{"id":5917,"date":"2015-01-01T01:51:53","date_gmt":"2015-01-01T00:51:53","guid":{"rendered":"http:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=5917"},"modified":"2015-01-01T01:53:23","modified_gmt":"2015-01-01T00:53:23","slug":"la-tassazione-dei-dividendi-percepiti-da-societa-di-capitali","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/la-tassazione-dei-dividendi-percepiti-da-societa-di-capitali\/","title":{"rendered":"La tassazione dei dividendi percepiti da societ\u00e0 di capitali"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><strong>(di Roberto Pischedda<a href=\"#_ftn1\" name=\"_ftnref1\">[1]<\/a>)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><em>Abstract<\/em><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019elaborato affronta la tassazione degli utili percepiti dalle societ\u00e0 di capitali che adottano i principi contabili nazionali; in particolare viene trattata la disciplina della tassazione dei dividendi percepiti dalle societ\u00e0 di capitali residenti nel territorio dello Stato con particolare riferimento alle possibili casistiche che gli operatori possono trovarsi ad affrontare in relazione alla provenienza dei dividendi di fonte italiana oppure estera con le relative ripercussioni in tema di tassazione ai fini IRES.<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li><strong> La definizione di dividendo<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ai fini delle imposte dirette, la definizione di dividendo \u00e8 contenuta all\u2019interno dell\u2019art. 44 comma 1 lett. e) del TUIR, secondo cui rientrano tra i redditi di capitale \u201c<em>gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di societ\u00e0 ed enti assoggettati all\u2019imposta sul reddito delle societ\u00e0<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con riferimento alle societ\u00e0 di capitali, soggetti passivi IRES, si applica il c.d. principio di commercialit\u00e0. Tale principio \u00e8 sancito dall\u2019art. 48 del TUIR che cos\u00ec dispone: \u201c<em>non costituiscono redditi di capitale gli interessi, gli utili e gli altri proventi di cui ai precedenti articoli conseguiti dalle societ\u00e0 e dagli enti di cui all\u2019articolo 73, comma 1, lettere a) e b) e dalle stabili organizzazioni dei soggetti di cui alla lettera d) del medesimo comma<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Inoltre, detto principio trova conferma nel successivo art. 81 del TUIR, il quale prevede che \u201c<em>il reddito complessivo delle societ\u00e0 commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell\u2019articolo 73, da qualsiasi fonte provenga \u00e8 considerato reddito d\u2019impresa<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In sostanza, per le societ\u00e0 di capitali, i redditi realizzati nell\u2019ambito dell\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 commerciale esercitata, ivi compresi i dividendi percepiti, da qualsiasi fonte provengano, sono considerati reddito d\u2019impresa e si determinano apportando al risultato di esercizio le variazioni in aumento ed in diminuzione previste dalle disposizioni del TUIR concernenti tale categoria reddituale.<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\" start=\"2\">\n<li><strong> Dividendi di fonte italiana<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019art. 89 del TUIR regola l\u2019inclusione nel calcolo del reddito d\u2019impresa degli utili derivanti dalla partecipazione in societ\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A tal proposito occorre distinguere due categorie: gli utili derivanti dalle societ\u00e0 tassate per trasparenza (in alcuni casi obbligatoria ed in altri facoltativa) e quelli derivanti dalle altre societ\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019art. 89, comma 1, del TUIR prevede la tassazione obbligatoria per trasparenza \u201c<em>per gli utili derivanti dalla <strong>partecipazione in societ\u00e0 semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice<\/strong> residenti nel territorio dello Stato <\/em>[a cui] <em>si applicano le disposizioni dell\u2019art. 5<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il rinvio \u00e8 effettuato, in particolare, al comma 1 del predetto art. 5, il quale prevede che i redditi delle societ\u00e0 semplici, in nome collettivo ed in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione e proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Di conseguenza, la tassazione per trasparenza implica che il reddito della partecipata sia imputato alla partecipante ancorch\u00e9 gli utili non siano stati distribuiti dalla partecipata e, ovviamente, i predetti utili non saranno fiscalmente rilevanti nel momento della loro effettiva percezione da parte del socio, costituendo questa una mera movimentazione finanziaria.