{"id":6959,"date":"2016-05-31T22:19:02","date_gmt":"2016-05-31T20:19:02","guid":{"rendered":"http:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=6959"},"modified":"2016-08-24T16:10:56","modified_gmt":"2016-08-24T14:10:56","slug":"il-segmento-artisti-affermati-avant-garde-market-settima-parte","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/il-segmento-artisti-affermati-avant-garde-market-settima-parte\/","title":{"rendered":"Il segmento artisti affermati (Avant-Garde Market) \u2013 settima parte"},"content":{"rendered":"<p align=\"JUSTIFY\"><strong>(di Marco Guenzi)<\/strong><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-size: medium;\">Con il presente articolo si conclude la disamina sul mercato degli artisti affermati (<\/span><span style=\"font-size: medium;\"><i>Avant-Garde Market<\/i><\/span><span style=\"font-size: medium;\">). Si affronter\u00e0 in particolare la tematica delle politiche pubbliche, andando a vedere quali misure possono essere messe in atto al fine di risolvere i diversi problemi che affliggono questo settore fin qui evidenziati e quindi ottenere un pi\u00f9 efficiente funzionamento del mercato.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-size: medium;\"><b>Art service e art stock e bisogno di una politica pubblica<\/b><\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-size: medium;\">Con il crescere della notoriet\u00e0 degli artisti (che si presume sia basata sulla scoperta del loro talento) aumenta anche la richiesta di servizi espositivi (<\/span><span style=\"font-size: medium;\"><i>art service demand<\/i><\/span><span style=\"font-size: medium;\">) da parte del pubblico. Tuttavia, a causa delle maggiori quotazioni di mercato del segmento <\/span><span style=\"font-size: medium;\"><i>Avant-Garde<\/i><\/span><span style=\"font-size: medium;\"> rispetto ai settori esaminati in precedenza, gran parte del pubblico di appassionati non pu\u00f2 permettersi l\u2019acquisto di opere, ma si accontenta di apprezzarle nella sede di una galleria o al massimo appendendo una riproduzione nel proprio salotto di casa. Si pu\u00f2 quindi dire che la domanda di servizi espositivi nel mercato <\/span><span style=\"font-size: medium;\"><i>Avant-Garde<\/i><\/span><span style=\"font-size: medium;\"> sia molto maggiore rispetto a quella di propriet\u00e0 (<\/span><span style=\"font-size: medium;\"><i>art stock demand<\/i><\/span><span style=\"font-size: medium;\">), come illustrato nella <\/span><span style=\"font-size: medium;\">figura 1<\/span><span style=\"font-size: medium;\">.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><a href=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.economiaediritto.it\/wp-content\/uploads\/2016\/05\/Figura29-1.jpg\"><img decoding=\"async\" data-attachment-id=\"6960\" data-permalink=\"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/il-segmento-artisti-affermati-avant-garde-market-settima-parte\/figura29-1\/\" data-orig-file=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.economiaediritto.it\/wp-content\/uploads\/2016\/05\/Figura29-1.jpg?fit=800%2C600&amp;ssl=1\" data-orig-size=\"800,600\" data-comments-opened=\"0\" data-image-meta=\"{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}\" data-image-title=\"Figura29-1\" data-image-description=\"\" data-image-caption=\"\" data-medium-file=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.economiaediritto.it\/wp-content\/uploads\/2016\/05\/Figura29-1.jpg?fit=300%2C225&amp;ssl=1\" data-large-file=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.economiaediritto.it\/wp-content\/uploads\/2016\/05\/Figura29-1.jpg?fit=700%2C525&amp;ssl=1\" tabindex=\"0\" role=\"button\" class=\"alignleft size-full wp-image-6960\" src=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.economiaediritto.it\/wp-content\/uploads\/2016\/05\/Figura29-1.jpg?resize=700%2C525\" alt=\"Figura29-1\" width=\"700\" height=\"525\" srcset=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.economiaediritto.it\/wp-content\/uploads\/2016\/05\/Figura29-1.jpg?w=800&amp;ssl=1 800w, https:\/\/i0.wp.com\/www.economiaediritto.it\/wp-content\/uploads\/2016\/05\/Figura29-1.jpg?resize=300%2C225&amp;ssl=1 300w, https:\/\/i0.wp.com\/www.economiaediritto.it\/wp-content\/uploads\/2016\/05\/Figura29-1.jpg?resize=600%2C450&amp;ssl=1 600w\" sizes=\"(max-width: 700px) 100vw, 700px\" data-recalc-dims=\"1\" \/><\/a><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-size: medium;\">Nel mercato degli artisti affermati vengono quindi a crearsi due categorie nettamente differenziate di utenti: il pubblico, fruitore di <\/span><span style=\"font-size: medium;\"><i>art service<\/i><\/span><span style=\"font-size: medium;\">, e i collezionisti-investitori, che comprano <\/span><span style=\"font-size: medium;\"><i>art stock<\/i><\/span><span style=\"font-size: medium;\">. Nonostante ci\u00f2 \u00e8 interessante constatare che domanda di <\/span><span style=\"font-size: medium;\"><i>art service<\/i><\/span><span style=\"font-size: medium;\"> e domanda di <\/span><span style=\"font-size: medium;\"><i>art stock<\/i><\/span><span style=\"font-size: medium;\"> sono in realt\u00e0 intimamente correlate. La domanda di <\/span><span style=\"font-size: medium;\"><i>art service<\/i><\/span><span style=\"font-size: medium;\"> dovrebbe in teoria essere in funzione del talento degli artisti. In un recente articolo<\/span><a class=\"sdfootnoteanc\" href=\"http:\/\/www.economiaediritto.it\/wp-admin\/post-new.php#sdfootnote1sym\" name=\"sdfootnote1anc\"><sup><span style=\"font-size: xx-small;\">1<\/span><\/sup><\/a><span style=\"font-size: medium;\"> si \u00e8 visto invece che il loro talento in realt\u00e0 spesso non riesce ad essere apprezzato direttamente dal pubblico e il consumatore di arte ha bisogno di fattori di rinforzo, primo fra tutti le scelte espositive degli esponenti del mondo della cultura, che tendono a plasmare il gusto artistico. Tali scelte purtroppo non sempre sono libere e disinteressate a causa di intrecci nei ruoli e di conflitti di interesse all\u2019interno del sistema. Ne consegue che il mercato e gli interessi economici influenzino fortemente le politiche culturali, e quindi anche la percezione del talento artistico. Il mercato, poich\u00e9 ha tutto l\u2019interesse che gli investimenti promozionali effettuati abbiano un maggior ritorno possibile, tende naturalmente voler conservare lo \u201c<\/span><span style=\"font-size: medium;\"><i>status quo<\/i><\/span><span style=\"font-size: medium;\"> del gusto\u201d per lunghi periodi, fino a quando non potr\u00e0 pi\u00f9 arginare i messaggi di rottura delle avanguardie, che si faranno avanti con prepotenza, rappresentando l\u2019unica via in grado di scardinare (quando ci riescono) tali meccanismi.