{"id":8280,"date":"2018-09-10T10:23:14","date_gmt":"2018-09-10T08:23:14","guid":{"rendered":"http:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=8280"},"modified":"2020-10-27T13:21:48","modified_gmt":"2020-10-27T12:21:48","slug":"giurisprudenza-tributaria-casi-rilevanti-e-questioni-attuali","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/giurisprudenza-tributaria-casi-rilevanti-e-questioni-attuali\/","title":{"rendered":"Giurisprudenza tributaria: casi rilevanti e questioni attuali"},"content":{"rendered":"<p>(a cura dell&#8217;avv. Francesco D&#8217;Alonzo)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">In tempi recenti, la giurisprudenza di legittimit\u00e0 \u00e8 stata sollecitata al fine di sciogliere ogni dubbio in merito ad interessanti questioni in materia tributaria che di seguito si riportano.<\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>Quesito n. 1<\/strong>: il medico di base che utilizzi tre diversi \u201cstudi professionali\u201d per il ricevimento dei pazienti \u00e8 esonerato dal versamento dell\u2019IRAP?<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>Risposta<\/strong>: dalla Cassazione giunge risposta negativa. Con ordinanza n. 12085\/2018 il S.C. ha, infatti, deciso che, seppur a volte l\u2019utilizzo di due studi professionali &#8211; qualora rigorosamente giustificati da peculiari esigenze &#8211; non \u00e8 circostanza che possa far ritenere sussistente l\u2019\u201dautonoma organizzazione\u201d ove tali studi costituiscano semplicemente pi\u00f9 luoghi ove il medico riceve i suoi pazienti e, quindi, \u00e8 soltanto uno strumento per il migliore (e pi\u00f9 comodo per il pubblico) esercizio dell\u2019attivit\u00e0 professionale autonoma, tuttavia, con l\u2019utilizzo di tre studi il professionista impiega beni strumentali globalmente eccedenti il minimo indispensabile all\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0, superando oggettivamente la soglia minima richiesta per l\u2019esonero dall\u2019imposizione fiscale ai fini dell\u2019IRAP. Giova rammentare che il presupposto impositivo dell\u2019autonoma organizzazione ricorre se il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell\u2019organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilit\u00e0 ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l\u2019\u201did quod plerumque accidit\u201d, il minimo indispensabile per l\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 in assenza di organizzazione, oppure c) si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell\u2019impiego di un collaboratore che esplichi mansioni meramente esecutive.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 *** *** ***<br \/>\n<strong>Quesito n. 2<\/strong>: l\u2019Amministrazione finanziaria \u00e8 legittimata a \u201csospendere\u201d il pagamento del rimborso IVA a tutela dell\u2019eventuale compensazione legale dell\u2019altrui credito con quello erariale, pur se illiquido, vantato nei confronti del suo creditore?<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>Risposta:<\/strong> la Suprema Corte (ord. n. 25893\/2017) ha ritenuto applicabile il c.d. \u201cfermo amministrativo\u201d anche in materia di rimborso IVA. Il provvedimento di sospensione del pagamento disciplinato dall\u2019art. 69 del r.d n. 2440\/1923 \u00e8, infatti, espressione del potere di autotutela della P.A. a salvaguardia dell\u2019eventuale compensazione legale, ed ha portata generale in quanto mira a garantire la certezza dei rapporti patrimoniali con lo Stato, mediante la concorrente estinzione delle poste reciproche (attive e passive). Ne consegue l\u2019applicabilit\u00e0 della predetta norma anche ai rimborsi dell\u2019IVA, fino al sopraggiungere dell\u2019eventuale giudicato negativo circa la concorrente ragione di credito vantata dall\u2019erario. Inoltre, il provvedimento di \u201cfermo\u201d del pagamento costituisce una misura cautelare, espressione del citato potere di autotutela, rivolto a sospendere, in presenza di detta ragione di credito della P.A., un eventuale pagamento dovuto, a tutela dell\u2019eventuale compensazione legale dello stesso con un credito, anche se non attualmente liquido ed esigibile, che l\u2019amministrazione abbia, ovvero pretenda