{"id":7215,"date":"2017-06-01T22:43:06","date_gmt":"2017-06-01T20:43:06","guid":{"rendered":"http:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=7215"},"modified":"2020-10-27T15:34:04","modified_gmt":"2020-10-27T14:34:04","slug":"la-riforma-costituzionale-la-nuova-costituzione-e-il-nuovo-senato","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/la-riforma-costituzionale-la-nuova-costituzione-e-il-nuovo-senato\/","title":{"rendered":"La riforma costituzionale: la nuova Costituzione e il nuovo Senato"},"content":{"rendered":"<p>(di Maria Giovanna Bloise)<\/p>\n<p>LE PRINCIPALI MODIFICHE DEL TESTO DI RIFORMA COSTITUZIONALE<\/p>\n<p>1. IL SUPERAMENTO DEL BICAMERALISMO PERFETTO E L\u2019ELEZIONE DEI \u201cNUOVI\u201d SENATORI<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Elemento caratterizzante \u00e8 il superamento del bicameralismo perfetto: il Parlamento continuer\u00e0 ad articolarsi in Camera dei deputati e Senato della Repubblica, ma i due organi avranno composizione e funzioni diverse. Con tale riforma, a cambiare sar\u00e0 il Senato che non viene abolito, ma viene fuori con poteri e composizione completamente differenti (a riguardo, si parla di trasformazione in un organo di rappresentanza degli enti locali).<br \/>\nI componenti del Senato saranno circa un terzo rispetto ad oggi. Gli stessi non saranno pi\u00f9 eletti dai cittadini (con le consuete elezioni), bench\u00e9 l\u2019art. 1 cost. reciti: \u201c[\u2026] la sovranit\u00e0 appartiene al popolo [\u2026]\u201d.<br \/>\nAVREMO QUINDI UN ORGANO AD ELEZIONE INDIRETTA. Il nuovo Senato sar\u00e0 il centro di rappresentanza delle istituzioni territoriali e non pi\u00f9 espressione della volont\u00e0 dei cittadini.<!--more--><br \/>\nDa oggi in poi, infatti, avremo solo una scheda elettorale da compilare (non pi\u00f9 una per il Senato ed una per la Camera) e sar\u00e0, appunto, quella della Camera dei deputati.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">2. LA COMPOSIZIONE DEL SENATO<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La composizione del senato verr\u00e0 cos\u00ec configurata:<br \/>\n95 senatori eletti dai Consigli regionali e dalle province autonome di Trento e Bolzano e di questi 95<br \/>\na) 74 saranno saranno eletti tra i membri dei Consigli regionali (art. 57 cost.);<br \/>\nb) 21 senatori saranno eletti tra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori;<br \/>\nil Presidente della repubblica potr\u00e0 nominare fino a 5 Senatori con altissimi meriti in campo sociale, scientifico, artistico e letterario, in carica sette anni (tra loro vanno inclusi ex presidenti della repubblica in qualit\u00e0 di senatori di diritto a vita gi\u00e0 nominati ed in carica alla data di entrata in vigore della legge costituzionale in commento );<br \/>\nGli ex presidenti della Repubblica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I membri del Senato saranno scelti, dunque, dalle autonomie territoriali (v. Regioni); si parla, infatti, di \u201celezione di secondo grado\u201d. I 95 Senatori (di cui sopra) saranno ripartiti tra le Regioni (in base al loro peso demografico). L&#8217;art. 2 del testo di legge costituzionale che va a modificare l\u2019art. 57 cost.<br \/>\nI consigli regionali eleggeranno i Senatori con metodo proporzionale (per dare adeguata rappresentanza a tutte le forze politiche) ed uno di essi dovr\u00e0 essere necessariamente un Sindaco. Sostanzialmente, il numero dei Senatori sar\u00e0 ridotto da 315 a 100.<\/p>\n<p>I soggetti di cui sopra godranno della c.d. immunit\u00e0 parlamentare.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">3. L\u2019ATTRIBUZIONE DEI SEGGI ALLE REGIONI<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La ripartizione dei seggi \u00e8 effettuata in base alla loro popolazione (risultante dall&#8217;ultimo censimento), ma ogni regione dovr\u00e0 avere un numero di Senatori almeno pari a due (le due province di Trento e Bolzano ne avranno due).