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Un\u2019ipotesi di <strong>tassazione per trasparenza facoltativa<\/strong> \u00e8 <strong>prevista dall\u2019art. 115 del TUIR<\/strong> che prevede la possibilit\u00e0, a seguito di opzione esercitata dai soci, di imputare per trasparenza ai soci stessi il reddito imponibile delle societ\u00e0 per azioni, in accomandita per azioni, societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata, societ\u00e0 cooperative e societ\u00e0 di mutua assicurazione, aventi residenza fiscale in Italia, il cui capitale sia interamente posseduto da societ\u00e0 di capitali e purch\u00e9 tutti i soci detengano direttamente una quota di partecipazione agli utili e una percentuale di diritti di voto in assemblea non inferiore al 10% e non superiore al 50%.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il reddito della societ\u00e0 partecipata viene attribuito interamente ai soci che risultano tali alla data di chiusura dell\u2019esercizio della partecipata.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019imputazione per trasparenza degli utili derivanti dalla partecipazione in societ\u00e0 costituisce una deroga rispetto al principio generale di tassazione per \u201ccassa\u201d dei dividendi ai fini IRES.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Infatti, il comma 2 del citato art. 89 del TUIR prevede l\u2019imposizione IRES degli \u201c<strong>utili distribuiti<\/strong>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pi\u00f9 precisamente, la tassazione per cassa riguarda unicamente il 5% degli \u201cutili distribuiti\u201d essendo previsto che essi \u201c<em>non concorrono a formare il reddito dell\u2019esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della societ\u00e0 o dell\u2019ente ricevente per il 95% del loro ammontare<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il concorso del residuo 5% non ha, peraltro, la funzione di duplicare, sia pure in parte, il prelievo attuato sulla societ\u00e0 erogante, ma \u00e8 motivato, per ragioni di semplificazione, della possibilit\u00e0 di includere nel calcolo del reddito i costi di gestione della partecipazione, i quali, diversamente, in quanto riferibili a proventi non partecipanti alla formazione del reddito, avrebbero dovuto essere recuperati a tassazione con evidenti difficolt\u00e0 per la loro corretta individuazione.<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\" start=\"3\">\n<li><strong> Dividendi di fonte estera<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">Parimenti a quanto previsto in tema di utili di fonte italiana, anche con riferimento agli utili provenienti dalle societ\u00e0 e dagli enti non residenti, \u00e8 disposto dall\u2019art. 89, comma 3, del TUIR, in linea di principio, l\u2019assoggettamento a tassazione degli stessi nella misura del 95% secondo il principio di cassa (c.d. <strong>dividendi di fonte estera \u201c<em>white list\u201d<\/em><\/strong>).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019esclusione dalla base imponibile del 95% dei dividendi percepiti si applica al verificarsi della condizione prevista dall\u2019art. 44, comma 2, lettera a) del TUIR, ovvero in presenza di partecipazioni al capitale o al patrimonio di societ\u00e0 ed enti non residenti, rappresentate o non rappresentate da titoli, le cui remunerazioni sono costituite totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della societ\u00e0 emittente, di altre societ\u00e0 appartenenti allo stesso gruppo o dell\u2019affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi. La disposizione in esame prevede, altres\u00ec, un\u2019ulteriore condizione al fine di poter considerare le partecipazioni in societ\u00e0 non residenti assimilate alle azioni, ovvero che la remunerazione di detti titoli e strumenti finanziari sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente; a tal fine l\u2019indeducibilit\u00e0 deve risultare da una dichiarazione dell\u2019emittente stesso o da altri elementi certi e precisi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel caso di <strong>partecipazione in societ\u00e0 di persone non residenti<\/strong>, i proventi derivanti dalla partecipazione nelle predette societ\u00e0 costituiscono dividendi sulla base del combinato disposto degli artt. 44, comma 2, lett. a) e 73, comma 1, lett. d) del TUIR.