{"id":5130,"date":"2014-05-01T00:25:09","date_gmt":"2014-04-30T22:25:09","guid":{"rendered":"http:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=5130"},"modified":"2014-05-01T00:25:09","modified_gmt":"2014-04-30T22:25:09","slug":"trade-off-tra-poteri-dellamministrazione-finanziaria-e-diritti-e-garanzie-del-contribuente","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/trade-off-tra-poteri-dellamministrazione-finanziaria-e-diritti-e-garanzie-del-contribuente\/","title":{"rendered":"Trade off tra poteri dell\u2019Amministrazione Finanziaria e diritti e garanzie del contribuente."},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><strong>(di Marco Cardillo)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019Amministrazione Finanziaria ha il compito di perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi fiscali, sia attraverso l&#8217;assistenza ai contribuenti sia attraverso i controlli diretti a contrastare gli inadempimenti e l&#8217;evasione fiscale, ai sensi dell\u2019art. 62 del D.Lgs. 300\/1999.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019art. 61 del predetto decreto prevede che l\u2019Agenzia delle Entrate e l\u2019Agenzia delle Dogane operino nell&#8217;esercizio delle funzioni pubbliche ad esse affidate in base ai principi di legalit\u00e0, imparzialit\u00e0 e trasparenza, con criteri di efficienza, economicit\u00e0 ed efficacia nel perseguimento delle rispettive missioni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019Amministrazione Finanziaria, al fine di contrastare gli inadempimenti e l&#8217;evasione fiscale, ai sensi dell\u2019art. 32 del DPR 600\/1973 ha anche la facolt\u00e0 di:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti, per fornire dati e notizie e esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell&#8217;accertamento;<\/li>\n<li>inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini del controllo nei loro confronti nonch\u00e9 nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati;<\/li>\n<li>procedere all&#8217;esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche a norma dell\u2019art. 33 del D.P.R. 600\/1973.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019accesso \u00e8 un\u2019attivit\u00e0 istruttoria invasiva, ma \u00e8 espletabile solamente sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Infatti, il contribuente non pu\u00f2 rifiutarsi di far accedere e permanere presso i propri locali (che siano destinati all&#8217;esercizio di attivit\u00e0 commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali) i funzionari dell\u2019Agenzia delle Entrate o gli ufficiali della Guardia di Finanza incaricati di accedere con l\u2019obiettivo di reperire elementi, dati e documenti utili al controllo della posizione fiscale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Al momento dell\u2019accesso i verificatori devono identificarsi al contribuente esibendo il tesserino di riconoscimento e devono rendere edotto il contribuente sulle ragioni che hanno giustificato l\u2019accesso e l&#8217;oggetto del controllo. Altres\u00ec, deve essere informato della facolt\u00e0 di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonch\u00e9 dei diritti e degli obblighi che gli sono riconosciuti durante una verifica. Le ragioni che hanno giustificato l\u2019accesso e l&#8217;oggetto del controllo possono essere rinvenute nella lettera di incarico dei verificatori, la quale deve essere esibita al contribuente al momento dell\u2019accesso.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le attivit\u00e0 di verifica si devono svolgere durante l&#8217;orario ordinario di esercizio delle attivit\u00e0 del contribuente e con modalit\u00e0 tali da arrecare il minor disturbo possibile allo svolgimento delle attivit\u00e0 stesse nonch\u00e9 alle relazioni commerciali o professionali di quest\u2019ultimo, salvo casi eccezionali e urgenti che devono essere obbligatoriamente documentati.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In estrema sintesi, i verificatori hanno il potere di accedere nei luoghi dell\u2019azienda, procedendo ad ispezionare i documenti contabili ed extracontabili, ad instaurare contraddittori, nel caso, anche con dipendenti dell\u2019azienda stessa, ed infine ad effettuare se necessario anche un back-up dei dati informatici presenti presso la sede del contribuente; non hanno invece il potere di aprire plichi sigillati, casseforti ed arredi \u201cchiusi a chiave\u201d, salvo consenso spontaneo scritto del contribuente ovvero autorizzazione dell\u2019Autorit\u00e0 Giudiziaria.