{"id":5426,"date":"2014-08-01T00:18:38","date_gmt":"2014-07-31T22:18:38","guid":{"rendered":"http:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=5426"},"modified":"2014-08-01T00:18:38","modified_gmt":"2014-07-31T22:18:38","slug":"riflessioni-di-fiscalita-internazionale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/riflessioni-di-fiscalita-internazionale\/","title":{"rendered":"Riflessioni di fiscalit\u00e0 internazionale"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><strong>(di Pietro Pavone)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019Italia resta caratterizzata da un elevato livello di tassazione del reddito d\u2019impresa e le multinazionali con filiali nel nostro paese sono incentivate a trasferire \u201ctacitamente\u201d i redditi prodotti altrove.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il grado di <em>enforcement<\/em> tributario, nonostante gli sforzi, continua a ridursi e la probabilit\u00e0 di nuovi condoni fiscali sembra tornare in scena.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il contesto generale, insomma, ben si presta a strategie aggressive di abusi nella scelta di residenze fiscali di comodo e nella fissazione dei prezzi di trasferimento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Purtroppo, nemmeno il documento di bilancio \u00e8 in grado di afferrare concetti cos\u00ec sfuggenti: l\u2019accertamento della effettiva residenza fiscale implica spesso ragionamenti che si basano su logiche extra-tributarie e i trasferimenti interni tra diverse <em>component <\/em>di uno stesso gruppo tecnicamente scompaiono nel processo di consolidamento dei conti, che impone \u2013 come \u00e8 noto \u2013 di eliminare tutte le operazioni <em>inter-company<\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il disorientamento generale assume contorni marcati quando si parla poi di profili penali dell\u2019elusione, dell\u2019abuso del diritto e del preoccupante uso distorto che l\u2019Amministrazione Finanziaria potrebbe farne.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le conseguenze di simili incertezze possono rivelarsi pericolose: al riguardo non va dimenticato che il diritto tributario \u00e8 un diritto attuato, che pu\u00f2 cio\u00e8 cambiare sensibilmente in relazione al modo in cui i contribuenti e l\u2019Amministrazione Finanziaria lo applicano.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A destabilizzare ulteriormente i non perfetti equilibri del nostro sistema tributario hanno concorso, in certi versi, la riforma del diritto societario del 2003 e l\u2019introduzione dei principi contabili internazionali, i c.d. IAS\/IFRS.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">E\u2019 noto che uno degli obiettivi da sempre perseguiti \u00e8 stato quello di avvicinare il pi\u00f9 possibile il reddito d\u2019impresa oggetto di tassazione a quello civile determinato in base a bilancio. Tale obiettivo \u00e8 stato realizzato con la riforma del 1971 attraverso la previsione del c.d. principio di derivazione e la individuazione normativa delle variazioni fiscali in aumento o in diminuzione. Dopo il varo della nuova normativa societaria e, in particolare, dopo l\u2019avvento degli IAS\/IFRS, ci si \u00e8 resi subito conto che questo blocco di norme, pur non mettendo in crisi del tutto l\u2019assetto dato con la riforma del 1971, rendeva tuttavia pi\u00f9 difficile e complessa l\u2019applicazione del principio di derivazione. Gli interventi legislativi del 2003, del 2005 e del 2007, hanno, infatti, messo in moto un processo di divaricazione tra i due corpi di norme, indotto non solo dalla diversit\u00e0 delle funzioni e degli interessi tutelati, ma anche dalle caratteristiche strutturali della nuova disciplina societaria e dalla natura in gran parte valutativa dei principi contabili internazionali. L\u2019effetto \u00e8 stato, perci\u00f2, quello di allontanare ulteriormente il sistema civile da quello fiscale, col rischio di creare disarmonie e di costringere il legislatore a ripensare gli istituti civilistici in un\u2019ottica esclusivamente fiscale, pi\u00f9 circoscritta e definita, duplicando addirittura la disciplina e complicando, perci\u00f2, la vita delle aziende almeno sul piano degli oneri amministrativi di transizione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ancora, pi\u00f9 volte si \u00e8 analizzato il fenomeno della \u201cconcorrenza fiscale dannosa\u201d ribadendo costantemente la validit\u00e0 del principio antierosione inteso come difesa, che i singoli Stati devono approntare, delle proprie basi imponibili contro le c.d. \u201c<em>termiti fiscali<\/em>\u201d (cos\u00ec Vito Tanzi), il che sta a significare che \u00e8 lecito pagare il minimo d\u2019imposta, ma non minimizzare le imposte.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Peraltro, \u00e8 esperienza europea che nella citata locuzione di \u201c<em>termiti fiscali<\/em>\u201d rientri a pieno titolo chi in Europa ha sempre osteggiato l\u2019omogeneizzazione tributaria (Gran Bretagna e Lussemburgo in <em>primis<\/em>).