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tale qualificazione comporta l\u2019imposizione sui redditi dei soci secondo il principio di cassa anzich\u00e9 secondo il criterio della trasparenza, valevole per le partecipazioni in societ\u00e0 di persone residenti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I commi 2 e 3 del art. 89 del TUIR prevedono la detassazione del 95% in capo al percettore degli utili di fonte estera ad eccezione di quelli provenienti da <strong>soggetti residenti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato (c.d. \u201cparadisi fiscali\u201d o Paesi \u201c<em>black list<\/em>\u201d) <\/strong>che concorrono integralmente alla formazione della base imponibile IRES del socio nazionale percettore secondo il principio di cassa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per valutare se i dividendi percepiti provengono o meno da un Paese <em>black list<\/em> occorre utilizzare la \u201c<em>white list\u201d<\/em> indicata dall\u2019art. 168-bis, comma 2, del TUIR, la quale individua gli Stati che contestualmente:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>consentono un adeguato scambio di informazioni;<\/li>\n<li>prevedono una tassazione non sensibilmente inferiore a quella italiana.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le modifiche correlate all\u2019introduzione dell\u2019art. 168-<em>bis<\/em> del TUIR saranno operative successivamente alla pubblicazione sulla G.U. della nuova \u201c<em>white list<\/em>\u201d, in assenza della quale, valgono, ai fini della disciplina in commento, gli Stati a fiscalit\u00e0 privilegiata individuati dal D.M. del 21 novembre 2001.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La locuzione \u201cprovenienti\u201d riconduce a tassazione integrale anche gli utili percepiti dal soggetto residente indirettamente tramite una o pi\u00f9 <em>sub-holding<\/em> intermedie, sostanzialmente interposte.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il regime di tassazione integrale \u00e8 applicabile, quindi, non solo agli utili distribuiti direttamente dai soggetti residenti nel paradiso fiscale, ma anche a quelli generati nei Paesi a fiscalit\u00e0 privilegiata che giungono alla societ\u00e0 residente in Italia tramite una o pi\u00f9 societ\u00e0 intermedie, qualificabili come <em>conduit companies<\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La norma, avente finalit\u00e0 antielusive, non opera se:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>la societ\u00e0 che percepisce gli utili presenti un\u2019istanza di interpello all\u2019Agenzia delle Entrate dimostrando che dalle partecipazioni non sia stato conseguito l\u2019effetto di localizzare i redditi in Stati o territori diversi da quelli individuati nel decreto di cui all\u2019art. 168\u2013<em>bis<\/em> del TUIR (art. 167 comma 5 lettera b) del TUIR); in caso di esito positivo all\u2019interpello presentato, il socio residente assoggetter\u00e0 a tassazione solo il 5% del dividendo erogato (viceversa, in caso di esito negativo, il socio residente dovr\u00e0 assoggettare a tassazione l\u2019intero ammontare del dividendo percepito rimanendo cos\u00ec assoggettato alla norma generale);<\/li>\n<li>gli utili distribuiti siano imputati per trasparenza al soggetto residente in base alla disciplina prevista in materia di societ\u00e0 estere controllate e collegate (artt. 167 e 168 del TUIR) che prevale sulla normativa relativa alla tassazione dei dividendi.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Alla disciplina citata, come poc\u2019anzi riferito, si affianca quella che prevede l\u2019imputazione per trasparenza dei redditi prodotti dalle societ\u00e0 estere controllate (art. 167 TUIR) o collegate (art. 168 TUIR) che risiedono in Stati a fiscalit\u00e0 privilegiata.