{"id":8083,"date":"2018-10-01T14:12:36","date_gmt":"2018-10-01T12:12:36","guid":{"rendered":"http:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=8083"},"modified":"2020-10-27T13:20:30","modified_gmt":"2020-10-27T12:20:30","slug":"osservatorio-di-diritto-tributario-della-corte-di-cassazione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/osservatorio-di-diritto-tributario-della-corte-di-cassazione\/","title":{"rendered":"Osservatorio di Diritto Tributario della Corte di Cassazione"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify\">(a cura dell\u2019avv. Francesco D\u2019Alonzo)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">ACCERTAMENTO TRIBUTARIO<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Accertamento tributario &#8211; Atto impositivo &#8211; Validit\u00e0 &#8211; Requisiti &#8211; Notificazione &#8211; Esclusione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">La notificazione dell\u2019atto impositivo non \u00e8 un requisito di validit\u00e0, ma soltanto una condizione integrativa di efficacia dello stesso, sicch\u00e9 l\u2019inesistenza della notifica non determina, in via automatica, anche quella dell\u2019atto, se di questo il contribuente ha avuto piena conoscenza entro i termini decadenziali di legge (Cass. civ., sez. VI-T, ord. 30.1.2018 n. 2203).<\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">ASSOCIAZIONI SPORTIVE NON RICONOSCIUTE<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Associazione non riconosciuta &#8211; A.S.D. &#8211; Rappresentante legale subentrante &#8211; Responsabilit\u00e0 fiscale solidale &#8211; Condizioni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">In ipotesi di avvicendamento nella carica sociale di un\u2019associazione (sportiva) non riconosciuta, il rappresentante legale subentrante non pu\u00f2 andare esente, ai fini fiscali, da responsabilit\u00e0 solidale con l\u2019associazione adducendo la mancata ingerenza nella pregressa gestione dell\u2019ente, in ragione del principio di \u201cautonomia\u201d del diritto tributario rispetto a quello civile e della fonte legale dell\u2019obbligazione tributaria; alla luce dei poteri attribuiti dalle disposizioni in materia tributaria, il \u201crappresentante fiscale\u201d \u00e8, infatti, obbligato a redigere ed a presentare la dichiarazione dei redditi e ad operare, ove necessario, le rettifiche della stessa, provvedendo, dopo la presentazione, all\u2019emendazione delle dichiarazioni fiscali presentate con dati inesatti (Cass. civ., sez. VI-T, ord. 23.2.2018 n. 4478).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Associazione non riconosciuta &#8211; A.S.D. &#8211; Carica sociale &#8211; Rappresentante legale &#8211; Corresponsabilit\u00e0 fiscale solidale &#8211; Esenzione &#8211; Condizioni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">In tema di associazioni (sportive) non riconosciute, ai fini dell\u2019accertamento della responsabilit\u00e0 personale e solidale del legale rappresentante dell\u2019ente con quest\u2019ultimo, occorre tenere conto non solo della partecipazione di tale soggetto all\u2019attivit\u00e0 dell\u2019associazione che rappresenta, ma anche del corretto adempimento degli obblighi tributari incombenti sulla stessa; pertanto, il legale rappresentante pu\u00f2 andare immune da corresponsabilit\u00e0 soltanto se abbia comunque provveduto all\u2019espletamento di tutte le verifiche necessarie per il corretto adempimento degli obblighi tributari (Cass. civ., sez. VI-T, ord. 23.2.2018 n. 4478).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">CASSAZIONE<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Impugnazioni &#8211; Ricorso per cassazione &#8211; Motivi &#8211; Vizio di insufficiente motivazione &#8211; Presupposti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Ricorre il vizio di \u201cinsufficiente motivazione\u201d ove il giudice non indichi gli elementi dai quali ha tratto il proprio convincimento ovvero il criterio logico e la ratio decidendi che lo ha guidato; il giudice \u00e8, infatti, tenuto a delineare il percorso logico seguito, descrivendo il legame tra gli elementi interni determinanti che conducono necessariamente ed esclusivamente alla decisione adottata, mentre deve escludere, attraverso adeguata critica, la rilevanza di ogni elemento esterno al percorso logico seguito, di natura materiale, logica o processuale, ed astrattamente idoneo a delineare conseguenze divergenti dalla decisione adottata (Cass. civ., sez. V, sent. 30.1.2018 n. 2240).