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A questo proposito risulta opportuno chiarire il caso in cui, nei luoghi oggetto di ispezione, siano presenti computer protetti da password di accesso: in questo caso i verificatori non possono procedere se il contribuente non da il proprio consenso spontaneo. Tuttavia se sussistono elementi ad elevata criticit\u00e0 fiscale che fanno ritenere opportuno acquisire i dati ivi salvati, l\u2019Amministrazione Finanziaria ha la facolt\u00e0 di cautelare i computer e richiedere il mandato alla Procura della Repubblica competente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Una volta terminata l\u2019esigenza effettiva di indagine e controllo presso il contribuente, quest\u2019ultimo pu\u00f2 richiedere che l&#8217;esame documentale proceda nei locali dell\u2019ufficio di appartenenza dei verificatori oppure presso il professionista che lo assiste o rappresenta.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il comma 5 dell\u2019art. 12 dello Statuto del Contribuente prevede che la permanenza dei verificatori fiscali non ecceda i trenta giorni effettivi di permanenza presso la sede del contribuente; detto termine \u00e8 prorogabile per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessit\u00e0 dell&#8217;indagine individuati e motivati dal dirigente dell&#8217;ufficio. La Suprema Corte di Cassazione ha spiegato, con la sentenza 19338\/2011, che detto termine \u00e8 ordinatorio, quindi se la verifica eccede i termini fissati dallo Statuto, sia il Processo Verbale di Constatazione che il conseguente avviso di accertamento si possono considerare validi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Risulta opportuno sottolineare che l\u2019Agenzia delle Entrate, con la circolare 64\/E del 2001, e la Guardia di Finanza, con la circolare 1\/2008, hanno chiarito che il termine ordinatorio di durata della verifica si riferisce ai giorni di effettiva presenza dei verificatori presso il contribuente. Tale interpretazione \u00e8 stata confermata dal legislatore con il Decreto Legge 70\/2011, visto che parte della giurisprudenza si era espressa in maniera opposta rispetto all\u2019Amministrazione Finanziaria.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Se il contribuente verificato ritiene che l\u2019attivit\u00e0 istruttoria proceda con modalit\u00e0 non conformi alla legge, lo stesso oltre a poter chiedere delucidazioni all\u2019Ufficio di appartenenza dei verificatori, pu\u00f2 rivolgersi al Garante del Contribuente istituito presso ogni Commissione Tributaria Regionale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00c8 utile evidenziare che i verificatori sono obbligati a verbalizzare, nel Processo Verbale di Verifica Giornaliero, le osservazioni ed i rilievi del contribuente e\/o del professionista che lo assiste, come previsto anche dal comma 4 dell\u2019art. 12 dello Statuto del Contribuente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Alla chiusura del controllo i verificatori redigono un apposito Processo Verbale di Constatazione (PVC) notificato al contribuente, che pu\u00f2 esporre le proprie osservazioni e richieste facendole annotare gi\u00e0 all\u2019interno dello stesso e\/o facendole pervenire entro sessanta giorni dalla notifica del PVC: in ogni caso, sar\u00e0 cura dell\u2019Agenzia delle Entrate procedere con un\u2019analisi critica e adeguata ai singoli capi esposti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Quest\u2019ultima non pu\u00f2 notificare il relativo avviso di accertamento prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A tal proposito, la Suprema Corte di Cassazione si \u00e8 pi\u00f9 volte espressa, tra cui la recente sentenza n. 20769 del 2013, chiarendo che l\u2019Agenzia delle Entrate \u00e8 giustificata ad emettere e notificare l\u2019avviso di accertamento prima della scadenza prevista dal comma 7 dell\u2019art. 12 della Legge 212\/2000, anche in caso di prescrizione imminente, considerando quest\u2019ultima equiparata ad un caso di particolare e motivata urgenza, al fine di evitare la decadenza del potere accertativo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>(di Marco Cardillo) L\u2019Amministrazione Finanziaria ha il compito di perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi fiscali, sia attraverso l&#8217;assistenza ai contribuenti sia attraverso i controlli diretti a contrastare 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