{"id":6319,"date":"2015-06-01T00:37:18","date_gmt":"2015-05-31T22:37:18","guid":{"rendered":"http:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=6319"},"modified":"2020-10-25T16:38:52","modified_gmt":"2020-10-25T15:38:52","slug":"la-particolare-tenuita-del-fatto-allesame-dei-giudici-di-legittimita","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/la-particolare-tenuita-del-fatto-allesame-dei-giudici-di-legittimita\/","title":{"rendered":"La particolare tenuit\u00e0 del fatto all&#8217;esame dei giudici di legittimit\u00e0"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><strong>(di Federico Tosone)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nonostante la recente entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 28 del 16 marzo 2015 &#8211; con cui il legislatore ha introdotto all\u2019interno della parte generale del Codice Penale la causa di non punibilit\u00e0 della particolare tenuit\u00e0 del fatto &#8211; la Corte di Cassazione ha gi\u00e0 avuto occasione di pronunciarsi sull\u2019applicabilit\u00e0 retroattiva di siffatta causa di esclusione della punibilit\u00e0 in quanto norma sostanziale favorevole al reo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Invero, con sentenza n. 5449 dello scorso 15 aprile, la terza sezione penale della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul ricorso presentato dal liquidatore di una societ\u00e0 di persone condannato per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte <em>ex<\/em> art. 11 D. Lvo 74\/2000, pur confermando la sentenza di condanna della Corte d\u2019Appello di Milano, ha posto dei primi tasselli giurisprudenziali sull\u2019applicabilit\u00e0 dell\u2019istituto della particolare tenuit\u00e0 del fatto cos\u00ec come disciplinato all\u2019art. 133-<em>bis<\/em> C.p..<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il caso oggetto del vaglio dei giudici di legittimit\u00e0 consisteva nell\u2019asserita illegittimit\u00e0 della sentenza della Corte d\u2019Appello che riconosceva il medesimo liquidatore responsabile del reato di cui all\u2019art. 11 D. Lvo 74\/2000 in quanto quest\u2019ultimo, al fine di evadere le imposte dirette e sul valore aggiunto, aveva costituito un trust con il fine di rendere inefficace in tutto in parte la procedura di riscossione coattiva.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Secondo la prospettazione del ricorrente, la costituzione del trust &#8211; e la conseguente segregazione dei beni &#8211; doveva invece ritenersi legittima in quanto finalizzata alla soddisfazione dei creditori tra cui si annoverava anche l\u2019Agenzia delle Entrate.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tralasciando in tale sede le ragioni poste alla base dei motivi di ricorso presentato dai difensori del liquidatore, giova soffermarsi, invece, sulla richiesta avanzata da quest\u2019ultimi in sede di udienza di cassazione, secondo cui, dovendosi ravvisare gli estremi della particolare tenuit\u00e0 del fatto ai sensi dell\u2019art. 131-<em>bis<\/em> C.p., cos\u00ec come introdotto dal D. Lvo 28\/2015, la Corte avrebbe dovuto riconoscere la sussistenza del medesimo istituto e, dando applicazione della suddetta norma al caso di specie &#8211; quale <em>ius superveniens<\/em> &#8211; disporre l\u2019annullamento della sentenza impugnata.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Corte di Cassazione ha anzitutto ribadito l\u2019orientamento costante in giurisprudenza sull\u2019art 11 D. Lvo 74\/2000 &#8211; che punisce chiunque, al fine di evadere le imposte, aliena simulatamente o compie atti fraudolenti sui propri o su altrui beni in modo idoneo a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva -.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Infatti, ai fini della configurabilit\u00e0 del reato in questione, l\u2019indirizzo costante in giurisprudenza volge nel senso di ritenere sufficiente la mera idoneit\u00e0 dell\u2019atto simulato, o degli altri atti fraudolenti, ad impedire il soddisfacimento totale o parziale della del credito tributario, non essendo necessaria la sussistenza di una procedura di riscossione in atto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si tratta, dunque, di un reato di pericolo in cui la condotta tipica consiste in qualunque atto &#8211; anche formalmente lecito &#8211; fraudolentemente finalizzato a ridurre la capacit\u00e0 patrimoniale del contribuente e che, a fronte di un giudizio <em>ex ante<\/em>, risulti idoneo a rendere pi\u00f9 complessa o inefficace una potenziale azione esecutiva da parte dell\u2019Erario.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ebbene, la Corte di cassazione rileva come la legittimit\u00e0 del trust liquidatorio non fosse mai stata messa in discussione dai giudici di merito i quali, invece, hanno ritenuto fraudolento lo scopo della sua costituzione e la finalit\u00e0 unica di sottrarre il patrimonio del contribuente alla procedura coattiva &#8211; stante l\u2019inesistenza di qualsivoglia elemento atto a dimostrare la effettiva e concreta utilizzazione del trust per soddisfare i creditori della societ\u00e0 ed, in particolare, l\u2019effettuazione dei pagamenti tributari -.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Svolta tale doverosa premessa, si rende opportuno porre l\u2019attenzione sulle motivazioni addotte dai giudici di legittimit\u00e0 sull\u2019ultimo motivo di ricorso in seno alla ritenuta applicabilit\u00e0 al caso di specie della causa di esclusione della non punibilit\u00e0 della particolare tenuit\u00e0 del fatto <em>ex<\/em> art. 131-<em>bis <\/em>C.p..