{"id":8315,"date":"2019-08-01T10:35:07","date_gmt":"2019-08-01T08:35:07","guid":{"rendered":"http:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=8315"},"modified":"2020-10-27T13:10:30","modified_gmt":"2020-10-27T12:10:30","slug":"profili-penalistici-e-criminologici-del-mobbing","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/profili-penalistici-e-criminologici-del-mobbing\/","title":{"rendered":"Profili penalistici e criminologici del mobbing"},"content":{"rendered":"<p>(di Alberto Biancardo)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Il mobbing si concretizza in un insieme di comportamenti attuati in modo ripetitivo e protratti nel tempo che, per il loro carattere persecutorio e vessatorio, tendono ad emarginare un soggetto dall\u2019ambiente di lavoro, causandogli un danno psico-fisico lesivo della personalit\u00e0, che si mostra prevalentemente con alterazioni dell\u2019umore e diminuzione dell\u2019autostima. Non essendo analiticamente determinati, i comportamenti includono tutte le forme di sopraffazione. Per la Cassazione, non sono invece considerate mobbing le conflittualit\u00e0 interpersonali entro determinati limiti di tolleranza, le difficolt\u00e0 relazionali del soggetto, e le strategie organizzative e gestionali legate alla normale attivit\u00e0 d\u2019impresa come trasferimenti e licenziamenti economici.<br \/>\nIl termine mobbing, coniato dall\u2019austriaco Konrad Lorenz intorno agli anni settanta, deriva dal verbo inglese \u2018to mob\u2019 ossia assalire, accerchiare, in riferimento all\u2019accanimento contro un animale e alla sua esclusione dal branco. Il primo a considerare il mobbing una persecuzione psicologica relativa all\u2019ambiente di lavoro, \u00e8 stato alla fine degli anni ottanta lo psicologo Heinz Leymann, che lo definiva come una serie di azioni ripetute e protratte, ostili e sistematiche, da parte di uno o pi\u00f9 individui contro un singolo privo di difesa (1).<br \/>\nIl mobbing \u00e8 un fenomeno recente che nasce e si sviluppa negli Stati Uniti. Solo dopo gli anni novanta acquisisce rilievo anche in Italia, senza essere tuttavia mai elevato al rango di fattispecie giuridica autonoma. Non vi \u00e8, infatti, una definizione giuridica di mobbing ed una specifica tutela da parte dell\u2019ordinamento.<\/p>\n<p><strong>Tipologie di mobbing<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Una prima distinzione si ha, in considerazione degli autori dei comportamenti (\u2018mobber\u2019), fra mobbing verticale e mobbing orizzontale. Il mobbing verticale pu\u00f2 essere discendente o ascendente. Quello discendente (bossing (2)) si ha qualora gli atteggiamenti persecutori provengano dal datore di lavoro o un superiore gerarchico, con azioni dirette o indirette che hanno l\u2019obiettivo di escludere il lavoratore e indurlo a licenziarsi. Questa diffusa tipologia, si concretizza in atti di violenza psichica, in particolare con l\u2019assegnazione di incarichi poco gratificanti e continue umiliazioni che demotivano il dipendente, e che causano un senso di inadeguatezza ed emarginazione.<br \/>\nUna sottocategoria di bossing, potrebbe essere definita \u2018mobbing da strategia aziendale\u2019: lo stress psico-fisico provocato al lavoratore ha in questo caso il solo fine di indurlo a lasciare l\u2019impiego per ridurre il personale. Rari sono invece i casi di mobbing ascendente o \u2018dal basso\u2019 (low mobbing), che si concretizza in azioni che mirano a screditare o mettere in discussione l\u2019autorit\u00e0 di superiori gerarchici da parte dei lavoratori. Si ha invece il mobbing orizzontale quando i comportamenti persecutori sono messi in atto da uno o pi\u00f9 colleghi nei confronti di un altro di pari grado, volti di solito ad emarginarlo e screditarne credibilit\u00e0 e reputazione. Sempre pi\u00f9 spesso si ha il mobbing combinato, fusione di mobbing orizzontale e verticale.