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4. COMPETENZE ED ATTIVITA\u2019 DEL NUOVO SENATO<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">a) Il nuovo art. 70 cost. prevede che il Senato possa svolgere attivit\u00e0 conoscitive, formulare osservazioni su atti o documenti all&#8217;esame della Camera;<br \/>\nb) Il nuovo articolo 120 cost. attribuisce al Senato competenza all&#8217;espressione del parere ai fini dell\u2019esercizio del potere sostitutivo del Governo;<br \/>\nc) Il nuovo articolo 126 cost. attribuisce al Senato competenza all&#8217;espressione del parere in merito allo scioglimento del consiglio regionale e dello scioglimento della giunta regionale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">5. L\u2019APPROVAZIONE DELLE LEGGI<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La procedura classica ad approvazione bicamerale (ossia quella del passaggio dei disegni di legge tra le due Camere del Senato e dei Deputati, con approvazione del medesimo testo di legge da parte di entrambe) sar\u00e0 riservata soltanto al seguente elenco di materie:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Leggi di revisione della costituzione ed altre leggi costituzionali;<br \/>\nLeggi di attuazione delle disposizioni costituzionali, concernenti la tutela delle minoranze linguistiche;<br \/>\nReferendum popolari;<br \/>\nAlcune materie relative ai rapporti normativi con l\u2019Unione europea.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">IN TUTTI GLI ALTRI CASI SARA\u2019 RICHIESTO IL SOLO S\u00ec DELLA CAMERA ED IL SENATO AVRA\u2019 UNA FUNZIONE RESIDUALE. Specificamente, potr\u00e0 chiedere di esaminare i disegni di legge gi\u00e0 votati e le proposte di correzione ritorneranno alla Camera dei deputati, che dovr\u00e0 pronunciarsi in via definitiva. In particolare: potr\u00e0 su richiesta di 1\/3 dei suoi componenti &#8211; entro dieci giorni- disporre di esaminare i progetti di legge approvati dai deputati; a quest\u2019ultimi, per\u00f2, spetter\u00e0 la parola finale sulle correzioni deliberate dal Senato (che, entro i successivi trenta giorni, saranno sottoposte all&#8217;esame della Camera dei deputati). In pratica, non avr\u00e0 particolari poteri d\u2019inchiesta e di controllo.<\/p>\n<p>6. I DISEGNI DI LEGGE DI BILANCIO<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Anch&#8217;essi seguiranno il procedimento monocamerale. Tuttavia, il loro esame da parte del Senato, dopo l\u2019approvazione della Camera, avviene in via automatica (senza bisogno della richiesta di un terzo dei propri componenti e della successiva decisione della Camera).<br \/>\nIl termine per deliberare le proposte di modificazione \u00e8 di 15 giorni che decorrono dalla data di trasmissione del testo da parte della Camera.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">7. IL RAPPORTO DI \u201cFIDUCIA\u201d COL GOVERNO (dal quale dipende la stabilit\u00e0 di quest\u2019ultimo e l\u2019eventuale sfiducia). SUPERAMENTO DEL BICAMERALISMO PARITARIO<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La titolarit\u00e0 del rapporto di fiducia con il Governo spetter\u00e0 solo alla Camera dei Deputati (la cui composizione non verr\u00e0 modificata), che manterr\u00e0 le seguenti funzioni: di indirizzo politico, legislativa; di controllo dell\u2019operato del Governo. (nuovo IV comma art. 55 cost.).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Viene, conseguentemente, modificato l\u2019art. 94 cost., riferendo alla Camera dei deputati la votazione alla fiducia dell\u2019Esecutivo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">7. RAPPRESENTANZA DELLA NAZIONE<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In base al nuovo III comma art. 55 cost., solo i deputati rappresenteranno la Nazione.<br \/>\nAi sensi del V comma dello stesso art. 55 cost., il Senato rappresenter\u00e0, invece, le istituzioni territoriali<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">8. IL NUMERO DEI DEPUTATI<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Rester\u00e0 630, con le medesime indennit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">9. QUANTO DURERANNO IN CARICA I \u201cNUOVI\u201d SENATORI?<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La loro nomina sar\u00e0 vincolata alla durata del mandato dell\u2019organo d\u2019istituzione da cui sono stati eletti.<br \/>\nNon vi saranno vere e proprie elezioni del Senato;<br \/>\nIl Senato non potr\u00e0 mai essere sciolto, in quanto i suoi membri cambieranno di volta in volta (a seconda del rispettivo mandato).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">10. MODIFICHE TITOLO V DELLA II PARTE DELLA COSTITUZIONE<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Scompariranno le materie concorrenti tra Stato e Regioni (quelle in cui lo Stato detta le disposizioni generali e le singole Regioni le attuano con leggi proprie all&#8217;interno di tale cornice).