{"id":5191,"date":"2014-06-01T11:45:01","date_gmt":"2014-06-01T09:45:01","guid":{"rendered":"http:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=5191"},"modified":"2014-06-01T11:45:01","modified_gmt":"2014-06-01T09:45:01","slug":"principi-di-attestazione-dei-piani-di-risanamento-standard-e-modelli-comportamentali-per-lattestatore","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/principi-di-attestazione-dei-piani-di-risanamento-standard-e-modelli-comportamentali-per-lattestatore\/","title":{"rendered":"Principi di attestazione dei piani di risanamento: standard e modelli comportamentali per l\u2019Attestatore"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><strong>(di Valerio Micheli)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il 17 febbraio 2014 \u00e8 stata pubblicata la\u00a0<a href=\"http:\/\/www.economiaediritto.it\/wp-content\/uploads\/2014\/05\/Principi-di-attestazione-dei-piani-di-risanamento-Bozza.pdf\">bozza per commenti dei Principi di attestazione dei piani di risanamento<\/a> (di seguito anche PAPR), a cura di AIDEA, IRDCEC, ANDAF, APRI e OCRI.<br \/>\nTale documento muove dalle novit\u00e0 introdotte nel 2012 nella legge fallimentare relative agli strumenti giudiziali e stragiudiziali dedicati al risanamento e alla continuit\u00e0 delle aziende in crisi e dall\u2019enfasi posta sul ruolo dell\u2019Attestatore.<br \/>\nIl gruppo di studio ha voluto redigere delle linee guida per i professionisti che indicassero principi e modelli comportamentali condivisi dell\u2019attivit\u00e0 dell\u2019Attestatore, per offrire standard comuni tali da garantire attestazioni di alta qualit\u00e0 professionale .<br \/>\nLa bozza dei PAPR si presenta strutturata in nove capitoli, i quali saranno ora analizzati pi\u00f9 nello specifico, ed \u00e8 completata da due allegati .<br \/>\nNel primo capitolo, \u201cProfili generali dei principi di attestazione\u201d, si trova una panoramica sul lavoro dell\u2019Attestatore, sulla finalit\u00e0 dei PAPR e su alcune precisazioni utili per inquadrare il tema (come ad esempio il richiamo ad altri standard).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nella seconda sezione si analizzano la nomina e l\u2019accettazione dell\u2019incarico da parte dell\u2019Attestatore.<br \/>\nTra i concetti chiave emergono quello della valutazione del rischio dell\u2019attivit\u00e0 da svolgere (che l\u2019Attestatore deve effettuare prima dell\u2019accettazione dell\u2019incarico); i requisiti professionali dell\u2019Attestatore e, al punto 2.5., l\u2019importante e centrale concetto dell\u2019indipendenza (dell\u2019Attestatore rispetto al debitore e ai terzi interessati), che deve permanere fino alla conclusione dell\u2019incarico .<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il breve terzo capitolo concerne la verifica della documentazione che compone il piano di risanamento; al punto 3.1.4. si precisa cosa di norma deve contenere un piano di risanamento per ritenersi completo .<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il quarto capitolo tratta la verifica della veridicit\u00e0 dei dati aziendali, accertamento che al punto 4.1.1. viene definito \u201cstrumentale al giudizio di fattibilit\u00e0 del piano e di attuabilit\u00e0 dell\u2019accordo di ristrutturazione dei debiti o della proposta concordataria\u201d.<br \/>\nI dati da verificare sono sia contabili (base dati contabile), sia qualitativi (base informativa di partenza). Si precisa che gli unici dati che l\u2019Attestatore \u00e8 tenuto a verificare sono quelli riportati nel piano (e non, ad esempio, quelli del bilancio depositato ). Una valutazione del rischio di errori significativi nella base dati contabile \u00e8 propedeutica all\u2019impostazione delle adeguate procedure di verifica che saranno commisurate a variabili quali, tra le altre, il tempo a disposizione, la dimensione aziendale, la possibilit\u00e0 di avvalersi del lavoro di terzi. Al punto 4.6.2. si precisa che l\u2019Attestatore non deve modificare il piano (ma verificarne la fattibilit\u00e0), n\u00e9 verificare se quello proposto sia il miglior piano possibile.