<br \/>\nQualora la vittima carichi la famiglia di tutte le frustrazioni accumulate sul lavoro a seguito del mobbing sub\u00ecto, si ha il doppio mobbing (3), particolarmente diffuso in quelle aree ove alla famiglia \u00e8 attribuito un ruolo primario. Dopo una fase iniziale di comprensione da parte dei familiari si ha un distacco che isola ulteriormente la vittima.<br \/>\nSi ha mobbing trasversale quando persone fuori dall\u2019ambito lavorativo, in accordo col mobber creano ulteriore emarginazione nei confronti della vittima.<br \/>\nDifferente alle precedenti tipologie \u00e8 il mobbing sessuale, che si concretizza con molestie, generalmente nei confronti di persone di sesso femminile, da parte di uomini in posizione gerarchica superiore nell\u2019organigramma aziendale. Il molestatore non ha, infatti, l\u2019intento di allontanare la vittima ma di tormentarla ossessivamente. Le vessazioni si concretizzano in un vero e proprio ricatto a scopo di molestia sessuale, e i rifiuti hanno spesso l\u2019effetto di atti ritorsivi contro la vittima.<br \/>\nIl mobbing non riguarda esclusivamente il mondo del lavoro, ma anche altri contesti: in casi diversi dall\u2019ambiente lavorativo \u00e8 definito mobbing sociale. Un soggetto pu\u00f2 diventare infatti vittima di mobbing in altri contesti, come l\u2019ambiente di studio (mobbing scolastico). In quest\u2019ultima ipotesi, per\u00f2, bisogna considerare la giovane et\u00e0 dei soggetti coinvolti e il sovrapporsi con il fenomeno del bullismo.<br \/>\nSi pu\u00f2, infine, proporre una ulteriore distinzione, in funzione delle prospettive di durata del mobbing, fra: permanente, ove le vessazioni nei confronti di un soggetto cessano solo quando siano interrotte dall\u2019autorit\u00e0 giudiziaria ovvero quando i mobber ottengano le dimissioni del mobbizzato, e transitorio, nei casi in cui dopo un periodo di vessazioni i mobber perdano l\u2019interesse nei confronti di una determinata vittima per accanirsi su un altro lavoratore. Ci\u00f2 accade, ad esempio, nei confronti dei neoassunti. In questi casi potrebbero essere frequenti ipotesi in cui la \u2018vittima\u2019 diventa \u2018carnefice\u2019, poich\u00e9 da mobbizzato, al momento di una successiva assunzione potrebbe divenire mobber.<\/p>\n<p><strong>Rilevanza giuridica<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Perch\u00e9 il mobbing assuma rilevanza sul piano giuridico, i comportamenti vessatori devono protrarsi nel tempo in maniera ripetuta e abituale. Esso si verifica, difatti, ove vi sia una pluralit\u00e0 di atti prolungati, aventi un minimum standard di nocivit\u00e0.<br \/>\nIn assenza di una definizione giuridica di mobbing, la tutela del lavoratore si desume da Costituzione, Codice civile e penale. La salvaguardia costituzionale contro il mobbing si pu\u00f2 far risalire all\u2019art. 2 Cost. che tutela la dignit\u00e0 umana, all\u2019art. 32 che riconosce la tutela della salute e all\u2019art. 41 che vieta attivit\u00e0 economiche che arrecano danno alla sicurezza, libert\u00e0 e dignit\u00e0 umana. Nel Codice civile la difesa del lavoratore vessato trova fondamento nell\u2019art. 2087 che tutela l\u2019integrit\u00e0 fisica e personalit\u00e0 morale del lavoratore, imponendo al datore di adottare tutte le misure idonee a tal fine. Lo Statuto dei lavoratori all\u2019art. 15 predispone una protezione contro i comportamenti discriminatori da parte del datore di lavoro.<br \/>\nAnche in ambito penalistico non vi \u00e8 una specifica fattispecie di mobbing: la fonte di tutela si identifica perci\u00f2 nei tradizionali rimedi del nostro ordinamento, ed \u00e8 riconducibile a varie figure di reato come i maltrattamenti di cui all\u2019art. 572 c.p., le lesioni personali di cui all\u2019art. 582 c.p., e la violenza privata, art. 610 c.p.