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-size: medium;\">Ma d\u2019altro canto anche la domanda di <\/span><span style=\"font-size: medium;\"><i>art stock<\/i><\/span><span style=\"font-size: medium;\">, che fa capo in gran parte al collezionismo privato ed istituzionale, si nutre del fatto che l\u2019artista abbia acquisito una notoriet\u00e0 presso un pubblico pi\u00f9 vasto. Sotto questo punto di vista quindi dipende a sua volta dalla domanda di <\/span><span style=\"font-size: medium;\"><i>art service<\/i><\/span><span style=\"font-size: medium;\">, secondo un meccanismo di relazione circolare. In questo senso un messaggio di rottura di un artista di avanguardia pu\u00f2 far breccia presso esponenti della cultura, pubblico e mercato.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-size: medium;\">Si pu\u00f2 quindi dire che cultura e mercato, talento e marketing, siano le due facce di un\u2019unica medaglia, inscindibilmente unite tra di loro. Il problema \u00e8 che senza una adeguata regolamentazione del mercato e interventi mirati di politica economica, gli interessi privati (di pochi) tendono a prevalere su quelli pubblici (di molti), a discapito della cultura e dello sviluppo della nostra societ\u00e0. Urge quindi un intervento pubblico che disciplini meglio il mercato, andando a scindere quei connubi di interessi che ne impediscono un funzionamento efficiente.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-size: medium;\"><b>Inefficienze del mercato e politiche pubbliche<\/b><\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-size: medium;\">Un intervento pubblico nel settore <\/span><span style=\"font-size: medium;\"><i>Avant-Garde<\/i><\/span><span style=\"font-size: medium;\"> deve indirizzarsi verso quelle problematiche, evidenziate nei passati articoli, che impediscono un efficiente funzionamento di questo segmento sia da un punto di vista economico che culturale.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-size: medium;\">Va rilevato che, poich\u00e9 il mercato <\/span><span style=\"font-size: medium;\"><i>Avant-Garde<\/i><\/span><span style=\"font-size: medium;\"> assume, come d\u2019altronde i mercati finanziari, una dimensione globale, \u00e8 necessaria un\u2019armonizzazione tra le diversi aspetti legali, economici, e fiscali, che riguardano i vari operatori del mercato. In tal caso \u00e8 auspicabile che le politiche economiche relative al mercato <\/span><span style=\"font-size: medium;\"><i>Avant-Garde <\/i><\/span><span style=\"font-size: medium;\">siano concertate ad un livello pi\u00f9 alto che quello della singola nazione.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-size: medium;\"><i>Il problema della rilevanza dell\u2019investimento<\/i><\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-size: medium;\">Una prima questione che riguarda questo segmento \u00e8 l\u2019entit\u00e0 dei prezzi delle opere: se nei comparti sottostanti le cifre per l\u2019acquisto di un\u2019opera riguardavano le migliaia o al massimo le decine di migliaia di Euro, per gli artisti affermati si riscontrano quotazioni spesso nell\u2019ordine delle centinaia di migliaia, che possono raggiungere talvolta il milione di Euro.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-size: medium;\">Si capisce che tali quotazioni rendono l\u2019investimento in questo settore appannaggio di pochi fortunati individui dalle notevoli disponibilit\u00e0 finanziarie (HNWI, VHNWI e UHNWI<\/span><a class=\"sdfootnoteanc\" href=\"http:\/\/www.economiaediritto.it\/wp-admin\/post-new.php#sdfootnote2sym\" name=\"sdfootnote2anc\"><sup><span style=\"font-size: xx-small;\">2<\/span><\/sup><\/a><span style=\"font-size: medium;\">), tenuto anche conto che non \u00e8 prassi richiedere finanziamenti per l\u2019acquisto di opere d\u2019arte, non trattandosi di bene strumentali (come la casa o l\u2019automobile). Il discorso poi non riguarda soltanto la disponibilit\u00e0 di fondi per l\u2019acquisto, ma anche la necessit\u00e0 di diversificare il rischio del proprio portafoglio investimenti.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-size: medium;\">Questo segmento quindi risulta di per s\u00e9 essere fuori mercato per tanti piccoli risparmiatori che vogliono investire in artisti contemporanei di un certo rilievo, qualunque sia la loro motivazione: sia essa per passione, che per motivi di status o di investimento e diversificazione del rischio.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-size: medium;\">A tal fine si prospettano alcune soluzioni. Da una parte pu\u00f2 essere utile l\u2019istituzione anche nel nostro paese dei fondi di investimento in arte contemporanea. Al momento attuale la Banca d\u2019Italia non ha dato l\u2019autorizzazione a procedere per tali fondi<\/span><a class=\"sdfootnoteanc\" href=\"http:\/\/www.economiaediritto.it\/wp-admin\/post-new.php#sdfootnote3sym\" name=\"sdfootnote3anc\"><sup><span style=\"font-size: xx-small;\">3<\/span><\/sup><\/a><span style=\"font-size: medium;\">, mentre essi attualmente sono presenti in numerosi altri paesi<\/span><a class=\"sdfootnoteanc\" href=\"http:\/\/www.economiaediritto.it\/wp-admin\/post-new.php#sdfootnote4sym\" name=\"sdfootnote4anc\"><sup><span style=\"font-size: xx-small;\">4<\/span><\/sup><\/a><span style=\"font-size: medium;\">.