<br \/>\nCompito dell\u2019Attestatore \u00e8 verificare che le cause della crisi e lo stato in cui versa l\u2019azienda siano correttamente individuati, in modo tale da potersi esprimere sulla fattibilit\u00e0 del piano (capitolo 5). La diagnosi dello stato di crisi compete al debitore e all\u2019eventuale Advisor.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il sesto capitolo \u00e8 dedicato alla verifica sulla fattibilit\u00e0 del piano e si articola in sette paragrafi:<br \/>\n&#8211; Valutazione delle ipotesi strategiche;<br \/>\n&#8211; La valutazione della strategia di risanamento;<br \/>\n&#8211; La valutazione del programma di investimento (action plan)<br \/>\n&#8211; La verifica delle ipotesi economico-finanziarie;<br \/>\n&#8211; La verifica dello sviluppo dei dati del piano;<br \/>\n&#8211; Analisi di sensitivit\u00e0 e stress test;<br \/>\n&#8211; Il giudizio di fattibilit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Come primo step, l\u2019Attestatore deve valutare la bont\u00e0 delle ipotesi strategiche delineate dal management per attuare il risanamento aziendale. Tra le variabili che l\u2019Attestatore verificher\u00e0 si considerano la stima dell\u2019evoluzione della domanda di mercato per i prodotti\/servizi aziendali, l\u2019evoluzione dei rapporti con clienti e fornitori e, se il Piano presenta un contenuto liquidatorio, l\u2019evidenza di potenziali acquirenti o gli acquirenti target che il management intende contattare. Principio fondamentale \u00e8 quello della coerenza tra le ipotesi del Piano (punto 6.1.7.), le quali saranno tanto pi\u00f9 attendibili quanto pi\u00f9 le fonti di informazione siano tali.<br \/>\nLa strategia di risanamento pu\u00f2 dirsi efficace se prevede una discontinuit\u00e0 rispetto allo stato che ha portato l\u2019azienda in situazione di crisi; nel Piano dovranno quindi essere presenti interventi non solo finanziari, ma anche commerciali, produttivi e competitivi che mirino al recupero di marginalit\u00e0 operativa.<br \/>\nL\u2019Attestatore deve valutare poi che il piano venga tradotto in un action plan, un piano di breve periodo della strategia scelta (quest\u2019ultima considerabile un \u201cconcetto\u201d di medio-lungo periodo). L\u2019action plan dovr\u00e0 indicare una correlazione tra obiettivi, strategie e modalit\u00e0 operative per raggiungere quanto prefissato. Le ipotesti strategiche, che impattano su vari aspetti dell\u2019azienda, avranno tutte un riflesso economico-finanziario.<br \/>\nL\u2019Attestatore dovr\u00e0 verificare la compatibilit\u00e0 tra lo sviluppo economico finanziario previsionale e le ipotesi di cui sopra .<br \/>\nL\u2019Attestatore \u00e8 poi chiamato a verificare i dati del Piano, dovendo esprimere un giudizio su previsioni del management (cfr. principio ISAE 3400). L\u2019Attestatore dovr\u00e0 porre particolare attenzione alle previsioni derivanti da assunzioni ipotetiche (potr\u00e0 invece effettuare un\u2019attivit\u00e0 di controllo non particolarmente intensa su previsioni con alta probabilit\u00e0 di realizzazione). Nella sezione si sottolinea la centralit\u00e0 della definizione dell\u2019arco temporale coperto dal piano, che si dovr\u00e0 attestare a data \u201cnon anteriore al momento in cui, in base al Piano, \u00e8 previsto che siano soddisfatti i creditori, ovvero, nel caso di continuit\u00e0 aziendale siano ripristinate le normali condizioni di finanziamento (e di fido) [\u2026]\u201d.