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In particolare, l\u2019art. 167 TUIR trova applicazione nell\u2019ipotesi in cui <strong>la societ\u00e0 estera<\/strong>, residente in un Paese a fiscalit\u00e0 privilegiata, <strong>sia controllata da un soggetto residente<\/strong> (c.d. <em>Controlled Foreign Companies<\/em>, regime CFC). Il controllo pu\u00f2 essere esercitato nelle forme previste dall\u2019art. 2359 c.c., ovvero:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>partecipazione di maggioranza al capitale sociale con diritti voto superiori al 50%;<\/li>\n<li>partecipazione con diritti di voto che consentono un\u2019influenza dominante;<\/li>\n<li>l\u2019esercizio del c.d. controllo contrattuale, attuato mediante vincoli contrattuali.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ai sensi dell\u2019art. 167 TUIR, i redditi della societ\u00e0 estera, ancorch\u00e9 non distribuiti, sono immediatamente attratti ad imposizione in capo alla societ\u00e0 controllante residente in proporzione alla quota di partecipazione agli utili nel periodo d\u2019imposta in corso alla data di chiusura dell\u2019esercizio della controllata non residente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Va precisato che il reddito della societ\u00e0 controllata estera non si assume in base alla determinazione fiscale estera, ma viene rideterminato in base alle disposizioni interne del TUIR in materia di reddito d\u2019impresa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per ogni societ\u00e0 estera controllata si procede ad una gestione fiscale separata ed i redditi imputati alla societ\u00e0 controllante residente sono assoggettati a tassazione separata con l\u2019aliquota media di tassazione del reddito complessivo netto, comunque non inferiore al 27%.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019art. 167 comma 7 del TUIR precisa che, ovviamente, \u201c<em>gli utili distribuiti, in qualsiasi forma, dai soggetti non residenti di cui al comma 1 [<\/em>le societ\u00e0 controllate residenti in Paesi o territori a fiscalit\u00e0 privilegiata, n.d.r.]<em> non concorrono alla formazione del reddito dei soggetti residenti fino all\u2019ammontare del reddito assoggettato a tassazione, ai sensi del medesimo comma 1, anche negli esercizi precedenti<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La <em>ratio<\/em> di tale disposizione \u00e8 quella di evitare la doppia imposizione sugli utili distribuiti dalla societ\u00e0 estera CFC nel caso in cui il suo reddito sia stato precedentemente tassato per trasparenza in capo alla societ\u00e0 controllante residente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Un trattamento fiscale simile a quello previsto per le CFC \u00e8 previsto dall\u2019art. 168 TUIR per <strong>le societ\u00e0 estere collegate <\/strong>da societ\u00e0 residenti. In particolare si tratta delle societ\u00e0 estere residenti in paradisi fiscali in cui un soggette residente in Italia detiene una partecipazione agli utili maggiore del 10% o del 20%, a seconda che si tratti di societ\u00e0 quotate o meno.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il reddito della partecipata estera \u00e8 imputato al socio residente in proporzione alla percentuale di partecipazione; in particolare \u00e8 determinato per un importo pari al maggiore tra:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>l\u2019utile prima delle imposte risultante dal bilancio della partecipata (da redigere anche in assenza di un obbligo di legge);<\/li>\n<li>la quota di riferimento del socio della somma determinata in base all\u2019applicazione di coefficienti di rendimento riferiti alle categorie di beni che compongono l\u2019attivo patrimoniale della societ\u00e0 estera (art. 168, comma 3, TUIR).<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il reddito della partecipata \u00e8 imputato per trasparenza in capo alla societ\u00e0 residente nel periodo d\u2019imposta in corso alla data di chiusura dell\u2019esercizio della controllata non residente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In capo alla societ\u00e0 residente il reddito imputato \u00e8 soggetto a tassazione separata con l\u2019aliquota media di tassazione del reddito complessivo netto e comunque non inferiore al 27%.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Cosi come per il regime CFC, i dividendi distribuiti dalla partecipata collegata non concorrono a formare il reddito della societ\u00e0 residente per la quota corrispondente all\u2019ammontare dei redditi assoggettati a tassazione separata.