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-size: medium;\">I fondi di investimento in arte contemporanea svolgono il compito di rendere accessibili i segmenti superiori del mercato dell\u2019arte a tutti quei piccoli investitori, che per tutta una serie di ragioni non hanno la possibilit\u00e0 di investire nel settore, dando quindi vita ad un processo di \u201c<\/span><span style=\"font-size: medium;\"><i>securitization<\/i><\/span><span style=\"font-size: medium;\">\u201d. In particolare i fondi di investimento permettono: un investimento ridotto in termini di importo; la diversificazione del portafoglio in un\u2019ottica di copertura (<\/span><span style=\"font-size: medium;\"><i>hedge<\/i><\/span><span style=\"font-size: medium;\">), tenendo conto che i rendimenti dei mercati finanziari e quello dell\u2019arte hanno un bassissimo grado di correlazione;<\/span> <span style=\"font-size: medium;\"> la possibilit\u00e0 di colmare la mancanza di<\/span><span style=\"font-size: medium;\"><i> expertise<\/i><\/span><span style=\"font-size: medium;\"> (nei contatti e nella conduzione di una trattativa, nell\u2019apprezzamento del valore dell\u2019opera, nella verifica dell\u2019autenticit\u00e0 e tanti altri..), che come si \u00e8 visto d\u00e0 origine a tutta una serie di azzardi morali; lo sfruttamento di economie di scala e del potere contrattuale, grazie ai grandi capitali a disposizione rispetto ai singoli investitori. Per contro tali fondi trovano evidenti limiti nel non permettere la possibilit\u00e0 del possesso del bene (e quindi il godimento dell\u2019art service)<\/span><a class=\"sdfootnoteanc\" href=\"http:\/\/www.economiaediritto.it\/wp-admin\/post-new.php#sdfootnote5sym\" name=\"sdfootnote5anc\"><sup><span style=\"font-size: xx-small;\">5<\/span><\/sup><\/a><span style=\"font-size: medium;\">; nell\u2019orizzonte temporale di medio-lungo periodo dell\u2019investimento (in genere di 10 anni), dovuto alla necessit\u00e0 di neutralizzazione degli alti costi di transazione; nella bassa liquidit\u00e0, nell\u2019inattendibilit\u00e0 degli indici dell\u2019arte su cui si basano le valutazioni dei fondi e quindi nella difficolt\u00e0 di avere quotazione <\/span><span style=\"font-size: medium;\"><i>market-to-market<\/i><\/span><span style=\"font-size: medium;\">, che si traduce in un impedimento nel riacquisire il capitale investito in tempi brevi; nell\u2019impossibilit\u00e0 di speculare al ribasso attraverso strumenti derivati o vendita allo scoperto; nella forte volatilit\u00e0 del mercato<\/span><a class=\"sdfootnoteanc\" href=\"http:\/\/www.economiaediritto.it\/wp-admin\/post-new.php#sdfootnote6sym\" name=\"sdfootnote6anc\"><sup><span style=\"font-size: xx-small;\">6<\/span><\/sup><\/a><span style=\"font-size: medium;\">; nell\u2019alto livello dei costi di gestione e delle commissioni; nella presenza di conflitti di interesse interni al sistema accompagnati da un\u2019assenza sia di regole che di controlli (non vi \u00e8 alcuna legislazione in materia che prevede <\/span><span style=\"font-size: medium;\"><i>chinese walls<\/i><\/span><span style=\"font-size: medium;\">, come negli intermediari finanziari), che possono dar luogo a frodi e comportamenti sleali<\/span><a class=\"sdfootnoteanc\" href=\"http:\/\/www.economiaediritto.it\/wp-admin\/post-new.php#sdfootnote7sym\" name=\"sdfootnote7anc\"><sup><span style=\"font-size: xx-small;\">7<\/span><\/sup><\/a><span style=\"font-size: medium;\">.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-size: medium;\">I fondi di investimento non trovano inoltre simpatie all\u2019interno del sistema, soprattutto da parte dei mercanti d\u2019arte, perch\u00e9 la loro presenza porterebbe ad una maggiore liquidit\u00e0 e trasparenza del mercato, andando quindi a minare i privilegi di coloro che speculano sull\u2019opacit\u00e0 dei prezzi e sulla mancanza di regole<\/span><a class=\"sdfootnoteanc\" href=\"http:\/\/www.economiaediritto.it\/wp-admin\/post-new.php#sdfootnote8sym\" name=\"sdfootnote8anc\"><sup><span style=\"font-size: xx-small;\">8<\/span><\/sup><\/a><span style=\"font-size: medium;\">. Questi quindi potrebbero decidere di ostacolare in maniera corporativa l\u2019operato dei fondi evitando di effettuare transazioni con loro.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-size: medium;\">Accanto quindi all\u2019istituzione dei fondi di investimento in arte contemporanea, \u00e8 necessario che si creino quelle condizioni, quell\u2019<\/span><span style=\"font-size: medium;\"><i>humus<\/i><\/span><span style=\"font-size: medium;\">, che possa favorire il loro sviluppo, senza il quale essi sono destinati a vivere in maniera asfittica. In tal senso \u00e8 innanzitutto auspicabile un riordino pi\u00f9 generale del sistema nella direzione di una maggiore efficienza, tema pi\u00f9 volte affrontato in questa sede. Accanto a ci\u00f2 sar\u00e0 fondamentale che il settore dei fondi di investimento in arte sia fortemente regolamentato e che ci sia la presenza di un organismo preposto al suo controllo (che potrebbe essere ad esempio la Banca d\u2019Italia o un\u2019istituzione preposta <\/span><span style=\"font-size: medium;\"><i>ad hoc<\/i><\/span><span style=\"font-size: medium;\"> con poteri a livello nazionale, al contrario di quelli regionali delle sovraintendenze, una \u201cConsArte\u201d<\/span><a class=\"sdfootnoteanc\" href=\"http:\/\/www.economiaediritto.it\/wp-admin\/post-new.php#sdfootnote9sym\" name=\"sdfootnote9anc\"><sup><span style=\"font-size: xx-small;\">9<\/span><\/sup><\/a><span style=\"font-size: medium;\"> insomma, alla stregua della Consob per la Borsa).