{"id":5493,"date":"2014-09-01T00:27:57","date_gmt":"2014-08-31T22:27:57","guid":{"rendered":"http:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=5493"},"modified":"2014-09-01T00:27:57","modified_gmt":"2014-08-31T22:27:57","slug":"la-storia-infinita-degli-studi-di-settore","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/la-storia-infinita-degli-studi-di-settore\/","title":{"rendered":"La storia infinita degli studi di settore"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><strong>(di Pietro Pavone)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Non c\u2019\u00e8 pace per gli studi di settore.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Da sempre lo strumento di accertamento pi\u00f9 tormentato tra quelli a disposizione del Fisco e pi\u00f9 volte al centro di una vera e propria rivolta sociale che ne ha esaltato il mito pi\u00f9 che coglierne la realt\u00e0, gli studi di settore tornano a far parlare di s\u00e9.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sull\u2019onda della generale strategia dell\u2019Amministrazione Finanziaria di concentrare gli sforzi sulla \u201cgrande evasione\u201d, soprattutto mediante verifiche \u201cmirate\u201d, \u00e8 notizia degli ultimi giorni quella della volont\u00e0 di fare degli studi settore \u201c<em>un mezzo pi\u00f9 di selezione dei soggetti da controllare che la leva per controlli diretti<\/em>\u201d[1].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Un cambio di veste, dunque, che si colloca in un progetto di pi\u00f9 ampio respiro e che probabilmente si \u00e8 reso necessario anche dato il sostanziale fallimento degli studi come in origine concepiti. Il particolare strumento accertativo \u00e8 stato infatti oggetto di innumerevoli interventi giurisprudenziali nonch\u00e9 di circolari emanate dall\u2019Amministrazione Finanziaria, volti a rendere il risultato statistico sempre pi\u00f9 rispondente alla realt\u00e0 economica esaminata: chiarimenti, delucidazioni e correzioni \u201cin corso\u201d mai davvero efficaci che hanno fatto degli studi di settore una sorta di \u201cpotenzialit\u00e0 inespressa\u201d all\u2019italiana.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In realt\u00e0, la lista degli accertamenti presuntivi sperimentati nel nostro paese negli ultimi trent\u2019anni \u00e8 ampia (Visentini-ter, coefficienti di congruit\u00e0, coefficienti presuntivi, <em>minimum tax<\/em>, parametri economici, studi di settore, concordato preventivo di massa, pianificazione fiscale concordata): si tratta di una particolare filosofia fiscale che \u2013 nel caso degli studi di settore \u2013 si basa sul c.d. reddito \u201cnormale\u201d, concetto distante anni luce da quel reddito \u201ceffettivo\u201d che per anni la legislazione fiscale del nostro paese ha cercato di catturare.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La <em>vexata quaestio<\/em> della \u201cnormalit\u00e0\u201d del reddito \u00e8 stata la causa principale dell\u2019instabilit\u00e0 normativa degli studi: in sostanza, si \u00e8 cercato di creare un \u201cmodello virtuale di contribuente\u201d da raffrontare anno per anno con il contribuente \u201creale\u201d; una vera e propria \u201cinvenzione tributaria\u201d da adeguare al singolo caso concreto, per renderla veramente efficace.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Non pare azzardato sostenere che sia stata proprio la traduzione pratica della citata necessit\u00e0 di adeguamento al singolo caso concreto il vero \u201ctallone d\u2019Achille\u201d degli studi di settore: in altri termini, ogni qualvolta si rilevi uno scostamento del reddito prodotto dal contribuente con quello ritenuto \u201cnormale\u201d tale per cui il contribuente venga etichettato come \u201cnon congruo\u201d, lo spettro del contenzioso tributario si fa particolarmente ampio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Infatti, \u00e8 ormai pacifico che la \u201cnon congruit\u00e0\u201d da sola non basta ma occorre che sia debitamente supportata con ulteriori prove riferite specificatamente all\u2019attivit\u00e0 attenzionata, non essendo sufficienti elementi solo genericamente riferibili al contribuente (quali gli <em>standards<\/em> sviluppati da GeRiCo).