{"id":5495,"date":"2014-09-01T00:19:49","date_gmt":"2014-08-31T22:19:49","guid":{"rendered":"http:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=5495"},"modified":"2014-09-01T00:19:49","modified_gmt":"2014-08-31T22:19:49","slug":"il-confine-incerto-tra-consulenza-e-concorso","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/il-confine-incerto-tra-consulenza-e-concorso\/","title":{"rendered":"Il confine incerto tra consulenza e concorso"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><strong>(di Pietro Pavone)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le figure professionali che gravitano intorno alla moderna impresa sono numerose ed in costante aumento e gli impatti sul diritto penale d\u2019impresa sono inevitabili.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In linea di massima, la gran parte dei reati societari, tributari e fallimentari sono di tipo proprio in quanto prevedono una speciale qualit\u00e0 del soggetto attivo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A ben vedere, non mancano per\u00f2 casi in cui \u00e8 l\u2019attivit\u00e0 di consulenza ad incrociarsi con fattispecie di carattere penale: il diritto penale contemporaneo pone ampia attenzione al fenomeno del concorso dell\u2019<em>extraneus<\/em> nel reato proprio dell\u2019<em>intraneus<\/em>, specie in situazioni di crisi in cui le imprese diventano facili prede di consulenti \u201cvenditori di sogni\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">E\u2019 indubbio che quanto pi\u00f9 si limiti la rilevanza penale a condotte sostenute dal dolo tanto pi\u00f9 si riduce l\u2019area dei rischi penali collegata allo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 di consulenza dei professionisti. Eppure la questione del concorso del consulente nel reato commesso dal cliente \u00e8 quanto mai attuale, a tutto scapito del sereno esercizio della professione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La tematica \u00e8 stata affrontata dalla giurisprudenza soprattutto con riferimento ai reati fallimentari, tuttavia non appare estranea agli ambiti tributario e societario.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">All\u2019origine del problema giace l\u2019estrema facilit\u00e0 con cui il professionista pu\u00f2 imbattersi in una \u201cconsulenza illecita\u201d e il rischio dipende dall\u2019immensa forza espansiva del concorso di persone nel nostro ordinamento (art. 110 C.P.)[1], capace di catturare ogni tipologia di singolo contributo (istigatore, agevolatore ecc\u2026). La norma \u00e8 \u2013 in effetti \u2013 \u201c<em>espressione di un modello indifferenziato<\/em>\u201d, capace di dilatare all\u2019occorrenza i limiti entro cui rientrano le condotte necessarie ad integrare il concorso stesso, nel silenzio del legislatore circa la determinazione del contributo minimo necessario per ascrivere il reato al concorrente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">E\u2019 oggettiva la pericolosit\u00e0 penale che ne deriva.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Come accennato, accade che ci si rivolga a consulenti esterni nei momenti di maggiore difficolt\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Cos\u00ec, il mancato conseguimento di utili, pur essendo un elemento sintomatico dello \u201cstato di salute\u201d dell\u2019impresa, deve essere considerato unitamente ad altri indicatori. Solo se le cause da cui deriva un processo di crisi sono tali da impedire il ritorno ad una condizione di equilibrio, gli squilibri in atto si tramutano in vere e proprie criticit\u00e0 strutturali, sulle quali occorre intervenire ricorrendo a specifici strumenti correttivi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Occorre, dunque, un esperto che sappia valutare in <em>primis<\/em> se l\u2019organizzazione attraversi una fase di semplice squilibrio, per definizione momentaneo, o una crisi strutturale pi\u00f9 profonda.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">E\u2019 nel concreto svolgersi di questa attivit\u00e0 \u201ccorrettiva\u201d che il professionista pu\u00f2 incappare in una qualche responsabilit\u00e0 penale, in particolare come compartecipe nel reato di bancarotta fraudolenta posto in essere dal cliente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ad essere incriminata \u00e8 cio\u00e8 la \u201ccompartecipazione criminosa\u201d, in perfetta linea con il principio di responsabilit\u00e0 penale personale: in altri termini, il legislatore considera autori del reato tutti i compartecipi. Ci\u00f2 nel caso in cui il professionista dia un contribuito concreto alla realizzazione del risultato illecito.