{"id":6762,"date":"2015-11-01T00:11:45","date_gmt":"2015-10-31T23:11:45","guid":{"rendered":"http:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=6762"},"modified":"2017-06-20T15:58:39","modified_gmt":"2017-06-20T13:58:39","slug":"le-novita-in-tema-di-reati-tributari-introdotte-dalla-riforma-fiscale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/le-novita-in-tema-di-reati-tributari-introdotte-dalla-riforma-fiscale\/","title":{"rendered":"Le novit\u00e0 in tema di reati tributari introdotte dalla riforma fiscale"},"content":{"rendered":"<p><strong>(di Giulia Piva)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In data 7 ottobre 2015, \u00e8 stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D. Lgs. 24 settembre 2015 n. 158 &#8211; che ha profondamente modificato la disciplina dei reati e degli illeciti tributari, attraverso l\u2019introduzione di importanti novit\u00e0 &#8211; principalmente &#8211; in materia di cause di esclusione della punibilit\u00e0 e di circostanze aggravanti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In un\u2019ottica di <em>favor rei<\/em>, la riforma fiscale ha, infatti, modificato le soglie di non punibilit\u00e0 previste per i reati di cui all\u2019art. 10-<em>bis<\/em> e 10-<em>ter<\/em> del D. Lgs. n. 74\/2000, elevandole &#8211; rispettivamente &#8211; a 150.000 Euro ed a 250.000 Euro e riducendo cos\u00ec, notevolmente, l\u2019area del penalmente rilevante. Per quanto riguarda il diverso reato di cui all\u2019art. 10-<em>quater<\/em> del D. Lgs. n. 74\/2000, la riforma che qui ci occupa non ha, invece, apportato alcuna modifica alla soglie di non punibilit\u00e0 ivi previste (che pertanto restano pari ad Euro 50.000), bens\u00ec ha rivisitato il relativo impianto sanzionatorio, differenziandolo a seconda che l\u2019indebita compensazione si riferisca a crediti non spettanti (per i quali rimane invariata la pena prevista) &#8211; ovvero &#8211; a crediti inesistenti (per i quali \u00e8, invece, intervenuto un inasprimento della pena edittale &#8211; elevata ad 1 anno e 6 mesi nel minimo ed a 6 anni nel massimo).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ai sensi della riforma fiscale, il beneficio delle pi\u00f9 alte soglie di non punibilit\u00e0 \u00e8 applicato anche ai contribuenti che &#8211; in passato &#8211; avevano un debito per omesso versamento IVA e\/o per omesso versamento delle ritenute dovute o certificate per somme inferiori alle nuove soglie &#8211; con la conseguenza che il novellato regime si applicher\u00e0 anche ai contribuenti con un procedimento penale tuttora in corso.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il nuovo decreto ha, inoltre, introdotto &#8211; all\u2019art. 13 del D. Lgs. n. 74\/2000 &#8211; una specifica causa di non punibilit\u00e0 per i reati di cui agli artt. 10-<em>bis<\/em>, 10-<em>ter<\/em> e 10-<em>quater<\/em>, comma 1, del medesimo decreto, consistente nell\u2019estinzione del debito tributario laddove, antecedentemente alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, sia intervenuto il pagamento integrale &#8211; anche in relazione alle sanzioni ed agli interessi &#8211; delle somme dovute. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Sempre ai fini della concessione dell\u2019istituto premiale di cui al predetto art. 13, la riforma fiscale ha previsto la possibilit\u00e0 della rateazione del debito tributario da parte del contribuente, a condizione che &#8211; al massimo entro 6 mesi dalla dichiarazione di apertura del dibattimento (\u00e8, infatti, prevista una tolleranza di 3 mesi e una proroga di ulteriori 3 mesi &#8211; quest\u2019ultima concessa a discrezione del Giudice) &#8211; sia intervenuto il pagamento integrale delle somme dovute.