{"id":5225,"date":"2014-06-01T11:40:59","date_gmt":"2014-06-01T09:40:59","guid":{"rendered":"http:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=5225"},"modified":"2022-09-20T10:19:09","modified_gmt":"2022-09-20T08:19:09","slug":"lattivita-del-collegio-sindacale-nella-crisi-di-impresa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/lattivita-del-collegio-sindacale-nella-crisi-di-impresa\/","title":{"rendered":"L&#8217;attivit\u00e0 del collegio sindacale nella crisi di impresa"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><strong>(a cura della Redazione)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Al collegio sindacale \u00e8 consentita la rilevazione dello stato di insolvenza?<br \/>\nIl tema assume importanza dato il disposto dell\u2019art. 224 L.F., a mente del quale \u201csi applicano le pene stabilite dall\u2019art. 217 [&#8230;] ai sindaci [&#8230;] quali [&#8230;] hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo \u2013 ovvero \u2013 hanno concorso a cagionare od aggravare il dissesto della societ\u00e0 con inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge\u201d.<br \/>\nLa questione diventa di difficile risoluzione allorch\u00e9 l\u2019art. 6 della L.F. non annovera il collegio sindacale tra i soggetti che hanno iniziativa per richiedere il fallimento, tuttavia i sindaci possono rientrare tra i soggetti passibili di reati fallimentari (anche in concorso).<br \/>\nPeraltro, in giurisprudenza \u00e8 ormai pacifico che \u201cagli effetti dell\u2019esclusione della responsabilit\u00e0 dei sindaci, non \u00e8 sufficiente la dimissione dalla carica, in quanto essi devono attivarsi, affinch\u00e9 gli amministratori non pongano in essere atti pregiudizievoli e, qualora li abbiano compiuti, devono adoperarsi per ridurre al minimo l\u2019entit\u00e0 dei danni\u201d.<br \/>\nNon basta, dunque, \u201clavarsi le mani\u201d: in caso di dimissioni multiple, i sindaci potrebbero essere esposti anche al rischio di azioni risarcitorie verso la societ\u00e0, in quanto la particolare circostanza finirebbe con il privare la societ\u00e0 della continuit\u00e0 dell\u2019azione di controllo in una situazione estremamente delicata.<br \/>\nCi\u00f2 che \u00e8 certo \u00e8 che il collegio sindacale, se nello svolgimento della funzione di vigilanza dovesse rilevare la sussistenza di fatti idonei a pregiudicare la continuit\u00e0 dell\u2019impresa, deve sollecitare tempestivamente gli amministratori affinch\u00e9 si attivino per porvi rimedio.<br \/>\nIn realt\u00e0 il grande punto di criticit\u00e0 \u00e8 dato dal fatto che non esistono disposizioni che, fungendo da raccordo tra diritto societario e disciplina della crisi di impresa individuino i comportamenti specifici che l\u2019organo \u00e8 tenuto ad adottare nell\u2019esercizio delle proprie funzioni di vigilanza. Considerata, altres\u00ec, l\u2019incerta individuazione del cosiddetto \u201cstato di crisi\u201d, si individuano due piani di intervento del collegio sindacale:<br \/>\n\u2022 l\u2019attivit\u00e0 di vigilanza volta a monitorare costantemente la continuit\u00e0 aziendale, nell\u2019ottica della prevenzione e comunque della tempestiva emersione di situazioni di crisi;<br \/>\n\u2022 il monitoraggio dell\u2019attuazione da parte degli amministratori di misure idonee a garantire la continuit\u00e0 aziendale.<br \/>\nNel caso in cui gli amministratori omettano l\u2019adozione degli opportuni e auspicati provvedimenti, il collegio sindacale pu\u00f2 convocare l\u2019assemblea, ai sensi dell\u2019art. 2406 c.c., per informarla sia dello stato di crisi in atto, sia dell\u2019inerzia degli amministratori e l\u2019assemblea, oltre che richiedere agli amministratori di adottare i provvedimenti funzionali al superamento della crisi, pu\u00f2 giungere sino a deliberare la revoca degli stessi. Al ricorrere dei presupposti normativi, l\u2019assemblea pu\u00f2 deliberare, altres\u00ec, gli opportuni provvedimenti (quali, la riduzione del capitale, la ricapitalizzazione, la trasformazione ovvero lo scioglimento della societ\u00e0).