{"id":6561,"date":"2015-07-01T00:27:50","date_gmt":"2015-06-30T22:27:50","guid":{"rendered":"http:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=6561"},"modified":"2015-07-01T00:27:50","modified_gmt":"2015-06-30T22:27:50","slug":"voluntary-disclosure","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/voluntary-disclosure\/","title":{"rendered":"Voluntary disclosure"},"content":{"rendered":"<p>(di Massimiliano Sammarco)<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td colspan=\"2\" width=\"650\"><strong>\u00a0<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"140\">A cosa serve<\/td>\n<td width=\"510\">A regolarizzare le violazioni agli obblighi di dichiarazione annuale dei capitali detenuti all\u2019estero compiute fino al 30 settembre 2014. Con l\u2019adesione alla procedura i contribuenti possono definire le violazioni degli obblighi dichiarativi in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi, imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e imposta sul valore aggiunto, nonch\u00e9 le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d\u2019imposta. A tal fine il contribuente dovr\u00e0 fornire spontaneamente all\u2019Agenzia delle Entrate i documenti e le informazioni necessari alla determinazione dei maggiori imponibili agli effetti delle imposte suddette, delle ritenute nonch\u00e9 dei contributi previdenziali scaturenti dai suddetti maggiori imponibili, a loro volta oggetto degli obblighi dichiarativi violati e per i quali il contribuente ricorre alla procedura in esame.<\/p>\n<p>La procedura prevede l\u2019obbligo di versare le imposte evase e gli interessi in maniera integrale, mentre le sanzioni godono di significative riduzioni<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"140\">Chi pu\u00f2 aderire<\/td>\n<td width=\"510\">In base al dettato normativo, la platea di soggetti che pu\u00f2 avvalersi della collaborazione volontaria nazionale risulta pi\u00f9 ampia rispetto a quella che pu\u00f2 accedere alla collaborazione volontaria internazionale, atteso che, oltre che i contribuenti che si avvalgono della procedura di collaborazione volontaria internazionale, con riguardo alle annualit\u00e0 diverse da quelle interessate dalla stessa, i destinatari possono essere sia contribuenti \u201cdiversi\u201d da quelli indicati nell\u2019articolo 4, comma 1, del decreto legge (persone fisiche, enti non commerciali, societ\u00e0 semplici ed equiparate), tenuti agli obblighi dichiarativi previsti in materia di monitoraggio fiscale, sia i contribuenti destinatari degli stessi che vi abbiano adempiuto correttamente<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"140\">Come si richiede<\/td>\n<td width=\"510\">I contribuenti che intendono accedere al programma di collaborazione volontaria devono presentare esclusivamente per via telematica entro il 30 settembre 2015 apposita richiesta di accesso alla procedura, utilizzando il modello approvato con il provvedimento.<\/p>\n<p>L\u2019stanza si considera presentata nel momento in cui \u00e8 conclusa la ricezione dei dati da parte dell\u2019Agenzia delle Entrate. Il contribuente deve presentare apposita istanza, entro il 30 settembre 2015, indicando tutti gli investimenti e le attivit\u00e0 finanziarie costituite o detenute all\u2019estero, anche indirettamente o per interposta persona.<\/p>\n<p>Il provvedimento ha previsto che il contribuente che accede alla procedura unisca alla documentazione una relazione di accompagnamento, parte integrante della richiesta di accesso alla procedura, idonea a rappresentare analiticamente, per ciascuna annualit\u00e0 d\u2019imposta oggetto di collaborazione, i dati schematicamente riportati nella richiesta e che fornisca tutte le notizie di supporto atte a rendere gli stessi intellegibili. In particolare la relazione deve comprendere:<\/p>\n<p>&#8211; l\u2019ammontare degli investimenti e delle attivit\u00e0 di natura finanziaria costituite o detenute all\u2019estero, anche indirettamente o per interposta persona;<\/p>\n<p>&#8211; la determinazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli, nonch\u00e9 dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo;<\/p>\n<p>&#8211; la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell\u2019imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive, dei