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In altre parole, l\u2019astrattezza dell\u2019elaborazione derivante dagli strumenti \u201cstandardizzati\u201d (quali sono appunto gli studi di settore) necessita di essere verificata e il ponte tra gli uffici dell\u2019Amministrazione Finanziaria e il contribuente \u00e8 rappresentato dal contraddittorio[2] con quest\u2019ultimo.Il contraddittorio, previsto espressamente dall\u2019art. 10, comma 3-bis, L. 8.5.1998, n. 146, rappresenta quindi lo strumento con cui adeguare alla concreta realt\u00e0 economica del singolo contribuente, il risultato stimato dallo studio di settore.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Privo dell\u2019elemento essenziale del contraddittorio con il contribuente, lo studio di settore \u00e8 uno strumento di accertamento monco ed impotente con il rischio che il reddito \u201cnormale\u201d resti tale sempre e solamente per il Fisco.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dato questo scenario, in alcuni casi si \u00e8 assistito al libero sfogo della fantasia dei contribuenti in tema di cause giustificative da poter esperire in contraddittorio per \u201celudere\u201d GeRiCo, cio\u00e8 per dimostrare la non adattabilit\u00e0 dello studio alle specifiche condizioni di esercizio e alle caratteristiche della propria attivit\u00e0. Assai frequenti sono soprattutto i casi di situazioni contingenti \u201csoggettive\u201d\u00a0attribuibili tanto al soggetto dell\u2019imprenditore o del professionista, quanto alla struttura imprenditoriale o professionale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Giova, altres\u00ec, sottolineare che il contraddittorio non \u00e8 sufficiente che sia semplicemente garantito ma la motivazione dell\u2019atto di accertamento deve essere integrata con le ragioni sollevate dall\u2019Ufficio, in sede di contraddittorio, in risposta alle eventuali contestazioni ed osservazioni sollevate dal contribuente, giacch\u00e9 \u201c<em>\u00e8 illegittimo l\u2019accertamento basato sul mero scostamento dei dati dichiarati dal contribuente, rispetto a quelli relativi alla media del settore, senza che l\u2019Amministrazione Finanziaria dia spiegazioni del mancato accoglimento delle giustificazioni portate dal contribuente in sede di contradditorio<\/em>\u201d. Questo \u00e8 quanto sostenuto dalla\u00a0Corte di Cassazione con la sentenza n. 9712 del 6 maggio 2014.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Come detto, la storia degli studi di settori \u00e8 una storia travagliata: dapprima la Corte di Cassazione ha riconosciuto che \u201c<em>gli scostamenti devono essere integrati da altri elementi e da una robusta dose di contraddittorio fra uffici e contribuenti<\/em>\u201d, successivamente alcuni correttivi hanno tenuto conto dell\u2019impatto della crisi sui ricavi. La conseguente perdita di efficacia dello strumento accertativo \u00e8 stata inevitabile.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Oggi, gli studi di settore si \u201creinventano\u201d e la rinnovata finalit\u00e0 degli stessi si collega al piano antievasione del Governo dove si parla esplicitamente della necessit\u00e0 di elaborare \u201c<em>con prevedibili effetti gi\u00e0 per l\u2019annualit\u00e0 di imposta 2014, nuovi indicatori di coerenza economica e di normalit\u00e0 economica<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La nuova dimensione degli studi di settore ben si inserisce nel solco di studi rappresentato dal progetto di ricerca sul tema della \u201c<em>Criminologia e Criminalistica Tributaria<\/em>\u201d, cui si \u00e8 pi\u00f9 volte fatto cenno nei precedenti Numeri della presente Rubrica di ECONOMIAeDIRITTO.