{"id":6828,"date":"2016-01-01T00:47:44","date_gmt":"2015-12-31T23:47:44","guid":{"rendered":"http:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=6828"},"modified":"2017-06-20T15:57:00","modified_gmt":"2017-06-20T13:57:00","slug":"riforma-degli-interpelli-maggiore-certezza-nei-rapporti-tra-fisco-e-contribuente","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/riforma-degli-interpelli-maggiore-certezza-nei-rapporti-tra-fisco-e-contribuente\/","title":{"rendered":"Riforma degli interpelli: maggiore certezza nei rapporti tra fisco e contribuente"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><strong>(di Serena Giglio e Chiara Lo Re)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dal 1\u00b0gennaio 2016, con il D. Lgs. 24 settembre n. 156 recante \u201c<em>Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario<\/em>\u201d entrer\u00e0 in vigore la nuova disciplina degli interpelli che, assicurer\u00e0 una serie di vantaggi al contribuente, tra cui, <em>in primis<\/em>, la celerit\u00e0 nei tempi di risposta da parte dell\u2019Amministrazione finanziaria.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Scopo della riforma \u00e8 quello di restituire all\u2019interpello la funzione di strumento di dialogo privilegiato e qualificato del contribuente con l\u2019Amministrazione finanziaria, garantendo una maggiore omogeneit\u00e0 nelle regole procedurali applicabili, anche ai fini della tutela giurisdizionale, assicurando maggiore tempestivit\u00e0 nella redazione dei pareri, ed eliminando le forme di interpello obbligatorio nei casi in cui questi non producano benef\u00ecci ma solo aggravi per i contribuenti e per la stessa Amministrazione finanziaria.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le principali novit\u00e0 che saranno introdotte dal 1\u00b0gennaio 2016 si sostanziano:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>nel riconoscimento del diritto di interpello in tutte le sue forme all\u2019interno dell\u2019art. 11 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (cd. \u201c<em>Statuto dei diritti del contribuente<\/em>\u201d);<\/li>\n<li>nella riduzione dei tempi di risposta alle istanze presentate dal contribuente che, per l\u2019interpello ordinario, passeranno da 120 a 90 giorni, mentre per tutte le altre tipologie di interpello, la risposta dovr\u00e0 essere comunicata entro 120 giorni;<\/li>\n<li>nella previsione di regole speciali, sia nella fase dell\u2019accertamento che in quella contenziosa, per gli interpelli disapplicativi.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il riformato articolo 11 dello Statuto dei diritti del contribuente (recante \u201c<em>Diritto di interpello<\/em>\u201d), individuer\u00e0 quattro diverse tipologie di interpello:<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li>ordinario (art. 11, comma 1, lett. a), attivabile dal contribuente qualora sussistano delle condizioni di obiettiva incertezza che incidono sulla corretta interpretazione di una norma tributaria (<em>interpello ordinario interpretativo<\/em>), ovvero sulla corretta qualificazione di una fattispecie (<em>interpello ordinario qualificatorio<\/em>);<\/li>\n<li>probatorio (art. 11, comma 1, lett. b), volto ad ottenere un parere circa la sussistenza delle condizioni e la valutazione dell\u2019idoneit\u00e0 degli elementi probatori richiesti dalla legge ai fini dell\u2019adozione di un determinato regime fiscale, derogatorio rispetto a quello normalmente applicabile;<\/li>\n<li>disapplicativo (art. 11, comma 2, che andr\u00e0 a sostituirsi all\u2019istanza sinora prevista dal comma 8 dell\u2019art. 37-<em>bis<\/em> del D.P.R. n. 600\/1973, abrogato dal D. Lgs 128\/2015, cd. \u201c<em>Decreto certezza<\/em>\u201d), attivabile dal contribuente che voglia ottenere un parere circa la sussistenza delle condizioni che legittimano la disapplicazione di norme tributarie (altrimenti applicabili) che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d\u2019imposta e altre posizioni soggettive del soggetto passivo;<\/li>\n<li>anti abuso (art. 11, comma 1, lett. c; tale tipologia di istanza \u00e8 contemplata al comma 5 del nuovo art. 10-<em>bis<\/em> dello Statuto dei diritti del contribuente, ed \u00e8 stata introdotta dal citato <em>Decreto certezza<\/em> nell\u2019ambito della nuova disciplina dell\u2019abuso del diritto) attivabile dal contribuente che voglia ottenere un parere circa la riconducibilit\u00e0 dell\u2019operazione ad una fattispecie potenzialmente integrante l\u2019ipotesi di abuso del diritto.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nell\u2019intento di garantire una maggiore certezza nel rapporto tra Fisco e Contribuente, oltre ad un accorciamento nei tempi di risposta da parte dell\u2019Amministrazione finanziaria, viene introdotta anche la regola del silenzio assenso. Ci\u00f2 comporta che nel caso in cui la risposta non pervenga al contribuente entro i nuovi termini previsti, il silenzio equivale a condivisione da parte della stessa Agenzia delle Entrate della soluzione prospettata dall\u2019istante (il sistema vigente fino al 31 dicembre 2015 prevede, invece, che la regola del silenzio assenso valga solo per gli interpelli ordinari).