contributi previdenziali, dell\u2019imposta sul valore aggiunto e delle ritenute ancorch\u00e9 non connessi con le attivit\u00e0 costituite o detenute all\u2019estero. Devono essere evidenziate anche movimentazioni, dismissioni, prelievi e utilizzi a qualunque titolo di tali fondi<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"140\">Come funziona<\/td>\n<td width=\"510\">Sulla base delle informazioni e dei documenti prodotti dal contribuente, l\u2019Agenzia delle Entrate determina in maniera analitica tutte le imposte dovute (Irpef, addizionali, imposte sostitutive, Irap, Iva, ritenute e contributi previdenziali), maggiorate degli interessi<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"140\">Periodo coperto<\/td>\n<td width=\"510\">Ai sensi dell\u2019art. 20 del decreto legislativo, 18 dicembre 1997, n. 472, il termine ordinario di decadenza per la notificazione dell\u2019atto di contestazione delle violazioni in materia di monitoraggio fiscale \u00e8 fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui \u00e8 avvenuta la violazione, salvo il diverso termine previsto per l\u2019accertamento dei singoli tributi.<\/p>\n<p>Alla luce di ci\u00f2, la collaborazione volontaria deve riguardare tutti i periodi d\u2019imposta per i quali, alla data di presentazione della domanda, non siano appunto scaduti i detti termini ordinari per l\u2019accertamento.<\/p>\n<p>Con riferimento agli investimenti ed alle attivit\u00e0 finanziarie detenute in Paesi black list, individuati con il decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 e con il decreto del Ministro dell\u2019economia e delle finanze 21 novembre 2001, senza tenere conto delle limitazioni ivi previste, l\u2019articolo 12, comma 2-ter del decreto legge n. 78 del 2009 dispone che: \u201c\u2026i termini di cui all\u2019articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono raddoppiati\u201d.<\/p>\n<p>Si deve evidenziare che l\u2019art. 5<em>-quater<\/em>, comma 4, del decreto legge 78\/2009 prevede che, ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, non si applichi il raddoppio dei termini di decadenza di cui al citato art. 12, comma 2-ter, qualora ricorrano congiuntamente le condizioni previste dall\u2019art. 5-<em>quinquies<\/em>, commi 4, primo periodo, lettera c), 5 e 7 del decreto legge.<\/p>\n<p>Pi\u00f9 precisamente, perch\u00e9 non operi il raddoppio dei termini di cui sopra, tranne che per le ipotesi di reato, devono verificarsi congiuntamente le seguenti condizioni:<\/p>\n<p><strong>a)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong>il paese black list presso il quale erano o sono detenuti gli investimenti e le attivit\u00e0 estere oggetto della collaborazione volontaria abbia stipulato con l\u2019Italia, entro il 2 marzo 2015, un accordo che consente un effettivo scambio di informazioni conforme all\u2019articolo 26 del Modello di Convenzione contro le doppi imposizioni elaborato dall\u2019OCSE, anche con riferimento al periodo tra la data della stipula e quella dell\u2019entrata in vigore dell\u2019accordo (art. 5-<em>quinquies<\/em>, comma 7);<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>b)<\/strong> il contribuente che ha attivato la procedura e che vuole mantenere le attivit\u00e0 oggetto di collaborazione volontaria nel paese black list ove gi\u00e0 le deteneva deve rilasciare all\u2019intermediario finanziario estero presso cui le attivit\u00e0 erano o sono detenute l\u2019autorizzazione a trasmettere alle Autorit\u00e0 finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attivit\u00e0 oggetto di procedura (c.d. waiver) ed allegare copia di tale autorizzazione, controfirmata dall\u2019intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria &#8211; articolo 5-quinquies, comma 4, primo periodo, lettera c) -, in relazione ai periodi d\u2019imposta successivi a quello di adesione alla collaborazione volontaria, fino all\u2019effettiva operativit\u00e0 dello scambio di informazioni conforme al predetto art. 26 del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni elaborato dall\u2019OCSE (c.d. monitoraggio rafforzato);<\/p>\n<p><strong>c) <\/strong>nel caso in cui il contribuente trasferisca, successivamente all\u2019attivazione della procedura, le attivit\u00e0 oggetto di collaborazione volontaria presso un altro intermediario localizzato fuori dall\u2019Italia o dagli Stati membri dell\u2019Unione europea o aderenti all\u2019Accordo sullo Spazio economico europeo, deve rilasciare all\u2019intermediario finanziario estero presso cui le attivit\u00e0 sono trasferite l\u2019autorizzazione a trasmettere alle Autorit\u00e0 finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attivit\u00e0 oggetto della procedura a partire dal periodo d\u2019imposta nel corso del quale avviene il trasferimento (articolo 5-quinquies, comma 5).