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">All\u2019indomani dell\u2019intervenuta riforma fiscale, restano pertanto esclusi dall\u2019ambito di punibilit\u00e0 &#8211; in relazione ai reati di cui agli artt. 10-<em>bis<\/em>, 10-<em>ter<\/em> e 10-<em>quater<\/em>, comma 1 &#8211; i debiti tributari per somme inferiori alle nuove ed elevate soglie, nonch\u00e9 i debiti &#8211; anche<em> extra<\/em> soglia &#8211; estinti integralmente (compresi pertanto gli interessi e le sanzioni) entro la dichiarazione di apertura del dibattimento &#8211; ovvero &#8211; entro 6 mesi al massimo dalla prima udienza dibattimentale, in caso di pagamento rateizzato. Alla luce di quanto sopra esposto, ne consegue l\u2019esclusione dall\u2019ambito applicativo della non punibilit\u00e0 delle indebite compensazioni aventi ad oggetto i crediti inesistenti &#8211; per i quali restano in vigore le ordinarie procedure, anche in caso di pagamento integrale delle somme dovute.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La causa di non punibilit\u00e0 introdotta all\u2019art. 13 del D. Lgs. n. 74\/2000 opera &#8211; altres\u00ec &#8211; \u00a0per i reati di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione di cui agli artt. 4 e 5 del medesimo decreto, qualora l\u2019estinzione del debito tributario (attraverso il ravvedimento operoso o la presentazione della dichiarazione) sia intervenuta <em>ex ante<\/em> &#8211; e pertanto volontariamente &#8211; rispetto alla conoscenza da parte dell\u2019autore del reato di un accertamento amministrativo e\/o di un procedimento penale a proprio carico.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Un\u2019ulteriore novit\u00e0 \u00e8 conseguita dall\u2019introduzione, sempre all\u2019interno del D. Lgs. n. 74\/2000, dell\u2019art. 13 <em>bis<\/em> &#8211; che ha previsto, in via residuale, la possibilit\u00e0 per gli autori del reato di usufruire della diminuzione della pena sino alla met\u00e0 laddove &#8211; fuori dalle ipotesi di esclusione della punibilit\u00e0 di cui sopra &#8211; sia intervenuto il pagamento integrale del debito tributario. Il decreto n. 158 del 2015 ha, pertanto, profondamente revisionato il sistema sanzionatorio &#8211; sia penale che amministrativo &#8211; dei reati e degli illeciti tributari, comportando l\u2019operativit\u00e0 delle sole sanzioni amministrative per la restante &#8211; ed ampia &#8211; \u201cgamma\u201d di condotte illecite. Tuttavia, se <em>prima facie<\/em> l\u2019intervenuto decreto legislativo n. 158\/2015 sembrava aver introdotto una disciplina totalmente permeata dal principio di <em>favor rei<\/em>, dall\u2019altra parte &#8211; invero &#8211; \u00e8 opportuno evidenziare anche gli elementi di severit\u00e0 che sono stati introdotti in riferimento ad alcune fattispecie delittuose e volti ad un pi\u00f9 efficace contrasto all\u2019evasione ed alle frodi fiscali. Al riguardo, lo stesso nuovo art. 13 <em>bis<\/em> ha introdotto una specifica circostanza aggravante &#8211; che ha determinato l\u2019inasprimento, sino alla met\u00e0, delle pene previste per i delitti di cui al Titolo II del D. Lgs. n. 74\/2000 &#8211; per il correo che, nell\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 di intermediazione fiscale, abbia operato attraverso l\u2019elaborazione di modelli seriali di evasione fiscale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tale normativa ha, tuttavia, comportato risvolti critici da un punto di vista ermeneutico, considerata l\u2019assenza di una specifica ed uniforme interpretazione in merito all\u2019esatto significato di tali elaborazioni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Non solo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il nuovo D. Lgs. n. 158 del settembre 2015 ha, altres\u00ec, elevato le pene previste per il reato di occultamento o distruzione delle scritture contabili, modificando la pena massima da 5 a 6 anni di reclusione. Tale variazione ha comportato &#8211; inevitabilmente &#8211; l\u2019assoggettamento dell\u2019art. 10 del D. Lgs. n. 74\/2000 alla disciplina delle intercettazioni &#8211; esperibili, infatti, per i reati punibili nel massimo con una pena di 5 anni di reclusione.