{"id":8735,"date":"2019-11-01T12:54:06","date_gmt":"2019-11-01T11:54:06","guid":{"rendered":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=8735"},"modified":"2020-10-26T10:02:27","modified_gmt":"2020-10-26T09:02:27","slug":"la-separazione-dei-poteri-nellordinamento-italiano-ed-europeo-il-ruolo-del-parlamento","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/la-separazione-dei-poteri-nellordinamento-italiano-ed-europeo-il-ruolo-del-parlamento\/","title":{"rendered":"La separazione dei poteri nell\u2019ordinamento italiano ed europeo: il ruolo del Parlamento"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><strong><em>La separazione dei poteri nell\u2019ordinamento italiano ed europeo: il ruolo del\u00a0 Parlamento<\/em><\/strong><\/p>\n<p>(di Verdiana Gorruso)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La separazione dei poteri rappresenta uno dei principi cardine dello Stato di diritto nonch\u00e9, quindi, un tratto comune caratterizzante le diverse Costituzioni democratiche. I poteri tradizionalmente identificati sono quello legislativo, esecutivo e giudiziario e rappresentano una simbolica suddivisione della sovranit\u00e0, elemento costitutivo di uno Stato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019importanza della suddivisione dei poteri \u00e8 ben espressa anche dal filosofo francese Montesquieu, il quale nel 1749 nello \u201c<em>Spirito delle leggi<\/em>\u201d affermava che \u201c<em>Chiunque abbia il potere \u00e8 portato ad abusarne; egli arriva sin dove non trova limiti\u201d e continuava \u201cperch\u00e9 non si possa abusare del potere occorre che il potere arresti il potere<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tale teoria, quindi, afferma che ogni funzione pubblica deve essere attribuita a un potere distinto, altrimenti la detenzione dello stesso potrebbe portare alla tirannia. Inoltre, le tre funzioni (intese come esercizio dei singoli poteri) devono essere attribuiti ad organi che agiscono secondo il principio del <em>check and balance,<\/em> cosicch\u00e9 il potere di un organo finisce l\u00e0 dove inizia l\u2019altro. Pertanto l\u2019esercizio di un potere deve essere autonomo dall\u2019altro, ma al contempo vi deve essere connessione e relazione di modo che possa sussistere una reciproca limitazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tale teoria, pertanto, rappresenta la cornice entro la quale si sono sviluppate ed affinate le diverse Costituzioni moderne, tra le quali, senz\u2019altro, quella italiana nonch\u00e9 l\u2019intero quadro istituzionale dell\u2019Unione europea.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Soffermandoci sulle realt\u00e0 succitate si pu\u00f2 sottolineare che in linea teorica nel panorama italiano il potere legislativo \u00e8 attribuito al Parlamento, il potere esecutivo al Governo e quello giudiziario alla Magistratura. Nel panorama europeo, invece, la funzione legislativa \u00e8 esercitata nella maggior parte delle materie congiuntamente dal Parlamento dell\u2019Unione europea e dal Consiglio dei ministri dell\u2019Unione europea, la funzione esecutiva \u00e8 di competenza della Commissione europea e quella giurisdizionale della Corte di Giustizia dell\u2019Ue.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sia nel contesto italiano che europeo, il Parlamento svolge una funzione di primaria importanza ossia \u00e8 adibito a produrre norme giuridiche all\u2019interno dei rispettivi ordinamenti. Come sopra citato, occorre fin da subito sottolineare la netta differenza tra il contesto italiano ed europeo: nel primo il potere legislativo \u00e8 attribuito esclusivamente al Parlamento, mentre nell\u2019Unione esso \u00e8 di competenza del Parlamento e del Consiglio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il Parlamento italiano (artt. 55-82 C.) \u00e8 l\u2019unico organo costituzionale eletto direttamente dal popolo ed \u00e8 suddiviso in due Camere con pari funzioni (bicameralismo perfetto).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le sue funzioni principali, oltre a quella legislativa, sono quelle di controllo e di indirizzo politico nei confronti del Governo, nonch\u00e9 di revisione costituzionale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Relativamente alla funzione legislativa, appare opportuno sottolineare che tra i membri con potere di iniziativa vi \u00e8 altres\u00ec il Governo. Quest\u2019ultimo, prima di entrare nella pienezza dei suoi poteri, deve ricevere la fiducia del Parlamento tramite l\u2019approvazione della mozione di fiducia. Si delinea in tal modo il rapporto di fiducia tipico della forma di governo della Repubblica parlamentare.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Volgendo lo sguardo al di fuori dai confini italiani, si rileva che l\u2019attuale testo normativo dal quale si pu\u00f2 evincere sia la struttura sia il funzionamento dei singoli organi europei \u00e8 il Trattato di Lisbona. Quest\u2019ultimo \u00e8 entrato in vigore il primo dicembre del 2009 e si suddivide al suo interno in due sezioni: il Trattato sull\u2019Unione europea (TUE) e il Trattato sul funzionamento dell\u2019Unione europea (TFUE).