{"id":6878,"date":"2016-03-01T00:07:40","date_gmt":"2016-02-29T23:07:40","guid":{"rendered":"http:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=6878"},"modified":"2016-03-01T00:07:40","modified_gmt":"2016-02-29T23:07:40","slug":"sullimputabilita-dellintermediario-finanziario-per-il-fatto-reato-del-promotore","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/sullimputabilita-dellintermediario-finanziario-per-il-fatto-reato-del-promotore\/","title":{"rendered":"Sull&#8217;imputabilit\u00e0 dell&#8217;intermediario finanziario per il fatto-reato del promotore"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><strong>(di Andrea Orabona e Giulia Piva)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019art. 31 del D.Lvo 58\/1998 definisce il promotore finanziario come la persona fisica che, previa iscrizione all\u2019Albo speciale di riferimento, esercita in modo professionale<em> \u201cl\u2019offerta fuori sede<\/em>\u201d, ovvero, l\u2019attivit\u00e0 di promozione e collocamento presso il pubblico di strumenti finanziari e servizi di investimento &#8211; a titolo di dipendente, agente o mandatario, del soggetto abilitato per il quale opera -.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il promotore \u00e8 pertanto quella figura professionale che si occupa di allocare presso i soggetti terzi\/investitori i prodotti finanziari emessi dall\u2019intermediario abilitato, operando nell\u2019esclusivo interesse di quest\u2019ultimo, per l\u2019effetto, tale professionista svolge dunque un\u2019attivit\u00e0 di consulenza finanziaria nei confronti del pubblico dei risparmiatori, orientando in modo razionale e diligente le scelte e gli investimenti dei propri clienti &#8211; con cui viene ad instaurarsi un tipico rapporto di natura fiduciaria -.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tuttavia, pu\u00f2 accadere che il singolo promotore finanziario nell\u2019esercizio della propria attivit\u00e0 perpetri alcune condotte criminose ai danni degli stessi clienti\/investitori &#8211; cos\u00ec contravvenendo ai propri obblighi e\/o doveri professionali -.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tra i comportamenti illeciti potenzialmente realizzabili dal singolo promotore rientrano indubbiamente quelli di cui agli artt. 646 e 640, comma 1, C.p., ovvero, i reati di appropriazione indebita e\/o truffa contrattuale &#8211; realizzati, nel primo caso, tramite la sottrazione di fondi di propriet\u00e0 degli investitori (anche, ad esempio, attraverso la distrazione degli stessi dalla destinazione originaria cui erano assegnati) e, nel secondo caso, tramite l\u2019induzione (con artifizi e raggiri) degli stessi ad investire erroneamente i propri assetti patrimoniali per trarre un ingiusto profitto ai danni del cliente e\/o dell\u2019intermediario -.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In tali casi, l\u2019art. 31, comma 3, d.lgs. n. 58 del 1998<em>, <\/em>stabilisce che l&#8217;intermediario finanziario \u00e8 corresponsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal proprio promotore &#8211; essendo sufficiente un mero nesso di occasionalit\u00e0 necessaria tra l&#8217;incarico affidato e l\u2019illecito perpetrato -.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Lo stesso art. 31 TUF precisa altres\u00ec che la responsabilit\u00e0 solidale dell\u2019intermediario abilitato opera anche qualora i danni provocati dal promotore siano conseguenti alla commissione da parte del medesimo di fatti\/reato &#8211; potendo cos\u00ec il terzo\/danneggiato citare in sede penale, quale responsabile civile, l\u2019intermediario preponente ai fini del conseguimento del risarcimento del danno derivante dall\u2019illecito commesso -.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In tali casi, e secondo il costante orientamento giurisprudenziale, l\u2019intermediario abilitato \u00e8 oggettivamente responsabile per il fatto del promotore &#8211; a prescindere da un\u2019eventuale <em>culpa in vigilando<\/em> per violazione degli obblighi di controllo o <em>culpa in eligendo<\/em> per le scelte effettuate dal singolo promotore -.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tale responsabilit\u00e0 trova la propria <em>ratio<\/em> nella circostanza secondo cui il singolo promotore, operando nell\u2019esclusivo interesse dell\u2019intermediario, possa procurare allo stesso vantaggi ai quali dovrebbero necessariamente ricollegarsi dei rischi &#8211; anche qualora tra i due soggetti intercorra un mero rapporto di \u201c<em>occasionalit\u00e0 necessaria<\/em>\u201d tra incombenze affidate e fatto illecito del promotore, ovvero, ogni qualvolta il comportamento di quest\u2019ultimo \u201c<em>rientri comunque nel quadro delle attivit\u00e0 funzionali all\u2019esercizio delle incombenze di cui \u00e8 investito<\/em>\u201d -.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Senza sottacere come la responsabilit\u00e0 dell\u2019intermediario abilitato trovi la propria giustificazione nella tutela del legittimo affidamento del terzo\/investitore, il quale si trova indubbiamente in una posizione di netto svantaggio rispetto agli altri soggetti coinvolti che, contrariamente, operano abitualmente e professionalmente nell\u2019ambito dell\u2019intermediazione finanziaria.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019imputabilit\u00e0 ai sensi dell\u2019art. 31 TUF dell\u2019intermediario finanziario per il fatto\/reato del promotore, ancorch\u00e8 derivante da responsabilit\u00e0 penale del medesimo collaboratore, \u00e8 comunque di tipo prettamente civilistico &#8211; salvo la commissione ad opera dello stesso dei reati presupposto tali da far scattare la responsabilit\u00e0 amministrativa dell\u2019ente <em>ex<\/em> D.Lvo 231\/2001 -.