{"id":7138,"date":"2016-10-02T13:03:59","date_gmt":"2016-10-02T11:03:59","guid":{"rendered":"http:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=7138"},"modified":"2017-03-02T12:21:52","modified_gmt":"2017-03-02T11:21:52","slug":"brevi-note-in-materia-di-responsabilita-penale-dellintermediario-finanziario-per-concorso-nella-condotta-di-riciclaggio-di-denaro-perpetrata-dal-proprio-clienteinvestitore-di-a-orabona-e","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/brevi-note-in-materia-di-responsabilita-penale-dellintermediario-finanziario-per-concorso-nella-condotta-di-riciclaggio-di-denaro-perpetrata-dal-proprio-clienteinvestitore-di-a-orabona-e\/","title":{"rendered":"Brevi note in materia di responsabilit\u00e0 penale dell\u2019intermediario finanziario &#8211; per concorso nella condotta di riciclaggio di denaro perpetrata dal proprio cliente\/investitore (di A. Orabona e G. Piva)"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Brevi note in materia di responsabilit\u00e0 penale dell\u2019intermediario finanziario &#8211; per concorso nella condotta di riciclaggio di denaro perpetrata dal proprio cliente\/investitore<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>(di A. Orabona e G. Piva)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La recente riforma di cui alla L. 15 dicembre 2014 n. 186 ha nuovamente modificato la normativa in materia di riciclaggio<em> ex<\/em> artt. 648 <em>bis<\/em> e ss. C.p., introducendo, da un lato, sanzioni pi\u00f9 severe per i reati <em>de quo<\/em> e, dall\u2019altro, la nuova fattispecie criminosa di autoriciclaggio p. e p. <em>ex<\/em> art. 648 <em>ter<\/em>1 C.p. &#8211; cos\u00ec da rendere ancor pi\u00f9 efficace ed incisiva la repressione di condotte volte a riciclare denaro di provenienza illecita, a tutela dell\u2019amministrazione della giustizia, nonch\u00e9 dell\u2019ordine pubblico e\/o economico -.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019attuale reato di riciclaggio <em>ex<\/em> art. 648 <em>bis<\/em> C.p. (frutto di numerose modifiche legislative fra cui, <em>ex plurimis<\/em>, L. n. 55\/1990 e L. n. 328\/1993) sanziona severamente \u201c<em>chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilit\u00e0 provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l\u2019identificazione della loro provenienza delittuosa<\/em>\u201d -.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In particolare, la fattispecie in esame incrimina qualsivoglia condotta di sostituzione e\/o trasferimento di denaro e\/o altre utilit\u00e0, nonch\u00e9 ogni altra operazione, commessa da soggetto\/terzo rispetto all\u2019autore del reato presupposto (indipendentemente dall\u2019effettivo accertamento giudiziale di quest\u2019ultimo), tale da ostacolare l\u2019identificazione dei relativi beni o valori di provenienza illecita &#8211; prevedendo, peraltro, un\u2019estensione indiscriminata delle condotte idonee ad integrare il reato di riciclaggio -.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Appare, pertanto, evidente <em>ictu oculi<\/em> come sussista un elevato rischio di perpetrazione del reato di riciclaggio da parte di alcuni soggetti qualificati (fra cui emerge indubbiamente la figura dell\u2019operatore\/intermediario finanziario) per il mero svolgimento della propria attivit\u00e0 professionale &#8211; con la conseguente applicazione, in tali casi, della circostanza aggravante dell\u2019 \u201c<em>esercizio di un\u2019attivit\u00e0 professionale<\/em>\u201d ai sensi dell\u2019art. 648 <em>bis<\/em>, comma secondo, C.p. -.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per far fonte a tale rischio, il D.Lgs n. 231\/2007 ha pertanto previsto una serie di specifici obblighi (ad oggi, sanzionati unicamente a livello amministrativo) per gli operatori finanziari &#8211; volti a prevenire la commissione da parte degli stessi del reato di riciclaggio durante lo svolgimento di attivit\u00e0 tipicamente riconducibili alla propria qualifica professionale, ovvero, di gestione e valutazione della provenienza dei fondi patrimoniali affidati dal cliente -.