{"id":7322,"date":"2018-01-01T16:45:20","date_gmt":"2018-01-01T15:45:20","guid":{"rendered":"http:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=7322"},"modified":"2020-10-27T13:47:54","modified_gmt":"2020-10-27T12:47:54","slug":"il-confronto-dei-periti-come-metodo-di-convalida-delle-opinioni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/il-confronto-dei-periti-come-metodo-di-convalida-delle-opinioni\/","title":{"rendered":"Il confronto dei periti come metodo di convalida delle opinioni"},"content":{"rendered":"<p><strong>di Monika Filipowska \u2013 Tuthill\u00a0<a href=\"#_edn1\" name=\"_ednref1\">[i]<\/a><\/strong><\/p>\n<p>(Traduzione dalla lingua polacca a cura di <strong>Jolanta Gr\u0119bowiec-Baffoni<\/strong>)<\/p>\n<p><strong>Il confronto dei periti come metodo di convalida delle opinioni<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La questione della cooperazione dell\u2019organo processuale con il perito e il suo impatto sulla precisione del parere \u00e8 molto importante. Nella letteratura polacca del processo penale e della criminalistica vi \u00e8 ampia considerazione della prova dell\u2019opinione del perito, tuttavia, l\u2019interesse per il problema di ricerca che verr\u00e0 sollevato in questa elaborazione, si verifica di solito sul margine delle considerazioni.<!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il diritto processuale polacco comprende una serie di regolamenti che hanno per obiettivo la corretta esecuzione della perizia da parte dell\u2019esperto. Tra queste disposizioni bisogna elencare quelle che si riferiscono alla selezione del perito da parte dell\u2019organo processuale, riguardano la determinazione dell\u2019ambito delle attivit\u00e0 di ricerca svolte dall\u2019esperto, indicando l\u2019oggetto, l\u2019ambito e, se necessario, la formulazione delle domande specifiche (art. 194 codice di procedura penale), l\u2019esclusione dell\u2019esperto e le conseguenze della divulgazione del motivo di esclusione (art. 196 c.p.p.) o del contenuto del parere e del forma della sua presentazione (art. 200 c.p.p.).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tuttavia, queste normalizzazioni non eliminano la situazione quando l\u2019esecutore della perizia presenta all\u2019organo processuale l\u2019opinione affetta da uno dei difetti considerati nell\u2019art. 201 c.p.p., ovvero: ambiguit\u00e0, incompletezza, contraddizione interna, e, infine, la contraddizione con un altro parere espresso nello stesso caso.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Naturalmente, il legislatore determina le misure di controllo della prova dell\u2019opinione del perito \u2013 del controllo svolto dall\u2019organo processuale al fine di garantire condizioni ottimali per una valutazione accurata della prova, al momento di una valutazione complessiva di tutte le prove nella causa<a href=\"#_edn2\" name=\"_ednref2\">[ii]<\/a>, deliberando nella normalizzazione di cui sopra, che se il parere \u00e8 incompleto o poco chiaro, o quando vi \u00e8 una contraddizione all\u2019interno della stessa opinione, o tra diverse opinioni nella stessa causa, \u00e8 possibile nominare di nuovo gli stessi esperti o nominare degli altri.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tuttavia, la specificit\u00e0 della prova dell\u2019opinione del perito, che si manifesta nel fatto che questo tipo di prova rimane nell\u2019ambito di conoscenze speciali, fa che lo svolgimento del controllo e della valutazione di questo tipo di prova \u00e8, per l\u2019organo giudiziario ,il compito con un alto grado di difficolt\u00e0. Soprattutto nella situazione quando i periti esprimendo le loro opinioni nella stessa causa, presentano i pareri che rimangono nel rapporto di contraddizioni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nelle situazioni quando si verificano le contraddizioni tra le opinioni, l\u2019organo processuale deve affrontare una grande sfida, vale a dire, trovare le risposte a una serie di domande importanti &#8211; circa la ragione di questo stato di cose (la fonte di contraddizioni), ovvero, rispondere quali dei modi di convalidazione del difetto, indicati nell\u2019 all&#8217;art. 201 del c.p.p., scegliere &#8211; se richiamare gli stessi esperti al fine di effettuarne l\u2019interrogatorio e il confronto, oppure