di avere, nei confronti del suo creditore. La sua adozione richiede soltanto il fumus boni iuris della prefata ragione di credito vantata dall\u2019amministrazione, restando, invece, estranea alla natura ed alla funzione del provvedimento qualsiasi considerazione di un eventuale periculum in mora, senza che detta disciplina ponga dubbi di legittimit\u00e0 costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. Ne consegue che deve ritenersi legittimo il diniego di rimborso di IVA da parte dell\u2019amministrazione finanziaria, in dipendenza dell\u2019adozione di provvedimento di fermo amministrativo delle somme pretese in restituzione, in ragione della pendenza di controversie tra le parti su rettifiche relative ad altre annualit\u00e0 d\u2019imposta.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 *** *** ***<br \/>\n<strong>Quesito n. 3<\/strong>: l\u2019agente della riscossione pu\u00f2 utilmente depositare, per la prima volta, nel giudizio di appello la documentazione attestante la notifica della cartella di pagamento impugnata?<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>Risposta:<\/strong> il responso del Supremo Collegio (ord. n. 8927\/2018) \u00e8 affermativo. In materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialit\u00e0 espresso dall\u2019art. 1, comma 2, del d.l.vo n. 546\/1992 &#8211; in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest\u2019ultima &#8211; non trova applicazione la preclusione di cui all\u2019art. 345, comma 3, c.p.c. (nel testo introdotto dalla l. n. 69\/2009), essendo la materia regolata dall\u2019art. 58, comma 2, del d.l.vo cit., che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado. La lettera dell\u2019art. 58 cit. abilita alla produzione di qualsivoglia documento in appello, senza restrizione alcuna e con disposizione autonoma rispetto a quella che, nel primo comma, sottopone invece a restrizione l\u2019accoglimento dell\u2019istanza di ammissione di altre fonti di prova. Ci\u00f2 \u00e8 confermato, avuto riguardo al diverso tenore delle corrispondenti disposizioni, dal fatto che, nel rito del lavoro, l\u2019acquisizione di nuovi documenti o l\u2019ammissione di nuove prove da parte del giudice di appello rientra tra i poteri discrezionali allo stesso riconosciuti dagli artt. 421 e 437 c.p.c., mentre, nel rito ordinario, l\u2019art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo previgente alla novella di cui al d.l. n. 83\/2012, convertito con modificazioni nella l. n. 134\/2012, attribuiva rilevanza alla \u201cindispensabilit\u00e0\u201d dei nuovi mezzi di prova in appello, e nella sua nuova formulazione pone il divieto assoluto di ammissione degli stessi, ferma per la parte la possibilit\u00e0 di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. La produzione in appello, come nel caso di specie, dell\u2019originale dell\u2019atto impositivo notificato, del quale in prime cure era appunto contestata dal contribuente l\u2019avvenuta ricezione, costituisce una mera difesa &#8211; consentita anche alla parte rimasta contumace in prime cure &#8211; in quanto il divieto di cui all\u2019art. 57 del d.l.vo cit. concerne solo le eccezioni in senso stretto. Il richiamo al canone costituzionale della \u201cragionevole durata del processo\u201d (art. 111 Cost.), avuto riguardo alla circostanza che l\u2019agente della riscossione ben avrebbe potuto depositare in primo grado la documentazione attestante la notificazione dell\u2019atto impositivo prodromico alla cartella di pagamento impugnata, non pu\u00f2 condurre a legittimare una compressione delle facolt\u00e0 difensive della parte, non precluse nel processo tributario da ragioni attinenti specificamente alla sua struttura, che presenta profili parzialmente dissimili da quelli dell\u2019ordinario processo civile. La dedotta \u201cinerzia\u201d dell\u2019agente della riscossione pu\u00f2 trovare pi\u00f9 razionale considerazione nell\u2019ambito della regolamentazione del rimborso delle spese di lite, che ricomprende le spese cagionate dalla trasgressione al dovere di lealt\u00e0 e di probit\u00e0 (art. 88 c.p.c.).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>(a cura dell&#8217;avv. 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