<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-size: medium;\">Una soluzione alternativa, o meglio complementare, ai fondi di investimento potrebbe essere l\u2019istituzione nel nostro ordinamento di una nuova figura contrattuale, \u201cla multipropriet\u00e0 applicata alle opere d\u2019arte, estendendo anche all\u2019arte il concetto di multipropriet\u00e0 azionaria, ora di sola pertinenza del settore immobiliare, e rendendo quindi possibile, in riferimento alle singole opere, la compartecipazione alla propriet\u00e0 di diversi soggetti in diverse quote (azioni) e diritti di utilizzo del bene (di pertinenza ai soli possessori di azioni privilegiate), cos\u00ec da evitare l\u2019insorgere di possibili conflitti di interessi in seno all\u2019attivit\u00e0 di mediazione. In questo senso verrebbe anche rivisto il concetto di finalit\u00e0 della comunione del bene, che non si riferirebbe pi\u00f9 al solo godimento dell\u2019opera (come prevede la compropriet\u00e0), ma anche al suo utilizzo per fini diversi, tra cui quello locativo (come prevede la multipropriet\u00e0)\u201d<\/span><a class=\"sdfootnoteanc\" href=\"http:\/\/www.economiaediritto.it\/wp-admin\/post-new.php#sdfootnote10sym\" name=\"sdfootnote10anc\"><sup><span style=\"font-size: xx-small;\">10<\/span><\/sup><\/a><span style=\"font-size: medium;\">.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-size: medium;\">In particolare tale forma di compartecipazione, che pu\u00f2 riguardare un singolo lavoro, come pure una produzione pi\u00f9 vasta, pu\u00f2 trovare come interessati sia l\u2019artista, sia la galleria, sia il collezionista. Tale rapporto potrebbe essere costituito su pi\u00f9 livelli, per cui il collezionista pagherebbe all\u2019artista e alla galleria parte del prezzo di acquisto pattuito, spartito secondo accordi tra questi ultimi, in cambio di azioni che gli garantiscono del diritto di possesso (godimento dell\u2019opera), di locazione e di rivendita. Cos\u00ec si pu\u00f2 dire che il collezionista in cambio di uno sconto sull\u2019opera spartisce con la galleria e l\u2019artista gli eventuali <\/span><span style=\"font-size: medium;\"><i>capital gain<\/i><\/span><span style=\"font-size: medium;\"> ottenuti dalla sua rivendita in misura pari alle quote azionarie. All\u2019interno dello stesso contratto si pu\u00f2 prevedere un diritto di prelazione sulla vendita per il gallerista o l\u2019artista, in modo da evitare un passaggio di propriet\u00e0 che possa danneggiare la loro reputazione, e un diritto di veto in caso di vendita prematura o attraverso il circuito delle aste, che si esaurisce dopo un certo numero di anni. <\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-size: medium;\">Secondo tale formula (che certo non semplice da un punto di vista giuridico ed \u00e8 per questo motivo che andrebbe uniformata), sarebbe possibile mettere in atto delle collaborazioni a tutto campo, scongiurando ogni tipo di azzardo morale<\/span><a class=\"sdfootnoteanc\" href=\"http:\/\/www.economiaediritto.it\/wp-admin\/post-new.php#sdfootnote11sym\" name=\"sdfootnote11anc\"><sup><span style=\"font-size: xx-small;\">11<\/span><\/sup><\/a><span style=\"font-size: medium;\">.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-size: medium;\"><i>Il problema dei falsi<\/i><\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-size: medium;\">Nello scorso numero si \u00e8 evidenziato che il problema dei falsi affligge fortemente il settore <\/span><span style=\"font-size: medium;\"><i>Avant-Garde<\/i><\/span><span style=\"font-size: medium;\">, andando a minare la fiducia di molti collezionisti disposti ad investire nel settore. Se attualmente il lavoro di attestazione dell\u2019autenticit\u00e0 di un\u2019opera \u00e8 portato avanti dagli artisti stessi attraverso l\u2019utilizzo di certificati firmati (tuttavia anch\u2019essi facilmente falsificabili), o dalle fondazioni e dagli eredi nel caso di una sua scomparsa, tuttavia tale soluzione si \u00e8 visto essere potenzialmente incline a ricatti da parte dei collezionisti o da truffe da parte degli artisti (o degli eredi).<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-size: medium;\">Una soluzione pi\u00f9 articolata e complessa, ma sicuramente pi\u00f9 efficace, \u00e8 l\u2019istituzione di un registro pubblico di tutte le transazioni, che dovrebbe contenere i dati delle controparti, cos\u00ec da poter tracciare la provenienza delle opere. Tale registro inoltre dovrebbe contenere la data della transazione, eventuali intermediari e l\u2019importo (utilizzabile per fini fiscali o di prelievo del diritto d\u2019autore). Naturalmente la portata di una simile misura potrebbe essere notevole, sia perch\u00e9 permetterebbe la tracciabilit\u00e0 dei passaggi di propriet\u00e0 delle opere e quindi la soluzione al problema dell\u2019autenticit\u00e0, sia perch\u00e9 consentirebbe il monitoraggio sull\u2019utilizzo di fondi illeciti (riciclaggio o evasione fiscale) nell\u2019acquisto di opere, fenomeno purtroppo fortemente presente in questo settore. E\u2019 tuttavia prevedibile che l\u2019istituzione di una banca dati delle transazioni vedrebbe una forte opposizione da gran parte dei collezionisti per l\u2019ovvio motivo che essi vogliono rimanere nell\u2019anonimato. Una soluzione in questo senso potrebbe essere che esso sia consultabile solo ad uso interno dai rappresentanti dell\u2019istituzione preposta al controllo del mercato (ad es. la \u201cConsArte\u201d), che sarebbe poi incaricata di fornire i certificati di autenticit\u00e0 delle opere.