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sedi e prezzi sotto osservazione dunque. Non solo; ma soprattutto! Questa la fotografia, ad oggi, dei controlli del Fisco e multinazionali nel mirino di Bruxelles al fine di perseguire obiettivi di armonizzazione fiscale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Esplode, allora, il paradosso probabilmente pi\u00f9 grande del processo di globalizzazione: da un lato gli Stati si confrontano in termini di competizione fiscale e dall\u2019altro devono cooperare per salvaguardare i propri sistemi fiscali interni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Lo scambio di informazioni tra Paesi \u00e8, oggi, soprattutto un\u2019esigenza. Si tratta di uno strumento che si inserisce in un quadro pi\u00f9 ampio che \u00e8 quello della cooperazione tra Amministrazioni Finanziarie, della quale costituisce probabilmente la principale forma di manifestazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019analisi dello stato dell\u2019arte dell\u2019odierna fiscalit\u00e0 internazionale continua dovendo registrare, contestualmente a quanto sinora illustrato, un progressivo affollamento sulla scena legislativa di stringenti \u201cgabbie presuntive\u201d e onerosi adempimenti strumentali, riversati in capo al contribuente in vista di uno snellimento dell\u2019azione accertativa e di una pi\u00f9 agevole repressione delle frodi fiscali internazionali; si tende, cio\u00e8, a scaricare quanto pi\u00f9 possibile il peso dei numerosi oneri in capo al contribuente, con l\u2019effetto di semplificare il momento accertativo e di imbrigliare il <em>tax payer<\/em> nell\u2019origine del presupposto dell\u2019obbligazione tributaria.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Anche le moderne logiche pianificatorie anticipano le nuove tendenze: \u201c<em>il tax planning internazionale \u00e8 oggi chiamato a cimentarsi non solo con il (tradizionale e consolidato) schema logico della minimizzazione dei carichi tributari, ma considera con crescente interesse anche l\u2019esigenza di ottenerne l\u2019ottimale e pi\u00f9 conveniente dislocazione lungo l\u2019asse temporale, secondo criteri di gestione monetaria e di tesoreria. La valutazione delle alternative offerte dall\u2019ordinamento, insomma, non si appunta in via esclusiva sulla determinazione dell\u2019onere fiscale<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>oggettivamente considerato, ma valorizza anche, come fattore discriminante, quello della manifestazione temporale dell\u2019obbligo di pagamento (a parit\u00e0 di condizioni risultando preferibili, come \u00e8 ovvio, quelle soluzioni operative che maggiormente differiscono il pagamento, minimizzandosi in tal modo i relativi costi di indebitamento o costi-opportunit\u00e0 sopportati dall\u2019impresa)<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">E\u2019 altrettanto evidente che se in passato i problemi di fiscalit\u00e0 internazionale riguardavano solo i grandi contribuenti ed erano per lo pi\u00f9 problemi di doppia imposizione; oggi la fiscalit\u00e0 internazionale abbraccia tutte le costruzioni fraudolente a matrice transnazionale con effetti negativi in termini di <em>base erosion<\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In linea puramente teorica la situazione di neutralit\u00e0 fiscale si otterrebbe nella situazione in cui le scelte del contribuente tra l\u2019effettuare l\u2019investimento nello stato della residenza oppure nello stato della fonte (ovvero all\u2019estero) non fossero influenzate dal prelievo fiscale esercitato dai diversi Stati.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La neutralit\u00e0 \u00e8 poi definita \u201cinternazionale\u201d nella misura in cui si risolva in un\u2019efficiente allocazione delle risorse a livello mondiale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Evidentemente, in tale quadro teorico, le differenze di prelievo fiscale si collocano come un elemento di distorsione rispetto alla perfetta redditivit\u00e0 dei fattori.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Se dunque il prelievo fiscale rende un investimento preferibile rispetto all\u2019altro, allora non si verifica una situazione di perfetta neutralit\u00e0 fiscale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pertanto, pur in presenza di prelievo fiscale, la neutralit\u00e0 internazionale potrebbe essere ottenuta se ogni differenza tra i trattamenti effettivi del reddito in diversi stati fosse eliminata.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>(di Pietro Pavone) L\u2019Italia resta caratterizzata da un elevato livello di tassazione del reddito d\u2019impresa e le multinazionali con filiali nel nostro paese sono incentivate a trasferire \u201ctacitamente\u201d i redditi 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