{"id":6694,"date":"2015-09-04T00:00:35","date_gmt":"2015-09-03T22:00:35","guid":{"rendered":"http:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=6694"},"modified":"2015-09-04T00:00:35","modified_gmt":"2015-09-03T22:00:35","slug":"lomicidio-nella-prospettiva-delluniversalismo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/lomicidio-nella-prospettiva-delluniversalismo\/","title":{"rendered":"L&#8217;omicidio nella prospettiva dell&#8217;universalismo"},"content":{"rendered":"<p><strong>(di El\u017cbieta \u017bywucka \u2013 Koz\u0142owska e Kazimiera Juszka -Traduzione dalla lingua polacca Jolanta Gr\u0119bowiec Baffoni)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L&#8217;omicidio come atto compiuto dall\u2019uomo \u00e8 conosciuto fin dagli albori del genere umano. Nelle culture diverse, in tempi diversi, veniva compreso in modi diversi e di conseguenza punito in modi diversi. La pena per l&#8217;omicidio \u00e8 sempre stata severa, anche se ancora non molto tempo fa gli esponenti della nobilt\u00e0 godevano di trattamenti meno severi, mentre i rappresentanti degli stati inferiori non potevano contare sulla comprensione e indulgenza della corte.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L&#8217;omicidio come crimine \u00e8 noto a tutti i sistemi giuridici del mondo moderno. In tutte le leggi penali esprime il concetto del crimine ed \u00e8 punito nei modi pi\u00f9 severi. L\u2019omicidio quindi nella giurisprudenza viene qualificato come un delitto grave. T. Healey sottolinea che \u00abin conformit\u00e0 con le leggi degli Stati Uniti per l\u2019omicidio di primo grado si intende un reato commesso con premeditazione, con l&#8217;obiettivo di uccidere. L\u2019omicidio di secondo grado invece si verifica quando non \u00e8 possibile dimostrare gli elementi di scopo e la premeditazione<a href=\"#_edn1\" name=\"_ednref1\">[i]<\/a>\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Facendo il riferimento alla legge polacca, va sottolineato che la divisione dicotomica americana degli assassini, corrisponde alla divisione polacca, che indica la forma di base di questo crimine e delle sue conformazioni denominate <em>classificate<\/em> e <em>privilegiate<\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La vita umana \u00e8 il valore pi\u00f9 alto ed \u00e8 tutelata in modo eccezionale<a href=\"#_edn2\" name=\"_ednref2\">[ii]<\/a>. Tutti i paesi del mondo moderno la proteggono in modo speciale come valore universale, senza distinzione in appartenenza culturale, nazionalit\u00e0, origine sociale, razza o religione. L\u2019omicidio \u00e8 punibile con la pena pi\u00f9 severa delle sanzioni previste nel catalogo delle pene.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019arrecare la morte umana \u00e8 un problema estremamente complesso e richiede la determinazione di una serie delle circostanze e non soltanto la constatazione della morte. Pertanto, \u00e8 estremamente importante individuare il momento della morte, il suo meccanismo, i strumenti utilizzati, il motivo, l\u2019intenzione del colpevole e il grado di colpa. Non \u00e8 senza significato la determinazione dello stato psichico <em>in tempore criminis <\/em>dell\u2019assassino. L\u2019incapacit\u00e0 di intendere e di volere generale comporta l&#8217;esclusione della responsabilit\u00e0 penale, invece l\u2019incapacit\u00e0 parziale comporta l\u2019allentamento della pena per l\u2019omicidio<a href=\"#_edn3\" name=\"_ednref3\">[iii]<\/a>.<\/p>\n<p>F. Bolecha\u0142a \u00e8 del parere che \u00abil diritto penale che definisce i criteri dell\u2019incapacit\u00e0 di intendere e di volere ha utilizzato un metodo misto fra psichiatrico e psicologico, che permette di risalire sia all\u2019origine che agli effetti. Esso considera l\u2019incapacit\u00e0 di intendere e di volere come uno stato specifico della psiche della persona associato ad alcune propriet\u00e0 dei processi motivazionali e il grado di funzionamento di auto-controllo (l\u2019elemento psicologico), che deriva da specifiche cause biologiche (elemento psichiatrico)\u00bb<a href=\"#_edn4\" name=\"_ednref4\">[iv]<\/a>. E&#8217; difficile non essere d&#8217;accordo con questa tesi, poich\u00e9 \u00e8 stato il legislatore a decidere quale stato della psiche umana disattiva la comprensione di ci\u00f2 cosa sta succedendo, e di conseguenza la gestione del proprio comportamento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nelle leggi penali straniere si evidenzia anche lo stato della incapacit\u00e0 di intendere e di volere dell\u2019autore del reato, compreso l\u2019omicidio. Il codice penale austriaco definisce lo stato dell\u2019incapacit\u00e0 di intendere e di volere come una condizione in cui la persona non \u00e8 in grado di comprendere l\u2019illegittimit\u00e0 del proprio atto o agire conformemente a tale comprensione<a href=\"#_edn5\" name=\"_ednref5\">[v]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il codice penale della Repubblica Francese determina le cause che rendono impossibili l\u2019attribuzione della colpa in associazione con la personalit\u00e0 dell\u2019autore del reato. Fra questi elenca i disturbi mentali o neuropsichiatrici della persona che nel momento dell\u2019atto hanno soppresso la capacit\u00e0 del giudizio della persona (il riconoscimento del significato) o la capacit\u00e0 di controllo delle proprie azioni<a href=\"#_edn6\" name=\"_ednref6\">[vi]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nella legge inglese l&#8217;incapacit\u00e0 di intendere e di volere \u00e8 l\u2019incapacit\u00e0 di riconoscere l\u2019essenza o il significato del proprio comportamento, causata del disturbo delle funzioni mentali in seguito di una malattia o altri disturbi simili<a href=\"#_edn7\" name=\"_ednref7\">[vii]<\/a>. Un po&#8217; diverse soluzioni sono state adottate negli Stati Uniti, dove accanto alla legge dello Stato funziona la legge Federale. Si deve tuttavia notare che in alcuni stati, per determinare l\u2019incapacit\u00e0 di intendere e di volere dell&#8217;autore dell&#8217;omicidio \u00e8 richiesto il suo consenso in forma di una dichiarazione<a href=\"#_edn8\" name=\"_ednref8\">[viii]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il momento della morte dell&#8217;uomo, come anche il momento della sua nascita, solo superficialmente sembra un atto uniforme. In realt\u00e0, entrambi i momenti sono molto complessi. Oltrepassando il momento della nascita, che si svolge in pi\u00f9 fasi distribuite nel tempo, la nostra attenzione viene focalizzata esclusivamente sull\u2019atto della morte avvenuta per l\u2019omicidio ed \u00e8 un elemento chiave delle nostre considerazioni.<\/p>\n<p>A. Jakli\u0144ski e Z. Marek ritengono che \u00abla morte come un fenomeno biologico, segna il confine della vita, ovvero separa lo stato del movimento dallo stato di mancanza del movimento, in cui cessano tutti i fenomeni della \u2018vita\u2019 e inizia un periodo di distruzione dell\u2019organismo fino allo stato in cui esso per intero entrer\u00e0 in uno stato di \u201csemplici composti chimici\u201d, che verranno inclusi nella \u201ccircolazione\u201d di questi composti nella natura<a href=\"#_edn9\" name=\"_ednref9\">[ix]<\/a>\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ne consegue direttamente che la morte \u00e8 un processo diviso in pi\u00f9 fasi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nella letteratura forense, e in particolare nella sezione relativa alla tanatologia, vengono evidenziate le varie fasi della morte. T. Marcinkowski ritiene che \u00abla morte del corpo \u00e8 la cessazione irreversibile delle sue attivit\u00e0, in particolare della funzione del cervello\u00bb<a href=\"#_edn10\" name=\"_ednref10\">[x]<\/a>. Secondo questo autore si possono elencare diversi tipi di morte, e cio\u00e8:<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li>morte clinica,<\/li>\n<li>morte apparente,<\/li>\n<li>morte biologica<a href=\"#_edn11\" name=\"_ednref11\">[xi]<\/a>.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">A sua volta, A. Jakli\u0144ski, J.S. Kobiela, K. Jaegermann, Z, Marek, Z. Tomaszewska e B. Turowska sono del parere che nel processo del morire si distinguono non solo la morte clinica e biologica, ma anche dell\u2019individuo<a href=\"#_edn12\" name=\"_ednref12\">[xii]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il termine \u201cla morte dell\u2019individuo\u201d \u00e8 la morte del tronco cerebrale in seguito della morte corticale o cerebrale di cui scrive T. Marcinkowski<a href=\"#_edn13\" name=\"_ednref13\">[xiii]<\/a>. In realt\u00e0, questi cambiamenti sono irreversibili. La moderna definizione della morte \u00e8 diversa da quella tradizionale<a href=\"#_edn14\" name=\"_ednref14\">[xiv]<\/a>, nella quale per il momento della morte veniva assunto il momento della cessazione della circolazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">V. J. DiMaio e D. DiMaio sottolineano che \u00abla dichiarazione di morte di una persona, quindi la determinazione della presenza dei suoi fattori, \u00e8 essenziale per riconoscere la morte dell&#8217;individuo nel caso specifico in esame\u00bb <a href=\"#_edn15\" name=\"_ednref15\">[xv]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Uno degli elementi della morte \u00e8 l&#8217;agonia, ovvero una condizione che precede la morte dell\u2019organismo, che ancora pochi anni fa era pi\u00f9 spesso uno stato irreversibile. Oggi, nell\u2019epoca di costante progresso e conquiste della medicina, \u00e8 possibile ripristinare le funzioni vitali dell&#8217;uomo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La circostanza pi\u00f9 importante per la valutazione giuridico-penale dell\u2019omicidio \u00e8 l\u2019indicazione precisa del momento della morte della persona. Ai sensi dell&#8217;art. 9 comma 1 della legge del 1 luglio 2005, relativa alla raccolta, conservazione e trapianto di cellule, tessuti e organi \u00abla raccolta di cellule, tessuti o organi per i trapianti \u00e8 