<br \/>\nE\u2019 il lavoratore che dovr\u00e0 dimostrare che nei suoi confronti \u00e8 stata perpetrata una serie di comportamenti persecutori, come ad esempio critiche immotivate, dequalificazione professionale, isolamento, molestie. L\u2019oggettiva difficolt\u00e0 a provare i fatti \u00e8 il maggior deterrente ad intentare azioni legali per mobbing. Va considerata anche la difficolt\u00e0 di dimostrare la patologia, in quanto essendo una malattia psicologica non vi \u00e8 diagnosi certa. Sono necessari certificati medici, perizie ed accertamenti tecnici che attestino lo stato di depressione, ma ci\u00f2 non basta in quanto dovr\u00e0 essere anche provato il nesso causale fra la condotta di mobbing denunciata e il danno sub\u00ecto. La vittima dovr\u00e0 poi provare che tali comportamenti non sono isolati, ma sono stati reiterati o perseveranti, e perpetrati entro un considerevole arco temporale (minimo un anno). Risultano a tal fine fondamentali le dichiarazioni testimoniali di coloro che durante gli atti persecutori si trovavano sul luogo di lavoro. Tuttavia \u00e8 particolarmente complessa la dimostrazione della continuit\u00e0 degli eventi persecutori, proprio per la difficolt\u00e0 nel trovare colleghi pronti a testimoniare contro gli altri colleghi o addirittura contro un superiore gerarchico. Ci\u00f2 ha fatto s\u00ec che gli operatori giuridici ritengano fortemente aleatorie le cause intentate per mobbing.<br \/>\nIl difficile rapporto fra fattispecie astratta e dimostrazione giudiziale aveva fatto s\u00ec che una sentenza del 2000 cercasse di delinearne i confini giuridici. Nel caso concreto il giudice aveva escluso il mobbing in quanto conflittualit\u00e0 e scontro verbale erano stati considerati normali rapporti interpersonali sul luogo di lavoro. Compito dell\u2019interprete \u00e8 proprio stabilire quando la conflittualit\u00e0 si trasforma in atteggiamento persecutorio. L\u2019assenza di definizione giuridica ha reso necessario il ricorso all\u2019elaborazione di indici presuntivi per individuare quando un soggetto \u00e8 sottoposto a mobbing. La Suprema Corte (sentenza n. 1262 del 23\/01\/2015), uniformandosi a precedenti orientamenti giurisprudenziali (4) enuclea come indici rilevanti ai fini della condotta lesiva: la molteplicit\u00e0 dei comportamenti persecutori protratti nel tempo anche leciti se considerati singolarmente; la sussistenza dell\u2019evento lesivo nella sfera psico-fisica del lavoratore; il nesso causale fra condotta lesiva e pregiudizio psico-fisico; presenza dell\u2019elemento soggettivo, ossia intento persecutorio, da una parte della dottrina ritenuto per\u00f2 non necessario per avere una situazione di mobbing. Secondo la Corte possono ricondurre al mobbing un insieme di atti \u00abanche leciti se singolarmente considerati\u00bb.<br \/>\nIn sede processuale il mobbing \u00e8 di pi\u00f9 facile identificazione se si abbina a vicende oggettive come un demansionamento, oppure un licenziamento, o danni fisici, in tal caso con tutela di tipo penalistico. Ma per essere accertato come mobbing deve essere data prova della realizzazione di una serie di atti vessatori coordinati al fine di emarginare il dipendente.