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ai sensi dell\u2019articolo 13 del TUE, \u201c<em>L\u2019Unione dispone di un quadro istituzionale che mira a promuovere i valori, perseguirne gli obiettivi, servire i suoi interessi, quelli dei suoi cittadini e quelli degli Stai membri, garantire la coerenza, l\u2019efficacia e la continuit\u00e0 delle politiche e delle sue azioni<\/em>\u201d. Pertanto l\u2019architettura istituzionale posta alla sua base dovrebbe avere come filo conduttore la creazione di un equilibrio istituzionale finalizzato a consolidare il cuore democratico dell\u2019Unione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il Parlamento europeo, oltre ad essere la prima istituzione menzionata nei singoli trattati dell\u2019Unione, \u00e8 l\u2019unico organo ad essere investito della legittimazione democratica con l\u2019elezione diretta dei suoi membri da parte dei cittadini dell\u2019Unione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">All\u2019origine dei trattati istitutivi non esisteva un organo chiamato Parlamento, bens\u00ec una \u201cAssemblea comune della Ceca\u201d formata da 78 membri designati dai Parlamenti nazionali degli allora Sei stati fondatori.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con i Trattati di Roma del 19 marzo 1958, l\u2019Assemblea comune della Ceca divenne \u201cl\u2019Assemblea parlamentare europea\u201d composta da 142 membri nominati secondo le elezioni di secondo livello e con un ruolo meramente consultivo cosicch\u00e9 si attribuiva al Consiglio, cio\u00e8 ai governi nazionali, il quasi monopolio della funzione legislativa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il 30 marzo 1962 l\u2019Assemblea mut\u00f2 nome in \u201cParlamento europeo\u201d e solo il 20 settembre 1976 il Consiglio dell\u2019Unione decise che il Parlamento europeo dovesse essere costituito da membri eletti a suffragio universale diretto con un mandato della durata di 5 anni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Rispetto alle sue funzioni, si precisa che il Parlamento \u00e8 titolare, insieme al Consiglio, del potere legislativo. La procedura di formazione della norma europea pu\u00f2 essere ordinaria o speciale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel primo caso sussiste l\u2019adozione congiunta con il Consiglio di un regolamento, di una direttiva o di una decisione su proposta della Commissione. Quella speciale, invece, consiste nell\u2019adozione di un regolamento, di una direttiva o di una decisione da parte del Parlamento con la consultazione del Consiglio o viceversa. Il Parlamento decide, inoltre, sugli accordi internazionali e in merito agli allargamenti, rivede il programma di lavoro della Commissione e le chiede di presentare proposte legislative.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019Europarlamento, inoltre, esercita un controllo democratico su tutte le istituzioni, gli organi e gli organismi dell\u2019UE e in particolare sulla Commissione, poich\u00e9 ha il potere di approvare e respingere la nomina dei commissari europei e di censurare collettivamente tale organo. Esamina le petizioni dei cittadini e discute la politica monetaria con la Banca centrale europea; infine, elabora insieme al Consiglio il bilancio dell\u2019Unione europea e approva il bilancio di lungo periodo dell\u2019UE, il &#8220;quadro finanziario pluriennale&#8221;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si precisa, altres\u00ec, che. sebbene il potere di iniziativa legislativa spetti alla Commissione, il Trattato di Maastricht prima e di Lisbona successivamente hanno concesso al Parlamento europeo un diritto di iniziativa legislativa che gli consente di chiedere alla Commissione di presentare una proposta.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Da tale descrizione deduciamo, quindi, che, il Parlamento europeo in alcune materie \u00e8 titolare insieme al Consiglio dell\u2019Unione della funzione legislativa, invece in politica estera, di difesa comune e di politica economica ha solo un ruolo di consultazione. Inoltre, \u00e8 da sottolineare il rapporto stretto tra Parlamento e Commissione: il Parlamento elegge infatti il Presidente della Commissione, la quale entra in funzione solo con il voto di approvazione del Parlamento e se quest\u2019ultimo vota una mozione di censura approvata dai 2\/3 dei parlamentari, allora la Commissione \u00e8 obbligata a dimettersi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il rapporto tra Parlamento e Commissione pu\u00f2 richiamare quello esistente tra Parlamento e Governo italiano.