consentita dopo la dichiarazione della cessazione irreversibile permanente delle attivit\u00e0 cerebrali (morte cerebrale)\u00bb<a href=\"#_edn16\" name=\"_ednref16\">[xvi]<\/a>. Tale soluzione legale \u00e8 stata adottata non solo in Polonia, ma anche in altri paesi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In aggiunta a quanto sopra sulla divisione della morte viene indicata un\u2019altra divisione in cui il punto chiave ed elemento centrale \u00e8 la causa. Di conseguenza vengono elencate la morte naturale, la morte per cause di malattia e morte violenta<a href=\"#_edn17\" name=\"_ednref17\">[xvii]<\/a>. Jakli\u0144ski, J. S. Kobiela, K. Jaegermann, Marek Z., Z. Tomaszewska e B. Turowska concordando sulla la divisione per cause ritengono anche che in caso di morte naturale si possono elencare la morte lenta (preceduta da agonia) e la morte improvvisa, ma non causata dall\u2019azione altrui. Questi autori descrivono anche la morte violenta, che pu\u00f2 assumere le stesse caratteristiche di una delle due forme elencate<a href=\"#_edn18\" name=\"_ednref18\">[xviii]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Rimanendo su questo tema \u00e8 importante fermarsi sulle reazioni interletali che si verificano durante le determinati fasi della morte e consistono nella possibilit\u00e0 di provocare una reazione dell\u2019organismo ad uno stimolo elettrico, farmacologico, termico o meccanico<a href=\"#_edn19\" name=\"_ednref19\">[xix]<\/a>. Essi hanno un valore inestimabile nei casi di omicidio, perch\u00e9 permettono appunto di determinare il momento della morte della vittima. Tuttavia, bisogna precisare che in pratica i casi di tali esami sono molto rari, perch\u00e9 i corpi pi\u00f9 spesso vengono trovati in un secondo momento, il che rende impossibile l&#8217;esecuzione di tali analisi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel diritto penale polacco l\u2019omicidio \u00e8 il reato. Nel Decreto del Presidente della Repubblica della Polonia del 11 luglio 1932<a href=\"#_edn20\" name=\"_ednref20\">[xx]<\/a>, il reato \u00e8 stato descritto nel capitolo XXXV di questa legislazione e le disposizioni di cui all\u2019art. 225, 226 e 227 descrivevano l\u2019omicidio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il primo di questi, l\u2019art. 225\u00a71 indicava il carattere fondamentale dell\u2019omicidio e prevedeva la pena di reclusione per un periodo non pi\u00f9 breve di 5 anni o l\u2019ergastolo o la pena di morte. L\u2019omicidio veniva definito come atto compiuto sia per l\u2019azione e che per l\u2019omissione. J. Makarewicz ha dichiarato che \u00abil codice polacco non conosce la divisione della uccisione intenzionale in tipi distinti di omicidio e omicidio, n\u00e9 dal punto di vista di un intento doloso dimostrato indirettamente (<em>dolus indirectus<\/em>), come \u00e8 stato definito nel codice penale austriaco attuando l&#8217;omicidio del \u00a7 140 e successivi, n\u00e9 dal punto di vista di intenzionalit\u00e0 o non intenzionalit\u00e0 delle azioni (<em>preaemeditatus e repentinus<\/em>), come \u00e8 stato realizzato nel codice penale tedesco (cfr \u00a7 \u00a7 211-12). Il codice polacco conosce solo l\u2019azione intenzionale causante la morte umana, la cattiva intenzione deve essere dimostrata direttamente e stabilit\u00e0 secondo le regole generali probatorie (libera valutazione del giudice), naturalmente pu\u00f2 accadere <em>dolus eventualis<\/em> (l\u2019autore del reato prevede la possibilit\u00e0 di morte ed ne \u00e8 accondiscende)\u00bb <a href=\"#_edn21\" name=\"_ednref21\">[xxi]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La seconda disposizione che descriveva l&#8217;omicidio era l\u2019art. 225\u00a72 che riguardava l\u2019omicidio sotto l&#8217;influenza di una forte emozione. La pena che poteva essere inflitta allora non poteva essere pi\u00f9 lunga di 10 anni di carcere. Particolarmente importante in questo caso \u00e8 stato quello di determinare le circostanze del reato e l\u2019esistenza della forte emozione, che secondo J. Makarewicz \u00abnon pu\u00f2 essere equiparata allo stato di \u201cdisturbi di funzionamento della mente\u201d, per cui l\u2019autore del reato non \u00e8 in grado di riconoscere l\u2019importanza dell\u2019atto o gestire il proprio comportamento\u00bb<a href=\"#_edn22\" name=\"_ednref22\">[xxii]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ne consegue direttamente che non era possibile attribuire la colpa all\u2019autore del reato se questo mancava di capacit\u00e0 di intendere e di volere. Allo stesso modo questo problema \u00e8 stato risolto nelle successive leggi penali polacchi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nell\u2019art. 226 della Disposizione di cui in alto \u00e8 stato incluso l\u2019omicidio del neonato compiuto dalla madre (l&#8217;infanticidio), nella fase di parto sotto la sua influenza. La pena per questo reato consisteva nella privazione della libert\u00e0 fino a 5 anni. In questo caso, il ruolo decisivo aveva sia l\u2019autore dell\u2019omicidio del neonato, sia il tempo in cui esso \u00e8 stato compiuto. Quindi era necessario stabilire con la precisione il tempo del parto che, come risaputo, pu\u00f2 durare anche diverse ore. Sicuramente l&#8217;unico soggetto che avrebbe potuto commettere questo delitto era la madre del bambino.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L&#8217;ultima delle disposizioni che descrivevano l\u2019omicidio in quell\u2019atto di legislazione era l\u2019art. 227. Esso riguardava l\u2019omicidio della persona sulla sua richiesta e sotto l&#8217;influenza della compassione per la sua condizione. La pena prevista per questo reato era la reclusione fino a 5 anni o l\u2019arresto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dopo la modifica della legge penale nel 1969<a href=\"#_edn23\" name=\"_ednref23\">[xxiii]<\/a>, l\u2019omicidio \u00e8 stato descritto nel capitolo XXI. Nell\u2019art. 148 il legislatore ha indicato il reato di omicidio. Al paragrafo 1 di questa disposizione \u00e8 stata prevvista la reclusione per un periodo minimo di otto anni o la pena di morte. Al paragrafo 2, invece \u00e8 stato descritto l\u2019omicidio della persona sotto l\u2019influenza di una emozione intensa giustificata dalle circostanze. Il codice penale prevedeva per questo reato la privazione della liberta fino a 10 anni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La vita della persona era ed \u00e8 sotto la protezione giuridica speciale, che si riflette in numerose decisioni giudiziarie. Nella sentenza della Corte Suprema del 17 febbraio 1989 si legge \u00abla vita di ogni essere umano, senza distinzione di et\u00e0, stato di salute, livello di conoscenza, cultura, stato di famiglia e reale utilit\u00e0 sociale \u00e8 il valore supremo ed \u00e8 soggetto alla stessa protezione della legge\u00bb<a href=\"#_edn24\" name=\"_ednref24\">[xxiv]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nella letteratura, soprattutto per quanto riguarda la valutazione dello stato mentale della persona, esistono diverse tesi sulla alterazione emotiva. M. Jarosz e S. Cwynar sono del parere che \u00able emozioni, per esempio rabbia, paura, gioia, disperazione sono stati emotivi di solito caratterizzati da un esordio improvviso; segnati con i sintomi vegetativi; riduzione, in alcuni casi, della capacit\u00e0 del pensiero logico; di breve durata\u00bb<a href=\"#_edn25\" name=\"_ednref25\">[xxv]<\/a>. Ne consegue, pertanto, che una emozione molto forte \u00e8 incontrollabile dalla persona. In diversi studi le emozioni forti vengono identificate con le passioni.<\/p>\n<p>M. Hasam ritiene che la passione \u00e8 lo stato emotivo persistente<a href=\"#_edn26\" name=\"_ednref26\">[xxvi]<\/a>. J. Przybysz invece ritiene che \u00abuna caratteristica importante delle passioni \u00e8 la tendenza di scaricarle\u00bb<a href=\"#_edn27\" name=\"_ednref27\">[xxvii]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si pu\u00f2 pertanto ritenere che la forte agitazione \u00e8 la passione, ovvero la sensazione eccessiva, sproporzionata, che una persona non \u00e8 in grado di controllare.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tale posizione ha espresso anche la Corte Suprema nella sua sentenza del 31 marzo 1978, in cui ha dichiarato: \u00abin uno stato di una forte agitazione la persona non \u00e8 in grado di percepire e di qualificare l\u2019esperienza in modo naturale, le sue idee si formano in modo diverso che in uno stato di calma, l\u2019intera coscienza subisce l\u2019oscuramento, la valutazione delle opportunit\u00e0, la correttezza delle azioni e il potere di determinare le azioni sono limitati, mentre i processi emotivo &#8211; motori guadagnano forza e intensit\u00e0, e sfuggono dal controllo della coscienza. La regolarit\u00e0 dei processi mentali nella passione \u00e8 in una certa misura limitata. Questo processo pu\u00f2 includere non solo la fase preparatoria &#8211; che consiste nella consapevolezza delle finalit\u00e0 e della modalit\u00e0 della sua realizzazione, ma deve prorogarsi fino alla azione finale &#8211; vera e propria\u00bb<a href=\"#_edn28\" name=\"_ednref28\">[xxviii]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Lo stato emotivo del colpevole al momento dell\u2019atto \u00e8 estremamente importante per la valutazione del grado della comprensione e della capacit\u00e0 gestionale del comportamento. La forte agitazione pu\u00f2 avvenire non solo in risultato della percezione dei fatti o della situazione esistente, poich\u00e9 \u00abpu\u00f2 essere il risultato di un lungo processo mentale del colpevole, di una sua crescente tensione emotiva che alla fine porta all\u2019esplosione e all\u2019attentato alla vita della persona che ha dato il luogo a questa forte agitazione\u00bb<a href=\"#_edn29\" name=\"_ednref29\">[xxix]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ogni persona ha una propria soglia individuale della resistenza psichica e fisica. Il suo superamento provoca il dolore, inteso non solo come sofferenza fisica, ma anche come una profonda lesione della psiche, dalla quale la persona desidera liberarsi pi\u00f9 presto possibile. Questo tipo di resistenza \u00e8 considerata nella sentenza della Corte Suprema del 28 giugno 1978: \u00abla forte indignazione \u00e8 lo stato emotivo causato da fattori esterni ed \u00e8 il risultato dei sentimenti individuali dipendenti dalla resistenza mentale della persona, dal temperamento, competenze, autocontrollo e altre propriet\u00e0 acquisite o congenite\u00bb<a href=\"#_edn30\" name=\"_ednref30\">[xxx]<\/a>.