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Essendo pacifico che il contributo criminoso pu\u00f2 essere di tipo fisico-materiale o psicologico-morale, ci\u00f2 che qui rileva \u00e8 il ragionamento relativo al grado di concretezza necessario per etichettare come illecito tale contributo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In sostanza, urge rintracciare qualche limite a quell\u2019enorme potenza espansiva dell\u2019articolo 110 C.P. di cui si \u00e8 detto in modo da non soffocare il professionista in un mare di incertezza giuridica che potrebbe seriamente paralizzare l\u2019esercizio della sua normale attivit\u00e0. Facendo leva sugli sforzi profusi negli anni sul tema da dottrina e giurisprudenza, \u00e8 oggi possibile affermare con certezza che la responsabilit\u00e0 penale del consulente \u00e8 esclusa allorquando quest\u2019ultimo si sia limitato ad offrire il \u201c<em>ventaglio di tutte le possibili risposte\/soluzioni, comprese quelle penalmente rilevanti, eventualmente evidenziando l\u2019illiceit\u00e0 di queste ultime. In tale ipotesi, quand\u2019anche risultasse che proprio il quadro fornito dal consulente abbia offerto lo &lt;&lt;spunto&gt;&gt;, l\u2019idea, per la commissione del reato (sicch\u00e9 la condotta del professionista apparirebbe fornita di efficacia causale rispetto al reato successivamente realizzato), sarebbe inaccettabile l\u2019idea di estendere allo stesso la responsabilit\u00e0 penale, anche allorch\u00e9 risultasse dimostrata la sussistenza del necessario coefficiente soggettivo, verosimilmente nella forma del dolo eventuale (perch\u00e9 il consulente, ad es., aveva ragione di ritenere che il proprio cliente avrebbe optato, fra le varie linee di condotta dallo stesso prospettate, per quella penalmente illecita)<\/em>\u201d<em><strong>[2]<\/strong><\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nessun rilievo, dunque, potr\u00e0 essere mosso al professionista incaricato di una consulenza che si limiti ad evidenziare al proprio cliente, sull\u2019orlo del fallimento, l\u2019insieme delle soluzioni teoricamente possibili, specificando che talune di esse (ad esempio la distrazione di beni) potrebbero assumere connotati penalmente rilevanti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Identico il processo logico per i reati commessi nell\u2019esercizio della tipica attivit\u00e0 di consulenza tributaria (d.lgs. n. 74\/2000).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A questo punto giova segnalare come altro autore, tenuto proprio conto delle potenzialit\u00e0 espansive del concorso di persone cui si \u00e8 pi\u00f9 volte sopra ripetuto, prospetti il ricorso alle scriminanti previste nel nostro ordinamento come possibile ed efficace limite all\u2019eccessiva estensione del concorso stesso[3]. In altre parole, si cerca la soluzione del problema al di fuori dell\u2019istituto del concorso di persone appellandosi, nel caso di specie, alla causa di giustificazione dell\u2019esercizio di un diritto e\/o dell\u2019adempimento del dovere di cui all\u2019art. 51 C.P..<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Infatti, \u201c<em>assoggettare a sanzione penale il consulente solo perch\u00e9, ad es., prospettando una possibile condotta, abbia fatto sorgere (o rafforzato) nel cliente l\u2019idea di commettere un reato significherebbe, in sostanza, attribuire rilevanza penale a condotte che rientrano nel normale esercizio della professione, e che, quindi, costituiscono esercizio di un diritto (quello a svolgere una professione che l\u2019ordinamento autorizza e disciplina espressamente, quale quella di avvocato, commercialista ecc\u2026), e sotto altro aspetto (nei rapporti con il cliente) adempimento di un dovere contrattuale (ad es., di fornire al proprio assistito un quadro preciso della situazione in cui si trova, con i rischi \u2013 compresi quelli penali \u2013 connessi a ciascuna delle scelte che lo stesso potr\u00e0 effettuare): significherebbe in altri termini mettere in contraddizione l\u2019ordinamento penale con quello extrapenale, rendendo assolutamente aleatorio, sotto il profilo del &lt;&lt;rischio penale&gt;&gt;, lo svolgimento di una libera professione<\/em>\u201d[4].