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La tassazione per trasparenza ai sensi degli artt. 167 e 168 del TUIR non trova applicazione a seguito di dell\u2019avvenuta dimostrazione, a seguito di apposita istanza di interpello presentata dal socio residente:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>che la societ\u00e0 non residente svolga un\u2019effettiva attivit\u00e0 industriale o commerciale, come sua principale attivit\u00e0, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento (art. 167, comma 5 lett. a), del TUIR); oppure<\/li>\n<li>che dalla partecipazione detenuta non consegue l\u2019effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a fiscalit\u00e0 privilegiata (art. 167, comma 5 lett. b) del TUIR).<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">In caso di accoglimento positivo dell\u2019interpello da parte dell\u2019Agenzia delle Entrate, vengono disapplicate le disposizioni che prevedono la tassazione per trasparenza e gli utili tornano ad essere imponibili secondo il criterio di cassa con la seguente precisazione:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>se viene dimostrata soltanto l\u2019esimente di cui all\u2019art. 167 comma 5 lett. a) del TUIR \u00e8 possibile disapplicare l\u2019imputazione per trasparenza dei redditi della partecipata residente in un paradiso fiscale ed i dividendi erogati sono interamente imponibili (per cassa) in capo al soggetto residente percettore;<\/li>\n<li>se viene dimostrata l\u2019esimente di cui all\u2019art. 167 comma 5 lett. b) del TUIR, essa vale oltre che per l\u2019imputazione per cassa degli utili anche per l\u2019imponibilit\u00e0 parziale del 5% (con esclusione, quindi dal reddito del 95%).<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">La disciplina del regime CFC trova applicazione anche nell\u2019ipotesi in cui i soggetti controllati sono localizzati in Stati o territori diversi da quelli a fiscalit\u00e0 privilegiata (c.d. <strong><em>CFC \u201cwhite list\u201d<\/em><\/strong>), qualora ricorrano le seguenti condizioni (art. 168, comma 8-bis, del TUIR):<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a pi\u00f9 della met\u00e0 di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia;<\/li>\n<li>hanno conseguito proventi derivanti per pi\u00f9 della met\u00e0 dai c.d. \u201c<em>passive income<\/em>\u201d, ovvero\n<ol>\n<li>dalla gestione, detenzione o investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attivit\u00e0 finanziarie;<\/li>\n<li>dalla cessione o concessione in uso di diritti immateriali relativi alla propriet\u00e0 industriale, letteraria o artistica;<\/li>\n<li>dalla prestazione di servizi infragruppo, ivi compresi i servizi finanziari.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">La norma, quindi, attrae al regime di trasparenza fiscale anche i soggetti localizzati in Paesi o territori non a fiscalit\u00e0 privilegiata laddove sussistano i seguenti presupposti:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>l\u2019esistenza di un rapporto di controllo;<\/li>\n<li>la tassazione inferiore alla met\u00e0 di quella italiana;<\/li>\n<li>la maggior parte dei ricavi derivano da \u201c<em>passive income<\/em>\u201d.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">La societ\u00e0 controllante residente pu\u00f2 chiedere la disapplicazione della norma in esame tramite la presentazione di un apposito interpello all\u2019Agenzia delle Entrate in cui venga dimostrato che l\u2019insediamento all\u2019estero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire in indebito vantaggio fiscale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In caso di accoglimento positivo dell\u2019istanza di interpello i dividendi saranno assoggettati a tassazione nel limite del 5% del loro ammontare.<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\" start=\"4\">\n<li><strong> Credito per le imposte pagate all\u2019estero<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">Quando una societ\u00e0 residente in Italia percepisce un dividendo da una societ\u00e0 estera, il provento potrebbe essere assoggettato a tassazione non solo nel nostro Paese, ma anche nello Stato di residenza della societ\u00e0 erogante.