<\/p>\n<p>J. Przybysz descrive il caso di un omicidio commesso sotto l\u2019influenza di emozioni intense, in cui una donna di 44 anni caus\u00f2 la morte di suo marito colpendolo con un coltello. L\u2019accusata era la madre di sette figli nati dal matrimonio con la vittima, che trascurava la sua famiglia. Il marito abusava di alcool, picchiava la moglie e i figli e in precedenza \u00e8 stato condannato per il loro maltrattamento. Il giorno dell\u2019omicidio l\u2019uomo \u00e8 tornato a casa ubriaco e come al solito ha iniziato a picchiare uno dei figli e offendere l\u2019imputata. La donna ha cercato di distrarlo dal figlio. L\u2019uomo l\u2019ha spinto con tutta la forza. La donna ha afferrato un coltello e ha pugnalato la vittima. Gli esperti psichiatri hanno concluso che la colpevole ha agito sotto l\u2019influenza di un\u2019intensa agitazione<a href=\"#_edn31\" name=\"_ednref31\">[xxxi]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il Diritto penale del 1969 indicava una condizione necessaria per l&#8217;esistenza di una circostanza attenuante la condanna nel caso di un\u2019azione svolta sotto una forte agitazione. La condizione era una circostanza giustificante. Questo termine \u00e8 vago, di confini molto flessibili. \u00c8 invano cercare la definizione di questo termine nella letteratura, per questo motivo la Corte Suprema ne ha dato la sua interpretazione. Nella sentenza del 6 maggio 1971 si legge: \u00able circostanze che giustificano il forte stato di agitazione bisogna considerarle come circostanze che dovrebbero giustificare questo stato secondo i criteri oggettivi e non solo secondo la percezione soggettiva del colpevole\u00bb<a href=\"#_edn32\" name=\"_ednref32\">[xxxii]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Particolarmente interessanti sono anche i casi di delitti commessi sotto l\u2019influenza dell\u2019alcool. Non \u00e8 raro che l\u2019imputato trovi il rifugio nell&#8217;oblio a causa di intossicazione o ubriachezza. Tuttavia, tale stato non pu\u00f2 essere un fattore giustificante l\u2019azione penale. Una tale posizione \u00e8 stata presa anche in una serie di sentenze della Corte Suprema<a href=\"#_edn33\" name=\"_ednref33\">[xxxiii]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Un\u2019altra disposizione che descrive l\u2019omicidio in una forma privilegiata \u00e8 l\u2019art. 149 in cui il legislatore ha descritto l\u2019infanticidio. Il soggetto di questo articolo di legge pu\u00f2 essere solo la madre che uccide il proprio figlio durante il parto sotto l\u2019influenza del suo corso. Per un tale atto la colpevole potrebbe essere condannata ad una pena detentiva da 6 mesi a 5 anni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nella dottrina e nella giurisprudenza della Corte Suprema il reato di infanticidio \u00e8 il reato intenzionale che pu\u00f2 essere commesso con l\u2019intenzione immediata o con l\u2019intenzione eventuale<a href=\"#_edn34\" name=\"_ednref34\">[xxxiv]<\/a>.<\/p>\n<p>K. Janczukowicz \u00e8 del parere che \u00abl\u2019essenza del privilegio dell&#8217;infanticidio consiste in una stretta connessione causale tra un particolare stato mentale della donna in travaglio e il suo atto, contrario ai naturali sentimenti materni\u00bb<a href=\"#_edn35\" name=\"_ednref35\">[xxxv]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il parto, come uno stato definito in medicina (particolarmente in ostetricia), non \u00e8 uniforme ed \u00e8 diverso in ciascun caso. E\u2019 vero che in letteratura vengono indicati i tempi fisiologici del processo del parto, ma non \u00e8 possibile fare i riferimenti individuali al grado di provare il dolore<a href=\"#_edn36\" name=\"_ednref36\">[xxxvi]<\/a>. In questo caso, tuttavia, si fanno i riferimenti alla fisiologia del parto, dove viene considerato il parto complicato, pi\u00f9 difficile per la madre e il bambino, per non parlare del personale medico.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In pratica, per\u00f2, non incontriamo i casi di infanticidio negli ospedali, dove sulla partoriente e il suo feto veglia un team degli specialisti. Questo tipo di evento si verifica nei casi di cosiddetti <em>parti di strada<\/em>, cio\u00e8 non nei centri di servizi sanitari. Il termine <em>il parto di strada<\/em> non \u00e8 molto accurato, dato che la maggior parte dei casi stabiliti di infanticidio ha avuto luogo nell\u2019appartamento della colpevole. Tuttavia, in questo luogo \u00e8 difficile polemizzare se il termine \u00e8 rilevante o meno.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Bisogna aggiungere che nella maggior parte delle uccisioni dei neonati i bambini erano nati a termine e in buono stato di salute. Per il termine si intende il parto dopo 36 settimane della gestazione. Nella letteratura non abbiamo trovato la descrizione di nessun caso in cui le malformazioni del bambino avrebbero potuto influenzare il comportamento della madre.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La disposizione dell\u2019art. 149 e 149 b del codice penale del 1969 ha descritto altri due reati di uccisione del bambino ancora non nato. Nella prima di queste (l\u2019art. 149 a del codice penale), la madre non veniva sottoposta alla pena, tuttavia alla colpevole potrebbe essere implicata la pena in forma di reclusione fino a 2 anni. Mentre nel secondo caso (l\u2019art. 149 b del codice penale) il legislatore penalizzava il comportamento di violenza contro la donna incinta causante la morte del feto. Come violenza \u00e8 stata definita anche la costrizione della donna all\u2019interruzione della gravidanza con la minaccia o con l&#8217;inganno. La pena per questo reato era la reclusione da 6 mesi a 8 anni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La disposizione di cui all&#8217;articolo 151 del codice penale del 1969 ha descritto il reato consistente in persuasione a suicidarsi o in assistenza di un\u2019altra persona nel tentativo di togliersi la vita. Per questo reato era prevista la pena di reclusione da 6 mesi a 5 anni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I cambiamenti socio &#8211; politici conseguenti alla trasformazione politica hanno causato dei cambiamenti anche nel sistema giuridico. Nel giugno del 1997 \u00e8 stato deliberato il Codice penale, entrato in vigore nel settembre dell\u2019anno successivo<a href=\"#_edn37\" name=\"_ednref37\">[xxxvii]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Questo codice ha introdotto una serie di modifiche, tra cui in particolare il sistema di punizione. Prima di tutto, \u00e8 stata abbandonata la precedente soluzione in cui il legislatore decise su due tipi di sanzioni (di base e supplementari). Al loro posto sono state introdotte le sanzioni e le misure punitive, che in genere sono una replica di quelli che erano conosciute in precedenza con il nome di sanzioni ulteriori. La trasformazione pi\u00f9 importante, per\u00f2, \u00e8 stata (insieme ad altri importanti cambiamenti) la rimozione dal catalogo delle sanzioni della pena pi\u00f9 severa, ovvero l\u2019eliminazione della pena di morte. La decisione su tale soluzione sembra essere pienamente compatibile con lo spirito della riforma del diritto penale e delle leggi nazionali dei paesi dell&#8217;Unione Europea in cui tale punizione non viene applicata. Inoltre si dovrebbe sottolineare che ancora ai sensi della legge penale precedente \u00e8 stata abbandonata l\u2019attuazione della pena di morte, e le sentenze di morte venivano commutate al carcere, ci\u00f2 risultava direttamente dalle disposizioni della legge del 12 luglio 1995 sulle modifiche del codice penale, del codice penale esecutivo e sull\u2019innalzamento dei limiti inferiori e superiori delle sanzioni del diritto penale. Nell\u2019art. 5 di questa legge si \u00e8 deciso che \u00abnei 5 anni successivi dalla entrata in vigore di questa legge la pena di morte non viene effettuata\u00bb<a href=\"#_edn38\" name=\"_ednref38\">[xxxviii]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel diritto penale attualmente in vigore, l\u2019omicidio \u00e8 descritto nel testo dell\u2019art. 148 \u00a7 1 di questa normativa. L. Gardocki fa notare che si tratta del reato intenzionale di tipo base<a href=\"#_edn39\" name=\"_ednref39\">[xxxix]<\/a>. Gli elementi costitutivi del delitto sono quegli aspetti che comportano il risultato in forma di morte della persona, con la quale attualmente si intende la morte del tronco encefalico.