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Passando la nostra analisi al Consiglio dei ministri, le cui origini risalgono al Trattato di Parigi del 1951 si rileva che, insieme alla Commissione europea e al Parlamento europeo, \u00e8 uno degli attori principali nel panorama politico istituzionale europeo,<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I vari Trattati europei, dalla creazione della CEE del 1957 al Trattato di Maastricht del 1993, hanno esteso la portata e la natura del ruolo politico del Consiglio, conferendogli maggiore importanza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il Consiglio dell\u2019Unione europea ha una composizione fissa e variabile allo stesso tempo. Fissa, poich\u00e9 si riunisce sempre mediante rappresentanti dei governi nazionali degli Stati membri. Variabile, perch\u00e9 la composizione delle riunioni cambia in relazione all\u2019oggetto delle questioni all\u2019ordine del giorno. Anche per questo, l\u2019altro nome del Consiglio dell\u2019Unione Europea \u00e8 Consiglio dei ministri dell\u2019Ue.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La funzione principale del Consiglio \u00e8, come precisato precedentemente, quella di esercitare la funzione legislativa. Come ricordato, tale attribuzione pu\u00f2 essere svolta o insieme al Parlamento (procedura legislativa ordinaria), oppure con la mera consultazione di quest\u2019ultimo organo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il Consiglio, inoltre, coordina le politiche economiche dell\u2019UE e svolge un ruolo importante in materia di politica estera e sicurezza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Come sopra affermato, quindi, sia nell\u2019ordimento italiano che in quello europeo il Parlamento rappresenta l\u2019unica istituzione i cui membri sono eletti direttamente dal corpo elettorale (fatta eccezione per i senatori a vita nel Parlamento italiano). Entrambi sono titolari della funzione legislativa e si caratterizzano per avere una stretta connessione con l\u2019organo titolare del potere esecutivo ossia il Governo, in Italia, e la Commissione, nell\u2019Unione europea.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00c8 opportuno a tal proposito sottolineare il recente riempimento di poteri del Parlamento europeo rispetto alla pi\u00f9 remota definizione delle funzioni parlamentari identificate dall\u2019Assemblea costituente al momento della redazione del progetto di Costituzione. Infatti solo con il Trattato di Lisbona la procedura legislativa ordinaria diviene la principale modalit\u00e0 per legiferare in diversi settori incrementando in tal modo il ruolo del Parlamento europeo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La separazione dei poteri nell\u2019ordinamento italiano ed europeo: il ruolo del\u00a0 Parlamento (di Verdiana Gorruso) La separazione dei poteri rappresenta uno dei principi cardine dello Stato di diritto nonch\u00e9, quindi, <\/p>\n","protected":false},"author":1377,"featured_media":8738,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_bbp_topic_count":0,"_bbp_reply_count":0,"_bbp_total_topic_count":0,"_bbp_total_reply_count":0,"_bbp_voice_count":0,"_bbp_anonymous_reply_count":0,"_bbp_topic_count_hidden":0,"_bbp_reply_count_hidden":0,"_bbp_forum_subforum_count":0,"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","enabled":false},"version":2}},"categories":[11,2429,5,2497,1],"tags":[168,2434,2439,2435,2436,2438,692,2437],"class_list":["post-8735","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-rubriche-giuridiche","category-diritto-ue","category-fascicoli","category-numero-di-novembre-2019","category-news","tag-claudio-melillo","tag-diritto-ue","tag-funzionamento-ue","tag-parlamento","tag-separazione-poteri-istituzionali","tag-trattato-di-lisbona","tag-unione-europea","tag-verdiana-gorruso"],"translation":{"provider":"WPGlobus","version":"3.0.2","language":"es","enabled_languages":["it","en","es"],"languages":{"it":{"title":true,"content":true,"excerpt":false},"en":{"title":false,"content":false,"excerpt":false},"es":{"title":false,"content":false,"excerpt":false}}},"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.economiaediritto.it\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/europe.png?fit=1280%2C850&ssl=1","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p9CRXF-2gT","jetpack_likes_enabled":true,"jetpack-related-posts":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8735","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1377"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=8735"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8735\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":8737,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8735\/revisions\/8737"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/8738"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=8735"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=8735"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=8735"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}