<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"140\">Cause ostative<\/td>\n<td width=\"510\">La collaborazione volontaria non \u00e8 ammessa qualora l\u2019autore della violazione abbia avuto la formale conoscenza:<\/p>\n<p><em><span style=\"text-decoration: underline;\">a<\/span><\/em>) dell\u2019inizio di accessi, ispezioni o verifiche;<\/p>\n<p><em><span style=\"text-decoration: underline;\">b<\/span><\/em>) dell\u2019inizio di altre attivit\u00e0 amministrative di accertamento;<\/p>\n<p><em><span style=\"text-decoration: underline;\">c<\/span><\/em>) della propria condizione di indagato o di imputato in procedimenti penali per violazione di norme tributarie;<\/p>\n<p>La preclusione opera qualora le suddette attivit\u00e0 e condizioni siano relative all\u2019ambito oggettivo delle procedure (inclusi i questionari).<\/p>\n<p>Sono escluse dal novero delle cause di inammissibilit\u00e0 sia la comunicazione derivante dalla liquidazione delle imposte in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, effettuata dall\u2019Amministrazione finanziaria ai sensi dell\u2019art. 36 <em>bis<\/em> del D.p.r. n. 600 del 1973, che quella derivante dal controllo formale delle medesime dichiarazioni a norma dell\u2019articolo 36-ter dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"140\">Copertura penale<\/td>\n<td width=\"510\">Oltre ai benefici in termini di sanzioni amministrative nonch\u00e9 di determinazione dell\u2019imposta, ai sensi dell\u2019articolo 5-quinquies del decreto legge 78\/2009, nei confronti di coloro che aderiscono alla collaborazione volontaria \u00e8 prevista, limitatamente alle condotte relative agli imponibili, alle imposte e alle ritenute oggetto della collaborazione volontaria, l\u2019esclusione della punibilit\u00e0 ai sensi del D.lgs. n. 74 del 2000, per:<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 i reati di dichiarazione fraudolenta mediante fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.2);<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3);<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 dichiarazione infedele (art. 4);<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 omessa dichiarazione (art. 5);<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-<em>bis<\/em>);<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 omesso versamento di IVA (art. 10-<em>ter<\/em>).<\/p>\n<p>La non punibilit\u00e0 non copre tutte le fattispecie penali tributarie ma solo quelle dichiarative ed omissive espressamente individuate dalla norma e soltanto con riguardo a coloro che hanno commesso o concorso a commettere le stesse.<\/p>\n<p>Il legislatore ha altres\u00ec escluso la punibilit\u00e0 per i reati di:<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 riciclaggio (art. 648 <em>bis<\/em> c.p.);<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 impiego di denaro, beni o utilit\u00e0 di provenienza illecita (art. 648 <em>ter <\/em>c.p.),<\/p>\n<p>ove le relative condotte siano state commesse in relazione ai reati tributari espressamente individuati dalla norma.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"140\">Sanzioni tributarie da monitoraggio<\/td>\n<td width=\"510\">Le sanzioni previste per le violazioni sul quadro RW vengono ridotte alla met\u00e0 del minimo edittale. L\u2019adesione all\u2019accertamento comporta un ulteriore abbattimento a un terzo del minimo: in sostanza la sanzione sul monitoraggio fiscale sar\u00e0 pari allo 0,5% annuo dell\u2019importo non dichiarato se i capitali sono detenuti in paesi collaborativi e all\u20191% annuo nei paesi black list.