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Indubbiamente, la morte pu\u00f2 essere causata sia da azione che da omissione. Nel primo caso \u00e8 necessaria l\u2019esecuzione di determinate azioni da parte del colpevole, come per esempio: sparare alla vittima, colpirla con un coltello, strangolarla con le mani o con una corda o con un altro mezzo ecc. Invece nel secondo caso l\u2019autore del reato non fa nulla per salvare l\u2019altra persona dalla morte. Un esempio classico \u00e8 la denutrizione intenzionale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nell&#8217;analisi dell\u2019essenza dell\u2019omicidio \u00e8 estremamente importante determinare quando, in effetti, la persona comincia a vivere autonomamente fuori del corpo della madre. L. Gardocki elenca quattro concetti presenti in letteratura, e cio\u00e8:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; fisiologico,<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; spaziale,<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; materno,<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; criterio non nominato, in cui \u201cil feto raggiunge la capacit\u00e0 di vivere al di fuori del corpo della madre\u201d <a href=\"#_edn40\" name=\"_ednref40\">[xl]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00c8 difficile indicare quale di questi criteri \u00e8 il pi\u00f9 adeguato per determinare il momento in cui inizia la vita umana. Nel primo di questi l\u2019inizio della vita avviene con il primo respiro autonomo, nel secondo con la separazione del feto dal corpo della madre, nel terzo con l&#8217;inizio del parto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per l&#8217;essenza del delitto non ha importanza alcun grado di disabilit\u00e0 della persona, e quindi la sua malattia, fisica o mentale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il reato pu\u00f2 essere commesso con l\u2019intenzione immediata, cio\u00e8 quando l\u2019autore del reato vuole privare un uomo della sua vita e prende le misure che comportano la morte della vittima. Il reato pu\u00f2 essere commesso anche con l\u2019intenzione eventuale il che significa che anche se l\u2019autore del reato non intende di uccidere, prevede che il suo comportamento potrebbe portare alla morte della vittima. Un esempio del primo tipo di comportamento \u00e8 lo sparare alla vittima con un\u2019arma da fuoco, le percosse con gli strumenti pericolosi come per esempio una scure. Nel secondo caso possiamo avere a che fare con il soffocamento con un cuscino premuto sulla faccia della vittima o con percosse e calci sulla testa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il codice penale attualmente in vigore ha introdotto un nuovo tipo di omicidio, sconosciuto finora in Polonia definito omicidio aggravato (art. 148 \u00a7 2 c.p.)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Secondo L. Gardocki l\u2019omicidio aggravato \u00e8 l\u2019omicidio intenzionale se \u00e8 stato eseguito con:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201c1. particolare crudelt\u00e0<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\" start=\"2\">\n<li>in relazione di sequestro di persona, stupro o rapina<\/li>\n<li>in risultato di una motivazione che merita una condanna speciale<\/li>\n<li>con l\u2019uso di arma da fuoco o di materiali esplosivi<a href=\"#_edn41\" name=\"_ednref41\">[xli]<\/a>.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">Di conseguenza l\u2019omicidio aggravato \u00e8 un comportamento che comprende uno degli elementi elencati in alto. L\u2019omicidio (<em>morderstwo<\/em>) \u00e8 il termine che contiene molti significati perch\u00e9 nella lingua comune viene utilizzato alla pari con il concetto di omicidio (<em>zab\u00f3jstwo<\/em>). Nel \u201cDizionario della lingua polacca\u201d l\u2019<em>omicidio<\/em> viene definito come la privazione della vita umana, mentre l\u2019<em>omicidio<\/em> significa l\u2019uccisione di qualcuno ovvero l\u2019intenzionale privazione della vita<a href=\"#_edn42\" name=\"_ednref42\">[xlii]<\/a>.<br \/>\nDal punto di vista di queste considerazioni, sia <em>l\u2019omicidio<\/em> che <em>l\u2019omicidio<\/em> producono lo stesso effetto ovvero quello di privare la vita ad un altro essere umano. Indubbiamente il comportamento del colpevole descritto nel paragrafo 1 dell\u2019art. 148 del codice penale \u00e8 diverso dal comportamento indicato dal legislatore nel paragrafo 2 della disposizione.<br \/>\nA. Marek sottolinea che il solo modo di privazione della vita \u00e8 irrilevante per l\u2019esistenza di questo crimine, tuttavia, si ritiene che i motivi dell\u2019autore del delitto costituiscono una tipologia del criterio ci\u00f2 pu\u00f2 essere estremamente utile nel processo di rilevamento e nella misura della punizione<a href=\"#_edn43\" name=\"_ednref43\">[xliii]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il termine \u201cparticolare crudelt\u00e0\u201d \u00e8 un termine rilevante. Da una ricca giurisprudenza della Corte Suprema ne consegue direttamente che tale circostanza si verifica quando l\u2019autore del delitto decide di privare la vittima della sua vita in modo tale da comportarle sofferenza e umiliazione<a href=\"#_edn44\" name=\"_ednref44\">[xliv]<\/a>. Con il termine la particolare crudelt\u00e0 si intendono quindi i maltrattamenti mentali e fisici della vittima, per esempio, la sua prigionia, percosse, applicazione delle bruciature con il fuoco e ustioni provocati con i liquidi caustici.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La crudelt\u00e0 intesa in questo modo ha trovato il luogo anche nella giurisprudenza della Corte di Cassazione che \u00e8 opportuno citarla per intero:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00abCome particolarmente crudele, ai sensi dell&#8217;art. 148 \u00a7 2 punto 1 del codice penale, dovrebbe essere considerato anche il comportamento che viene assunto nei confronti di una persona incapace di sofferenza psichica (per es. nello stato di incoscienza, di profonda intossicazione alcolica o di stupefacenti) e alcune volte di sofferenza fisica, in risultato di commenti degradanti del trasgressore di cui l\u2019intenzione era quella di causare la sofferenza a questa persona. [&#8230;] Quindi al contrario all\u2019art. 148 \u00a7 1 del codice penale nel paragrafo secondo \u00e8 stato compreso il secondo tipo dell\u2019omicidio che prevede la responsabilit\u00e0 penale pi\u00f9 aggravata a causa del modo di procedere dell\u2019autore del reato, che in questo caso consiste in uccisione dell\u2019uomo con \u201cparticolare crudelt\u00e0\u201d, dove, senza dubbio, tutti gli elementi indicati formano un insieme di caratteristiche del reato di cui all\u2019articolo 148 \u00a7 2 punto 1 del codice penale. Questa ovvia affermazione porta a concludere che per il tipo di reato descritto nell\u2019articolo qui riportato pu\u00f2 essere ritenuta responsabile esclusivamente la persona che con il suo comportamento intenzionale ha realizzato tutte le caratteristiche di questo reato, dove la caratteristica della realizzazione del verbo \u201cuccide\u201d si distingue per la \u201cparticolare crudelt\u00e0\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Quest&#8217;ultimo termine \u00e8 stato pi\u00f9 volte discusso da tribunali, anche se, va sottolineato, queste dichiarazioni il pi\u00f9 delle volte riguardavano diversi livelli di questo argomento. Solo a titolo di esempio viene indicata la posizione assunta dalla Corte di Appello di Katowice, secondo cui il termine \u201ccon particolare crudelt\u00e0\u201d \u00e8 un termine ampio e complesso e significa pi\u00f9 che il tipico e riprovevole modo di privare una persona della sua la vita. \u00c8 un comportamento particolarmente drastico e violento, l\u2019applicazione alla vittima delle ulteriori inutili sofferenze, torture e maltrattamenti, inutili dal punto di vista del raggiungimento dell&#8217;effetto della morte\u201d. (cfr. La sentenza della Corte del 10 novembre 2005. II AKA 298\/05 , OSPriPr 2006, n 7-8, pos. 22). Allo stesso modo si \u00e8 espressa la Corte d\u2019Appello di Lublino, che mettendo in evidenza la complessit\u00e0 della questione, nella sentenza del 19 settembre del 2002, II AKA 182\/02, OSPriPr 2003, n 3, pos. 27, ha argomentato che, nel caso dell\u2019art. 148 \u00a7 2 punto 1 del codice penale la particolare crudelt\u00e0 \u00absignifica pi\u00f9 che il tipico modo riprovevole di privare una persona della sua vita, ma si tratta di un comportamento particolarmente drastico e violento, applicare la morte \u201ca rate\u201d, in combinazione con l\u2019inflizione di un inutile sacrificio e ulteriore sofferenze, torture, maltrattamenti, uccisione con crudelt\u00e0. Il modo di uccidere una persona nel contesto di questa disposizione \u00e8 dunque legato a ulteriore sofferenza inutile dal punto di vista del raggiungimento dell\u2019effetto della morte\u00bb (cfr. Le sentenze della Corte di Appello a Cracovia il 12 settembre 2002. II AKA 220\/02, KZS 2002 No. 10, pos. 53 e del 3 luglio 2002. II AKA 28\/02, KZS 2002, n 7-8, pos. 43, sentenza della Corte di Appello di \u0141\u00f3d\u017a, del 13 dicembre 2001, II AKA 168 \/ 00, OSPriPr 2002, n 7-8, pos. 24 e molte altre).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In questo modo, nella giurisprudenza delle corti di giurisdizione generale \u00e8 stato sviluppato un principio peculiare di proporzionalit\u00e0, che permette distinguere oggettivamente questi comportamenti, che mirano per \u201cretta via\u201d (ci\u00f2 non significa priva di elementi drammatici e macabri) alla privazione della vita umana, da quelli che contengono alcune caratteristiche aggiuntive, inutili dal punto di vista di raggiungimento dell\u2019l&#8217;obiettivo indicato, fondamentale dell\u2019azione, e che di conseguenza dovrebbero essere definiti con il termine collettivo \u201cparticolare crudelt\u00e0\u201d. [&#8230;] E\u2019 importante inoltre riflettere sulla questione in che misura queste \u201ccaratteristiche aggiuntive\u201d dovrebbero riflettersi nella consapevolezza del colpevole, e pi\u00f9 specificamente, in che modo dovrebbe plasmarsi questa consapevolezza nella persona che ha attuato tale comportamento perch\u00e9 potesse essere sottoposta alla responsabilit\u00e0 penale. Non vi \u00e8 nessun dubbio che nell\u2019articolo 148 \u00a7 1 del codice penale viene richiesta, per l\u2019attuazione degli elementi costitutivi inclusi nel reato, l\u2019intenzionalit\u00e0 sotto la forma <em>d\u2019intenti diretta<\/em> (dolus directus) o l&#8217;intenzionalit\u00e0 del risultato (dolus eventualis). Non si pu\u00f2 non considerare il fatto che il termine \u201ccon particolare crudelt\u00e0\u201d \u00e8 un complemento del verbo \u201cuccide\u201d, strettamente correlato con esso, questa correlazione esige \u2013 fra l\u2019altro nell\u2019ambito di dimostrazione (prova) dell&#8217;intenzionalit\u00e0 \u2013 di esporre tutti gli elementi discussi esattamente allo stesso rigore.