{"id":5320,"date":"2014-06-25T12:23:42","date_gmt":"2014-06-25T10:23:42","guid":{"rendered":"http:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=5320"},"modified":"2022-09-20T10:19:44","modified_gmt":"2022-09-20T08:19:44","slug":"nuove-tendenze-del-rapporto-fisco-contribuente","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/nuove-tendenze-del-rapporto-fisco-contribuente\/","title":{"rendered":"Nuove tendenze del rapporto fisco-contribuente"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><strong>(a cura della Redazione)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In un mondo in cui capitali ed imprese non conoscono pi\u00f9 frontiere, la fotografia del Fisco sulle tracce del contribuente con l\u2019assedio ai centri <em>off-shore<\/em> si presenta dai contorni e gli angoli ingialliti dal tempo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nuovi scenari di politica criminale impongono oggi al Fisco di decidere le modalit\u00e0 operative con cui limitare i fenomeni di concorrenza fiscale dannosa tra Stati e con cui spingere alla <em>compliance<\/em> fiscale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si fa riferimento a tutti quei fenomeni criminali che sono il risultato di politiche fiscali aggressive da parte di uno Stato: in sostanza, il criminale evasore si esalta nelle zone di incoerenza tra legislazioni, massimizzando gli effetti indesiderati che la politica fiscale di uno Stato produce negli ordinamenti giuridici dei Paesi limitrofi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Al fine di limitare tali \u201cinconvenienti\u201d, pi\u00f9 che limitarsi a seguire la dinamica dei flussi transnazionali di reddito \u2013 con il rischio peraltro di perdersi nei labirinti strutturali dei colossi multinazionali \u2013 occorrerebbe che il Fisco ponga maggiore attenzione\u00a0 all\u2019analisi delle <em>tax<\/em> <em>driven operations<\/em> (operazioni fiscali pianificate) elaborate dai contribuenti, in modo da comprendere preliminarmente verso quale Paese sono diretti gli imponibili.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019auspicata analisi preventiva non \u00e8 di poco conto se si pensa alla distinzione tra regimi fiscali preferenziali (potenzialmente non ostili a politiche fiscali concertate) e paradisi fiscali in senso proprio (altamente poco propensi a cooperare).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La spiegazione del differente atteggiamento potenziale \u00e8 alquanto intuitiva: i paesi con regimi fiscali preferenziali (i cui sistemi fiscali si basano su di una serie di norme agevolative) creano effetti indesiderati nei paesi limitrofi e \u2013 allo stesso tempo \u2013 subiscono gli effetti negativi di altre legislazioni, dunque vivono \u2013 paradossalmente \u2013 lo stesso problema che creano. I paesi catalogabili come paradisi fiscali, invece, dove l\u2019imposizione fiscale sui redditi di fatto non esiste, non essendo esposti alla concorrenza fiscale dannosa di altri Stati, saranno con molta probabilit\u00e0 poco propensi a rendersi partecipi ad azioni concertate di politica fiscale internazionale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dal momento che le imprese in possesso di <em>know-how<\/em> in materia di pianificazione fiscale sono normalmente le grandi multinazionali, \u00e8 corretto \u2013 come di fatto risulta stia avvenendo \u2013 che lo sforzo accertativo del Fisco si focalizzi sulle imprese di maggiori dimensioni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il legislatore italiano &#8211; in ossequio alle raccomandazioni OCSE e sull\u2019onda di quanto gi\u00e0 realizzatosi in altri Paesi \u2013 sta muovendo verso forme di cosiddetta \u201ccooperazione rafforzata\u201d con i contribuenti di maggiori dimensioni che si doteranno di un \u201csistema aziendale strutturato di gestione e di controllo del rischio fiscale\u201d (<em>Tax Control Framework<\/em>).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sembrerebbe, in sostanza, che la strategia scelta dal legislatore sia quella di rafforzare la riconosciuta centralit\u00e0 degli strumenti di <em>corporate governance<\/em> nella mitigazione dei rischi fiscali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Delega Fiscale di cui si discorre, per\u00f2, nel prevedere l\u2019inclusione dell\u2019area <em>tax<\/em> all\u2019interno dei sistemi di <em>risk management<\/em>, non prende in considerazione che in molti casi i contribuenti hanno gi\u00e0 in essere un <em>Tax Control Framework <\/em>. Sembrerebbe, dunque, che l\u2019accelerazione e l\u2019enfasi imposte dalla Legge Delega sul tema del rischio fiscale suggeriscano, pi\u00f9 precisamente, una verifica del grado di maturit\u00e0 del proprio sistema di gestione e controllo del rischio fiscale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In attesa che gli operatori si cimentino nella complessa analisi della propria situazione di rischio, che comporter\u00e0 uno sforzo organizzativo non trascurabile, ci\u00f2 che preme qui evidenziare \u00e8 il fatto che si dovr\u00e0 chiaramente individuare nelle societ\u00e0 la funzione che a carattere permanente e con continuit\u00e0 sar\u00e0 incaricata della gestione e del controllo del rischio fiscale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Come in questi giorni sottolineato da diversi quotidiani nazionali, problemi applicativi si pongono con riferimento a quei soggetti che \u2013 operando in particolari settori quali ad esempio quello finanziario \u2013 hanno gi\u00e0 dovuto implementare procedure e sistemi in grado di presidiare il rischio di conformit\u00e0 alle norme (nell\u2019ambito delle quali rientrano anche le norme di natura fiscale) e per i quali la legge ha individuato nel <em>compliance officer<\/em>, il soggetto responsabile.