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Scomparir\u00e0 dalla Costituzione il termine \u201cProvince\u201d (in via transitoria rimarranno gli \u201centi di area vasta\u201d, riferiti alle vecchie province in via di smantellamento). Le province non avranno pi\u00f9 funzioni amministrative proprie. L\u2019art. 29 della Riforma \u201cAbolizione delle Province\u201d si limita in sostanza ad un\u2019eliminazione sistematica dei riferimenti in Costituzione del termine \u201cProvincia\u201d. Si ricorda, inoltre, che le funzioni ed i poteri delle province sono gi\u00e0 stati limitati dalla L. Delrio n. 56\/14, che seppur non cancellandole realmente e trasformandole in enti territoriali di area vasta, le ha svuotate di molte competenze e ne ha modificato il meccanismo d\u2019elezione (non pi\u00f9 elezione diretta, ma di \u201csecondo livello\u201d da parte di sindaci e consiglieri comunali dei Comuni del territorio provinciale).<\/p>\n<p>[Quindi, resteranno: Stato, Comuni, Regioni e Citt\u00e0 metropolitane].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Torneranno in capo allo Stato le seguenti materie:<br \/>\na) Produzione;<br \/>\nb) Trasporto e distribuzione nazionale dell\u2019energia;<br \/>\nc) Infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione dell\u2019interesse nazionale e relative norme di sicurezza;<br \/>\nd) Porti e aeroporti civili, d\u2019interesse nazionale ed internazionale;<br \/>\ne) Ordinamento delle professioni e della comunicazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">ABOLIZIONE CNEL: La riforma ufficializza l&#8217;abolizione del Consiglio nazionale dell\u2019Economia e del Lavoro. Sar\u00e0, per\u00f2, prevista la nomina di un commissario straordinario per la gestione provvisoria dello stesso CNEL. Anche questo Ente smetter\u00e0 di essere dotato di funzioni amministrative proprie.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Verr\u00e0 rivisitato ampiamente il riparto di competenza tra Stato e Regioni:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">a) Verr\u00e0 soppressa la competenza concorrente, con una redistribuzione delle relative materie tra competenza esclusiva statale e competenza regionale;<br \/>\nb) L\u2019elenco delle competenze esclusive statali \u00e8 modificato con l\u2019enucleazione di nuovi ambiti materiali;<br \/>\nc) Verr\u00e0 introdotta la c.d. \u201cclausola di supremazia\u201d, che consente alla Legge dello Stato, su proposta del Governo, di intervenire in materia di competenza regionale a tutela dell\u2019unit\u00e0 giuridica o economica della Repubblica o dell\u2019interesse nazionale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">E\u2019, altres\u00ec, oggetto di modifica la disciplina del c.d. regionalismo differenziato e del potere sostitutivo dello Stato nei confronti degli Enti territoriali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">N.B.: La revisione del titolo V non trova applicazione nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, sino alla revisione dei rispettivi statuti (sulla base di intese con gli enti interessati).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">11. ELEZIONI SPETTANTI AL PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In base alla Costituzione, come modificata dal testo in esame, il Parlamento si riunisce in seduta comune nei seguenti casi:<br \/>\na) Elezione del Presidente della Repubblica (art. 83 cost.);<br \/>\nb) Per il giuramento di fedelt\u00e0 alla Repubblica e di osservanza della Costituzione da parte del Presidente della Repubblica (art. 91 cost.);<br \/>\nc) Per la messa in stato d\u2019accusa dello stesso nei casi di alto tradimento ed attentato alla Costituzione (art. 90 cost.);<br \/>\nd) Per l\u2019elezione di 1\/3 dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In base al nuovo art. 135 cost. i 5 Giudici della Corte costituzionale verranno eletti non pi\u00f9 dal Parlamento in seduta comune, ma separatamente dalla Camera dei deputati e dal Senato (3 dalla Camera e 2 dal Senato).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>(di Maria Giovanna Bloise) LE PRINCIPALI MODIFICHE DEL TESTO DI RIFORMA COSTITUZIONALE 1. 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