<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A tal riguardo, la Corte rileva come all\u2019interno del D. Lvo 28\/2015 non venga prevista una disciplina transitoria in ordine all\u2019applicabilit\u00e0 alle cause pendenti della causa di non punibilit\u00e0 per particolare tenuit\u00e0 del fatto &#8211; demandandosi cos\u00ec all\u2019interprete l\u2019analisi dell\u2019ammissibilit\u00e0 di un\u2019applicazione retroattiva del suddetto istituto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ci\u00f2 premesso, la Corte afferma correttamente che la natura dell\u2019istituto di nuova introduzione ha natura sostanziale da ci\u00f2 derivando, ai sensi dell\u2019art. 2, comma quarto, C.p., l\u2019astratta applicabilit\u00e0 anche ai procedimenti pendenti &#8211; quale legge pi\u00f9 favorevole al reo -.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Viene precisato, inoltre, come la questione circa la particolare tenuit\u00e0 del fatto sia proponibile anche in sede di giudizio di legittimit\u00e0 tenuto conto di quanto disposto dall\u2019art. 609, secondo comma, C.p.p. che consente alla Corte di Cassazione di decidere le questioni rilevabili d\u2019ufficio in ogni stato e grado del processo e quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pertanto, nel giudizio di legittimit\u00e0 i giudici dovranno preventivamente verificare, in astratto, la sussistenza delle condizioni di applicabilit\u00e0 del nuovo istituto procedendo, in caso positivo, all\u2019annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sicch\u00e9, la sentenza in commento offre interessanti spunti interpretativi volti ad incoraggiare una lettura uniforme dell\u2019art. 133-<em>bis<\/em> C.p. ivi evidenziandosi come la nuova norma contempli &#8211; oltre ai limiti oggettivi di applicabilit\u00e0 determinati sulla base della pena edittale astrattamente prevista (reati che prevedono una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni) &#8211; ulteriori requisiti rimessi alla discrezionalit\u00e0 giudiziale: la particolare tenuit\u00e0 dell\u2019offesa e la non abitualit\u00e0 della condotta.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Onde determinare il primo requisito &#8211; specificano i giudici &#8211; \u00e8 necessario esaminare la modalit\u00e0 della condotta e l\u2019esiguit\u00e0 del danno o del pericolo da valutarsi secondo i criteri indicati all\u2019art. 133 C.p. (ossia, natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalit\u00e0 dell\u2019azione, gravit\u00e0 del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa, intensit\u00e0 del dolo o grado della colpa).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pertanto, solo ove sussistano congiuntamente i requisiti della particolare tenuit\u00e0 dell\u2019offesa &#8211; determinata secondo i suddetti canoni esegetici <em>ex<\/em> art. 133 C.p. &#8211; e la non abitualit\u00e0 della condotta, i giudici potranno ritenere il fatto di particolare tenuit\u00e0 escludendo &#8211; per l\u2019effetto &#8211; la punibilit\u00e0 della condotta incriminata.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Alla luce di quanto sopra esposto, i giudici di legittimit\u00e0, dopo aver affermato l\u2019astratta applicabilit\u00e0 dell\u2019art. 133-<em>bis<\/em> C.p. in virt\u00f9 del principio del <em>favor rei<\/em>, ne escludono contestualmente l\u2019applicazione in concreto per l\u2019assenza, nel caso di specie, dei requisiti imposti dalla suddetta norma giacch\u00e9 &#8211; sulla base della lettura del provvedimento impugnato &#8211; emergono molteplici dati inequivocabilmente indicativi di un apprezzamento gi\u00e0 espresso dai giudici di merito in ordine alla gravit\u00e0 dei fatti addebitati al liquidatore della societ\u00e0 tali da ritenere non configurabili i presupposti per la richiesta applicazione dell\u2019art. 133-<em>bis<\/em> C.p..<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In conclusione, si rileva come la sentenza in commento &#8211; al di l\u00e0 dell\u2019affermata natura sostanziale della novella legislativa e la conseguente applicazione ai procedimenti pendenti in virt\u00f9 del principio del <em>favor rei<\/em> &#8211; non appare particolarmente rilevante in relazione alla miriade di questioni interpretative ed applicative derivanti dall\u2019istituto della particolare tenuit\u00e0 del fatto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In tale circostanza &#8211; invero &#8211; i giudici di legittimit\u00e0 sembrano aver perso una notevole occasione per offrire un primordiale indirizzo esegetico in ordine alla compatibilit\u00e0 dell\u2019istituto in commento con le soglie oggettive di non punibilit\u00e0 &#8211; onnipresenti nell\u2019ambito dei reati tributari -.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Resta infatti ancora irrisolto il dubbio sollevato dai primi commentatori della novella se, in virt\u00f9 del principio di non contraddittoriet\u00e0 dell\u2019ordinamento giuridico, il superamento di siffatte soglie &#8211; espressione di un presunzione legale <em>ex ante<\/em> della gravit\u00e0 di un fatto &#8211; impedisca al giudice di considerare il medesimo fatto come particolarmente tenue ai sensi dell\u2019art. 133-<em>bis<\/em> C.p..<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Diversamente, potrebbe prospettarsi l\u2019ammissibilit\u00e0 in via generale di una pronuncia di non punibilit\u00e0 della condotta per l\u2019accertata particolare tenuit\u00e0 del fatto in quanto l\u2019istituto in questione &#8211; disciplinato oggi all\u2019art. 133-<em>bis<\/em> C.p., ossia nella parte generale del Codice Penale &#8211; dovrebbe ritenersi come principio sostanziale &#8211; con applicazione rimessa alla discrezionalit\u00e0 dell\u2019organo giudicante a prescindere della previsione legale di soglie di punibilit\u00e0 del fatto tipico -.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>(di Federico Tosone) Nonostante la recente entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 28 del 16 marzo 2015 &#8211; 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