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-size: medium;\">L\u2019istituzione di un pubblico registro delle transazioni in arte va inoltre nella direzione di prevenire il furto di opere e potrebbe essere integrato con la banca dati, recentemente istituita nel nostro paese<\/span><a class=\"sdfootnoteanc\" href=\"http:\/\/www.economiaediritto.it\/wp-admin\/post-new.php#sdfootnote12sym\" name=\"sdfootnote12anc\"><sup><span style=\"font-size: xx-small;\">12<\/span><\/sup><\/a><span style=\"font-size: medium;\">, delle opere illecitamente sottratte, al fine di contrastare questa tipologia di reato. Infine un <\/span><span style=\"font-size: medium;\"><i>database<\/i><\/span><span style=\"font-size: medium;\"> pubblico che riporti tutti i prezzi delle transazioni (senza necessariamente riportare i nomi delle controparti), oltre naturalmente a garantire una maggiore trasparenza del mercato, verrebbe a minare le operazioni speculative portate avanti tramite le cosiddette \u201c<\/span><span style=\"font-size: medium;\"><i>chandeliers\u2019 bidding<\/i><\/span><span style=\"font-size: medium;\">\u201d, argomento che si avr\u00e0 modo di approfondire trattando il segmento <\/span><span style=\"font-size: medium;\"><i>High End<\/i><\/span><span style=\"font-size: medium;\">.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-size: medium;\"><i>Il problema dell\u2019inefficienza informativa e dell\u2019opinion making<\/i><\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-size: medium;\">Il mercato <\/span><span style=\"font-size: medium;\"><i>Avant-Garde<\/i><\/span><span style=\"font-size: medium;\">, sebbene si \u00e8 visto presenti minori inefficienze informative rispetto ai segmenti inferiori, \u00e8 fortemente condizionato dall\u2019attivit\u00e0 di <\/span><span style=\"font-size: medium;\"><i>opinion-making<\/i><\/span><span style=\"font-size: medium;\"> svolta dai personaggi pi\u00f9 influenti del sistema dell\u2019arte.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-size: medium;\">Se da una parte tale attivit\u00e0 risulti pienamente legittima quando si tratta di una semplice espressione di un proprio parere, tuttavia essa pu\u00f2 diventare discutibile e problematica nel caso sussistano da parte di chi la svolge evidenti conflitti di interesse. Cos\u00ec un critico che si dichiara indipendente, che abbia invece un contratto con una galleria, sar\u00e0 interessato a tessere elogi nei confronti degli artisti di quest\u2019ultima; d\u2019altra parte un importante collezionista si render\u00e0 disponibile a comprare un artista emergente se la galleria gli conceder\u00e0 l\u2019opportunit\u00e0 di accedere a dei pezzi importanti della sua collezione; la galleria o il collezionista a sua volta potranno chiedere ad un museo il lancio con una mostra di un artista emergente (o il suo acquisto nella collezione) in cambio di un prestito di opere di artisti rinomati; e come questi si possono citare tanti altri casi di intrecci e scambi di favore tra personaggi del sistema dell\u2019arte.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-size: medium;\">I conflitti di interesse risultano quindi essere un forte limite all\u2019efficienza informativa e andrebbero regolamentati vietando la possibilit\u00e0 di tali commistioni e di comportamenti non deontologici, come avviene ad esempio nei mercati finanziari per mezzo dei <\/span><span style=\"font-size: medium;\"><i>chinese wall,<\/i><\/span><span style=\"font-size: medium;\">. Queste misure sarebbero inoltre a tutela di chi intende invece svolgere il lavoro in modo professionale e trasparente. Oltre al sistema di regole andr\u00e0 anche in questo caso prevista una \u201cConsArte\u201d dedita al controllo del sistema, che abbia quindi a sua disposizione degli strumenti sanzionatori e di divieto per far applicare la normativa<\/span><a class=\"sdfootnoteanc\" href=\"http:\/\/www.economiaediritto.it\/wp-admin\/post-new.php#sdfootnote13sym\" name=\"sdfootnote13anc\"><sup><span style=\"font-size: xx-small;\">13<\/span><\/sup><\/a><span style=\"font-size: medium;\">.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-size: medium;\">Sebbene i conflitti di interesse rappresentino la problematica pi\u00f9 comune dal punto di vista informativo, ve ne sono tuttavia di meno comuni ma ben pi\u00f9 gravi. Il mercato dell\u2019arte infatti non risulta regolamentato n\u00e9 rispetto all\u2019<\/span><span style=\"font-size: medium;\"><i>insider trading <\/i><\/span><span style=\"font-size: medium;\">n\u00e9 nei confronti dell\u2019aggiotaggio, comportamenti che nel sistema finanziario sono riconosciuti come reati.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-size: medium;\">Se ad esempio sono il curatore di una biennale potr\u00f2 tranquillamente dire in modo confidenziale ad un mio amico collezionista chi sono gli artisti invitati, cos\u00ec che egli possa comprarne le opere prima che la notizia sia resa ufficiale, senza pericolo di incorrere in gravi sanzioni (al momento attuale ci\u00f2 pu\u00f2 essere bandito solo da un regolamento interno della manifestazione). Allo stesso modo se un collezionista decidesse di mettere in giro notizie tendenziose che vogliano mettere in buona luce un artista, ad esempio quella di una prossima mostra personale presso un importante museo, al fine di farne salire le quotazioni e poi vendere le opere in portafoglio, anche tutto ci\u00f2 risulta al momento lecito. Un altro comportamento poco deontologico, che provoca in maniera tendenziosa una turbativa del mercato \u00e8 costituito dal <\/span><span style=\"font-size: medium;\"><i>bulk selling<\/i><\/span><span style=\"font-size: medium;\">, ovvero la vendita in blocco di un notevole quantitativo di opere di un artista da parte di un collezionista. Tale operazione, portata avanti per capitalizzare le vendite, ha l\u2019effetto immediato di deprimere il mercato, facendo irrimediabilmente precipitare le quotazioni in una spirale al ribasso, e di dare un forte segnale negativo agli operatori, mettendo a rischio la carriera dell\u2019artista<\/span><a class=\"sdfootnoteanc\" href=\"http:\/\/www.economiaediritto.it\/wp-admin\/post-new.php#sdfootnote14sym\" name=\"sdfootnote14anc\"><sup><span style=\"font-size: xx-small;\">14<\/span><\/sup><\/a><span style=\"font-size: medium;\">. Va da s\u00e9 che anche in questi casi tali comportamenti andrebbero regolamentati e andrebbe preposto un apposito organismo di vigilanza.