<\/p>\n<p><strong>Rilievi penalistici e criminologici<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Nel rapporto fra mobbing e responsabilit\u00e0 penale, l\u2019assenza di una specifica fattispecie rende necessario il ricorso ad altre figure di reato per la tutela della vittima: \u00e8 possibile fare riferimento al reato di violenza privata prevista dall\u2019art. 610 c.p., minaccia (art. 612 c.p.), atti persecutori (art. 612 bis c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), al reato di lesioni personali non solo fisiche ma anche psicologiche previsto dall\u2019art. 582 c.p., e in particolare al reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p), fino ai pi\u00f9 gravi reati di violenza sessuale (art. 609-bis c.p.), estorsione (art. 629 c.p.), istigazione al suicidio (art. 580 c.p.). Altra importante ipotesi di reato contestata in caso di mobbing \u00e8 l\u2019abuso d\u2019ufficio (art. 323 c.p.). E\u2019 poi da considerare l\u2019aggravante prevista dall\u2019art. 61 n. 9 c.p., ossia l\u2019aver commesso il fatto con abuso dei poteri, violazione dei doveri inerenti a pubblica funzione o servizio. A questi va aggiunto il risarcimento del danno patito dal soggetto, inteso non solo come eventuale danno biologico ma anche come danno psicologico.<br \/>\nPer aversi il mobbing per\u00f2, il comportamento vessatorio deve essere sistematico, con le caratteristiche oggettive di una persecuzione e discriminazione ripetute nel tempo, e sorretto dalla consapevolezza di determinare nella vittima uno stato di sofferenza tale da renderle intollerabile la permanenza sul luogo di lavoro. Quando i comportamenti sono associati ad altri che rivelano il dolo, ovvero la coscienza e la volont\u00e0 di ledere l\u2019integrit\u00e0 fisica e morale del lavoratore, e quando sono protratti per un consistente lasso di tempo, potranno integrare il reato di maltrattamenti.<br \/>\nLa sistematicit\u00e0 delle vessazioni pu\u00f2 consistere in una serie di comportamenti come l\u2019isolamento, l\u2019attribuzione di incarichi meno qualificati o il demansionamento, che presi singolarmente non hanno rilevanza penale, ma la assumono se considerati nel complesso, proprio perch\u00e9 finalizzati alla svalutazione della dignit\u00e0 e personalit\u00e0 del lavoratore. Pu\u00f2 per\u00f2 essere il risultato di comportamenti che costituiscono ipotesi di reato anche se autonomamente considerati, e che possono perci\u00f2 essere perseguiti autonomamente, come la violenza privata, minacce, percosse o diffamazione. In questi casi sar\u00e0 pi\u00f9 facile ottenere una condanna, ed il mobbing assumerebbe la funzione di un aggravamento della pena. Resta per\u00f2 difficile cogliere sia la natura unitaria del fenomeno, che l\u2019intento perseguito dal mobber. La Corte di Cassazione ha individuato un importante requisito nel rapporto di \u2018para-familiarit\u00e0\u2019 tra i soggetti coinvolti, nel senso che, pur non rientrando nel contesto tipico della famiglia, il rapporto fra il mobber e la vittima deve comportare una relazione abituale e consuetudinaria di vita, per l\u2019ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia (Cass. Pen., Sez. VI, sentenza 6\/2\/2009, n. 26594). Questa sentenza della Suprema Corte rende certamente pi\u00f9 facile l\u2019applicazione della fattispecie di reato dei maltrattamenti in famiglia nei casi di mobbing, raffigurando perci\u00f2 una maggior tutela penale del lavoratore.<br \/>\nSi \u00e8 parlato del mobbing come un complesso di condotte vessatorie e persecutorie persistenti, sistematiche e protratte nel tempo (di solito di minimo un anno) generalmente nell\u2019ambito lavorativo, da parte di colleghi, datori o superiori gerarchici nei confronti del lavoratore, che si concretano in comportamenti aggressivi e ostili, e con azioni che assumono forme di persecuzione psicologica col fine di emarginare il dipendente provocandogli un disagio con effetto lesivo del suo equilibrio psicofisico e della personalit\u00e0, causa di disturbi psicosomatici e dell\u2019umore. Il contesto ambientale che vede nel mobbing un comportamento giuridicamente rilevante \u00e8 quindi quello lavorativo. Tali violenze psicologiche perpetrate