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Impugnazioni &#8211; Ricorso per cassazione &#8211; Motivi &#8211; Vizio di omessa pronuncia &#8211; Condizioni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Non pu\u00f2 ricondursi al vizio di \u201comessa pronuncia\u201d il mancato specifico esame di un mero argomento difensivo, implicitamente disatteso attraverso il rigetto del motivo di gravame al quale esso afferiva (Cass. civ., sez. V, sent. 30.1.2018 n. 2240).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">CONCORDATO PREVENTIVO<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Concordato preventivo &#8211; I.V.A. &#8211; Obbligo di pagamento &#8211; Debito falcidiabile &#8211; Ammissibilit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">L\u2019obbligo di pagamento dell\u2019I.V.A., che ha indubbio rilievo pubblicistico ed eurounitario, non impedisce che il debito I.V.A. sia falcidiabile attraverso il piano concordatario, approvato sulla base di una procedura che non costituisce mera espressione di autonomia privata, bens\u00ec assume indubbio rilievo pubblicistico; l\u2019istituto del concordato preventivo, infatti, costituisce un\u2019alternativa al fallimento e, dunque, si delinea come uno di quegli strumenti di tutela non solo dei creditori ma anche degli interessi economici collettivi che il legislatore ha predisposto per le crisi d\u2019impresa; si tratta di una procedura che, pur originandosi da un impulso del debitore, non \u00e8 confinato in un dispositivo privatistico, governato esclusivamente dalle parti (debitore e creditore) dei negozi coinvolti in quell\u2019inadempimento complessivo che integra lo \u201cstato di crisi\u201d (art. 160, 1\u00b0 comma, l. fall.) o addirittura \u201clo stato di insolvenza\u201d (art. 160, ult. comma, l. fall.), bens\u00ec attinge alla soglia pubblicistica, si snoda in un percorso giurisdizionalmente disegnato e vigilato, per ricevere infine una ratifica di quanto deliberato dai creditori sulla proposta del debitore da parte dell\u2019organo giurisdizionale (Cass. pen., sez. IV, sent. 17.10.2017 n. 52542).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">DICHIARAZIONE DEI REDDITI<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Dichiarazione dei redditi &#8211; Errori e\/o omissioni &#8211; Indicazione di maggior reddito ovvero di maggior debito o minor credito d\u2019imposta &#8211; Emendabilit\u00e0 &#8211; Termini.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">La facolt\u00e0 riconosciuta al contribuente di emendare la dichiarazione dei redditi, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l\u2019indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d\u2019imposta o di un minor credito, mediante la dichiarazione integrativa di cui all\u2019art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322\/1998, \u00e8 esercitabile non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d\u2019imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante; la possibilit\u00e0 di emendare la dichiarazione dei redditi conseguente ad errori od omissioni in grado di determinare un danno per l\u2019amministrazione, \u00e8 esercitabile non oltre i termini stabiliti dall\u2019art. 43 del d.P.R. n. 600\/1973; il rimborso dei versamenti diretti di cui all\u2019art. 38 del d.P.R. n. 602\/1973 \u00e8 esercitabile entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento, indipendentemente dai termini e modalit\u00e0 della dichiarazione integrativa; il contribuente, indipendentemente dalle modalit\u00e0 e termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista dall\u2019art. 2 del d.P.R. n. 322\/1998 cit., e dall\u2019istanza di rimborso di cui all\u2019art. 38 del d.P.R. n. 602\/1973 cit., in sede contenziosa, pu\u00f2 sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell\u2019amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull\u2019obbligazione tributaria (Cass. civ., sez. trib., sent. 9.3.2018 n. 5728).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">IMPOSTA SUI REDDITI<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Imposta sui redditi &#8211; Reddito d\u2019impresa &#8211; Determinazione &#8211; Costi e\/o oneri deducibili &#8211; Congruit\u00e0 &#8211; Onere della prova.