<br \/>\nNei casi in cui il ricorso all\u2019assemblea, per un qualsivoglia motivo, non abbia avuto luogo o i suoi esiti non siano ritenuti adeguati, il collegio sindacale, qualora la condotta degli amministratori integri anche i presupposti di gravi irregolarit\u00e0, ha un grande strumento di reazione a sua disposizione: pu\u00f2 proporre la denunzia al tribunale ex art. 2409 c.c..<br \/>\nEsiste, poi, tutta una serie di momenti aziendali in cui l\u2019attivit\u00e0 del collegio sindacale si fa ancor pi\u00f9 delicata.<br \/>\nSi pensi al caso in cui la societ\u00e0 decida di predisporre un piano di risanamento ai sensi dell\u2019art. 67, comma terzo, lett. d). In tale situazione, il collegio sindacale deve vigilare che il professionista incaricato di attestare la ragionevolezza del piano sia in possesso dei requisiti di professionalit\u00e0 previsti dall\u2019art. 28 L.F. e sia iscritto nel registro dei revisori legali.<br \/>\nQuando la societ\u00e0 adotta il piano, il collegio sindacale \u00e8 tenuto a vigilare sulla corretta esecuzione dello stesso da parte degli amministratori. Quindi, pur senza mai esprimersi sul merito del piano, il collegio svolge in ogni caso una funzione di vigilanza che attiene sia alla fase prodromica che alla fase esecutiva del piano di risanamento.<br \/>\nLaddove il collegio dovesse rilevare significativi scostamenti rispetto alle previsioni del piano, pu\u00f2 chiedere chiarimenti all\u2019organo amministrativo e, qualora questi non vengano forniti o risultino insufficienti, pu\u00f2 convocare, ricorrendone i presupposti, l\u2019assemblea dei soci per renderla edotta del processo di scostamento dal piano in atto.<br \/>\nIl collegio sindacale, anche nel caso in cui la societ\u00e0 decida di accedere ad un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell\u2019art. 182 bis L.F., svolge, parimenti, una funzione di vigilanza preventiva ed una attinente alla fase esecutiva dell\u2019accordo, con analoghi poteri sollecitazione degli amministratori e di convocazione dell\u2019assemblea in caso di scostamenti dalle previsioni dell\u2019accordo omologato dal tribunale.<br \/>\nIn caso di ammissione della societ\u00e0 alla procedura di concordato preventivo e anche successivamente alla omologazione, il collegio sindacale, diversamente da quanto si potrebbe essere portati a pensare, continua a svolgere, le funzioni ad esso attribuite dalla legge: gli organi nominati nella procedura, infatti, affiancano e non sostituiscono gli organi societari.<br \/>\nRelativamente alla vigilanza del collegio sindacale in caso di concordato preventivo ex art. 160 L.F., va evidenziato che al collegio spetta esclusivamente la verifica dei requisiti di professionalit\u00e0 dell\u2019attestatore, mentre la verifica della veridicit\u00e0 dei dati aziendali e della fattibilit\u00e0 del piano su cui si basa il concordato preventivo \u00e8 oggetto della valutazione del professionista attestatore.<br \/>\nIl discorso cambia radicalmente se viene dichiarato il fallimento della societ\u00e0.<br \/>\nDurante la procedura di fallimento le funzioni del collegio sindacale sono sospese.<br \/>\nLa dichiarazione di fallimento non produce l\u2019estinzione dell\u2019ente, n\u00e9 la decadenza degli organi sociali. Durante la procedura il collegio sindacale entra \u2013 si potrebbe dire \u2013 in una fase di quiescenza che determina la sospensione delle proprie funzioni, in attesa di capire quale sar\u00e0 il futuro prossimo dell\u2019impresa: infatti, non essendovi coincidenza tra fallimento della societ\u00e0 ed estinzione della medesima, si potrebbe verificare che, in presenza di residuo attivo, i soci optino per la ripresa dell\u2019attivit\u00e0 con quel patrimonio residuo ovvero procedano ad una ricapitalizzazione o anche, infine, deliberino lo scioglimento della societ\u00e0.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>(a cura della Redazione) Al collegio sindacale \u00e8 consentita la rilevazione dello stato di insolvenza? 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