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il termine per la formazione del silenzio-assenso s\u2019interrompe qualora venga richiesto al contribuente di integrare la documentazione presentata; in tal caso, il termine di risposta dell\u2019Amministrazione finanziaria \u00e8 prorogato di 60 giorni dalla data della ricezione della documentazione integrativa e la mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno, equivale a rinuncia all\u2019istanza di interpello. In tal caso, il contribuente avr\u00e0 comunque la possibilit\u00e0 di presentare una nuova istanza ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge (inclusa la preventivit\u00e0).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La risposta fornita, anche in via tacita, vincoler\u00e0 ogni organo dell\u2019Amministrazione Finanziaria con esclusivo riferimento alla questione oggetto di interpello e limitatamente al richiedente. Per l\u2019effetto, qualunque atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difforme dalla risposta resa dall\u2019Amministrazione finanziaria \u00e8 nullo, e tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto dell\u2019interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte della stessa Amministrazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In merito all\u2019obbligatoriet\u00e0 dell\u2019istanza, si precisa che l\u2019interpello disapplicativo rimarr\u00e0 l\u2019unica tipologia di interpello obbligatorio: ci\u00f2 significa che il contribuente che voglia ottenere la disapplicazione di una norma prescrittiva, ovvero che limiti diritti e crediti, deve presentare istanza prima di poter disapplicare la norma elusiva. Sempre nel quadro di un rapporto fondato sul dialogo e sulla reciproca collaborazione, a fronte della permanenza del carattere obbligatorio, il Legislatore, pur mutuando ai fini definitori la medesima formulazione letterale contenuta nell\u2019ormai abrogato art. 37-<em>bis<\/em>, comma 8, del D.P.R. n. 600\/1973, ha comunque precisato che la presentazione dell\u2019istanza di interpello ovvero la mancata presentazione non pregiudicano, in alcun caso, la possibilit\u00e0 per il contribuente di fornire la dimostrazione della spettanza della disapplicazione anche nelle successive fasi dell\u2019accertamento amministrativo e del contenzioso. Nel caso di risposta negativa, \u00e8 prevista, in particolare la possibilit\u00e0 della sua impugnazione in via \u201cdifferita\u201d, ossia unitamente al ricorso avverso l\u2019eventuale atto di accertamento emesso successivamente dall\u2019Ente impositore.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A fronte del carattere facoltativo attribuito a tutte le altre tipologie di interpello, il Legislatore ribadisce che tutte le istanze presentate abbiano carattere preventivo e che, quindi, devono essere presentate prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l\u2019assolvimento di altri obblighi tributari connessi alla fattispecie per la quale si presenta l\u2019istanza, senza che a tal fine assumano rilevanza i termini concessi all\u2019Amministrazione finanziaria per rendere la propria risposta.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In attesa del 1\u00b0gennaio 2016, alle istanze di interpello presentate prima dell\u2019entrata in vigore del Decreto restano applicabili le disposizioni procedurali in vigore al momento in cui \u00e8 presentata l\u2019istanza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Medio tempore<\/em> l\u2019Amministrazione finanziaria, con la Risoluzione n. 104\/E del 15 dicembre 2015, ha ritenuto opportuno fornire dei chiarimenti in merito alla gestione degli interpelli \u201cantielusivi\u201d (dal 1\u00b0 gennaio 2016 \u201canti abuso\u201d) a seguito delle suddette modifiche normative intervenute gi\u00e0 dal 1\u00b0ottobre 2015 con il Decreto certezza, definendo le modalit\u00e0 di gestione delle istanze pervenute durante tale periodo transitorio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In particolare viene chiarito che con riguardo alle istanze presentate entro il 1\u00b0 settembre 2015 ai sensi dell\u2019art. 37-<em>bis<\/em> (abrogato a partire dal 2 settembre 2015) e rispetto alle quali non sia pervenuta risposta saranno ancora applicate le regole procedurali di cui all\u2019art. 21, comma 9 della Legge 30 dicembre 1991, n. 413, vigenti al momento di presentazione dell\u2019istanza. Ne consegue che il termine di risposta dell\u2019Amministrazione finanziaria (120 giorni) non sar\u00e0 perentorio, fermo restando che il contribuente avr\u00e0 la possibilit\u00e0 di diffidare la stessa Amministrazione con la conseguenza che, decorsi ulteriori 60 giorni dalla presentazione della diffida, si former\u00e0 il silenzio assenso sulla soluzione interpretativa prospettata dallo stesso contribuente. In ogni caso, l\u2019Amministrazione finanziaria fornir\u00e0 il proprio parere limitatamente alla richiesta di applicazione dell\u2019art. 37-<em>bis<\/em> del D.P.R. n. 600\/1973 posto che le stesse istanze risultano argomentate