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l\u2019onere della prova dei presupposti dei \u201ccosti\u201d e degli \u201coneri deducibili\u201d concorrenti alla determinazione del reddito d\u2019impresa, ivi comprese la loro inerenza e la loro diretta imputazione ad attivit\u00e0 produttive di ricavi, incombe al contribuente; inoltre, poich\u00e9 nei poteri dell\u2019amministrazione finanziaria in sede di accertamento rientra la valutazione della \u201ccongruit\u00e0\u201d dei costi e dei ricavi esposti in bilancio e nelle dichiarazioni fiscali, con negazione della deducibilit\u00e0 di parte di un costo sproporzionato ai ricavi o all\u2019oggetto dell\u2019impresa, l\u2019onere della prova dell\u2019inerenza dei costi, gravante sul contribuente, ha ad oggetto anche la \u201ccongruit\u00e0\u201d dei medesimi (Cass. civ., sez. V, sent. 30.1.2018 n. 2240).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Imposta sui redditi &#8211; Contribuente &#8211; Dichiarazione fiscale \u201ca suo danno\u201d &#8211; Mancato pagamento della maggiore imposta &#8211; Conseguenze.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">In tema di imposte sui redditi, il contribuente che nel redigere la dichiarazione fiscale abbia dichiarato \u201ca suo danno\u201d redditi superiori a quelli effettivi, senza procedere anche al pagamento della maggiore imposta, pu\u00f2 opporre in sede giudiziale alla pretesa dell\u2019amministrazione l\u2019erroneit\u00e0, in fatto o in diritto, della dichiarazione, attesa l\u2019emendabilit\u00e0 della stessa; mentre, qualora abbia pagato la maggiore imposta non dovuta, non pu\u00f2 far valere il relativo credito nel giudizio contro l\u2019atto impositivo, in ragione del carattere impugnatorio del processo tributario; in tal caso, il contribuente \u00e8 tenuto ad esperire le procedure di rimborso, nel rispetto delle modalit\u00e0 e dei termini di decadenza previsti (Cass. civ., sez. trib., sent. 9.3.2018 n. 5728).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Imposta sul valore aggiunto &#8211; Imprenditore &#8211; Diritto alla detrazione &#8211; Prestazioni e servizi acquistati &#8211; Valore &#8211; Rideterminazione &#8211; Potere dell\u2019amministrazione &#8211; Esercizio &#8211; Condizioni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">In tema di I.V.A., non \u00e8 consentito, in condizioni normali, all\u2019amministrazione finanziaria rideterminare il valore delle prestazioni e dei servizi acquistati dall\u2019imprenditore escludendo il diritto alla detrazione, se il valore sia ritenuto \u201cantieconomico\u201d e dunque diverso da quello da reputare normale o comunque tale da produrre un risultato economico, salvo che dimostri l\u2019antieconomicit\u00e0 manifesta e macroscopica dell\u2019operazione, tale da assumere rilievo indiziario di non verit\u00e0 della fattura (e, dunque, di non verit\u00e0 dell\u2019operazione stessa) o di non inerenza della destinazione del bene o servizio all\u2019utilizzo per operazioni assoggettate ad I.V.A.; in tale ipotesi, spetter\u00e0 poi all\u2019imprenditore contribuente provare che la prestazione del bene o servizio \u00e8 reale ed inerente all\u2019attivit\u00e0 svolta (Cass. civ., sez. V, sent. 30.1.2018 n. 2240).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Imposta sul valore aggiunto &#8211; Operazione economica effettuata ad un prezzo superiore o inferiore al prezzo normale di mercato &#8211; Irrilevanza &#8211; Elusione od evasione fiscale &#8211; Non configurabilit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">In tema di I.V.A., la circostanza che un\u2019operazione economica sia effettuata ad un prezzo superiore o inferiore al prezzo normale di mercato deve ritenersi irrilevante; n\u00e9 vi \u00e8 elusione od evasione fiscale se i beni o i servizi sono forniti a prezzi artificialmente bassi o elevati tra le parti, che godano entrambe del diritto a detrazione I.V.A., essendo solo a livello del consumatore finale che pu\u00f2 ricorrere perdita di gettito fiscale (Cass. civ., sez. V, sent. 30.1.2018 n. 2240).