<\/p>\n<p>Proprio con riguardo alle sanzioni correlate alle violazioni dell\u2019obbligo di dichiarazione di cui all\u2019art. 4, comma 1 del decreto legge, il legislatore ha inoltre inteso diversificare, attenuandola, la risposta sanzionatoria al comportamento del contribuente che, sottrattosi agli obblighi di monitoraggio fiscale, presti ora una piena, veritiera e spontanea collaborazione attiva con l\u2019Amministrazione finanziaria.<\/p>\n<p>Il legislatore, assumendo tale condotta collaborativa alla stregua di una circostanza di carattere eccezionale giustificante un ridimensionamento delle sanzioni, ha cos\u00ec previsto all\u2019art. 5-<em>quinquies<\/em>, comma 4, del decreto legge, che, in sede di collaborazione volontaria, dette sanzioni siano determinate, ai sensi dell\u2019art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 472 del 1997, in misura pari alla met\u00e0 del minimo edittale in presenza, alternativamente, delle seguenti condizioni:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>a)<\/strong> le attivit\u00e0 vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell\u2019Unione europea o in Stati aderenti all\u2019Accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l\u2019Italia, inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>b)<\/strong> le attivit\u00e0 trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>c)<\/strong> l\u2019autore della violazione rilascia all\u2019intermediario finanziario estero, presso cui le attivit\u00e0 sono detenute, l\u2019autorizzazione a trasmettere alle autorit\u00e0 finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attivit\u00e0 oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione (c.d. waiver), controfirmata dall\u2019intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria. Come emerge dalla relazione illustrativa, la disposizione \u00e8 finalizzata a permettere<\/p>\n<p>all\u2019Amministrazione finanziaria di controllare la veridicit\u00e0 delle informazioni indicate dal contribuente nella dichiarazione dei redditi per i periodi d\u2019imposta successivi a quello di adesione alla collaborazione volontaria (c.d. monitoraggio rafforzato).<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"140\">Sanzioni tributarie su imposte<\/td>\n<td width=\"510\">Preliminarmente appare opportuno evidenziare che la normativa in materia di collaborazione volontaria prevede \u00a0 che gli accertamenti relativi alle annualit\u00e0 oggetto della regolarizzazione possano definirsi mediante adesione ai contenuti dell\u2019invito al contraddittorio di cui all\u2019art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 218 del 1997, ovvero mediante accertamento con adesione di cui al medesimo decreto.<\/p>\n<p>A seguito della presentazione della richiesta per l\u2019accesso alla procedura e successivamente della documentazione a corredo della medesima, la competente struttura dell\u2019Agenzia delle entrate procede quindi ad invitare al contraddittorio il contribuente il quale, se ritiene di aderire ai contenuti dell\u2019invito, pu\u00f2 definirlo versando le somme dovute in base allo stesso, entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione e secondo le ulteriori modalit\u00e0 indicate nell\u2019art.5, comma 1-<em>bis<\/em>, del citato decreto legislativo n. 218 del 1997.<\/p>\n<p>Tale disposizione, all\u2019ultimo periodo, prevede che, qualora il contribuente aderisca ai contenuti dell\u2019invito al contraddittorio, la misura delle sanzioni applicabili, prevista dall\u2019art. 2, comma 5, del decreto legislativo n. 218 del 1997, in caso di accertamento con adesione \u00e8 ridotta alla met\u00e0; pertanto, considerato che per l\u2019accertamento con adesione le sanzioni \u201csi applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge\u201d, l\u2019adesione ai contenuti dell\u2019invito al contraddittorio rende applicabili le sanzioni nella misura di un sesto del minimo previsto dalla legge.<\/p>\n<p>Tanto premesso, si rappresenta che il nuovo art. 5-<em>quinquies<\/em>, comma 4, terzo periodo, del decreto legge, dispone che la misura minima delle sanzioni per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive, di imposta sul valore aggiunto e di ritenute \u00e8 fissata al minimo edittale, ridotto di un quarto.