respingere le opinioni contrastanti e nominare un altro esperto al fine di emettere un nuovo parere, e finalmente deve rispondere alla domanda circa il valore probatorio del parere, quale dei pareri accogliere come base di risoluzione del caso e quale rifiutare. Questi temi sono oggetto di presente studio. Dal punto di vista di realizzazione dei diritti delle parti nell\u2019ambito di monitoraggio e di valutazione dell\u2019opinione del perito nella fase preliminare, \u00e8 importante la normalizzazione contenuta nell\u2019art. 318 c.p.p. In base a tale disposizione, nel caso di ammissione della prova dell\u2019opinione del perito, l\u2019organo giudiziario \u00e8 tenuto a:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>consegnare la decisione di ammissione della prova.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il monitoraggio e la valutazione del parere che, come detto sopra, non \u00e8 solo il diritto e l\u2019obbligo dell\u2019organo processuale. Dal momento che l\u2019attuazione delle attivit\u00e0 che rientrano in questo ambito deve essere accompagnata dal rispetto del principio del contraddittorio, anche le parti del processo possono parteciparne.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019attivit\u00e0 delle parti a volte si verifica gi\u00e0 nella fase di ammissione della prova della perizia &#8211;\u00a0 e pu\u00f2 iniziare dal momento in cui la parte presenta la richiesta della nomina del perito, invece nella situazione in cui l\u2019organo processuale ammette la prova, la parte ottiene il diritto e l\u2019effettiva possibilit\u00e0 di presentare le richieste di modificare la decisione sulla sua ammissione\u00a0 &#8211; non solo nella questione di esclusione del perito e della sua sostituzione, ma anche sul numero dei periti, sul termine di esecuzione della perizia, ma anche sull\u2019integrazione della decisione attraverso i quesiti aggiuntivi;<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>L&#8217;ammissione alla partecipazione nell\u2019interrogatorio dei periti e nell\u2019eventuale confronto. L\u2019interrogazione dell\u2019esecutore della perizia oppure il confronto dei periti offre l\u2019opportunit\u00e0 di spiegare o di chiarire le parti vaghe o controverse della perizia(dell\u2019opinione scritta), incomprensibili per l\u2019organo processuale e (o) delle parti e porre domande supplementari, o di controllo\u00a0<a href=\"#_edn3\" name=\"_ednref3\">[iii]<\/a>.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Invece dalla tattica delle parti o dei loro rappresentanti dipende se il loro atteggiamento sar\u00e0 di carattere attivo, ovvero ponendo le domande, presentando le richieste sul contenuti e sul svolgimento delle attivit\u00e0, ecc., oppure di carattere passivo, limitandosi alla sola presenza. L\u2019ultima Purtroppo, l\u2019ultima delle situazioni indicate \u00e8 abbastanza frequente. \u00a0La mancanza di reazione delle parti e degli altri partecipanti, soprattutto non approfittando della possibilit\u00e0 di formulare le domande al perito, sia per eccessiva fiducia nelle opinioni, sia per l\u2019insufficiente conoscenza dell\u2019argomento peritale, fa che si perde l\u2019occasione di acquisire gli argomenti essenziali che potrebbero essere utilizzati nel determinare la verit\u00e0 materiale, o nella difesa dell\u2019imputato;<\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\">La possibilit\u00e0 di conoscere il parere depositato, se \u00e8 stato presentato per iscritto. Pi\u00f9 spesso le parti realizzano il diritto al controllo solo al termine delle indagini e dopo la deposizione dell\u2019opinioni, indicando i difetti sia nelle attivit\u00e0 indagatorie che nella stessa opinione,<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">presentando le accuse e le eventuali richieste correlate all\u2019opinione. Nelle loro accuse le parti possono sollevare i difetti dell\u2019opinione di cui all\u2019art. 201 c.p.p., derivanti per esempio dalla mancata considerazione del materiale di ricerca avente grande importanza per lo sviluppo del parere, dall\u2019omissione di una delle possibili versioni degli eventi, dalle conclusioni illogiche, e della mancanza del loro supporto nella realizzazione degli studi svolti dall\u2019esperto. Di conseguenza, le parti, cercando di regolarizzare questi