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Non \u00e8 un caso che un limite agli studi di settore (come concepiti fino ad oggi) sia stato da molti riscontrato nella loro innata tendenza a colpire quasi esclusivamente l\u2019evasione marginale degli operatori di pi\u00f9 piccole dimensioni[3]. La mutata filosofia sottesa allo strumento accertativo in parola potrebbe essere l\u2019occasione per codificare i comportamenti evasivi delle grandi imprese, nella convinzione di fare della migliore selezione dei contribuenti pi\u00f9 a rischio il vero vantaggio competitivo della moderna lotta ai fenomeni \u2013 anche internazionali \u2013 di <em>base erosion<\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Anche il clima politico sembra essere quello giusto: \u201c<em>la delega fiscale \u00e8 una grande occasione per tutti. Lo \u00e8 proprio perch\u00e9 tutti sanno quanto complesso e deteriorato sia il sistema fiscale italiano. <\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>L\u2019occasione, per\u00f2, non va solo riconosciuta e apprezzata. Va sfruttata in tutti i modi per ricostruire una realt\u00e0 di minore conflittualit\u00e0 e di maggiore collaborazione tra Fisco e contribuente (\u2026)<\/em>\u201d[4].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Gli opachi intrecci internazionali dei grandi gruppi societari che creano, spostano e \u201cpuliscono\u201d capitali di matrice criminale possono essere fermati \u2013 rinunciando finalmente a rincorrerli \u2013 sviluppando <em>ab origine<\/em> una cultura dell\u2019analisi del rischio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In tema di <em>risk management<\/em> si sottolinea che informazioni relative ad incongruenze legate agli studi di settore vengono di norma gi\u00e0 utilizzate dai singoli Reparti territoriali della Guardia di Finanza quali fonti di innesco nella programmazione annuale dell\u2019attivit\u00e0 di verifica e controllo, nell\u2019ambito dell\u2019ordinaria attivit\u00e0 di contrasto all\u2019evasione parziale, bench\u00e9, in tali casi, venga di norma istruita un\u2019azione ispettiva, anche di carattere indiretto-presuntivo, fondata su altre metodologie, corrispondenti a quelle generalmente adottate nei riguardi di tutte le imprese di minori dimensioni e dei lavoratori autonomi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Una sorta di anticipazione, in piccolo, del nuovo modo di concepire gli studi di settore.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"text-decoration: underline;\">Note<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>[1]<\/strong> Cos\u00ec Il Sole24Ore n. 218 del 10 agosto 2014.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>[2]<\/strong> Per la Suprema Corte gli studi di settore, pur costituendo uno strumento pi\u00f9 raffinato dei parametri, in quanto la loro elaborazione prevede peraltro una diretta collaborazione delle categorie interessate, rimangono comunque il frutto di elaborazioni statistiche, di natura probabilistica che, per quanto seriamente approssimate, sono inquadrabili nell\u2019ambito delle \u201c<strong>presunzioni semplici<\/strong>\u201d. Pi\u00f9 in dettaglio, i Supremi Giudici hanno affermato il seguente principio: \u201cLa procedura di accertamento standardizzato mediante l\u2019applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui <strong>gravit\u00e0, precisione e concordanza<\/strong> non \u00e8 ex lege determinata in relazione ai soli standard in s\u00e9 considerati, ma nasce procedimentalmente in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullit\u00e0 dell\u2019accertamento, con il contribuente (\u2026)\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>[3]<\/strong> L\u2019art. 10, co. 4, L. 146\/1998 stabilisce che sono esclusi dall\u2019applicazione degli studi di settore i soggetti che dichiarano ricavi\/compensi superiori a 5.164.569 euro.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>[4]<\/strong> Il Sole24Ore n. 218 del 10 agosto 2014.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>(di Pietro Pavone) Non c\u2019\u00e8 pace per gli studi di settore. 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