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per eliminare la doppia imposizione, l\u2019Italia ha sottoscritto delle Convenzioni bilaterali con diversi Stati esteri volte a consentire di recuperare l\u2019imposta versata all\u2019estero oppure a ridurre (o eliminare) il prelievo dello Stato della fonte.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con riferimento alla normativa interna, l\u2019art. 165 TUIR prevede che il contribuente possa detrarre dall\u2019imposta sui redditi dovuta in Italia un credito per le imposte versate all\u2019estero.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ai sensi dell\u2019art. 165 comma 1 del TUIR, la detrazione \u00e8, per\u00f2, ammissibile \u201c<em>fino a concorrenza della quota d\u2019imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all\u2019estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d\u2019imposta ammesse in diminuzione<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019imposta dovuta in Italia costituisce, quindi, il limite massimo entro cui pu\u00f2 essere operata la detrazione; infatti, se le imposte versate all\u2019estero superano quelle dovute in Italia, si genera una limitata doppia imposizione del provento e l\u2019eccedenza di imposta estera non \u00e8 recuperabile.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Inoltre, il credito per le imposte pagate all\u2019estero pu\u00f2 essere scomputo dall\u2019IRES dovuta in Italia se il reddito estero concorre alla formazione del reddito complessivo da dichiarare in Italia. A tal fine, l\u2019art. 165, comma 10, del TUIR stabilisce che se un reddito estero concorre solo parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l\u2019imposta estera deve essere ridotta in misura corrispondente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Di conseguenza, l\u2019imposta estera in caso di utili di fonte estera pu\u00f2 essere detratta dall\u2019IRES per un ammontare pari:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>al 5% del totale in caso di utili tassati in misura ridotta;<\/li>\n<li>al 100% del totale in caso di utili imponibili in misura piena in Italia.<\/li>\n<\/ul>\n<ol style=\"text-align: justify;\" start=\"5\">\n<li><strong> Tabella riepilogativa<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.economiaediritto.it\/wp-content\/uploads\/2014\/12\/tabella.jpg\"><img decoding=\"async\" data-attachment-id=\"5918\" data-permalink=\"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/la-tassazione-dei-dividendi-percepiti-da-societa-di-capitali\/tabella\/\" data-orig-file=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.economiaediritto.it\/wp-content\/uploads\/2014\/12\/tabella.jpg?fit=919%2C754&amp;ssl=1\" data-orig-size=\"919,754\" data-comments-opened=\"0\" data-image-meta=\"{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}\" data-image-title=\"tabella\" data-image-description=\"\" data-image-caption=\"\" data-medium-file=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.economiaediritto.it\/wp-content\/uploads\/2014\/12\/tabella.jpg?fit=300%2C246&amp;ssl=1\" data-large-file=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.economiaediritto.it\/wp-content\/uploads\/2014\/12\/tabella.jpg?fit=700%2C574&amp;ssl=1\" tabindex=\"0\" role=\"button\" class=\"aligncenter size-full wp-image-5918\" src=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.economiaediritto.it\/wp-content\/uploads\/2014\/12\/tabella.jpg?resize=700%2C574\" alt=\"tabella\" width=\"700\" height=\"574\" srcset=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.economiaediritto.it\/wp-content\/uploads\/2014\/12\/tabella.jpg?w=919&amp;ssl=1 919w, https:\/\/i0.wp.com\/www.economiaediritto.it\/wp-content\/uploads\/2014\/12\/tabella.jpg?resize=300%2C246&amp;ssl=1 300w, https:\/\/i0.wp.com\/www.economiaediritto.it\/wp-content\/uploads\/2014\/12\/tabella.jpg?resize=600%2C492&amp;ssl=1 600w\" sizes=\"(max-width: 700px) 100vw, 700px\" data-recalc-dims=\"1\" \/><\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"text-decoration: underline;\">Note<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\">[1]<\/a> Dottore commercialista \u2013 Revisore legale dei conti in Genova<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>(di Roberto Pischedda[1]) Abstract L\u2019elaborato affronta la tassazione degli utili percepiti dalle societ\u00e0 di capitali che adottano i principi contabili nazionali; 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