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 ha infatti introdotto nel nostro ordinamento la responsabilit\u00e0 amministrativa degli enti in relazione ad alcune fattispecie criminose tassativamente indicate dal legislatore, purch\u00e8 siano commesse nell\u2019interesse e\/o vantaggio dell\u2019intermediario ad opera di soggetti apicali, ovvero, sottoposti alla direzione o vigilanza della persona giuridica stessa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Negli ultimi anni \u00e8 stato notevolmente ampliato il catalogo dei reati-presupposto rilevanti ai sensi del d.lgs. 231\/2001, realizzandosi un vero processo di proliferazione normativa che ha comportato l\u2019introduzione di numerose fattispecie delittuose ricollegabili anche all\u2019attivit\u00e0 bancaria e finanziaria, ovvero, alla figura del promotore.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In proposito, tra i reati-presupposto che attribuiscono all\u2019intermediario abilitato una responsabilit\u00e0 amministrativa ai sensi del D.Lvo 231\/2001 si ricordano, <em>ex plurimis<\/em>, i reati in materia societaria e di abuso del mercato, nonch\u00e9 le fattispecie delittuose di ricettazione e riciclaggio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Al riguardo, non pu\u00f2 certamente dubitarsi dell\u2019inclusione della figura del promotore finanziario tra i collaboratori dell\u2019ente, ovvero, tra i soggetti sottoposti alla vigilanza e\/o direzione dell\u2019intermediario preponente &#8211; anche laddove intercorra tra i medesimi un rapporto d\u2019agenzia, essendo sufficiente la mera sottoposizione alla dirigenza e controllo di soggetti apicali dell\u2019ente stesso -.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tuttavia il legislatore delegato, nonostante il realizzarsi del succitato processo di proliferazione delle fattispecie criminose <em>ex<\/em> D.Lvo 231\/2001, ha escluso dal novero dei reati-presupposto le fattispecie di cui agli artt. 646 e 640, comma 1, C.p. &#8211; ovvero &#8211; i reati di appropriazione indebita e truffa semplice.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nello specifico, \u00e8 dunque presumibile che il singolo promotore nell\u2019esercizio della propria attivit\u00e0 di offerta fuori sede si appropri indebitamente di fondi allocati dagli investitori &#8211; cos\u00ec integrando il reato di appropriazione indebita &#8211; o, anche, tramite artifizi e raggiri, induca i medesimi ad incrementare erroneamente gli investimenti per trarre un ingiusto profitto per s\u00e9 o per l\u2019intermediario finanziario.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ed \u00e8 altrettanto pacifico che in tali casi il promotore agirebbe in ipotesi, quantomeno in via concorrente, nell\u2019interesse o a vantaggio dell\u2019ente, cos\u00ec soddisfacendo i requisiti richiesti ai fini dell\u2019imputabilit\u00e0 all\u2019intermediario finanziario della responsabilit\u00e0 amministrativa dell\u2019ente <em>ex<\/em> art. 5 D.Lvo 231\/2001.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Non si comprendono pertanto le ragioni per cui il legislatore abbia escluso le fattispecie di appropriazione indebita e truffa semplice (condotte potenzialmente connesse all\u2019attivit\u00e0 dell\u2019intermediazione finanziaria) dall\u2019elenco dei reati rilevanti ai sensi della normativa 231\/2001, cos\u00ec sottraendo l\u2019intermediario finanziario dalla responsabilit\u00e0 amministrativa per l\u2019illecito del promotore.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>De iure condendo<\/em>, la previsione di una responsabilit\u00e0 di cui al d.lgs. 231 del 2001 in capo all\u2019intermediario abilitato &#8211; anche per le ipotesi di appropriazione indebita e truffa semplice &#8211; potrebbe invece determinare un maggior rigore nella selezione dei collaboratori, ovvero, dei promotori finanziari da parte degli istituti finanziari e, vieppi\u00f9, una maggior attenzione nell\u2019organizzazione della persona giuridica, in vista della prevenzione dal rischio della commissione dei medesimi reati ad opera del \u201c<em>soggetto qualificato<\/em>\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>(di Andrea Orabona e Giulia Piva) L\u2019art. 31 del D.Lvo 58\/1998 definisce il promotore finanziario come la persona fisica che, previa iscrizione all\u2019Albo speciale di riferimento, esercita in modo professionale <\/p>\n","protected":false},"author":1377,"featured_media":6624,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[11,31,5,1662,1],"tags":[238,1668,1669,916],"class_list":["post-6878","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-rubriche-giuridiche","category-diritto-penale-dimpresa","category-fascicoli","category-numero-di-marzo-2016","category-news","tag-d-lgs-231-2001","tag-intermediario-finanziario","tag-promotore-finanziario","tag-tuf"],"translation":{"provider":"WPGlobus","version":"3.0.2","language":"es","enabled_languages":["it","en","es"],"languages":{"it":{"title":true,"content":true,"excerpt":false},"en":{"title":false,"content":false,"excerpt":false},"es":{"title":false,"content":false,"excerpt":false}}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6878","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1377"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6878"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6878\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6879,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6878\/revisions\/6879"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/6624"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6878"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=6878"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=6878"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}