difetti, presenteranno le proposte per integrare l\u2019opinione o per richiamare gli stessi esperti o per nominare degli altri con obiettivo di riesaminare le stesse questioni, quindi di riedizione di un secondo parere o di un parere nuovo. Le parti possono anche sollevare le accuse \u00a0contro il parere di un esperto soggetto a esclusione o riguardanti il metodo dell\u2019indagine utilizzati dal perito. Le parti possono anche presentare la richiesta di confronto dei periti. L\u2019esecuzione delle attivit\u00e0 di cui all\u2019art. 318 c.p.p., come giustamente viene sottolineato nella dottrina, gioca un ruolo importante per l\u2019importanza dell\u2019opinione del perito nella determinazione dello stato dei fatti nel procedimento preliminare e di conseguenza anche nella realizzazione della difesa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In virt\u00f9 della disposizione illustrata l\u2019organo processuale non pu\u00f2 annullare i suoi obblighi verso i difensori e verso i procuratori delle parti, se godono di libert\u00e0. A questo proposito i diritti delle parti e dei loro rappresentanti sono assoluti. L\u2019unica eccezione \u00e8 prevista per una persona sospetta privata della libert\u00e0. La sua presenza al luogo delle indagini pu\u00f2 essere tralasciata se dovesse tradursi in gravi difficolt\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La cooperazione dell\u2019organo processuale con il perito pu\u00f2 essere intrapresa ancora prima dell\u2019emissione della decisione sulla apertura dell\u2019indagine o dell\u2019inchiesta &#8211; nell\u2019ambito dell\u2019indagine nella misura necessaria (art. 308\u00a71 c.p.p.). L\u2019ambito e la variet\u00e0 di forme di possibile cooperazione tra i due soggetti aumenta nel procedimento preliminare, in cui gli esperti, oltre a funzioni rudimentali connessi con la consegna dell\u2019opinione &#8211; possono partecipare alle attivit\u00e0, come ad esempio interrogazione dei testimoni e dei sospettati, controlli, perquisizione, esperimento giudiziale, ispezione del sito, presentazione o confronto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Come esempi di utilizzo della conoscenza specialistica del perito nell\u2019ambito delle attivit\u00e0 connesse con la sua partecipazione, si indica ad esempio: la collaborazione con l\u2019organo processuale nelle preparazioni delle attivit\u00e0; l\u2019organizzazione delle attivit\u00e0 sotto il profilo tecnico-strumentale; precisazione dell\u2019obiettivo, percorso e il contenuto delle azioni eseguite; effettuazione di una valutazione professionale dei risultati di tali azioni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><em>Il confronto<\/em><\/strong> degli esperti \u00e8 una forma specifica di interrogatorio che consiste nell\u2019interrogatorio simultaneo dei periti sulla stessa circostanza con motivo di chiarire le contraddizioni tra le opinioni presentate da loro &#8211; contraddizioni che non possono essere evitate, data l\u2019assenza delle norme uniformi nello svolgimento e nella valutazione delle prove scientifiche, in molti tipi di ricerca.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>I motivi<\/strong> di verificarsi delle differenze nelle posizioni degli esperti possono essere tanti; per esempio, possono derivare dal fatto che gli esecutori delle perizie dispongono di diversi materiali di ricerca, oppure perch\u00e9 utilizzano diversi metodi di ricerca o svolgono le indagini nelle condizioni disuguali, oppure utilizzano diversi strumenti di analisi, oppure rappresentano diverse \u201cscuole\u201d scientifiche, o assumono diverse interpretazioni dei risultati ottenuti, oppure possiedono le qualifiche diverse. Il confronto pu\u00f2 portare a conciliare le posizioni degli esperti e anche il riconoscimento da parte di un esperto il difetto della proprio opinione, come conseguenza di adozione della validit\u00e0 degli argomenti dell\u2019altro esperto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Indubbiamente questa problematica \u00e8 estremamente interessante per la possibilit\u00e0 di rimuovere i difetti retroattivi, che hanno influito sull\u2019attivit\u00e0, o su un insieme delle attivit\u00e0 o su interi procedimenti precedenti. Di conseguenza, la discussione degli esperti nelle discussioni di confronto faciliter\u00e0 