sul posto di lavoro hanno generalmente lo scopo di isolare una persona scomoda, distruggendola socialmente e psicologicamente in modo da causarne il licenziamento o le dimissioni. Gli effetti degli atteggiamenti persecutori provocano danni soprattutto psicologici alla vittima, traducendosi in una minor autostima e sicurezza in se stessi, forma ansiosa e depressiva, con rilevanti effetti sulla capacit\u00e0 lavorativa e di relazione. Il mobbing \u00e8 perci\u00f2 una forma di terrore psicologico esercitato sulla vittima che si manifesta esteriormente con: isolamento; emarginazione; persecuzione e violenza psicologica intenzionale; assegnazione di compiti dequalificanti; inattivit\u00e0 forzata; trasferimenti ingiustificati; esercizio di forme di controllo; umiliazioni e offese dell\u2019immagine sociale; attacchi per screditarne la reputazione; richiami e denigrazione in presenza di terzi con critiche alle capacit\u00e0 professionali e personali allo scopo di demotivare il soggetto; sanzioni immotivate; compromissione dello stato di salute con turni massacranti; violenze o minacce di violenza. Talune di queste azioni, se isolate non sono considerate illecite, ma diventano mobbing quando sono sistematiche e ripetute nel tempo.<br \/>\nSegnale premonitore del mobbing \u00e8 una fase di anomalie relazionali fra vittima e mobber, prima che il comportamento si renda manifesto. Nel caso in cui la vittima denunci le vessazioni viene colpevolizzata dai suoi persecutori. Nella fase di allontanamento si ha l\u2019isolamento della vittima che inizia a manifestare sindromi depressive, e pu\u00f2 culminare con le dimissioni volontarie come tentativo di liberazione.<br \/>\nDal punto di vista vittimologico il mobbing \u00e8 la distruzione psicologica, mirata e continuata nel tempo sul luogo di lavoro, con ripercussioni sull\u2019equilibrio psicofisico della vittima, causa di disturbi fisici di origine psicosomatica (gastrite, insonnia, ecc.) e psichici (insicurezza, attacchi di panico, ansia, stress, depressione, ecc.). Studi pubblicati da eminenti riviste (5) dimostrano l\u2019impatto negativo dello stress, a seguito di tensioni sociali e azioni persecutorie, sul sistema cardiocircolatorio della vittima.<br \/>\nL\u2019intenso coinvolgimento emotivo e psichico sub\u00ecto dalla vittima non le consente di elaborare l\u2019evento traumatico e mettere in atto strategie di adattamento comportamentale e cognitivo, di talch\u00e9 essa cade in uno stato di inerzia, senza reagire all\u2019evolversi degli eventi, precipitando in un circolo vizioso di autocommiserazione e perdita di autostima. Gli effetti sul sistema psichico e nervoso sono inequivocabili, tanto che si parla di malattie specifiche da mobbing. I danni permangono per lungo tempo, i disturbi vengono somatizzati e nei casi pi\u00f9 gravi divengono irreversibili. Si accusa un distacco dalla realt\u00e0, perdita della capacit\u00e0 di concentrazione e depressione, che si manifesta con sindromi maniaco persecutorie che non sempre la vittima riesce a collegare alle violenze psicologiche sub\u00ecte nell\u2019ambiente di lavoro.<br \/>\nLa situazione psicologica \u00e8 spesso aggravata dal fatto che le vittime del mobbing, ricorrano a sostanze alcooliche o psicotrope per ridurre lo stato di malessere, amplificando ulteriormente i disturbi e aggravando lo stato mentale. In condizioni di stress protratto si tende a cronicizzare la propria situazione psichica (autocommiserazione, senso di inadeguatezza) e sociale (rifiuto di rapporti sociali con chiunque e isolamento). Il calo dell\u2019autostima e senso di colpa portano ad uno stato di frustrazione e ad una profonda crisi, che si ripercuote anche sul piano familiare e relazionale, fino ad una depressione che nei casi pi\u00f9 gravi pu\u00f2 indurre a meditare e tentare il suicidio.