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-size: medium;\"><i>Il problema dell\u2019azzardo morale e del free riding<\/i><\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-size: medium;\">Nel corso dei passati articoli si \u00e8 evidenziato il sussistere di azzardi morali e comportamenti di <\/span><span style=\"font-size: medium;\"><i>free riding<\/i><\/span><span style=\"font-size: medium;\"> che penalizzano la scelta delle gallerie di scoperta di artisti d\u2019avanguardia rispetto a quelli pi\u00f9 sicuri \u201cdi mercato\u201d, con la conseguenza di impedire a voci che potrebbero avere un posto importante nel panorama culturale di farsi sentire. In particolare si \u00e8 visto che gli artisti innovativi, oltre a presentare un rischio legato a un loro non immediato apprezzamento da parte del sistema (il che comporta la necessit\u00e0 di forti investimenti da parte delle gallerie), una volta ottenuto l\u2019agognato successo, possono decidere di lasciare prematuramente la propria galleria di scoperta, prima che questa possa aver avuto un ritorno dei propri investimenti, per passare a una pi\u00f9 importante, tradizionale o di <\/span><span style=\"font-size: medium;\"><i>brand<\/i><\/span><span style=\"font-size: medium;\">. Da questo punto di vista la nuova galleria si troverebbe nella situazione di poter approfittare in maniera gratuita degli investimenti effettuati dalla precedente, fenomeno denominato in economia con il termine <\/span><span style=\"font-size: medium;\"><i>free-riding<\/i><\/span><span style=\"font-size: medium;\">. Si \u00e8 visto inoltre che le gallerie di scoperta potrebbero s\u00ec cautelarsi tramite l\u2019acquisto in blocco di opere dell\u2019artista, ma ci\u00f2 non costituirebbe una soluzione ottimale per quest\u2019ultimo, perch\u00e9 andrebbe a comprometterne il potere di mercato e in ultima analisi la carriera. Altri casi gi\u00e0 visti sono ad esempio quello che la galleria utilizzi il talento o la fama dell\u2019artista come <\/span><span style=\"font-size: medium;\"><i>asset, <\/i><\/span><span style=\"font-size: medium;\">ma non investa invece in maniera rilevante su di lui; oppure che il gallerista che venda un\u2019opera a pieno prezzo e dica all\u2019artista di aver fatto uno sconto, per prendersi un maggior margine sulle vendite; o d\u2019altra parte che l\u2019artista bypassi la galleria che lo rappresenta e venda direttamente al collezionista.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-size: medium;\">Il metodo pi\u00f9 efficace per contrastare i fenomeni del <\/span><span style=\"font-size: medium;\"><i>moral hazard<\/i><\/span><span style=\"font-size: medium;\"> e del <\/span><span style=\"font-size: medium;\"><i>free-riding<\/i><\/span><span style=\"font-size: medium;\"> \u00e8 quello di costruire nel mercato relazioni di lungo termine. Il mercato non diventa pi\u00f9 quindi anonimo ma, poich\u00e9 i giochi sono ripetuti infinite volte, secondo la <\/span><span style=\"font-size: medium;\"><i>Games Theory<\/i><\/span><span style=\"font-size: medium;\"> viene a crearsi una convenienza da ambo le parti a comportamenti cooperativi.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-size: medium;\">Una lunga durata dei rapporti pu\u00f2 essere facilitata in diversi modi. Innanzitutto attraverso una <\/span><span style=\"font-size: medium;\"><i>moral suasion<\/i><\/span><span style=\"font-size: medium;\"> data da un controllo sociale reciproco degli operatori che agiscono all\u2019interno del sistema. In tal senso le moderne tecnologie come Internet e i <\/span><span style=\"font-size: medium;\"><i>social network<\/i><\/span><span style=\"font-size: medium;\"> facilitano fortemente tale azione, poich\u00e9 comportamenti poco deontologici vengono immediatamente pubblicizzati e messi alla berlina. Da questo punto di vista sarebbe interessante arrivare allo sviluppo di una piattaforma (pubblica o privata) che faccia da garante delle transazioni, tenga traccia di un registro pubblico, permetta un feed-back tramite recensioni da parte delle controparti e sia consultabile dagli operatori sul modello AirBnB.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-size: medium;\">Inoltre \u00e8 possibile prevedere un intervento pubblico in due direzioni. Da una parte \u00e8 interessante prendere in considerazione l\u2019istituzione di un Albo degli <\/span><span style=\"font-size: medium;\"><i>Art Advisors<\/i><\/span><span style=\"font-size: medium;\">,<\/span><a class=\"sdfootnoteanc\" href=\"http:\/\/www.economiaediritto.it\/wp-admin\/post-new.php#sdfootnote15sym\" name=\"sdfootnote15anc\"><sup><span style=\"font-size: xx-small;\">15<\/span><\/sup><\/a><span style=\"font-size: medium;\"> con valenza nazionale o ancor meglio internazionale, in grado di certificare la corretta formazione tecnica e un comportamento incensurato dei consulenti d\u2019arte contemporanea, che andrebbero quindi a svolgere oltre al ruolo di indirizzamento, anche quello di garanzia nelle transazioni tra collezionisti e gallerie e artisti. Dall\u2019altra potrebbero essere previste agevolazioni fiscali per entrambe le controparti nel caso di collaborazioni tra artisti e galleristi che superino la durata di un certo numero di anni.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-size: medium;\">Se tutte le misure delineate sono state analizzate in riferimento al segmento degli artisti affermati, l\u2019<\/span><span style=\"font-size: medium;\"><i>Avant-Garde<\/i><\/span><span style=\"font-size: medium;\">, dall\u2019altra esse ben si adattano anche a quello degli artisti celebrit\u00e0, il <\/span><span style=\"font-size: medium;\"><i>Classical Contemporary<\/i><\/span><span style=\"font-size: medium;\"> o <\/span><span style=\"font-size: medium;\"><i>High End Market<\/i><\/span><span style=\"font-size: medium;\">, che si inizier\u00e0 a trattare dal prossimo articolo.