all\u2019organo processuale il riconoscimento delle fonti di conflitto tra le opinioni, la loro spiegazione, e spesso la loro eliminazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Il confronto degli esperti,<\/strong> come metodo per spiegare le contraddizioni nelle perizie pu\u00f2 essere realizzato sia nel procedimento preliminare che giudiziario. Il posizionamento di questa operazione nella fase preparatoria del procedimento ha, senza dubbio, una sua giustificazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Organo processuale, eseguendo il dovere legale di controllare l\u2019opinione, prendendo la decisione di svolgere il confronto nel procedimento preliminare, fa che l\u2019opinione assumer\u00e0 pieno valore probatorio gi\u00e0 in questa fase del procedimento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Questo fatto \u00e8 di sostanziale importanza. In primo luogo, l\u2019uso appropriato della prova dell\u2019opinione del perito \u00e8 un elemento importante delle tattiche investigative realizzate correttamente. La spiegazione, durante il \u00a0confronto, dei conflitti \u00a0che si sono verificati tra le diverse opinioni nella stessa questione, permette acquisire informazioni pertinenti che possono condizionare le ulteriori fasi della procedura, ad esempio, relative all\u2019ordine di altre perizie specialistiche, alla comunicazione delle accuse al sospettato, o al modo di completamento delle indagini. Inoltre, non bisogna dimenticare che nel modello attuale la funzione del procedimento preliminare \u00e8 la preparazione del caso, non solo per l\u2019accusa, ma anche per la corte. Di conseguenza sembra che l\u2019organo processuale non pu\u00f2 spostare l\u2019intero onere delle spiegazioni professionali al procedimento davanti alla corte.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il legislatore, guidato dall\u2019obiettivo di acquisire il parere corretto dell\u2019opinione, prevede quindi due vie di convalidazione dei difetti dell\u2019opinione, lasciando la scelta all\u2019organo processuale: richiamare gli stessi esperti o nominare degli altri. Questa sequenza ha tuttavia il carattere di sistemazione, non \u00e8 l\u2019espressione di una priorit\u00e0 legale, tuttavia dal punto di vista prasseologico e in conformit\u00e0 al principio di economia processuale, il modo pi\u00f9 indicato per rimuovere gli sostanziali difetti presenti nell\u2019opinione \u00e8 un\u2019altra consultazione degli stessi esperti. La consultazione con un\u2019altra fonte \u00e8 indicata solo quando la soluzione precedente si \u00e8 rivelata inefficace.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Allo stesso tempo, \u00e8 opportuno sottolineare che l\u2019esistenza delle contraddizioni tra le opinioni di per s\u00e9 non costituisce la base della disposizione dell&#8217;art. 201 c.p.p., non obbliga l\u2019organo processuale di chiamare nuovamente gli stessi esperti e n di nominare degli altri. Un tale obbligo sorge solo quando il materiale probatorio raccolto nella causa non permette di riconoscere nessuna delle opinioni contrastanti come convincente e rispettante esigenze processuali. Nella letteratura che solleva la questione di controllo e di valutazione della prova dell\u2019opinione dell\u2019esperto, si possono incontrare i punti di vista ai quali non si pu\u00f2 negare la ragionevolezza e che si esprimono sul fatto che non in ogni caso \u00e8 opportuno applicare le misure di cui all\u2019art. 201 della legge del procedimento penale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Cos\u00ec sar\u00e0 in una situazione di scarsa utilit\u00e0 sostanziale dell\u2019opinione o di bassa rilevanza del difetto stesso consistente in incompletezza dell\u2019opinione, quando l\u2019organo processuale sulla base di tutte le circostanze del caso e della propria conoscenza generale sar\u00e0 in grado di valutare e utilizzare tale opinione. Di conseguenza si dovrebbe supporre che la presenza delle opinioni contrastanti in una determinata causa non giustifica subito il confronto dei loro autori o la nomina degli altri esperti. In pratica, il confronto dovrebbe avvenire quando alla valutazione sono state presentate due (o pi\u00f9) opinioni, di cui ciascuna analizzata separatamente nella valutazione dell\u2019organo \u00e8 chiara, completa e logica, e ci\u00f2 nonostante vi \u00e8 una discrepanza tra i loro elementi essenziali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La decisione in merito all\u2019applicazione dell\u2019art. 201 c.p.p.