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In particolare il legislatore nazionale ha provveduto a disciplinare la raccolta, la conservazione e la gestione dei fondi patrimoniali affidati all\u2019operatore finanziario dalla clientela &#8211; imponendo specifici obblighi in capo al singolo professionista, al fine di tutelare il medesimo da un coinvolgimento diretto in condotte volte alla re-immissione nel circuito economico di denaro e\/o altre utilit\u00e0 di provenienza illecita -.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In particolare, la vigente disciplina in materia antiriciclaggio di cui al D.Lgs n. 231\/2007 ha previsto una complessa \u201crete\u201d di oneri ed adempimenti informativi in capo all\u2019intermediario finanziario &#8211; fra cui emergono, <em>ex plurimis<\/em>, obblighi di adeguata verifica (art. 15), di astensione (art. 23), di registrazione (art. 36), nonch\u00e9 di segnalazione di operazioni sospette (art. 41) -.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ai sensi del D.Lgs n. 231\/2007, l\u2019operatore finanziario \u00e8 attualmente tenuto a verificare l\u2019identit\u00e0 dell\u2019effettivo titolare delle transazioni, raccogliendo informazioni sullo scopo e natura della prestazione (ricorrendo a pubblici registri e\/o ad altre fonti), nonch\u00e9 monitorando costantemente il rapporto professionale attraverso l\u2019analisi delle diverse transazioni concluse durante tutta la durata del rapporto &#8211; vuoi dei nuovi clienti vuoi di quelli gi\u00e0 acquisiti -.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il singolo professionista \u00e8 inoltre obbligato a compiere un\u2019attenta e concreta valutazione sul grado di rischio di riciclaggio di beni di provenienza illecita, consistente nella valutazione (sulla base di una serie di criteri generali previsti per i soggetti\/destinatari degli obblighi antiriciclaggio dal D.Lgs. n. 231\/2007) del pericolo che una determinata circostanza possa sottendere una condotta di riciclaggio (e\/o finanziamento del terrorismo) &#8211; indipendentemente dalla concreta verificazione delle condotte stesse -.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Secondo l\u2019art. 23 del D.Lgs n. 231\/2007, gli intermediari finanziari ed altri soggetti esercenti attivit\u00e0 finanziaria sono altres\u00ec tenuti ad astenersi dall\u2019eseguire prestazioni professionali e\/o instaurare nuovi rapporti continuativi (nonch\u00e9 cessare quelli esistenti), laddove i medesimi soggetti, ovvero, i destinatari degli obblighi antiriciclaggio, non siano in grado di garantire un\u2019adeguata verifica ai sensi degli artt. 15 e ss. del presente decreto &#8211; valutando, peraltro, di inviare una segnalazione di operazione sospetta all\u2019Autorit\u00e0 competente (Unit\u00e0 di Informazione Finanziaria) -.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il legislatore, all\u2019art. 36 del D.Lgs n. 231\/2007, impone inoltre in capo agli operatori finanziari un obbligo di conservazione (per 10 anni) di documenti, nonch\u00e8 registrazione di tutte le informazioni acquisite per assolvere l\u2019onere di adeguata identificazione e verifica della clientela, ovvero, delle operazioni effettuate e di tutti i rapporti continuativi instaurati &#8211; \u201c<em>affinch\u00e8 possano essere utilizzate per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio<\/em>\u201d -.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tra i numerosi adempimenti previsti dal D.Lgs n. 231\/2007 per gli intermediari finanziari, l\u2019obbligo di segnalazione di operazioni sospette di cui all\u2019art. 41 del suddetto decreto rappresenta il fulcro della disciplina volta alla repressione di condotte di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tale segnalazione \u00e8, infatti, diretta a far emergere, nel momento stesso in cui devono essere effettuate, operazioni per il cui compimento vengono utilizzati denaro e\/o altre utilit\u00e0 di dubbia, ovvero, illecita provenienza &#8211; da reimmettere nel circuito economico al fine di renderne pi\u00f9 difficile l\u2019identificazione e il successivo eventuale recupero -.