<br \/>\nIl paragrafo 6.6. si sofferma sull\u2019importanza dell\u2019analisi di sensitivit\u00e0 che l\u2019Attestatore pu\u00f2 svolgere per capire \u2013 in caso di modifiche nelle ipotesi alla base del Piano \u2013 come si delineerebbe la situazione dell\u2019azienda e se (e fino a che punto) il Piano pu\u00f2 ritenersi attuabile.<br \/>\nDopo aver valutato attentamente ogni aspetto, l\u2019Attestatore dovr\u00e0 dare il giudizio di fattibilit\u00e0 (una valutazione ex ante sulla realizzabilit\u00e0 dei risultati attesi) al Piano. L\u2019Attestatore dovr\u00e0 verificare tempi e modalit\u00e0 di pagamento verso i creditori che dovranno essere soddisfatti. Per piani con ipotesi di continuit\u00e0, l\u2019Attestatore dovr\u00e0 valutare i flussi economici e finanziari dell\u2019ultimo periodo del piano nel quale si attende equilibrio economico e finanziario.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La relazione di attestazione (cap. 7) \u00e8 composta di tre sezioni. La prima \u00e8 introduttiva e di rendicontazione. Nella seconda parte si approfondisce l\u2019analisi del piano (ipotesi, proiezioni, strategie); la terza e ultima parte dovr\u00e0 contenere il giudizio sulla veridicit\u00e0 dei dati aziendali e sulla fattibilit\u00e0 del Piano. Tali giudizi potranno essere positivi o negativi; il punto 7.4.4. precisa che in assenza di giudizio positivo sulla veridicit\u00e0 della base dati non si ritiene possibile che sia positivo il giudizio sulla fattibilit\u00e0 del piano, sulla quale l\u2019Attestatore non dovr\u00e0 neanche esprimersi.<br \/>\nL\u2019ottavo capitolo tratta delle attivit\u00e0 successive all\u2019attestazione: esecuzione e monitoraggio del Piano non spettano per\u00f2 all\u2019Attestatore, bens\u00ec all\u2019imprenditore e agli organi societari. Un eventuale monitoraggio del piano potr\u00e0 essere svolto dall\u2019Attestatore (come professionista esperto, senza intaccare l\u2019indipendenza di costui, quando in veste di Attestatore). In caso di modifiche del piano, redazioni ex novo o scostamenti significativi, sar\u00e0 necessaria una nuova attestazione (e non un\u2019integrazione della prima), per la quale il professionista potr\u00e0 tenere in considerazione il lavoro gi\u00e0 svolto.<br \/>\nIl documento si chiude con il nono capitolo dedicato alle responsabilit\u00e0 (civili e penali) dell\u2019Attestatore, il quale deve svolgere l\u2019incarico con la diligenza richiesta dalla natura dell\u2019attivit\u00e0 esercitata (punto 9.1.1. e art. 1176 c.c., secondo comma). Il tema della responsabilit\u00e0 civile \u00e8 dagli stessi PAPR definito come \u201cdelicato e di una certa complessit\u00e0\u201d. Vista la probabile situazione d\u2019urgenza nella quale \u00e8 costretto ad operare e la necessit\u00e0 di risolvere problemi tecnici particolarmente difficili, l\u2019Attestatore sar\u00e0 responsabile solo in caso di dolo o colpa grave (esimenti di cui all\u2019art. 2236 c.c.). La responsabilit\u00e0 dell\u2019Attestatore rispetto ai creditori e ai terzi \u00e8 di tipo extra-contrattuale.<br \/>\nPer quanto concerne la responsabilit\u00e0 penale dell\u2019Attestatore, si richiama l\u2019art. 236-bis l.f., il quale punisce le infedelt\u00e0, attive e passive, purch\u00e9 abbiano ad oggetto informazioni rilevanti . Posto che il giudizio finale dell\u2019Attestatore non rientra nella nozione di informazione ed \u00e8 pertanto escluso dall\u2019area di applicazione del precetto penale, in questa sede si vuole sottolineare il concetto espresso nel punto 9.2.5., secondo il quale l\u2019Attestatore \u00e8 punibile solo se conscio della falsit\u00e0 della propria dichiarazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"text-decoration: underline;\">Note<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">(1) Il \u201crispetto\u201d dei PAPR potrebbe essere utile in caso di procedimenti a carico del professionista ex art. 236-bis l.f. \u201cFalso in attestazioni e relazioni\u201d o per risarcimento danni.