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In altre parole, per condannare l\u2019autore del reato dall\u2019art. 148 \u00a7 2 punto 1 del codice penale \u00e8 necessario dimostrare che egli almeno prevedeva e consentiva che nel suo comportamento si manifestasse una delle caratteristiche precedentemente citate, senza le quali avrebbe potuto ottenere lo stesso risultato della morte della persona. Non \u00e8 importante invece se nel caso concreto la vittima ha subito realmente le inutili sofferenze fisiche o psicologiche, perch\u00e9 il legislatore nell&#8217;art. 148 \u00a7 2 punto 1 del codice penale in modo chiaro ha posto l\u2019accento sul comportamento del colpevole (\u201cuccide con particolare crudelt\u00e0\u201d), e non sulla sofferenza reale dalla vittima prima della sua morte e sulle sue esperienze di particolare crudelt\u00e0. Va ricordato che, in conformit\u00e0 con la definizione linguistica, \u201cla crudelt\u00e0\u201d, significa: essere crudele, incline agli abusi e ai maltrattamenti , mentre \u201ccrudele\u201d \u00e8 colui \u201cche implica dolore e sofferenza, non conosce piet\u00e0, \u00e8 feroce, spietato, implacabile\u201d (S . Dubisz [a cura di] Uniwersalny S\u0142ownik J\u0119zyka Polskiego (Il Dizionario Universale della Lingua Polacca), Vol. 3, Varsavia 2003, p 204). Nell\u2019ambito dei significati di questo concetto vengono quindi inclusi anche quei comportamenti che non sono stati percepiti fisicamente o psichicamente da un\u2019altra persona ma che oggettivamente hanno avuto il luogo. In altre parole, sebbene la particolare crudelt\u00e0 verr\u00e0 probabilmente associata a una specifica sofferenza percepita dalla vittima, tuttavia questi concetti non possono essere sinonimici. Questa ultima parte delle considerazioni ha condotto alla conclusione che come \u201cparticolarmente crudeli\u201d, ai sensi dell&#8217;art. 148 \u00a7 2 punto 1 del codice penale dovrebbero essere riconosciuti anche quei comportamenti che vengono presi nei confronti della persona ancora in vita ma inconscia o che rimane in uno stato di intossicazione alcolica profonda, e quindi incapace di soffrire psichicamente per le affermazioni umilianti del colpevole e a volte incapace di percepire anche la sofferenza fisica, la cui applicazione era l\u2019intenzione del colpevole\u00bb<a href=\"#_edn45\" name=\"_ednref45\">[xlv]<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Questa sentenza non richiede alcun commento, perch\u00e9 esaurisce l\u2019essenza della particolare crudelt\u00e0 dell\u2019autore del delitto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel secondo punto del paragrafo 2 dell\u2019articolo 148 del codice penale il legislatore ha indicato i segni del comportamento del colpevole che consistono in cattura degli ostaggi, stupro o rapina. Tutti questi comportamenti consentono il riconoscimento dell\u2019omicidio come omicidio aggravato. La cattura degli ostaggi, stupro e rapina sono elementi, che di per s\u00e9 costituiscono un altro reato. La cattura dell&#8217;ostaggio \u00e8 stata descritta nell&#8217;art. 252 del codice penale, lo stupro nell\u2019art. 197 del c.p. e la rapina nell\u2019art. 280 del c.p.<\/p>\n<p>M. Bry\u0142a analizzando i casi degli assassini qualificati come omicidi aggravati ai sensi del diritto penale polacco, richiama l&#8217;attenzione sulle discrepanze nell\u2019interpretazione e sulle incongruenze del legislatore, sollevate da molti altri autori, e cio\u00e8 che \u00abl\u2019incoerenza sta nel fatto che il codice penale da un lato priva il crimine di stupro della sua forma aggravata (lo stupro con particolare crudelt\u00e0 o insieme ad un\u2019altra persona), d\u2019altra parte presume che l\u2019omicidio legato allo stupro bisogna sempre classificarlo come omicidio grave\u00bb<a href=\"#_edn46\" name=\"_ednref46\">[xlvi]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sia la cattura di un ostaggio, sia stupro o rapina sono i comportamenti che sono di per s\u00e9 di un particolarmente negativo impatto sociale. Mentre l\u2019estorsione terroristica di solito \u00e8 legata alle richieste di un tipo specifico (per esempio finanziario, ma pu\u00f2 anche consistere nella costrizione di liberare dal carcere un\u2019altra persona o di pubblicare un testo di un contenuto specifico), lo stupro e la rapina portano all\u2019autore del reato esclusivamente i vantaggi individuali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201cLa motivazione che merita la condanna speciale\u201d \u00e8 un concetto di confini non nettamente definiti, perch\u00e9 si adatta a tutti i comportamenti umani che non sono socialmente accettabili. La determinazione dei motivi che hanno guidato l\u2019assassino spesso \u00e8 molto difficile, ci\u00f2 viene sottolineato nella letteratura specialistica<a href=\"#_edn47\" name=\"_ednref47\">[xlvii]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per esempio la motivazione \u201cche merita la condanna speciale\u201d sicuramente sar\u00e0 il desiderio di entrare in possesso di un oggetto che non presenta alcun valore, uccidendo la persona che per l\u2019et\u00e0, l\u2019infermit\u00e0 o la malattia non ha potuto difendersi (anziani, persone malate o disabili e bambini). Nella letteratura giuridica si sottolinea che la vendetta \u00e8 la premessa dei motivi che meritano la condanna speciale<a href=\"#_edn48\" name=\"_ednref48\">[xlviii]<\/a>. Tuttavia, sembra che non sempre questo elemento viene citato come motivazioni \u201cche meritano condanna speciale\u201d. Immaginiamo una situazione in cui i genitori della vittima dell\u2019omicidio attaccano l\u2019omicida del loro figlio. Le circostanze della disgrazia, le perdite subite dalle vittime (il male) e gli altri fattori concomitanti dovrebbero essere decisivi per la valutazione giuridica del comportamento di queste persone.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019omicidio con l\u2019uso dell\u2019arma da fuoco o degli esplosivi \u00e8 la forma qualificata di questo delitto. La stessa arma da fuoco a causa della sua destinazione \u00e8 un mezzo di lotta, cos\u00ec come esplosivi. Tiro a segno, che in questo caso \u00e8 l\u2019essere umano, praticamente priva la persona della possibilit\u00e0 di una difesa efficace<a href=\"#_edn49\" name=\"_ednref49\">[xlix]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L&#8217;intenzione di uccidere sia diretta che eventuale, causa la morte della persona e non \u00e8 importante se la persona \u00e8 fisicamente abile o disabile. Invece questo fatto sar\u00e0 importante per determinare la punizione del colpevole, perch\u00e9 il giudice tiene conto di tutte le circostanze dell\u2019incidente, cos\u00ec come il rapporto tra l\u2019autore del reato e la vittima. Realizzazione del crimini contro l\u2019uomo inerme suscita sempre il disgusto e la condanna sociale, ci\u00f2 viene sottolineato non solo nella giurisprudenza della Corte Suprema, ma anche nelle giustificazioni delle condanne per omicidio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Gli esplosivi, cos\u00ec come le armi da fuoco, sono utilizzati non solo come mezzo di guerra moderna, ma anche adoperati in molte industrie, compreso mineraria. Un esempio classico \u00e8 TNT da anni utilizzato nelle miniere di superficie e sotterranee.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nella letteratura, non mancano le descrizioni dei crimini commessi con armi da fuoco o esplosivi. Sbaglia chi crede che solo gli ultimi anni hanno portato un\u2019ondata di terrore in cui entrambe le armi da fuoco, bombe e granate sono diventate i principali strumenti del crimine.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel 1927, in Stapleford Abbots, in Inghilterra, F. Browne e W. Kennedy hanno compiuto il furto d\u2019auto. Fuggendo con l\u2019auto, sono stati fermati da un poliziotto a cui hanno sparato uccidendolo. Inoltre, uno dei criminali, convinto che negli occhi rimaneva fissata l\u2019ultima immagine, ha sparato negli occhi del cadavere, credendo di poter evitare la responsabilit\u00e0 penale. Entrambi gli assassini sono stati arrestati e condannati alla morte per impiccagione<a href=\"#_edn50\" name=\"_ednref50\">[l]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel 1984 a San Ysidro (California) J.O. Huberty ha ucciso 21 persone nel ristorante Mc.Donald. Non \u00e8 stato possibile determinare le motivazioni del killer, che \u00e8 stato ucciso durante l\u2019azione della polizia SWAT che ha circondato la scena del crimine<a href=\"#_edn51\" name=\"_ednref51\">[li]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le armi da fuoco sono diventate uno degli strumenti di omicidio utilizzati pi\u00f9 frequentemente. Negli Stati Uniti l\u2019accesso alle armi da fuoco \u00e8 molto pi\u00f9 facile che in Polonia, e questo a sua volta genera un numero di reati con il suo uso. La morte del presidente J. F. Kennedy \u00e8 un classico esempio di un tale crimine<a href=\"#_edn52\" name=\"_ednref52\">[lii]<\/a>. \u00c8 errata la tesi che in Polonia tali eventi siano solo di natura occasionale perch\u00e9 ogni anno ci sono sempre pi\u00f9 casi dei crimini che coinvolgono armi da fuoco di tutti i tipi.