenza dell\u2019autonoma organizzazione<\/em><em>?<\/em><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il professionista che omette il versamento dell\u2019IRAP o che ne chiede il rimborso \u00e8 tenuto a fornire prova negativa circa la sussistenza dell\u2019autonoma organizzazione, in alcuni casi, tutt\u2019altro che semplice (<em>ex multius <\/em>Cass. del 29 luglio 2009, n.17533).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Quanto al primo presupposto il titolare di redditi di lavoro autonomo deve dimostrare di non essere responsabile della struttura organizzativa. A tal proposito \u00e8 utile produrre in sede di giudizio eventuali copie di fatture attive emesse dal professionista nei confronti del proprio committente al fine di dimostrare che i ricavi complessivi dello stesso derivano dall\u2019attivit\u00e0 prestata nei confronti del proprio cliente responsabile a cui sono attribuiti tutti gli incarichi. A nulla rileva che il professionista abbia un elevato volume d\u2019affari per giustificare l\u2019assoggettabilit\u00e0 all\u2019IRAP. Diversamente opinando si giungerebbe a dare rilevanza a dati meramente quantitativi frustando la natura di imposta reale dell\u2019IRAP che deve incidere sulla \u201c<em>capacit\u00e0 contributiva, impersonale, basata sulla capacit\u00e0 produttiva che deriva dalla combinazione di macchine, materiali ecc<\/em>\u201d (cos\u00ec Relazione al decreto istitutivo dell\u2019imposta)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le maggiori difficolt\u00e0 si possono incontrare con riferimento alla prova che gli strumenti e i fattori utilizzati nello svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 del professionista rientrino nel \u201cminimo\u201d indispensabile di dotazione organizzativa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In tal caso pu\u00f2 essere utile produrre in sede contenziosa copia delle dichiarazioni dei Modelli Unici al fine di sottolineare l\u2019insussistenza di costi sostenuti per dipendenti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ma, occorre precisare, che l\u2019inserimento di un dipendente nella struttura organizzativa del professionista non comporta assoggettabilit\u00e0, <em>tout court<\/em>, all\u2019imposta in parola.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sul punto si \u00e8 pi\u00f9 volte pronunciata la giurisprudenza di legittimit\u00e0, forse, in modo non del tutto risolutivo. Negli ultimi anni gli Ermellini, in alcune occasioni, hanno respinto \u201c<em>l\u2019automatica sottopozione ad IRAP del lavoratore autonomo che disponga di un dipendente\u201d<\/em> (Cass., sent. 22020\/2013) per poi, a distanza di pochi mesi, mitigare la propria posizione affermando che il professionista che si avvale part-time di una segretaria \u00e8 tenuto al versamento dell\u2019IRAP (Cass. n. 7609\/2014).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Degna di nota \u00e8 la sentenza n. 2520 del 5 febbraio 2014 della Corte di Cassazione con cui i giudici hanno affermato che il professionista che si avvale unicamente di praticanti per lo svolgimento della propria attivit\u00e0, non potr\u00e0 definirsi autonomamente organizzato e, in quanto tale, non potr\u00e0 essere assoggettato all\u2019imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Altro importante aspetto da non sottovalutare per dimostrare l\u2019insussistenza della autonoma organizzazione \u00e8 la natura e la consistenza dei beni strumentali utilizzati dal professionista per lo svolgimento della propria attivit\u00e0. Sono considerati indispensabili e, pertanto, non integranti quel <em>quid pluris<\/em> rilevante ai fini IRAP strumenti quali fotocopiatrice, fax, pc, telefono cellulare e eventuale autovettura utilizzata ad uso promiscuo (Cass., n. 3674 e 3678 del 2007). Pu\u00f2 costituire valido strumento di difesa contro eventuali pretese dell\u2019Amministrazione finanziaria la produzione del libro cespiti con cui il professionista pu\u00f2 dimostrare la natura e la tipologia di beni utilizzati. Sul punto meritevole di pregio \u00e8 la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 36 del 26 marzo 2013 con cui i giudici di merito hanno affermato che non assume rilevanza alcuna l\u2019eventuale elevato importo del \u201c<em>valore dei cespiti ammortizzabili e dei beni strumentali<\/em>\u201d nel caso in cui si tratti di \u201c<em>strumentazione senza la quale l\u2019attivit\u00e0 non potrebbe essere oggi efficacemente svolta: si tratta di strumentazione assolutamente necessaria<\/em>\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>(di Debora Mirarchi) Che il professionista sia soggetto passivo di imposta ai fini IRAP \u00e8 pacifico. 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