\u00a0 \u00a0\u00a0Identico discorso deve essere svolto in relazione alle compensazioni di crediti inesistenti superiori ad Euro 50.000, per i quali &#8211; contrariamente alla diversa condotta di utilizzo di crediti non spettanti &#8211; la pena massima edittale \u00e8 stata innalzata ad anni 6 di reclusione. Per tale ultima fattispecie delittuosa \u00e8, altres\u00ec, consentita l\u2019applicazione della custodia cautelare in carcere -irrogabile, ai sensi dell\u2019art. 280 C.p.p., per i soli reati puniti nel massimo con una pena non inferiore ad anni 5 di reclusione &#8211; fermo restando il rispetto delle ulteriori e necessarie condizioni di cui al codice di rito penale in vigore.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In ultima analisi, l\u2019inasprimento sanzionatorio previsto per il diverso reato di omessa dichiarazione (la cui pena massima \u00e8 stata elevata ad anni 4 di reclusione), nonch\u00e9 l\u2019introduzione della nuova condotta criminosa di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d\u2019imposta &#8211; ai sensi del nuovo comma 1 <em>bis<\/em> dell\u2019art. 5 del D. Lgs. n. 74\/2000 &#8211; ha implicato l\u2019inevitabile possibilit\u00e0, anche per tali reati, dell\u2019applicazione delle misure coercitive differenti dalla custodia in carcere &#8211; sempre nel rispetto degli ulteriori presupposti previsti in merito. Molte altre sono, tuttavia, le novit\u00e0 introdotte dalla riforma fiscale &#8211; alcune sempre volte all\u2019introduzione di una normativa pi\u00f9 favorevole al reo ed altre maggiormente repressive e deterrenti.\u00a0 Pertanto, l\u2019intervenuta riforma fiscale sembra aver operato su un \u201cdoppio binario\u201d caratterizzato, in primo luogo, dalla volont\u00e0 di snellire e razionalizzare &#8211; attraverso la depenalizzazione delle condotte e\/o la concessione di istituti premiali &#8211; la procedura di riscossione delle somme dovute all\u2019erario dall\u2019autore dell\u2019illecito, anche in un\u2019ottica di collaborazione e benevolenza nei confronti del contribuente in reali difficolt\u00e0 economiche.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dall\u2019altra parte il decreto che qui ci occupa ha invece inteso perseguire in modo pi\u00f9 concreto ed attuale gli illeciti ed i reati tributari connotati da un maggior grado di offensivit\u00e0 &#8211; attraverso l\u2019introduzione, sotto il profilo penale, di sanzioni pi\u00f9 severe nonch\u00e9 di circostanze aggravanti e nuove fattispecie delittuose. In conclusione, il comune denominatore sotteso al nuovo intervento normativo non \u00e8 stato unicamente quello volto a ridimensionare l\u2019ambito di punibilit\u00e0 degli illeciti tributari, bens\u00ec anche quello di differenziare nettamente le condotte penalmente rilevanti &#8211; e pertanto meritevoli di essere perseguite tramite procedimenti e sanzioni penali &#8211; da quelle ritenute \u201cbagatellari\u201d, per le quali si \u00e8 ritenuta sufficientemente adeguata la minaccia di una sanzione amministrativa &#8211; il tutto sempre in un\u2019ottica di concreta ed efficace lotta all\u2019evasione e alle frodi fiscali.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>(di Giulia Piva) In data 7 ottobre 2015, \u00e8 stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D. 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