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">PROCESSO TRIBUTARIO<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Processo tributario &#8211; Impugnazioni &#8211; Termine lungo &#8211; Decorrenza &#8211; Rinvio alle norme codicistiche &#8211; Effetti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">L\u2019art. 38 del d.l.vo n. 546\/1992 non ha istituito un regime speciale per il processo tributario in ordine all\u2019applicazione del termine lungo di impugnazione, impermeabile alle disposizioni transitorie di cui all\u2019art. 58 della l. n. 69\/2009: tale principio si desume dall\u2019art. 62 del medesimo decreto che fa espresso riferimento, per la disciplina del giudizio di cassazione in materia tributaria, alle norme del codice di procedura civile, cos\u00ec attribuendo prevalenza alle norme processuali ordinarie ed escludendo l\u2019esistenza di un giudizio \u201ctributario di legittimit\u00e0\u201d (Cass. civ., sez. trib., sent. 9.3.2018 n. 5728).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Processo tributario &#8211; Natura &#8211; Impugnatoria &#8211; Conseguenze.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Stante la sua natura impugnatoria, il processo tributario ha ad oggetto esclusivamente il controllo della legittimit\u00e0, formale e sostanziale, di uno degli specifici atti impositivi elencati nell\u2019art. 19 del d.l.vo n. 546\/1992; l\u2019indagine sul rapporto tributario, quindi, \u00e8 limitata al riscontro della consistenza della pretesa fatta valere con l\u2019atto stesso, sicch\u00e9 \u00e8 strutturalmente incompatibile con il processo tributario la possibilit\u00e0 di proporre una domanda riconvenzionale, ancorch\u00e9 l\u2019asserito diritto vantato dal contribuente possa rinvenire il suo fondamento sullo specifico rapporto tributario (Cass. civ., sez. trib., sent. 9.3.2018 n. 5728).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">REATI TRIBUTARI<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Reati tributari &#8211; Debito I.V.A. &#8211; Mancato versamento &#8211; Procedura di concordato preventivo &#8211; Apertura &#8211; Effetti &#8211; Scriminante ex art. 51 cod .pen. &#8211; Sussistenza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">In tema di omesso versamento I.V.A., non \u00e8 configurabile il reato di cui all\u2019art. 10-ter del d.l.vo n. 74\/2000 per il mancato versamento del debito I.V.A. sorto prima dell\u2019apertura della procedura di concordato preventivo, nel caso in cui, in data antecedente alla scadenza del debito, sia intervenuto un provvedimento del tribunale che abbia vietato il pagamento di crediti anteriori, essendo configurabile la scriminante dell\u2019adempimento di un dovere imposto da un ordine legittimo dell\u2019autorit\u00e0 di cui all\u2019art. 51 cod. pen., derivante da norme poste a tutela di interessi aventi anche rilievo pubblicistico, equivalenti a quelli di carattere tributario (Cass. pen., sez. IV, sent. 17.10.2017 n. 52542).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">REVOCAZIONE<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Impugnazioni &#8211; Revocazione &#8211; Errore di fatto &#8211; Notificazione dell\u2019impugnazione presso il domicilio del precedente difensore poi sostituito &#8211; Inconfigurabilit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">L\u2019errore revocatorio identificato nel fatto che la notificazione del ricorso per cassazione, poi definito con il provvedimento oggetto di revocazione, non era stata ritualmente eseguita, in quanto effettuata non presso l\u2019ultimo difensore domiciliatario, ma presso il precedente difensore poi sostituito, non configura un \u201cerrore di fatto\u201d alla luce del disposto di cui all\u2019art. 395, 1\u00b0 comma, n. 4, c.p.c., ma un\u2019omessa valutazione delle risultanze processuali (Cass. civ., sez. V, sent. 19.1.2018 n. 1308).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Impugnazioni &#8211; Revocazione &#8211; Condizioni &#8211; Notificazione dell\u2019atto di impugnazione &#8211; Vizio &#8211; Errore di fatto &#8211; Inconfigurabilit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Il mancato rilievo di un vizio riguardante la ritualit\u00e0 della notificazione dell\u2019atto di impugnazione, sotto il profilo del luogo in cui essa \u00e8 stata eseguita, non risponde ai requisiti prescritti dall\u2019art. 395 c.p.c. per la configurazione dell\u2019errore di fatto che pu\u00f2 dar luogo alla revocazione della sentenza (Cass. civ., sez. V, sent. 19.1.2018 n. 1308).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>(a cura dell\u2019avv. Francesco D\u2019Alonzo) ACCERTAMENTO TRIBUTARIO Accertamento tributario &#8211; Atto impositivo &#8211; Validit\u00e0 &#8211; Requisiti &#8211; Notificazione &#8211; Esclusione. 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