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Al riguardo Banca d\u2019Italia nel documento per la consultazione contenente lo schema delle disposizioni di vigilanza in materia di controlli interni ha operato una sorta di \u201cfuga in avanti\u201d rispetto al decreto delegato ed ha posto sotto il <em>compliance officer<\/em> \u201c<em>la verifica della conformit\u00e0 dell\u2019attivit\u00e0 aziendale alle normative di natura fiscale al fine di evitare di incorrere in violazioni o elusioni di tale normativa ovvero in situazioni di abuso del diritto, che possono determinare ripercussioni significative in termini di rischi operativi e di reputazione e conseguenti danni patrimoniali<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si tratta di capire ora se il legislatore opter\u00e0 per l\u2019istituzione di una figura specifica, magari prescelta nell\u2019ambito della funzione fiscale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Quale che sia la scelta \u00e8 certo che il soggetto responsabile \u2013 <em>in quanto operante nel quadro del complessivo sistema dei controlli interni<\/em> \u2013 dovr\u00e0 dialogare costantemente con le altre funzioni di controllo, cos\u00ec da mettere in moto un efficace flusso informativo endosocietario.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Inoltre, al fine di garantire un\u2019efficace applicazione delle norma che sar\u00e0 definita, \u00e8 evidente che occorrer\u00e0 anche disciplinare puntualmente i criteri e le modalit\u00e0 di valutazione sull\u2019idoneit\u00e0 dei sistemi a presidio del rischio fiscale. In tal senso non \u00e8 da escludersi la collaborazione con i soggetti incaricati del controllo contabile, ovvero del collegio sindacale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il Fisco, insomma, sembra aver preso finalmente coscienza del fatto che se \u00e8 vero che alcuni fattori possono accentuare la necessit\u00e0 di esercitare l\u2019azione penale, \u00e8 altrettanto vero che altri, talvolta, possono indicare che sarebbe preferibile intraprendere un diverso corso d\u2019azione: i secondi saranno tanto maggiori rispetto ai primi quanto pi\u00f9 efficace sar\u00e0 stata l\u2019azione di prevenzione basata sull\u2019analisi del rischio fiscale (<em>tax risk approach<\/em>).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si noti, a tale proposito, che anche l\u2019OCSE, nel 2010, aveva chiaramente affermato come \u201c<em>una delle lezioni pi\u00f9 importanti della recente crisi \u00e8 stato il fallimento della gestione dei rischi di un buon numero di societ\u00e0 finanziarie e non finanziarie. Troppo spesso l\u2019attenzione sembra essere stata concentrata sui controlli interni finalizzati alla rendicontazione finanziaria; cos\u00ec facendo la gestione dei rischi \u00e8 distaccata dalla predisposizione delle strategie aziendali e dalla loro attuazione<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Peraltro la recente cronaca economico-finanziaria ci ha reso spettatori del crollo di diverse societ\u00e0, sepolte dai duri interventi punitivi del Fisco; imprese che, spesso anche non dolosamente, hanno dovuto pagare il prezzo della sfrontatezza e\/o leggerezza con cui si sono affacciate sui mercati esteri, ricorrendo poi ai ripari con linee difensive d\u2019emergenza senza aver \u2013 a tempo debito \u2013 considerato quali potessero essere le tesi dell\u2019accusa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Se la storia insegna, nella nuova visione del rapporto Fisco \u2013 contribuente, appare dunque condivisibile la scelta di intervenire agendo in pancia alle societ\u00e0 sui sistemi di controllo interno del rischio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>(a cura della Redazione) In un mondo in cui capitali ed imprese non conoscono pi\u00f9 frontiere, la fotografia del Fisco sulle tracce del contribuente con l\u2019assedio ai centri off-shore si <\/p>\n","protected":false},"author":1377,"featured_media":4909,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_bbp_topic_count":0,"_bbp_reply_count":0,"_bbp_total_topic_count":0,"_bbp_total_reply_count":0,"_bbp_voice_count":0,"_bbp_anonymous_reply_count":0,"_bbp_topic_count_hidden":0,"_bbp_reply_count_hidden":0,"_bbp_forum_subforum_count":0,"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","enabled":false},"version":2}},"categories":[28,12,5,948,1],"tags":[210,941,323,449,942],"class_list":["post-5320","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-criminologia-e-criminalistica-tributaria","category-rubriche-interdisciplinari","category-fascicoli","category-numero-di-luglio-2014","category-news","tag-contribuente","tag-delega-fiscale","tag-fisco","tag-ocse","tag-tax-driven-operations"],"translation":{"provider":"WPGlobus","version":"3.0.2","language":"es","enabled_languages":["it","en","es"],"languages":{"it":{"title":true,"content":true,"excerpt":false},"en":{"title":false,"content":false,"excerpt":false},"es":{"title":false,"content":false,"excerpt":false}}},"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.economiaediritto.it\/wp-content\/uploads\/2014\/03\/90358_8248.jpg?fit=2272%2C1704&ssl=1","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p9CRXF-1nO","jetpack_likes_enabled":true,"jetpack-related-posts":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5320","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1377"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5320"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5320\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":9806,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5320\/revisions\/9806"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4909"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5320"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5320"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5320"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}