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Il numero di crimini verificati in Polonia nell\u2019anno 2010<a href=\"#_edn53\" name=\"_ednref53\"><strong><strong>[liii]<\/strong><\/strong><\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.economiaediritto.it\/wp-content\/uploads\/2015\/09\/SNAG-15090323581200.jpg\"><img decoding=\"async\" data-attachment-id=\"6697\" data-permalink=\"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/lomicidio-nella-prospettiva-delluniversalismo\/snag-15090323581200\/\" data-orig-file=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.economiaediritto.it\/wp-content\/uploads\/2015\/09\/SNAG-15090323581200.jpg?fit=901%2C391&amp;ssl=1\" data-orig-size=\"901,391\" data-comments-opened=\"0\" data-image-meta=\"{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}\" data-image-title=\"SNAG-15090323581200\" data-image-description=\"\" data-image-caption=\"\" data-medium-file=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.economiaediritto.it\/wp-content\/uploads\/2015\/09\/SNAG-15090323581200.jpg?fit=300%2C130&amp;ssl=1\" data-large-file=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.economiaediritto.it\/wp-content\/uploads\/2015\/09\/SNAG-15090323581200.jpg?fit=700%2C304&amp;ssl=1\" tabindex=\"0\" role=\"button\" class=\"aligncenter size-full wp-image-6697\" src=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.economiaediritto.it\/wp-content\/uploads\/2015\/09\/SNAG-15090323581200.jpg?resize=700%2C304\" alt=\"SNAG-15090323581200\" width=\"700\" height=\"304\" srcset=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.economiaediritto.it\/wp-content\/uploads\/2015\/09\/SNAG-15090323581200.jpg?w=901&amp;ssl=1 901w, https:\/\/i0.wp.com\/www.economiaediritto.it\/wp-content\/uploads\/2015\/09\/SNAG-15090323581200.jpg?resize=300%2C130&amp;ssl=1 300w, https:\/\/i0.wp.com\/www.economiaediritto.it\/wp-content\/uploads\/2015\/09\/SNAG-15090323581200.jpg?resize=600%2C260&amp;ssl=1 600w\" sizes=\"(max-width: 700px) 100vw, 700px\" data-recalc-dims=\"1\" \/><\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La tabella in alto mostra che le armi da fuoco e le altre non classificate sono state utilizzate in 30 casi di omicidi, in 30 altri reati il cui risultato \u00e8 stato il danno alla salute, in 10 scontri e pestaggi, e in 282 reati di rapina.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In totale nel 2010 l\u2019arma da fuoco \u00e8 stata utilizzata in 631 crimini.<br \/>\nI dati indicano anche che allo stesso tempo i criminali per due volte hanno utilizzato l\u2019esplosivo con l\u2019obiettivo di uccidere un\u2019altra persona. Questi strumenti hanno causato gravi lesioni in quattro casi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019accesso a questa categoria di materiali altamente pericolosi solo apparentemente \u00e8 difficile, perch\u00e9 (come dimostra la pratica) sono di facile conquista non solo nel settore minerario, ma anche nelle unit\u00e0 militari. I magazzini di armi e di munizioni sono sempre pi\u00f9 spesso sorvegliate non dalle guardie militari ma dai dipendenti delle agenzie di sicurezza. Oltre ai cambiamenti sociali previsti dopo le trasformazioni politiche, sono sorti anche quelli nuovi di natura criminale. I furti di armi ed esplosivi dalle unit\u00e0 militari forse non appartengono a frequenti, tuttavia loro conseguenze sono molto pericolose<a href=\"#_edn54\" name=\"_ednref54\">[liv]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nelle mani di gruppi criminali organizzati si trovano praticamente tutti i tipi di armi da fuoco, non escludendo i vari tipi di granate. Si tratta di un problema estremamente grave sia per le forze dell\u2019ordine che per tutti coloro che potrebbero accidentalmente trovarsi sulla strada dei criminali<a href=\"#_edn55\" name=\"_ednref55\">[lv]<\/a>.<br \/>\nLa forma qualificata dell\u2019omicidio di cui sopra comporta una pena della reclusione non inferiore a 12 anni, la pena di reclusione 25 anni o l&#8217;ergastolo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019unicit\u00e0 delle pene previste per questo tipo di crimine \u00e8 la conseguenza sia del sentimento sociale della giustizia, sia della necessit\u00e0 di tutela dei membri della societ\u00e0 dai criminali totalmente demoralizzati, ci\u00f2 si riflette non solo nelle espressione del legislatore ma anche nelle pratiche giudiziarie.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In una delle sentenze la Corte di Appello di Cracovia ha deciso: \u00abLe armi da fuoco sono nella comprensione sociale lo strumento letale, progettato per la loro natura alla privazione della vita. Anche i bambini lo capiscono, di conseguenza, indubbiamente, anche l\u2019imputato. L\u2019imputato ha sparato due volte nella zona della testa della vittima, indirizzando precedentemente l\u2019arma in questa parte del corpo, ci\u00f2 dimostra sufficientemente l\u2019intenzione di uccidere senza dover entrare in considerazioni pi\u00f9 dettagliate, soprattutto perch\u00e9 non \u00e8 stato verificato nulla che potrebbe fornire informazioni su un diverso processo motivazionale\u00bb<a href=\"#_edn56\" name=\"_ednref56\">[lvi]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il contenuto di questa sentenza non richiede alcun commento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel paragrafo terzo dell\u2019articolo 14 del codice penale il legislatore ha sottolineato la stessa pena per l\u2019autore del reato, che in un solo atto uccide pi\u00f9 di una persona o che in precedenza \u00e8 gi\u00e0 stato definitivamente condannato per l\u2019omicidio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Un atto del colpevole, il cui risultato \u00e8 la morte di molte persone, pu\u00f2 per esempio consistere nell\u2019aprire il fuoco con le mitragliatrici o con l\u2019ordigno esplosivo la cui esplosione causa la morte di pi\u00f9 di un uomo. Va sottolineato che nelle analisi descritte sopra bisogna distinguere l\u2019evento dai suoi effetti. Il numero delle vittime (ad esempio, due, cinque o venti) indica il numero di omicidi. Cos\u00ec, il criminale con un atto pu\u00f2 realizzare diversi omicidi contemporaneamente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019omicidio passionale presenta il caso speciale dal punto di vista del diritto penale, psichiatria e psicologia forense. Il legislatore ha deciso che talune circostanze possono avere un impatto significativo sul comportamento dell\u2019uomo che per un breve tempo ha perso il controllo sulle proprie azioni. Questo stato comunemente si chiama passione. Dal punto di vista della valutazione giuridico penale del comportamento, questo tipo di omicidio ha una natura privilegiata.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L. Gardocki giustamente sottolinea che \u00abla pena pi\u00f9 mite prevista in tale disposizione \u00e8 giustificata dal fatto che compimento di un omicidio passionale indica il minore grado della colpa del colpevole\u00bb<a href=\"#_edn57\" name=\"_ednref57\">[lvii]<\/a>.<br \/>\nL\u2019omicida agisce nello stato di una forte emozione giustificata dalle circostanze, che \u00e8 uno stato mentale di quel momento, ma non \u00e8 n\u00e9 psicosi, n\u00e9 ritardo mentale, e nemmeno altri disturbi mentali di carattere patologico.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nella giurisprudenza sia della Corte Suprema che delle Corti di Appello chiaramente viene sottolineato il male evidente, che in precedenza la vittima ha causato all\u2019autore del reato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nella sentenza citata in basso viene descritto l\u2019omicidio che nonostante sia stato realizzato sotto influenza delle emozioni, assolutamente non pu\u00f2 essere classificato come passionale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00abDi regola, al di l\u00e0 dei casi assolutamente eccezionali, l\u2019azione che mira a privare la vita ad un\u2019altra persona viene accompagnata da uno stato di turbamento emotivo, ma nella situazione di cui all\u2019art. 148 \u00a7 4 del codice penale si tratta dell\u2019agitazione di pi\u00f9 alto grado di gravit\u00e0, che in un modo intensificato va oltre la semplice indignazione e in modo tale che le esperienze emotive (affettive) dominano sopra quelle intellettuali (logiche) e provocano una risposta rapida ai fatti esterni. Questi ultimi invece non devono essere banali, ma dovrebbero essere ragionevolmente proporzionali alla risposta presa dal colpevole. Di regola generale l\u2019omicidio privilegiato \u00e8 una reazione ai danni gravi, o \u00e8 il risultato di accumulo a lungo termine dei vissuti emotivi dell\u2019autore del reato che alla fine cade in uno stato di agitazione per un motivo banale. Quindi \u00e8 difficile anche immaginare che fosse possibile entrare in uno stato di una forte agitazione in una situazione di party svolto con la grande quantit\u00e0 di alcool, quando si arriva ad uccidere una persona solo perch\u00e9 ha fatto le osservazioni all\u2019autore del reato circa il suo stato di disoccupazione in presenza di diverse occasioni lavorative. Il concetto di agitazione \u00e8 certamente in una stretta correlazione con la rabbia, ma non \u00e8 lo stesso. Dopo tutto la rabbia \u00e8 un\u2019espressione di violenta opposizione contro i fatti che interessano il colpevole, a suo parere ingiusti, ci\u00f2 di conseguenza viene accompagnato da un desiderio di vendetta, che presenta uno stimolo di agire in un modo illecito\u00bb<a href=\"#_edn58\" name=\"_ednref58\">[lviii]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La sentenza citata in alto distingue in modo preciso l\u2019azione sotto l&#8217;influenza di un\u2019intensa emozione, giustificata dalle circostanze, dai secondi fini che non meritano la comprensione non solo della magistratura, ma nemmeno della societ\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019infermit\u00e0 mentale o la idoneit\u00e0 mentale limitata in misura maggiore di lieve, induce a una valutazione completamente diversa del comportamento del colpevole. Nello stato di incapacit\u00e0 di intendere e di volere, di cui tratta la disposizione dell\u2019art. 31 del codice penale, non si pu\u00f2 dichiarare la colpa dell\u2019autore del reato, perch\u00e9 essa non \u00e8 attribuibile a causa della malattia mentale, ritardo mentale o altri disturbi dei processi psichici, che impediscono di agire in tempo per riconoscere il significato del proprio atto o gestire il proprio comportamento. Il reato di cui al paragrafo 4 dell&#8217;articolo 148 del codice penale \u00e8 punibile con la reclusione da un anno fino a 10 anni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019infanticidio indicato nel testo dell\u2019art. 149 del codice penale \u00e8 un tipo di omicidio privilegiato, che pu\u00f2 essere riconosciuto come tale solo se compiuto da \u201cuna madre che uccide il bambino durante il parto sotto l\u2019influenza del suo corso\u201d<a href=\"#_edn59\" name=\"_ednref59\">[lix]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il contenuto di tale disposizione \u00e8 una continuazione della tradizionale comprensione dell&#8217;infanticidio, che \u00e8 stato penalizzato anche ai sensi della legge precedente<a href=\"#_edn60\" name=\"_ednref60\">[lx]<\/a>.