in base alle previsioni di tale articolo e non in base agli elementi di cui all\u2019art. 10-<em>bis<\/em> dello Statuto dei diritti del contribuente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con riguardo, invece, alle istanze presentate tra il 2 settembre (data di abrogazione dell\u2019art. 37-<em>bis <\/em>del D.P.R. n. 600\/1973) ed il 30 settembre 2015, l\u2019Amministrazione finanziaria segnaler\u00e0 al contribuente il \u201cdisallineamento normativo\u201d derivante dall\u2019entrata in vigore, dal 1\u00b0ottobre 2015, dell\u2019art. 10-<em>bis<\/em> dello Statuto dei diritti del contribuente, e, al contempo, lo inviter\u00e0 a presentare una nuova istanza di interpello ai sensi dell\u2019articolo 10-<em>bis <\/em>(con il rispetto delle formalit\u00e0 previste dal comma 5 della stessa norma), senza necessit\u00e0 di allegare i documenti eventualmente gi\u00e0 trasmessi con la precedente istanza. Nel caso in cui il contribuente aderisse al suddetto invito, l\u2019Amministrazione finanziaria si asterr\u00e0 dal contestare l\u2019eventuale assenza di preventivit\u00e0 di tale nuova istanza, qualora la stessa sia stata presentata entro i 60 giorni successivi alla ricezione dell\u2019invito e sempre che questa abbia ad oggetto la stessa fattispecie rappresentata nella prima istanza presentata.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Infine, per le istanze presentate tra il 1\u00b0ottobre e il 31 dicembre 2015, il contribuente dovr\u00e0 osservare le disposizioni del comma 5 dell\u2019articolo 10-<em>bis<\/em> dello Statuto dei diritti del contribuente, seguendo le regole procedurali di cui all\u2019articolo 11 della stessa legge (non essendo pi\u00f9 possibile procedervi ai sensi dell\u2019articolo 21, comma 9 della L. n. 413\/1991). Qualora, in fase di prima applicazione, il contribuente formuli comunque un\u2019istanza in osservanza delle regole previgenti, se il richiamo all\u2019art. 21 comma 9 della L. n. 413\/1991 risulta essere il frutto di un mero errore materiale, l\u2019Amministrazione considerer\u00e0 detta istanza presentata ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell\u2019articolo 10-<em>bis<\/em> dello Statuto dei diritti del contribuente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Fermo restando il carattere preventivo dell\u2019interpello anti abuso, l\u2019Amministrazione finanziaria ribadisce la necessit\u00e0 che l\u2019istanza contenga una compiuta descrizione della fattispecie in relazione alla quale il parere \u00e8 richiesto e che sia supportata dalla documentazione considerata essenziale a tali fini.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019Agenzia delle Entrate sottolinea, inoltre, che anche se la definizione di abuso del diritto introdotta dall\u2019art. 10-<em>bis<\/em> dello Statuto dei diritti del contribuente ha unificato i concetti di abuso del diritto e di elusione fiscale con valenza generale per tutti i tributi (armonizzati e non), comunque il comma 5 non impone al contribuente istante di presentare una richiesta di parere relativa a tutti i tributi connessi o collegati all\u2019operazione rappresentata; quindi, nell\u2019istanza il contribuente \u00e8 tenuto ad indicare il settore impositivo in relazione al quale il parere viene richiesto, specificando le norme che ritiene applicabili (comprese quelle che lo stesso ipotizza passibili di abuso del diritto in relazione all\u2019operazione rappresentata). Nei casi in cui non sia possibile desumere direttamente o attraverso i riferimenti normativi richiamati dal contribuente il settore impositivo o i settori impositivi cui si riferisce l\u2019istanza di interpello, questa sar\u00e0 ritenuta inammissibile poich\u00e9 non sufficientemente circostanziata nella definizione della fattispecie concreta in relazione alla quale il parere \u00e8 richiesto (cfr. la Circ. n. 32\/E del 2010).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Prima facie<\/em>, tale riforma non pu\u00f2 che essere valutata positivamente in quanto, se l\u2019obiettivo \u00e8 quello di promuovere un maggiore utilizzo dell\u2019interpello quale strumento di dialogo privilegiato tra Fisco e contribuente, la maggior celerit\u00e0 nei tempi di risposta, insieme a delle regole procedurali omogenee, saranno di incoraggiamento per tutti i contribuenti che in via \u201ccautelare\u201d vorranno rivolgersi all\u2019Amministrazione finanziaria al fine di accertarsi della correttezza del proprio operato, assicurandosi, in ogni caso, una risposta positiva in caso di silenzio da parte dell\u2019Ente impositore.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Del resto un tale intervento si pone come necessario per allineare l\u2019Italia agli altri Paesi europei nei quali \u00e8 molto pi\u00f9 forte il \u201cdialogo\u201d tra Fisco e Contribuente e questo migliora certamente sia il fenomeno dell\u2019evasione da un lato che quello della tutela del contribuente dall\u2019altro.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>(di Serena Giglio e Chiara Lo Re) Dal 1\u00b0gennaio 2016, con il D. 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