<br \/>\n(2) Allegato 1: Procedure di verifica su alcune poste patrimoniali della base dati contabile; Allegato 2: Le attestazioni speciali di cui agli artt. 182 quinquies e 186 bis l.f. (cenni).<br \/>\n(3) Cfr. punto 2.5.2..<br \/>\n(4) Un piano di risanamento pu\u00f2 ritenersi completo se include la presentazione dell\u2019azienda, i dati storici economici e finanziari, la descrizione dello stato di crisi e l\u2019analisi delle cause, l\u2019esplicitazione delle ipotesi e della strategia di risanamento, l\u2019action plan, le evoluzioni attese e gli impatti dello scenario competitivo, la presentazione delle ipotesi e del piano (situazione patrimoniale, economica e finanziaria prospettica).<br \/>\n(5) La veridicit\u00e0 richiamata deve essere intesa come quella espressa dal Codice Civile in materia di bilancio (rappresentazione veritiera e corretta).<br \/>\n(6) Cfr. punto 4.3.3. .<br \/>\n(7) Si precisa (parr. 6.4.3. e 6.4.4.) che \u201cle ipotesi alla base delle previsioni dei flussi economici e finanziari devono manifestare evidenze in termini di coerenza interna ed esterna\u201d.<br \/>\n(8) L\u2019art. 236-bis della legge fallimentare prevede che: \u201cIl professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli 67, terzo comma, lettera d), 161, terzo comma, 182-bis, 182-quinquies e 186-bis espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti, \u00e8 punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro. Se il fatto \u00e8 commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per s\u00e9 o per altri, la pena \u00e8 aumentata. Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena \u00e8 aumentata fino alla met\u00e0\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>(di Valerio Micheli) Il 17 febbraio 2014 \u00e8 stata pubblicata la\u00a0bozza per commenti dei Principi di attestazione dei piani di risanamento (di seguito anche PAPR), a cura di AIDEA, IRDCEC, <\/p>\n","protected":false},"author":1377,"featured_media":3906,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_bbp_topic_count":0,"_bbp_reply_count":0,"_bbp_total_topic_count":0,"_bbp_total_reply_count":0,"_bbp_voice_count":0,"_bbp_anonymous_reply_count":0,"_bbp_topic_count_hidden":0,"_bbp_reply_count_hidden":0,"_bbp_forum_subforum_count":0,"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","enabled":false},"version":2}},"categories":[12,5,905,1,50],"tags":[],"class_list":["post-5191","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-rubriche-interdisciplinari","category-fascicoli","category-numero-di-giugno-2014","category-news","category-rassegna-di-prassi"],"translation":{"provider":"WPGlobus","version":"3.0.2","language":"es","enabled_languages":["it","en","es"],"languages":{"it":{"title":true,"content":true,"excerpt":false},"en":{"title":false,"content":false,"excerpt":false},"es":{"title":false,"content":false,"excerpt":false}}},"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.economiaediritto.it\/wp-content\/uploads\/2014\/03\/1431096_24469649.jpg?fit=3000%2C2000&ssl=1","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p9CRXF-1lJ","jetpack_likes_enabled":true,"jetpack-related-posts":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5191","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1377"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5191"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5191\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5193,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5191\/revisions\/5193"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3906"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5191"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5191"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5191"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}