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019art. 41 del D.Lgs n. 231\/2007 impone agli intermediari e altri soggetti esercenti attivit\u00e0 finanziaria l\u2019obbligo di segnalazione della singola operazione all\u2019Unit\u00e0 di Informazione Finanziaria &#8211; qualora il singolo professionista \u201c<em>sa, sospetta o ha motivi ragionevoli per sospettare, che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio<\/em>\u201d -.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si tratta, dunque, di un obbligo a carattere valutativo &#8211; che impone all\u2019intermediario finanziario la segnalazione delle operazioni che, sulla base di una valutazione complessiva di tutti gli elementi a disposizione sul cliente (raccolti nel rispetto degli adempimenti antiriciclaggio <em>ex<\/em> D.Lgs n. 231\/2007), nonch\u00e9 della natura e rilevanza delle operazioni stesse, fanno sorgere dubbi sulla provenienza illecita dei beni e\/o altri valori oggetto dell\u2019attivit\u00e0 richiesta -.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pertanto, il singolo intermediario \u00e8 tenuto a raffrontare le caratteristiche oggettive delle operazioni con quelle soggettive del singolo cliente, segnalando le operazioni che oggettivamente e\/o soggettivamente risultano essere sospette ai sensi dell\u2019art. 41 del D.Lgs n. 231\/2007 &#8211; in quanto la violazione di tale obbligo pu\u00f2 rientrare tra le \u201c<em>altre operazioni<\/em>\u201d di cui all\u2019art. 648 <em>bis<\/em> C.p. volte ad ostacolare la provenienza delittuosa del denaro e\/o altre utilit\u00e0 -.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ne consegue che, l\u2019intermediario finanziario \u00e8 sempre tenuto a segnalare (nei limiti di quanto previsto e richiesto dall\u2019art. 41 del D.Lgs n. 231\/2007) le operazioni sospette di \u201c<em>money laundering\u201d,<\/em> ovvero, di riciclaggio di denaro, indipendentemente dall\u2019effettivo accertamento giudiziale e\/o natura del reato\/presupposto &#8211; per evitare di essere chiamato a rispondere per il reato di riciclaggio qualora lo stesso professionista sia consapevole (o dubbioso) della provenienza illecita dei beni e non abbia effettuato la segnalazione della singola operazione all\u2019Autorit\u00e0 competente -.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sotto questo profilo, la Suprema Corte di cassazione \u00e8 recentemente intervenuta, con sentenza n. 9472 del 14 gennaio 2016, affermando come integri il concorso nel reato di riciclaggio <em>ex<\/em> art. 648 bis C.p. la condotta del direttore di banca che ometta di effettuare la segnalazione di cui all\u2019art. 41 D.Lgs n. 231\/2007 &#8211; in caso di operazioni sospette richieste dal cliente -.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In particolare, la Corte di legittimit\u00e0 ha nuovamente precisato come sussista l\u2019elemento soggettivo del dolo (anche nella forma eventuale) ogni volta in cui il singolo intermediario compia consapevolmente una scelta, ovvero, agire segnalando l\u2019operazione sospetta o, al contrario, omettere di effettuare la comunicazione di cui all\u2019art. 41 D. Lgs n. 231\/2007, cos\u00ec da consentire la perpetrazione della condotta criminosa <em>ex<\/em> art. 648 bis C.p. soggettivamente rappresentata dal concorrente\/intermediario -.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Occorre, tuttavia, precisare come la vigente disciplina in materia di antiriciclaggio di cui al D. Lgs n. 231\/2007 subir\u00e0 un\u2019importante modifica in virt\u00f9 del recepimento della IV Direttiva 2015\/849\/CE (in abrogazione delle precedenti direttive 2005\/60\/CE del Parlamento europeo e 2006\/70\/CE della Commissione UE) sulla prevenzione dell\u2019uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo &#8211; con effetto dal 26 giugno 2017 -.