<br \/>\nL&#8217;infanticidio \u00e8 conosciuto da secoli. Nei tempi antichi i bambini malati o disabili venivano uccisi o mutilati. Tali fatti avvenivano soprattutto in Sparta, in Egitto e nelle organizzazioni tribali dei Franchi.<br \/>\nSe nella versione originale del codice penale attualmente in vigore veniva indicato l&#8217;elemento della deformazione del bambino, che potrebbe portare la madre del neonato al suo omicidio, attualmente esso \u00e8 stato rimosso dalla legge penale.<\/p>\n<p>Nel 2010 in Polonia sono state aperte 10 inchieste di infanticidio<a href=\"#_edn61\" name=\"_ednref61\">[lxi]<\/a>, ci\u00f2 non significa che il numero di questi assassini in realt\u00e0 sia abbastanza basso. In effetti, in molti casi delle uccisioni dei neonati, le colpevoli non vengono scoperte e le cause di questi reati sono molto diverse. Fra questi casi molte madri sono straniere e molte di loro si recano lontano dalla propria casa per partorire il figlio e successivamente ucciderlo.<\/p>\n<p>J. Ka\u0142ucki descrive il caso di infanticidio multiplo, commesso da una residente del villaggio vicino ad Opole, Chru\u015bcice. La donna di ventotto ha dato alla luce tre figli, che poi seppelliva nella terra. Le uccisioni sono avvenute nel 2002, 2003 e nel 2010<a href=\"#_edn62\" name=\"_ednref62\">[lxii]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019ultimo dei comportamenti umani della categoria dei delitti contro la vita \u00e8 l\u2019omicidio di eutanasia, cio\u00e8 quello quando l\u2019autore del delitto agisce sotto l\u2019influenza di compassione per la sua vittima e per la sua insistenza. Il contenuto dell\u2019art. 150 del codice penale viene comunemente indicato come l&#8217;eutanasia o l&#8217;omicidio per eutanasia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L. Gardocki \u00e8 del parere che \u00abnell&#8217;art. 150 del codice penale occorrono due condizioni necessarie: l&#8217;esistenza di una richiesta della vittima (ovvero qualcosa di pi\u00f9 del consenso) e un particolare stimolo che agisce sull\u2019autore del delitto in forma di compassione per la futura vittima. La legge non specifica quale dovrebbe essere il motivo di questa compassione. I commentatori di questa legge ritengono abbastanza univocamente che la motivazione dovrebbe riguardare le sofferenze fisiche dei malati terminali\u00bb <a href=\"#_edn63\" name=\"_ednref63\">[lxiii]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Analizzando il contenuto di tale disposizione non \u00e8 possibile non riflettere sull\u2019essenza della richiesta della vittima e sulle azioni del colpevole. Mentre la vittima pu\u00f2 trovarsi in qualsiasi stato di malattia (malato terminale, disabile dalla nascita o dal momento di un evento, con vari gradi di ritardo mentale, ecc), l\u2019autore del reato deve rispettare pienamente le condizioni di salute mentale per poter classificare questo omicidio come eutanasia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Una questione a parte \u00e8 il desiderio di morire della persona che si rivolge ad un\u2019altra persona con la richiesta di applicarle la morte. Dalla legge risulta che la vittima \u00e8 la persona che non \u00e8 in grado di per s\u00e9 di compiere autonomamente un atto di autodistruzione per ragioni oggettive (per esempio per una eccessiva debolezza a causa della malattia). Esistono anche gli interrogativi sul suo stato mentale, non essendo sofferente di una malattia mentale o di un ritardo mentale, tuttavia, per esempio un paziente malato di cancro che assume gli antidolorifici del gruppo di narcotici pu\u00f2 a momenti subire le alterazioni degli stati di coscienza. Bisogna porsi la domanda se in questi momenti la vittima \u00e8 stata pienamente consapevole delle proprie richieste, oppure se queste non sono state l\u2019espressione della sua volont\u00e0. Lasciando da parte gli aspetti giuridici dell\u2019omicidio di eutanasia, vanno sottolineate le conseguenze psicologiche che senza dubbio si verificheranno nel colpevole.<br \/>\nIl legislatore ha previsto per tale azione la reclusione da 3 mesi a 5 anni e, in casi eccezionali, la straordinaria mitigazione della pena o addirittura rinuncia della sua imposizione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Riassumendo le considerazioni di cui sopra si deve sottolineare che il reato di assassionio \u00e8 sempre stato ed \u00e8 al centro dell\u2019interesse del legislatore e della societ\u00e0. Il senso di sicurezza e di giustizia sociale e legale, il rispetto dei fondamentali diritti umani, da sempre determina la punizione degli assassini e al loro isolamento. Le sanzioni vengono previste non solo dalla legge ma anche dal comportamento passato dell\u2019autore del reato, cos\u00ec come le previsioni per il futuro.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"text-decoration: underline;\">Note<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref1\" name=\"_edn1\">[i]<\/a> T. Healey, <em>Najs\u0142ynniejsze w \u015bwiecie zbrodnie w afekcie<\/em>, Ed. Elipsa, Warszawa 1991, p. 172.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref2\" name=\"_edn2\">[ii]<\/a> Costituzione della Repubblica Polacca del 2 aprile 1997, (G.U. del 1997 , n. 78, pos. 483 con ulteriori modifiche); legge del 6 giugno 1997 &#8211; Codice penale ( G. U. del 1997, n. 88, pos. 553 con ulteriori modifiche).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref3\" name=\"_edn3\">[iii]<\/a> Legge del 6 giugno 1997 r. \u2013 Codice penale ( G. U. del 1997, n. 88, pos. 553 con ulteriori modifiche.).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref4\" name=\"_edn4\">[iv]<\/a> F. Bolecha\u0142a, <em>Stan psychiczny a odpowiedzialno\u015b\u0107 karna \u2013 regulacje prawne i kryteria medyczne w Polsce oraz w innych pa\u0144stwach<\/em>, Archiwum Medycyny S\u0105dowej i Kryminologii 2009, LIX, 309-319, p. 310.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref5\" name=\"_edn5\">[v]<\/a> J.K. Gierowski, T. Zyss, F. Popp, <em>Psychologiczne i psychopatologiczne aspekty niepoczytalno\u015bci \u2013 stadium por\u00f3wnawcze podstaw prawnych opiniowania niepoczytalno\u015bci w RFN, Austrii, Szwajcarii i Polsce<\/em>, Palestra. 1992, n. 36, p. 36-44.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref6\" name=\"_edn6\">[vi]<\/a> <em>Vedi<\/em> A. Adamski, J. Bojarski, P. Chrzczonowicz, M. Filar M., P. Girdwoy\u0144, <em>Prawo karne i wymiar sprawiedliwo\u015bci pa\u0144stw Unii Europejskiej<\/em>, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Miko\u0142aja Kopernika, Toru\u0144 2007.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref7\" name=\"_edn7\">[vii]<\/a> Ibidem.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref8\" name=\"_edn8\">[viii]<\/a> Przypadek Aileen Wuornos (<em>vedi<\/em> Phyllis Chesler, A Woman &#8216;s Right to Self-Defense: <em>The Case of Aileen Carol Wuornos<\/em>, St. John&#8217;s Law Review, Fall-Winter 1993, Vol. 66, No. 4, Issue 4.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref9\" name=\"_edn9\">[ix]<\/a> A. Jakli\u0144ski, Z. Marek, <em>Medycyna s\u0105dowa dla prawnik\u00f3w<\/em>, Kantor Wydawniczy \u201cZakamycze\u201d, Krak\u00f3w 1996, p. 100.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref10\" name=\"_edn10\">[x]<\/a> T. Marcinkowski, <em>Medycyna s\u0105dowa dla prawnik\u00f3w<\/em>, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1993, p. 111.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref11\" name=\"_edn11\">[xi]<\/a> Ibidem, s. 112 \u2013 116.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref12\" name=\"_edn12\">[xii]<\/a> A. Jakli\u0144ski, J.S. Kobiela, K. Jaegermann, Z. Marek, Z. Tomaszewska, B. Turowska, <em>Medycyna s\u0105dowa<\/em>. Podr\u0119cznik dla student\u00f3w medycyny, Wyd. PZWL, Warszawa 1983, p. 17.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref13\" name=\"_edn13\">[xiii]<\/a> T. Marcinkowski, <em>Medycyna s\u0105dowa<\/em>\u2026, op. cit., p. 116.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref14\" name=\"_edn14\">[xiv]<\/a> Por. W. Grzywo \u2013 D\u0105browski, <em>Medycyna s\u0105dowa dla prawnik\u00f3w<\/em>, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1957, p. 74.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref15\" name=\"_edn15\">[xv]<\/a> V.J. DiMaio, D. Di Maio, <em>Medycyna s\u0105dowa<\/em>, wydanie I polskie pod red. B. \u015awi\u0105tek, Z. Przybylski, Wydawnictwo Medyczne Urban &amp; Partner, Wroc\u0142aw 2003, p. 2.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref16\" name=\"_edn16\">[xvi]<\/a> Decreto del 1 luglio 2005 sulla raccolta, conservazione e trapianto delle cellule, tessuti e organi (G. U. del 2005, n. 169, pos. 1411 con le ulteriori modifiche.).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref17\" name=\"_edn17\">[xvii]<\/a> Z. Marek, M. K\u0142ys, <em>Opiniowanie s\u0105dowo \u2013 lekarskie i toksykologiczne<\/em>, Kantor Wydawniczy \u201eZakamycze\u201d, Krak\u00f3w 2001, edizione II, p. 39 \u2013 40.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref18\" name=\"_edn18\">[xviii]<\/a> A. Jakli\u0144ski, J.S. Kobiela, K. Jaegermann, Z. Marek, Z. Tomaszewska, B. Turowska, <em>Medycyna s\u0105dowa<\/em>\u2026, op. cit., p. 21 \u2013 22.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref19\" name=\"_edn19\">[xix]<\/a> Ibidem, p. 22.