<br \/>\nNella fase di accertamento sar\u00e0 lo specialista, perito o tecnico del tribunale ad avvalersi, ad integrazione dell\u2019esame obiettivo, di test ed esami psicodiagnostici. La valutazione psicodiagnostica si fonda sull\u2019integrazione tra anamnesi, valutazione clinica, cio\u00e8 colloquio e osservazione, e test, cognitivi e non cognitivi.<br \/>\nIl metodo pi\u00f9 adeguato per limitare i danni del mobbing \u00e8 il supporto di un esperto, cio\u00e8 uno psicologo che aiuti la vittima a non chiudersi in se stessa e a reagire al disagio. Non sempre per\u00f2 le vittime si rendono conto dei propri disturbi conseguenti al mobbing, nonostante la sintomatologia sia evidente. I sintomi pi\u00f9 diffusi sono gli stati d\u2019ansia e alterazione della condotta, disturbi del sonno e del comportamento, farmacodipendenze, disturbi psicosomatici (tachicardia, emicranie, colite, ecc.). Col tempo i problemi psicologici si aggravano fino a sviluppare un vero e proprio quadro psicopatologico con gravi sintomatologie ansioso-depressive e disturbi che tendono a cronicizzarsi assumendo la forma di sindrome dei disturbi post-traumatici cronici da stress, disturbo dell\u2019adattamento, Burnout, attacchi di panico, disturbo di personalit\u00e0 paranoide, depressione endogena. L\u2019intervento dello psicologo dovrebbe avvenire sotto due profili: la terapia farmacologica, e la psicoterapia, in particolare le terapie sistemiche di gruppo.<\/p>\n<p><strong>Straining<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Il termine \u2018straining\u2019 deriva dall\u2019inglese forzare, affaticare, e si concretizza in vessazioni e persecuzioni compiute sul luogo di lavoro, con ripercussioni sull\u2019equilibrio psicofisico della vittima. La differenza con il mobbing consiste nel fatto che strainer e vittima si trovino in rapporti parafamiliari, cio\u00e8 fra loro sussista un rapporto consuetudinario di frequentazione intensa. Nonostante non vi sia una nozione o fattispecie giuridica di straining, tali atteggiamenti persecutori andrebbero ad integrare il delitto di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.). Mentre nel mobbing \u00e8 necessario dimostrare in giudizio una continuit\u00e0 di comportamenti, per la dimostrazione dello straining basta una singola azione persecutoria. Il fenomeno infatti si esaurisce con una singola condotta con effetti duraturi, come ad esempio il demansionamento di un lavoratore. La maggior semplicit\u00e0 nel provare lo straining, lo rende pi\u00f9 efficace nella lotta contro le vessazioni sul luogo di lavoro.<\/p>\n<p><strong>Impulsi motivazionali del mobber<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Le motivazioni del mobber possono essere molteplici: dalla semplice politica aziendale con lo scopo di ridurre gli organici contenendo i costi del personale (c.d. mobbing pianificato) a motivazioni puramente psicologiche come il bisogno di dominio del prossimo, o pi\u00f9 comuni come il razzismo nei confronti di minoranze e la competizione.<br \/>\nAd uno o pi\u00f9 mobber e alla vittima spesso si aggiungono gli spettatori che, pur non essendo direttamente coinvolti, tengono comportamenti che possono influire sulle vessazioni incentivandole ovvero tenere un comportamento passivo di mero spettatore. Gli spettatori sono di solito colleghi che rifiutano di assumere posizioni e restano indifferenti, o aiutano il mobber in quanto hanno timore di diventare loro stessi vittime.