\u00a0 prende esclusivamente l\u2019organo processuale effettuante il controllo e la valutazione. Come giustamente ha sottolineato la Corte d\u2019appello di Wroc\u0142aw nella sentenza dell\u20198 maggio 2001, il fatto che l\u2019opinione della esperta non soddisfi l\u2019imputata non significa che la corte \u00e8 obbligata ad ammettere la prova di un\u2019altra opinione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Alla luce dell\u2019art. 201 c.p.p. si \u00e8 formata l\u2019opinione che se la perizia \u00e8 convincente e completa per la corte che ha giustificato la propria posizione a questo proposito giustificato, il fatto che tale parere non \u00e8 convincente (incompleto) per le parti in causa, non \u00e8 un prerequisito per l&#8217;ammissione di un secondo parere sulla base della legge commentata. Ci\u00f2 non significa, tuttavia, di privare la parte di possibilit\u00e0 di presentare la domanda di applicare la disposizione della legge art. 201 c.p.p. Anche la parte dispone del diritto di controllo e di contestare il parere. Tuttavia, la parte che chiede la nomina di un altro esperto, come ha notato la Corte d\u2019appello a L\u00f3d\u017a \u00a0nella sentenza dell\u201911 ottobre 2000, deve dimostrare che l\u2019opinione \u00e8 incompleta o poco chiara, o vi \u00e8 una contraddizione nella stessa opinione, o tra le opinioni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00c8 di importanza decisiva la valutazione della corte, se la sua posizione a questo proposito \u00e8 stata giustificata, \u00a0e non la valutazione delle parti. La corte prender\u00e0 quindi in considerazione la richiesta della parte solo se condivider\u00e0 le sue accuse e le valutazioni. La convinzione soggettiva della parte sull\u2019opinione svolta in modo difettoso, od ogni altra indicazione sui difetti o sulle contraddizioni in nessun caso non pu\u00f2 decidere sull\u2019obbligo di ammettere dalla corte un altro parere.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Un importante problema relativo alla situazione di conflitto tra le opinioni \u00e8 che il giudice non pu\u00f2 rifiutare le opinioni contrastanti svolte dagli specialisti e assumere una propria, differente, posizione nella causa. Questo concetto si riflette nelle sentenze formulate sia sulla base della legge processuale penale in vigore attualmente e precedentemente. Nella sentenza del 5 febbraio 1969, la Corte Suprema esprimendosi su questo argomento ha esplicitamente dichiarato che il rifiuto di tutte le perizie e l\u2019accettazione da parte del giudice di un proprio, diverso punto di vista, equivale al rilascio di una propria perizia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Bibliografia <\/strong><\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>Legge del 6 giugnio 1997, <em>Codice del procedimento penale<\/em>, G.U. N. 89, popp.555 con ulteriori modifiche.<\/li>\n<li>CZECZOT Z., <em>Problematyka sprzeczno\u015bci miedzy opiniami ekspert\u00f3w pisma r\u0119cznego, (in:) Problematyka dowodu z ekspertyzy dokument\u00f3w,<\/em> Tom II, a cura di Zdzis\u0142awa Kegla, Wroc\u0142aw 2002, pp.837-838.<\/li>\n<li>DODA Z., <em>Kontrola dowodu z opinii bieg\u0142ego w trybie art. 182 k.p.k., <\/em>Palestra 1977, nr 6, p.73.<\/li>\n<li>TOMASZEWSKI, <em>Og\u00f3lne czynniki wp\u0142ywaj\u0105ce na taktyk\u0119 przes\u0142uchania bieg\u0142ego<\/em>, PiP 1981, n. 7, p.115.<\/li>\n<li>HOFMA\u0143SKI P., SADZIK E., ZGRYZEK K., <em>Kodeks post\u0119powania karnego. Komentarz do artyku\u0142\u00f3w 297- 467, <\/em>Pod redakcj\u0105 prof. Piotra Hofma\u0144skiego, Warszawa 2011, pp.144-145.<\/li>\n<li>TOMASZEWSKI T., <em>Dow\u00f3d z opinii bieg\u0142ego w procesie karnym<\/em>, Krak\u00f3w 2000, p.98.<\/li>\n<li>Sentenza della Corte d\u2019appello a Wroc\u0142aw dell\u20198 maggio 2001, <a href=\"https:\/\/sip.legalis.pl\/document-view.seam?type=html&amp;documentId=mrswglrtgaydimzwgezq\">II AKa 130\/01<\/a>, OSProk. i Pr. 2001, n. 11, pos. 21; decisione della Corte Suprema del 26 luglio 2006, II KK 455\/05, OSNwSK 2006, n. 1, pos. 1480.