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Proprio ad evitare tale rischio sono finalizzate tutte le scriminanti, e con particolare evidenza quelle dell\u2019esercizio di un diritto e dell\u2019adempimento di un dovere, che impongono di valutare il comportamento del soggetto alla luce dell\u2019intero ordinamento giuridico, \u201c<em>altrimenti si porrebbe l\u2019ordinamento in contraddizione con se stesso, poich\u00e9 sottoporrebbe il soggetto a sanzione penale, se osserva il dovere extrapenale (\u2026), e a sanzione extrapenale (\u2026), se osserva il precetto penale\u201d<strong>[5]<\/strong><\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tale autorevole solco interpretativo ben si presta a ridurre l\u2019aleatoriet\u00e0 dell\u2019attivit\u00e0 di consulenza che, per essere considerata \u201cillecita\u201d, ha bisogno di una incisivit\u00e0 tale da influenzare significativamente la libera autodeterminazione del cliente dal momento che anche la circostanza che il consulente sia consapevole di quanto, successivamente, deciso dal cliente costituisce una connivenza priva di rilevanza penale, non gravando su questi alcun onere di impedire la commissione del reato. In definitiva, occorre che si dimostri che la consulenza incriminata sia stata <em>ab origine<\/em> diretta a far si che il cliente ponesse in essere la condotta costituente reato, spingendolo dolosamente verso l\u2019opzione criminosa, cos\u00ec da travalicare i limiti del \u201clecito esercizio della professione\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Non sorprende quindi se, in materia di fallimento, la cronaca di questi anni ci consegna immagini di professionisti responsabili di truffa aggravata in concorso con l&#8217;imprenditore cliente per aver predisposto e presentato, per l&#8217;azienda, richieste di finanziamento supportate da falsa documentazione o, in materia penale-tributaria, responsabili \u2013 in concorso con il cliente \u2013 dei delitti fiscali di cui al d.lgs. n. 74\/2000 per aver ispirato la frode fiscale del cliente predisponendone ad esempio le fatture false piuttosto che operando indebite compensazioni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019istituto del concorso \u00e8, insomma, abbastanza \u201cpraticato\u201d dai Tribunali italiani, talvolta anche abusando del fatto che il coinvolgimento del professionista nel procedimento penale a titolo di concorso con il proprio cliente non avviene per effetto di norme penali specifiche ad esso indirizzate, bens\u00ec sulla base dei principi generali previsti in materia di concorso di persone nel reato (artt. 110 ss. C.P.). Nonostante i richiamati sforzi atti a limitare la forza attrattiva del concorso di persone nel nostro ordinamento, a ben vedere, non sono rari i casi in cui l\u2019affidarsi ad un consulente anzich\u00e9 costituire un\u2019\u00e0ncora di salvataggio e\/o un\u2019opportunit\u00e0 di risanamento si traduca \u2013 nei fatti \u2013 nel colpo di grazia finale prima che il sipario del dissesto cali definitivamente sulla scena.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"text-decoration: underline;\">Note<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><strong>[1]<\/strong><\/em><em>Dispone l\u2019art. 110 C.P. che &lt;&lt;Quando pi\u00f9 persone concorrono alla realizzazione del medesimo reato, ciascuna soggiace alla pena per questo stabilita&gt;&gt;.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><strong>[2]<\/strong><\/em><em> A. Lanzi, P. Aldrovandi, Manuale di diritto penale tributario, Padova, CEDAM, 2011, cit., p. 129.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><strong>[3]<\/strong><\/em><em>Cfr., sul punto, P. Aldrovandi, Responsabilit\u00e0 concorsuale del professionista nei reati societari.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><strong>[4]<\/strong><\/em><em> A. Lanzi, P. Aldrovandi, <\/em><em>op. cit., <\/em><em>p. 1<\/em><em>30<\/em><em>.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><strong>[5]<\/strong><\/em><em>Cfr., F. Mantovani, Diritto Penale, cit., p. 238.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>(di Pietro Pavone) Le figure professionali che gravitano intorno alla moderna impresa sono numerose ed in costante aumento e gli impatti sul diritto penale d\u2019impresa sono inevitabili. 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