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><strong>Note<\/strong><\/p>\n<div id=\"sdfootnote1\">\n<p><span style=\"font-size: small;\"><a class=\"sdfootnotesym\" href=\"http:\/\/www.economiaediritto.it\/wp-admin\/post-new.php#sdfootnote1anc\" name=\"sdfootnote1sym\">1<\/a><sup>\u0002<\/sup> Guenzi M. (2016), \u201cIl mercato degli artisti affermati (Avanguarde Market) &#8211; quinta parte\u201d, <i>Economia e Diritto<\/i>, n. 3.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<div id=\"sdfootnote2\">\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-size: small;\"><a class=\"sdfootnotesym\" href=\"http:\/\/www.economiaediritto.it\/wp-admin\/post-new.php#sdfootnote2anc\" name=\"sdfootnote2sym\">2<\/a><sup>\u0002<\/sup> Secondo le definizioni correnti in uso nel Private Baking gli High Net Worth Individuals sono individui dalle disponibilit\u00e0 finanziarie superiori al milione di Euro. I Very High Net Worth Individuals possono contare invece su risorse finanziarie superiori a 5 milioni. Gli Ultra High Net Worth Individuals ne dispongono pi\u00f9 di 30.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<div id=\"sdfootnote3\">\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-size: small;\"><a class=\"sdfootnotesym\" href=\"http:\/\/www.economiaediritto.it\/wp-admin\/post-new.php#sdfootnote3anc\" name=\"sdfootnote3sym\">3<\/a><sup>\u0002<\/sup> Ad eccezione del \u201cPinacotheca\u201d di Vegagest autorizzato da Banca d&#8217;Italia, che non investe tuttavia in arte contemporanea (Pirrelli M., <i>La corsa ai fondi d&#8217;investimento in arte<\/i>, in \u201c Il sole 24h\u201d del 1 dicembre 2007).<\/span><\/p>\n<\/div>\n<div id=\"sdfootnote4\">\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-size: small;\"><a class=\"sdfootnotesym\" href=\"http:\/\/www.economiaediritto.it\/wp-admin\/post-new.php#sdfootnote4anc\" name=\"sdfootnote4sym\">4<\/a><sup>\u0002<\/sup><span lang=\"en-US\"> Horovitz N. (2011), <\/span><span lang=\"en-US\"><i>Art of the Deal, Contemporary Art in a Global Financial Market<\/i><\/span><span lang=\"en-US\">, Princeton, Princeton University Press).<\/span><\/span><\/p>\n<\/div>\n<div id=\"sdfootnote5\">\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-size: small;\"><a class=\"sdfootnotesym\" href=\"http:\/\/www.economiaediritto.it\/wp-admin\/post-new.php#sdfootnote5anc\" name=\"sdfootnote5sym\">5<\/a><sup>\u0002<\/sup> In realt\u00e0 potrebbero aprirsi per i fondi di investimento possibilit\u00e0 di <i>business<\/i> legate all\u2019affitto delle opere d\u2019arte, anche se questa prassi \u00e8 ancora poco in uso e trova il maggior limite nei forti costi ad essa legati (<i>in primis<\/i> di assicurazione e trasporto).<\/span><\/p>\n<\/div>\n<div id=\"sdfootnote6\">\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-size: small;\"><a class=\"sdfootnotesym\" href=\"http:\/\/www.economiaediritto.it\/wp-admin\/post-new.php#sdfootnote6anc\" name=\"sdfootnote6sym\">6<\/a><sup>\u0002<\/sup> Cfr. Guenzi M. (2014), \u201cAnomalie del mercato dell&#8217;arte contemporanea: il meccanismo di formazione dei prezzi\u201d, <i>Economia e diritto<\/i>, n. 12.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<div id=\"sdfootnote7\">\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-size: small;\"><a class=\"sdfootnotesym\" href=\"http:\/\/www.economiaediritto.it\/wp-admin\/post-new.php#sdfootnote7anc\" name=\"sdfootnote7sym\">7<\/a><sup>\u0002<\/sup><span lang=\"en-US\"> Horovits N. (2011), <\/span><span lang=\"en-US\"><i>Op. Cit.<\/i><\/span><span lang=\"en-US\">.<\/span><\/span><\/p>\n<\/div>\n<div id=\"sdfootnote8\">\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-size: small;\"><a class=\"sdfootnotesym\" href=\"http:\/\/www.economiaediritto.it\/wp-admin\/post-new.php#sdfootnote8anc\" name=\"sdfootnote8sym\">8<\/a><sup>\u0002<\/sup><span lang=\"en-US\"> Horovitz N. (2011), Op. <\/span>Cit..<\/span><\/p>\n<\/div>\n<div id=\"sdfootnote9\">\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-size: small;\"><a class=\"sdfootnotesym\" href=\"http:\/\/www.economiaediritto.it\/wp-admin\/post-new.php#sdfootnote9anc\" name=\"sdfootnote9sym\">9<\/a><sup>\u0002<\/sup> Il nome \u201cConsArte\u201d \u00e8 stato proposto da Negri-Clementi. Cfr. Negri-Clementi G. e Stabile S. (2016) (A cura di), \u201cLa libera circolazione delle opere d\u2019arte\u201d, <i>Art&amp;Law<\/i>, n.2. Cfr. anche Guenzi M. (2013), \u201cIl mercato dell\u2019arte contemporanea: politiche economiche, fiscali e diritto di seguito\u201d, in G. Negri-Clementi &#8211; S. Stabile (a cura di), <i>Il diritto dell\u2019arte (Vol. 2), La circolazione delle opere d\u2019arte<\/i>, Ginevra-Milano, Skira.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<div id=\"sdfootnote10\">\n<p align=\"JUSTIFY\"><a class=\"sdfootnotesym\" href=\"http:\/\/www.economiaediritto.it\/wp-admin\/post-new.php#sdfootnote10anc\" name=\"sdfootnote10sym\">10<\/a><sup>\u0002<\/sup><span style=\"font-size: small;\"> Guenzi (2013), Op. Cit.. E ancora: \u201cAllo stato attuale \u00e8 prevista nel nostro ordinamento la sola compropriet\u00e0 delle opere d\u2019arte (nelle sue forme di \u2018compropriet\u00e0 incidentale\u2019 nel caso di eredit\u00e0 o comunione dei beni, o di \u2018compropriet\u00e0 volontaria\u2019 quando vi sia la volont\u00e0 di pi\u00f9 individui di comprare insieme un bene). In entrambi i casi la comunione \u00e8 in quote uguali sull\u2019intero bene (pro-indiviso) ed \u00e8 legata alla specifica finalit\u00e0 di godimento del bene (e non di sfruttamento economico per cui \u00e8 prevista la forma societaria). Secondo il vigente principio della comunione, i soggetti proprietari si suddividono il godimento del bene in periodi temporali di uguale durata\u201d (si veda l\u2019art. 2248 c.c.).