<\/li>\n<li>Sentenza della Corte d\u2019appello a \u0141\u00f3d\u017a dell\u201911 ottobre 2000, II AKa 127\/00, Lex n. 48302; vedi anche sentenze della Corte d\u2019appello a Wroc\u0142aw del 10 aprile 2006, II AKa 38\/06, Lex n. 181688; 15 dicembre 2005, II AKa 323\/05, Lex nr 191059.<\/li>\n<li>BORATY\u0143SKA K.T. (in:) G\u00d3RSKI A., SAKOWICZ A., WA\u017bNY A., <em>Kodeks post\u0119powania karnego. <\/em><em>Komentarz,<\/em> Warszawa 2014, Legalis, tesi n. 7 all\u2019art. 201 c.p.p. vedi sentenza della Corte d\u2019appello a \u0141\u00f3d\u017a dell\u201911 ottobre 2000, <a href=\"https:\/\/sip.legalis.pl\/document-view.seam?type=html&amp;documentId=mrswglrwgaydmnztgm3a\">II AKA 127\/00<\/a>, OSProk. i Pr. 2001, n. 7-8, pos. 20, sentenza della Corte d\u2019appello a Wroc\u0142aw del 10 aprile 2006, <a href=\"https:\/\/sip.legalis.pl\/document-view.seam?type=html&amp;documentId=mrswglrwguydsmrtgqyq\">II AKA 38\/06<\/a>, KZS 2006, n. 9, pos. 49; sentenza della Corte d\u2019appello a Wroc\u0142aw del 15 dicembre 2005, <a href=\"https:\/\/sip.legalis.pl\/document-view.seam?type=html&amp;documentId=mrswglrwguydsnzrgy4a\">II AKA 322\/05<\/a>, KZS 2006, n. 6, pos. 95; sentenza della Corte d\u2019appello a Wroc\u0142aw del 10 aprile 2006, <a href=\"https:\/\/sip.legalis.pl\/document-view.seam?type=html&amp;documentId=mrswglrwguydsmrtgqyq\">II AKA 38\/06<\/a>, KZS 2006, n. 9, pos. 49; decisione Corte Suprema del 7 luglio 2006, <a href=\"https:\/\/sip.legalis.pl\/document-view.seam?type=html&amp;documentId=mrswglrwguydqojtgq4a\">III KK 456\/05<\/a>, OSNKW 2006, n. 10, pos. 95; sentenza della Corte d\u2019appello a \u0141\u00f3d\u017a del 25 ottobre 2006, <a href=\"https:\/\/sip.legalis.pl\/document-view.seam?type=html&amp;documentId=mrswglryguytcojrgu3a\">II AKA 134\/06<\/a>, OSProk. e Pr. 2009, n. 2, pos. 32.<\/li>\n<li>Vedi sentenza Corte Suprema del 3 marzo 1981, IV KR 271\/80, OSNPG 8-9\/1981, pos. 101.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref1\" name=\"_edn1\">[i]<\/a> Dott. Ph.D. Monika Filipowska \u2013 Tuthill, l\u2019Universit\u00e0 di Legge \u201eH. Chodkowska\u201d di Wroc\u0142aw (Polonia)<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref2\" name=\"_edn2\"><\/a><\/p>\n<p><a href=\"#_ednref3\" name=\"_edn3\"><\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Monika Filipowska \u2013 Tuthill\u00a0[i] (Traduzione dalla lingua polacca a cura di Jolanta Gr\u0119bowiec-Baffoni) Il confronto dei periti come metodo di convalida delle opinioni La questione della cooperazione dell\u2019organo processuale <\/p>\n","protected":false},"author":82,"featured_media":4957,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_bbp_topic_count":0,"_bbp_reply_count":0,"_bbp_total_topic_count":0,"_bbp_total_reply_count":0,"_bbp_voice_count":0,"_bbp_anonymous_reply_count":0,"_bbp_topic_count_hidden":0,"_bbp_reply_count_hidden":0,"_bbp_forum_subforum_count":0,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[27,11,1590,2108,1],"tags":[],"class_list":["post-7322","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-criminologia","category-rubriche-giuridiche","category-diritto-penale","category-numero-di-gennaio-2018","category-news"],"translation":{"provider":"WPGlobus","version":"3.0.2","language":"es","enabled_languages":["it","en","es"],"languages":{"it":{"title":true,"content":true,"excerpt":false},"en":{"title":false,"content":false,"excerpt":false},"es":{"title":false,"content":false,"excerpt":false}}},"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.economiaediritto.it\/wp-content\/uploads\/2014\/03\/875413_47541979.jpg?fit=2240%2C1520&ssl=1","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p9CRXF-1U6","jetpack_likes_enabled":true,"jetpack-related-posts":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7322","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/82"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7322"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7322\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7346,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7322\/revisions\/7346"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4957"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7322"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=7322"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=7322"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}