<br \/>\nUn importante aspetto riguardo la motivazione dell\u2019agire, evidenziato da D. R. Cressey, \u00e8 quello della ricerca da parte del mobber del mantenimento o acquisizione di uno status sociale di spicco nell\u2019ambito del gruppo, a scapito della vittima. Ci\u00f2 evidenzia nel mobber una forte personalit\u00e0 narcisistica, in quanto con qualsiasi mezzo, anche a danno degli altri, deve emergere nel gruppo. Questo non avviene solo per aggressivit\u00e0 ed egoismo, ma anche per un senso di insicurezza del mobber, che lo induce a far subire ad altri le vessazioni per un senso di autodifesa e per essere rispettato dai colleghi.<\/p>\n<p><strong>La recente normativa del lavoro e il mobbing<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">La reintegrazione nel posto di lavoro per i dipendenti illegittimamente licenziati, ridotta a rimedio eccezionale dalle recenti normative sul lavoro, non ha fatto altro che dare maggior potere al datore di lavoro ed a condurre il lavoratore in uno stato di soggezione tale da essere pi\u00f9 esposto a casi di mobbing verticale. La possibilit\u00e0 di licenziare il dipendente con un semplice indennizzo e il ruolo marginale del sindacato, hanno infatti attribuito al datore maggior potere nei confronti del lavoratore, che per non perdere il posto di lavoro deve sottostare alle richieste pi\u00f9 o meno lecite e ai ricatti della dirigenza. Ad esempio il c.d. \u2018demasionamento facile\u2019 offre al mobber uno strumento di pressione nei confronti dei lavoratori.<br \/>\nPermane inoltre, per il lavoratore, la difficolt\u00e0 di prova nel giudizio circa l\u2019intento vessatorio dell\u2019autore del mobbing. Il demansionamento non rappresenta pi\u00f9 per la giurisprudenza un valido elemento da cui poter desumere l\u2019intento vessatorio e la sussistenza del dolo, perci\u00f2 vengono a mancare elementi oggettivi su cui fondare un\u2019accusa di mobbing. Inoltre le ragioni di riorganizzazione e di riassetto economico dell\u2019azienda costituiscono in giudizio un facile argomento per giustificare demansionamenti e licenziamenti.<\/p>\n<p><strong>Conclusioni<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Nonostante l\u2019importanza assunta negli ultimi decenni, nel nostro Paese il mobbing non gode ancora della dovuta attenzione. La mancanza di un\u2019autonoma fattispecie giuridica e soprattutto le difficolt\u00e0 nel provare i fatti, costituiscono un deterrente per chiunque voglia querelare datore di lavoro o colleghi che si rendano protagonisti di atteggiamenti persecutori. La problematicit\u00e0 pi\u00f9 consistente \u00e8 rappresentata dalla necessit\u00e0 di provare il nesso causale fra i danni psicofisici e le condotte vessatorie, e soprattutto la persistenza e ripetitivit\u00e0 degli eventi. In alcuni Paesi con cultura giuridica di Common Law, \u00e8 stata introdotta la nuova fattispecie di straining, che risolve gran parte delle problematicit\u00e0. Per la dimostrazione dello straining basta infatti una singola azione persecutoria, a differenza del mobbing che richiede la dimostrazione in giudizio di una continuit\u00e0 delle condotte persecutorie.<br \/>\nLa mancanza di attenzione del nostro legislatore verso il mobbing era stata, a partire dagli anni novanta, in parte soppiantata dalla giurisprudenza di legittimit\u00e0. La situazione odierna del lavoratore, di maggior precariet\u00e0 e soggezione nei confronti di superiori gerarchici e datori di lavoro, non ha fatto altro che moltiplicare i casi di bossing e diminuire ulteriormente le denunce per persecuzioni sul luogo di lavoro. Si riscontra una maggior sfiducia delle vittime del mobbing nel ricorrere alle corti. La creazione di una specifica fattispecie giuridica di mobbing, che possa identificarne le caratteristiche in modo certo e predeterminato, in una logica moderna di certezza del diritto, sarebbe la soluzione ideale. Nel 2017 in Commissione Giustizia della Camera \u00e8 stato depositato un testo che prevede l\u2019introduzione nel codice penale del reato specifico di mobbing. L\u2019entrata in vigore di una legge che prevede il reato di mobbing o straining sarebbe un enorme passo avanti, ma \u00e8 altres\u00ec necessario predisporre tutele concrete per quei dipendenti che testimoniano a favore di un collega vittima di mobbing.