<\/p>\n<p><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">Sulla base delle disposizioni normative appena illustrate, risulta pertanto che le riduzioni delle sanzioni previste dagli istituti mediante i quali possono definirsi gli accertamenti devono applicarsi, nell\u2019ambito della procedura di collaborazione volontaria, tenendo conto di una misura della sanzione pari al minimo edittale ridotto di un quarto, ossia quella risultante dall\u2019abbattimento previsto dal citato art. 5-<em>quinquies<\/em>, comma 4, terzo periodo<\/span><\/strong>.<\/p>\n<p>Al fine di stabilire il regime sanzionatorio applicabile, quindi, per \u201cminimo previsto dalla legge\u201d, rispetto al quale applicare le riduzioni previste dai citati istituti definitori, deve intendersi la misura della sanzione risultante dall\u2019applicazione della specifica disposizione prevista per la procedura di collaborazione volontaria, ossia il 75 per cento del minimo edittale (il minimo edittale ridotto di un quarto).<\/p>\n<p>Concludendo, quindi, nei confronti del contribuente che si avvale della procedura, la misura minima delle sanzioni per le violazioni in materia di imposte \u00e8 fissata al minimo edittale, ridotto di un quarto. Possibile anche in questo caso l\u2019abbattimento fino a 1\/6 del minimo dovuto all\u2019adesione<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"140\">Pagamento<\/td>\n<td width=\"510\">La norma prevede che il perfezionamento della procedura avvenga attraverso il versamento di quanto dovuto ad esito delle attivit\u00e0 dell\u2019Ufficio.<\/p>\n<p>In particolare:<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 nel caso il contribuente intenda definire l\u2019invito di cui all\u2019art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 218 del 1997, e successive modificazioni, dovr\u00e0 provvedere a versare le somme dovute in base allo stesso entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 nel caso la collaborazione volontaria trovi realizzazione nell\u2019accertamento con adesione, nell\u2019ambito del quale il contribuente dovr\u00e0 indicare la scelta di pagare in forma rateale, per il perfezionamento della procedura le somme dovute in base allo stesso devono essere versate entro venti giorni dalla sottoscrizione dell\u2019atto;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 le somme dovute in base all\u2019atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all\u2019articolo 4, comma 1, del decreto legge, infine, devono essere versate entro il termine per la proposizione del ricorso, ai sensi dell\u2019art. 16 del decreto legislativo n. 472 del 1997.<\/p>\n<p>Esclusa la facolt\u00e0 di compensare il quantum dovuto con eventuali crediti fiscali. Possibilit\u00e0 di versare in unica soluzione o in tre rate mensili.<\/p>\n<p>Il perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria non \u00e8 preclusivo dell\u2019ulteriore esercizio dell\u2019azione accertatrice.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"140\">Segnalazione al pm<\/td>\n<td width=\"510\">Le Entrate avranno 30 giorni di tempo per comunicare all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria, per l\u2019utilizzo dell\u2019informazione ai fini dell\u2019esclusione della punibilit\u00e0 per i delitti coperti dalla sanatoria<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"140\">Calcolo a forfait<\/td>\n<td width=\"510\">Per i patrimoni fino a 2 milioni di euro, il contribuente pu\u00f2 chiedere il calcolo delle imposte a forfait, applicando l\u2019aliquota del 27% su un rendimento presunto del 5% annuo<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"140\">Voluntary \u201cinterna\u201d<\/td>\n<td width=\"510\">La nuova legge consente l\u2019accesso alla disclosure anche ai soggetti non tenuti alla compilazione del quadro RW. Di fatto tutti i contribuenti, incluse le societ\u00e0, potranno sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione commesse fino al 30 settembre 2014, regolarizzando le imposte evase. Regole applicative simili alla voluntary \u201cordinaria\u201d.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>(di Massimiliano Sammarco) \u00a0 A cosa serve A regolarizzare le violazioni agli obblighi di dichiarazione annuale dei capitali detenuti all\u2019estero compiute fino al 30 settembre 2014. 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