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La IV Direttiva comunitaria ha effettuato un sostanziale rafforzamento del sistema antiriciclaggio, potenziando i singoli adempimenti volti all\u2019identificazione e verifica della clientela &#8211; al fine di mitigare maggiormente il rischio di perpetrazione di condotte di riciclaggio, nel tentativo di rendere pi\u00f9 efficace il contrasto alla criminalit\u00e0 economica -.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La recente Direttiva 2015\/849\/CE \u00e8 intervenuta non solo in materia di adeguata verifica della clientela (ampliando i soggetti e le operazioni da valutare sulla base di specifici parametri previsti dalla medesima direttiva fra cui, <em>ex plurimis<\/em>,<em> i<\/em>) scopo del conto o del rapporto, <em>ii<\/em>) livello dei beni depositati dal cliente e\/o volume dell\u2019operazione richiesta, nonch\u00e9 <em>iii<\/em>) regolarit\u00e0 o durata del rapporto continuativo &#8211; bens\u00ec anche su altri obblighi c.d. \u201cantiriciclaggio\u201d, quali la conservazione dei documenti (il cui termine per il nostro Paese resta decennale) e la segnalazione di operazioni sospette -.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Infine, sempre con riferimento alla modalit\u00e0 di controllo della clientela ad opera del singolo professionista\/intermediario, la IV Direttiva ha altres\u00ec previsto l\u2019introduzione di un Registro Centrale (che potrebbe essere un registro delle imprese o, comunque, un registro pubblico), ove far confluire dagli Stati Membri tutte le dovute informazioni sul singolo cliente &#8211; al fine di garantire una maggiore trasparenza ed accessibilit\u00e0 dei dati relativi all\u2019effettivo titolare dell\u2019operazione e\/o rapporto -.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Senza, infine, sottacere l\u2019estrema rilevanza dell\u2019attuale art. 63, comma terzo, D.Lgs 231\/2007 che ha introdotto un\u2019importante novit\u00e0 in materia di responsabilit\u00e0 amministrativa degli enti<em> ex<\/em> D.Lgs n. 231\/2001 con la previsione dell\u2019art. 25-<em>octies<\/em> D.Lgs n. 231\/2001, ovvero, con l\u2019inserimento dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilit\u00e0 di provenienza illecita di cui agli artt. 648, 648 <em>bis <\/em>e 648<em> ter<\/em> C.p., tra il novero dei delitti\/presupposto idonei a configurare la responsabilit\u00e0 amministrativa degli enti e<em>x<\/em> D.Lgs n. 231\/2001 &#8211; per condotte delittuose poste in essere dai propri soggetti preposti\/dipendenti -.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ne consegue dunque che, ad oggi, gli intermediari finanziari sono altres\u00ec suscettibili di essere amministrativamente responsabili <em>ex<\/em> D. Lgs n. 231\/2001 per il reato\/presupposto di cui all\u2019art. 648 <em>bis<\/em> C.p., ovvero, per la commissione del delitto di riciclaggio perpetrato dagli organi apicali in concorso con il proprio cliente\/investitore -.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Appare pertanto lapalissiana la notevole ripercussione della recente Direttiva antiriciclaggio &#8211; 2015\/849\/CE &#8211; sulla disciplina di cui al D.Lgs n. 231\/2001, stante l\u2019eventuale responsabilit\u00e0 amministrativa delle persone giuridiche per condotte di riciclaggio poste in essere in violazione degli obblighi di prevenzione di cui al D.Lgs n. 231\/2007 nell\u2019interesse o a vantaggio dell\u2019ente o intermediario &#8211; con conseguente applicazione in capo allo stesso ente di sanzioni pecuniarie e\/o interdittive ai sensi del D.Lgs 231\/2001 -.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Brevi note in materia di responsabilit\u00e0 penale dell\u2019intermediario finanziario &#8211; per concorso nella condotta di riciclaggio di denaro perpetrata dal proprio cliente\/investitore (di A. 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