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">(1) Leymann H. (1992), Leymann inventory of psychological terror, Violen, Karlskrona.<br \/>\n(2) Termine introdotto in psicologia del lavoro da R. D. Brinkmann, Mobbing, bullying, bossing.<br \/>\n(3) Ege H. (1996), Mobbing. Che cos\u2019\u00e8 il terrore psicologico sul posto di lavoro, Pitagora.<br \/>\n(4) Il mobbing si concreta in una serie di comportamenti vessatori protratti nel tempo nei confronti di un lavoratore da parte del gruppo di lavoro o dal suo capo, con intento persecutorio finalizzato all\u2019esclusione dal gruppo. Devono quindi ricorrere molteplici elementi: una serie di comportamenti persecutori protratti nel tempo anche leciti se considerati singolarmente; l\u2019elemento soggettivo, cio\u00e8 la volont\u00e0 persecutoria e vessatoria del datore, superiore o altro dipendente; l\u2019evento dannoso; il nesso fra condotta e lesione (Cass. lav. 8855\/2013).<br \/>\n(5) Fra queste in particolare l\u2019\u201cAmerican Journal of Physiology\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>(di Alberto Biancardo) Il mobbing si concretizza in un insieme di comportamenti attuati in modo ripetitivo e protratti nel tempo che, per il loro carattere persecutorio e vessatorio, tendono ad <\/p>\n","protected":false},"author":147,"featured_media":8318,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_bbp_topic_count":0,"_bbp_reply_count":0,"_bbp_total_topic_count":0,"_bbp_total_reply_count":0,"_bbp_voice_count":0,"_bbp_anonymous_reply_count":0,"_bbp_topic_count_hidden":0,"_bbp_reply_count_hidden":0,"_bbp_forum_subforum_count":0,"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","enabled":false},"version":2}},"categories":[21,27,11,1590,5,2509,51],"tags":[2220,2225,230,2222,2228,2221,2223,2227,2226,2224],"class_list":["post-8315","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-avvocati","category-criminologia","category-rubriche-giuridiche","category-diritto-penale","category-fascicoli","category-numero-di-agosto-2019","category-penalisti","tag-alberto-biancardo","tag-bossing","tag-criminologia-2","tag-diritto-penale-mobbing","tag-mobber","tag-mobbing","tag-profili-penalistici-e-criminologici-del-mobbing","tag-rilevanza-giuridica-mobbing","tag-straining","tag-tipologie-di-mobbing"],"translation":{"provider":"WPGlobus","version":"3.0.2","language":"es","enabled_languages":["it","en","es"],"languages":{"it":{"title":true,"content":true,"excerpt":false},"en":{"title":false,"content":false,"excerpt":false},"es":{"title":false,"content":false,"excerpt":false}}},"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.economiaediritto.it\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/Mobbing-x.jpg?fit=400%2C320&ssl=1","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p9CRXF-2a7","jetpack_likes_enabled":true,"jetpack-related-posts":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8315","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/147"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=8315"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8315\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":8317,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8315\/revisions\/8317"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/8318"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=8315"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=8315"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=8315"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}