\u201d<\/span><\/p>\n<\/div>\n<div id=\"sdfootnote11\">\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-size: small;\"><a class=\"sdfootnotesym\" href=\"http:\/\/www.economiaediritto.it\/wp-admin\/post-new.php#sdfootnote11anc\" name=\"sdfootnote11sym\">11<\/a><sup>\u0002<\/sup> La multipropriet\u00e0 artistica, trattandosi di un prodotto diverso, fornirebbe una soluzione del genere \u201c<i>separating equilibrium<\/i>\u201d nella risoluzione del problema delle asimmetrie informative. <span lang=\"en-US\">Cfr. Rothschild M., Stiglitz J. (1976),<\/span><span lang=\"en-US\"><i> \u201c<\/i><\/span><span lang=\"en-US\">Equilibrium in Competitive Insurance Markets: An Essay on the Economics of Imperfect Information<\/span><span lang=\"en-US\"><i>\u201d<\/i><\/span><span lang=\"en-US\">, <\/span><span lang=\"en-US\"><i>The Quarterly Journal of Economics<\/i><\/span><span lang=\"en-US\">, n. 90, pp. 629-649.<\/span><\/span><\/p>\n<\/div>\n<div id=\"sdfootnote12\">\n<p><span style=\"font-size: small;\"><a class=\"sdfootnotesym\" href=\"http:\/\/www.economiaediritto.it\/wp-admin\/post-new.php#sdfootnote12anc\" name=\"sdfootnote12sym\">12<\/a><sup>\u0002<\/sup> Cfr Negri-Clementi G. &#8211; Stabile S. (2016) (A cura di), \u201cBanche dati e furti di opere d\u2019arte\u201d, <i>Art&amp;Law<\/i>, n.3.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<div id=\"sdfootnote13\">\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-size: small;\"><a class=\"sdfootnotesym\" href=\"http:\/\/www.economiaediritto.it\/wp-admin\/post-new.php#sdfootnote13anc\" name=\"sdfootnote13sym\">13<\/a><sup>\u0002<\/sup> A questo proposito si pu\u00f2 fare un accenno a proposito alla recente riforma del sistema museale proposta dal Ministro della Beni Culturali Franceschini, che, sebbene non esente da critiche, \u00e8 andata nella direzione di una maggiore trasparenza del sistema: tale riforma infatti, che prevede la chiamata per le poltrone di direttori dei musei pi\u00f9 importanti del nostro paese di personalit\u00e0 di rilievo internazionale e con un indiscutibile curriculum, oltre a premiare il discorso della meritocrazia, sancisce che le decisioni in ambito culturale dovranno essere prese non secondo una \u201clogica politica\u201d del <i>do ut des<\/i>, ma in maniera imparziale nel rispetto dei canoni della storia dell\u2019arte.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<div id=\"sdfootnote14\">\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-size: small;\"><a class=\"sdfootnotesym\" href=\"http:\/\/www.economiaediritto.it\/wp-admin\/post-new.php#sdfootnote14anc\" name=\"sdfootnote14sym\">14<\/a><sup>\u0002<\/sup> Si ricorda il caso del collezionista Charles Saatchi che vendette in blocco la sua collezione della Transavanguardia Italiana (Thomson D. (2009), <i>Lo squalo da 12 milioni di dollari, La sorprendente economia dell\u2019arte contemporanea<\/i>, Mondadori, Milano). Come gi\u00e0 evidenziato in precedenza in questa sede tuttavia \u201cla pratica di disinvestimento nei confronti di un artista, di cui si possiede un ingente quantitativo di opere, in grado quindi di influenzarne il mercato, viene portata in genere avanti in maniera pi\u00f9 graduale e tacita. Ci\u00f2 per una serie di motivi: 1) perch\u00e9 il tempo di dismissione e di reperimento delle controparti \u00e8 in genere molto lungo 2) per non allarmare subito gli operatori e riuscire a piazzare le opere prima che si inneschi la spirale al ribasso sui prezzi 3) perch\u00e9 sul mercato dell\u2019arte contemporanea allo stato attuale non ci sono strumenti per speculare al ribasso (non esistono derivati n\u00e9 \u00e8 possibile vendere allo scoperto), come invece avviene sui mercati finanziari.\u201d<\/span><\/p>\n<\/div>\n<div id=\"sdfootnote15\">\n<p><span style=\"font-size: small;\"><a class=\"sdfootnotesym\" href=\"http:\/\/www.economiaediritto.it\/wp-admin\/post-new.php#sdfootnote15anc\" name=\"sdfootnote15sym\">15<\/a><sup>\u0002<\/sup> Negri-Clementi G. &#8211; Stabile S. (2016), <i>Op. Cit..<\/i><\/span><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>(di Marco Guenzi) Con il presente articolo si conclude la disamina sul mercato degli artisti affermati (Avant-Garde Market). Si affronter\u00e0 in particolare la tematica delle politiche pubbliche, andando a vedere <\/p>\n","protected":false},"author":95,"featured_media":6962,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_bbp_topic_count":0,"_bbp_reply_count":0,"_bbp_total_topic_count":0,"_bbp_total_reply_count":0,"_bbp_voice_count":0,"_bbp_anonymous_reply_count":0,"_bbp_topic_count_hidden":0,"_bbp_reply_count_hidden":0,"_bbp_forum_subforum_count":0,"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","enabled":false},"version":2}},"categories":[10,34,5,1702,1],"tags":[893,1744,1743],"class_list":["post-6959","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-rubriche-economiche","category-economia-dellarte","category-fascicoli","category-numero-di-gennaio-2017","category-news","tag-arte","tag-diritto-dellarte","tag-marco-guenzi"],"translation":{"provider":"WPGlobus","version":"3.0.2","language":"es","enabled_languages":["it","en","es"],"languages":{"it":{"title":true,"content":true,"excerpt":false},"en":{"title":false,"content":false,"excerpt":false},"es":{"title":false,"content":false,"excerpt":false}}},"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.economiaediritto.it\/wp-content\/uploads\/2016\/05\/finger-paint-1522109-1280x960.jpg?fit=1280%2C960&ssl=1","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p9CRXF-1Of","jetpack_likes_enabled":true,"jetpack-related-posts":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6959","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/95"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6959"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6959\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7087,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6959\/revisions\/7087"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/6962"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6959"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=6959"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=6959"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}