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref20\" name=\"_edn20\">[xx]<\/a> Deliberazione del Presidente della Repubblica della Polonia del 11 luglio 1932 (G.U. del 1932, n. 60, pos. 571); <em>vedi anche <\/em>J. Makarewicz, <em>Kodeks karny z komentarzem<\/em>, Wydawnictwo Zak\u0142adu Narodowego im. Ossoli\u0144skich, Lw\u00f3w- Warszawa \u2013 Krak\u00f3w 1935<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref21\" name=\"_edn21\">[xxi]<\/a> J. Makarewicz, <em>Kodeks karny<\/em>\u2026, op. cit., p. 394.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref22\" name=\"_edn22\">[xxii]<\/a> Ibidem, s. 395.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref23\" name=\"_edn23\">[xxiii]<\/a> Laeggel del 19 aprile 1969 &#8211; il Codice penale (G. U. del 1969, n. 13, pos. 94 con le ulteriori modifiche).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref24\" name=\"_edn24\">[xxiv]<\/a> La sentenza della Corte Suprema del 17 febbraio1989, IV KR 15\/89; OSNKW 1989, n. 5-6, pos. 42.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref25\" name=\"_edn25\">[xxv]<\/a> M. Jarosz, S. Cwynar (a cura di), <em>Podstawy psychiatrii<\/em>, Wyd. PZWL, Warszawa 1983, p. 61.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref26\" name=\"_edn26\">[xxvi]<\/a> M. Haslam, <em>Psychiatria<\/em>, Wydawnictwo Zysk i S -ka, Pozna\u0144 1997, p. 585.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref27\" name=\"_edn27\">[xxvii]<\/a> J. Przybysz, <em>Psychiatra s\u0105dowa. Podr\u0119cznik dla lekarzy i prawnik\u00f3w<\/em>, edizione II aggiornata, Zak\u0142ad Wydawniczo \u2013 Poligraficzny POZKAL, Toru\u0144 2003, p. 273.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref28\" name=\"_edn28\">[xxviii]<\/a> La sentenza della Corte Suprema del 31 marzo 1978, IV KR 68\/78 (non pubblicata).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref29\" name=\"_edn29\">[xxix]<\/a> La sentenza della Corte Suprema del 22 giugno 1977, V KR 73\/77, OSNKW 1978, n. 4, pos. 47.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref30\" name=\"_edn30\">[xxx]<\/a> La sentenza della Corte Suprema del 28 giugno 1978, VKR 100\/78, OSNKW 1978, n. 10, pos. 114.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref31\" name=\"_edn31\">[xxxi]<\/a> J. Przybysz, <em>Psychiatra s\u0105dowa<\/em>\u2026, op. cit., Toru\u0144 2003, s. 284-285.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref32\" name=\"_edn32\">[xxxii]<\/a> La sentenza della Corte Suprema del 6 maggio 1971 r., II KR 50\/71, OSNPG 1971, n.10, pos.178.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref33\" name=\"_edn33\">[xxxiii]<\/a> <em>Cfr.<\/em> La sentenza della Corte Suprema del 10 agosto 1970, II KR 44\/70 non publicata; La sentenza della Corte Suprema del 27 marzo 1986, II KR 61\/86, OSNPG 1986, n. 11, pos. 144; La sentenza della Corte Suprema del 7giugno 1972 , III KR 54\/71, OSNKW 1972, n. 11, pos. 175.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref34\" name=\"_edn34\">[xxxiv]<\/a> <em>Cfr.<\/em> J. Brzezi\u0144ska , <em>\u201eOkres porodu\u201d i jego konsekwencje temporalne na gruncie art. 149 kk<\/em> ( in: ) Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, tom XXV, AUW No 3165, Wroc\u0142aw 2009, p. 71 &#8211; 88<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref35\" name=\"_edn35\">[xxxv]<\/a> K. Janczukowiecz, <em>Kodeks karny z orzecznictwem<\/em>, Wydawnictwo Prawnicze LEX, Gda\u0144sk 1996, p. 518.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref36\" name=\"_edn36\">[xxxvi]<\/a> <em>Cfr.<\/em> S. Soszka (a cura di) <em>Po\u0142o\u017cnictwo i ginekologia. Podr\u0119cznik dla student\u00f3w<\/em>, Wyd. PZWL, Warszawa 1985, p. 74-93.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref37\" name=\"_edn37\">[xxxvii]<\/a> Il decreto del 6 giugno 1997 &#8211; Il Codice penale (G. U. del 1997, n. 88, pos. 553 con le ulteriori modifiche)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref38\" name=\"_edn38\">[xxxviii]<\/a> Il decreto del 12 luglio 1995 sul cambiamento del Codice penale, Codice penale esecutivo o sull e sull\u2019innalzamento dei limiti inferiori e superiori delle sanzioni del diritto penale ( G. U. del 1995, n. 95, pos. 475).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref39\" name=\"_edn39\">[xxxix]<\/a> L. Gardocki, <em>Prawo karne<\/em>, edizione 10, Ed. C.H. Beck, Warszawa 2004, p. 219.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref40\" name=\"_edn40\">[xl]<\/a> Ibidem, s. 220.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref41\" name=\"_edn41\">[xli]<\/a> L. Gardocki, <em>Prawo karne<\/em>\u2026, op. cit., p. 221.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref42\" name=\"_edn42\">[xlii]<\/a> M. Szymczak (a cura di), <em>S\u0142ownik j\u0119zyka polskiego<\/em>, Ed. PWN, Warszawa 1981, p. 887 e 212.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref43\" name=\"_edn43\">[xliii]<\/a> A. Marek, <em>Prawo<\/em>\u2026, op. cit., p. 425.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref44\" name=\"_edn44\">[xliv]<\/a> Le sentenze della Corte Suprema: OSNPG 1980, n. 11, pos. 130, OSNPG 1980, n. 3, pos. 31, OSNKW 1974, n. 6, pos. 113.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref45\" name=\"_edn45\">[xlv]<\/a> La decisione della Corte Suprema del 31 maggio 2007, segnatura. III KK 31\/07, Orzecznictwo S\u0105du Najwy\u017cszego Izba &#8211; Karna i Izba Wojskowa, Wyd. Red. Palestry z 2007 n. 7-8 pos. 59.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref46\" name=\"_edn46\">[xlvi]<\/a> M. Bry\u0142a, <em>Zab\u00f3jstwo ci\u0119\u017ckie w polskim prawie karnym<\/em>, Prokuratura i Prawo 2001, n. 3, p. 65<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref47\" name=\"_edn47\">[xlvii]<\/a> <em>Cfr<\/em>. K. Bad\u017amirowska \u2013 Mas\u0142owska, <em>Kto zabija cz\u0142owieka<\/em>, Gazeta S\u0105dowa 1988, n. 7-8, K. Daszkiewicz, <em>Ci\u0119\u017ckie zab\u00f3jstwa<\/em> (nowe regulacje w kodeksie karnym), Monitor Prawniczy 1997, n. 12, R. Rynkun \u2013 Werner, <em>Zab\u00f3jstwo kwalifikowane<\/em>, Prawo i \u017bycie 1997, n. 48.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref48\" name=\"_edn48\">[xlviii]<\/a> A. Marek, <em>Prawo karne<\/em>\u2026, op. cit., p. 142.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref49\" name=\"_edn49\">[xlix]<\/a> <em>Cfr<\/em>. P. Palka, <em>Zab\u00f3jstwo z u\u017cyciem broni palnej w kodeksie karnym z 1997 roku<\/em>, Przegl\u0105d Policyjny 1998, n. 2 e P. Palka, <em>Zab\u00f3jstwa z broni palnej \u2013 niepowodzenia \u015bcigania karnego<\/em>, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2004.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref50\" name=\"_edn50\">[l]<\/a> C. Evans, <em>Detektywi w laboratorium. 100 najwi\u0119kszych zagadek kryminalnych \u015bwiata<\/em>, Wydawnictwo Adamantan, Warszawa 1998, p. 12 \u2013 14.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref51\" name=\"_edn51\">[li]<\/a> M.G. Wolcott, <em>100 najwi\u0119kszych zbrodniarzy<\/em>, Wydawnictwo MUZA S.A., Warszawa 2007, pp. 170 \u2013 172.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref52\" name=\"_edn52\">[lii]<\/a> <em>Cfr<\/em>. J. Kasprzak, B. M\u0142odziejowski, <em>Anatomia zab\u00f3jstwa<\/em>, Wydawnictwo MUZA S.A., Warszawa 2004.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref53\" name=\"_edn53\">[liii]<\/a> I dati statistici del Comando Generale della Polizia (accessibili: <a href=\"http:\/\/www.kgp.gov.pl\/\">www.kgp.gov.pl<\/a> ; data di accesso 25 novembre 2011).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref54\" name=\"_edn54\">[liv]<\/a> Cfr. D. Janowski, <em>Gad\u017cet z granatu<\/em>, G\u0142os Wybrze\u017ca, 27 marzo 2003.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref55\" name=\"_edn55\">[lv]<\/a> Cfr. E. Ornacka, <em>Arsena\u0142 podziemia<\/em>, Wprost 1999, n. 38<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref56\" name=\"_edn56\">[lvi]<\/a> La sentenza della Corte di Appello in Cracovia del 29 ottobre 2003, segnatura. II AKa 175\/03 ( publicata presso: Prokuratura i Prawo N. 10\/ 2004, p. 11 )<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref57\" name=\"_edn57\">[lvii]<\/a> L. Gardocki, Prawo karne\u2026, op. cit., s. 221<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref58\" name=\"_edn58\">[lviii]<\/a> La sentenza della Corte di Appello in Katowice del 13 novembre 2003r, segnatura. II Aka 244\/03 ( pubblicata presso: Prokuratura i Prawo, N. 11-12\/ 2004, p. 13 )<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref59\" name=\"_edn59\">[lix]<\/a> Il decreto del 6 giugno 1997 \u2013 Il Codice penale (G. U. del 1997, n. 88, pos. 553 con le ulteriori modifiche) (art. 149).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref60\" name=\"_edn60\">[lx]<\/a> <em>Cfr<\/em>. K. Daszkiewicz, S. D\u0105browski, E. Chr\u00f3\u015bcielewski, <em>Dzieciob\u00f3jstwo jako zagadnienie prawne, psychiatryczne i medyczno \u2013 s\u0105dowe<\/em>, Prokuratura i Prawo 1967, n. 2; H. Makarewicz, <em>Przest\u0119pstwo dzieciob\u00f3jstwa z art. 149 k. k. w \u015bwietle bada\u0144 statystycznych<\/em>, Palestra 1975, n.12.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref61\" name=\"_edn61\">[lxi]<\/a> I dati statistici del Comando Generale della Polizia (accessibili: <a href=\"http:\/\/www.kgp.gov.pl\/\">www.kgp.gov.pl<\/a> ; data di accesso 25 novembre 2011).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref62\" name=\"_edn62\">[lxii]<\/a> J. Ka\u0142ucki, <em>Oskar\u017cona o potr\u00f3jne zab\u00f3jstwo noworodk\u00f3w<\/em>, Rzeczpospolita z dnia 27.09.2010 r.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref63\" name=\"_edn63\">[lxiii]<\/a> L. Gardocki, <em>Prawo karne<\/em>\u2026, op.cit., p. 223.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>(di El\u017cbieta \u017bywucka \u2013 Koz\u0142owska e Kazimiera Juszka -Traduzione dalla lingua polacca Jolanta Gr\u0119bowiec Baffoni) L&#8217;omicidio come atto compiuto dall\u2019uomo \u00e8 conosciuto fin dagli albori del genere umano. 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