{"id":8739,"date":"2019-12-01T14:36:29","date_gmt":"2019-12-01T13:36:29","guid":{"rendered":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=8739"},"modified":"2020-10-26T10:16:33","modified_gmt":"2020-10-26T09:16:33","slug":"il-potere-esecutivo-e-giudiziario-tra-ordinamento-italiano-ed-europeo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/il-potere-esecutivo-e-giudiziario-tra-ordinamento-italiano-ed-europeo\/","title":{"rendered":"Il potere esecutivo e giudiziario tra ordinamento italiano ed europeo"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><strong><em>Il potere esecutivo e giudiziario tra ordinamento italiano ed europeo<\/em><\/strong><\/p>\n<p>(di Verdiana Gorruso)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Continuando nell\u2019ottica di comparazione tra la titolarit\u00e0 dei poteri nell\u2019ordinamento italiano ed europeo, e delineando quindi i confini dell\u2019esercizio della funzione esecutiva, non si pu\u00f2 non sottolineare che questi sono definiti dal Governo nel panorama italiano e dalla Commissione nel panorama europeo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In particolare, bench\u00e9 entrambi gli organi rappresentino i bracci operativi dell\u2019archetipo istituzionale e abbiano un rapporto di stretta connessione con il rispettivo Parlamento, rappresentano nel loro complesso differenti tratti legati sia alla formazione sia alla struttura.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In riferimento alla struttura dell\u2019Esecutivo italiano, si sottolinea che l\u2019articolo 92 I comma C. afferma che \u201c<em>il Governo della Repubblica \u00e8 composto dal Presidente del Consiglio e dei Ministri che insieme formano il Consiglio dei Ministri<\/em>\u201d, senza quindi accennare alle figure esistenti nella prassi del Vice Presidente del Consiglio, ai Ministri senza dicastero, ai Vice ministri e ai Sottosegretari.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Rispetto alla formazione del Governo, invece, il medesimo articolo di legge al II comma dispone che \u201c<em>Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio e su proposta di<\/em> questo<em> i Ministri<\/em>\u201d<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pertanto viene formalizzata solo la terza fase dell\u2019iter procedurale di formazione di Governo, lasciando le fasi delle consultazioni e dell\u2019incarico alla Costituzione materiale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Infatti, nella realt\u00e0, il Presidente della Repubblica deve nominare un Governo che sia in grado di ottenere la fiducia della maggioranza parlamentare e, pertanto, prima di procedere con la nomina \u00e8 necessario che il Presidente conferisca l\u2019incarico di formare il nuovo Governo ad un soggetto (Presidente del Consiglio incaricato) dopo aver proceduto alle consultazioni con i segretari dei partiti e dei presidenti dei gruppi parlamentari. Il soggetto incaricato proceder\u00e0 a predisporre la lista dei ministri.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si rileva altres\u00ec che, dopo la nomina del Presidente del Consiglio e dei Ministri, da parte del Presidente della Repubblica, essi prestano giuramento nelle mani del Capo di Stato ex articolo 93 C.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Successivamente al giuramento (momento che designa la conclusione dell\u2019iter di formazione dell\u2019esecutivo) il nuovo Governo, entro dieci giorni, deve presentarsi alle Camere per esporre il programma e ottenere la fiducia ex articolo 94 C. I comma. Ciascuna Camera accorda o nega la fiducia mediante la mozione di fiducia che deve essere approvata a maggioranza semplice e con voto palese. Una volta ottenuta la fiducia, il Governo entra nella pienezza dei poteri e pu\u00f2 iniziare a realizzare il programma presentato al Parlamento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pu\u00f2 succedere che durante la legislatura si possano verificare delle crisi di Governo, ossia l\u2019Esecutivo perde l\u2019appoggio della maggioranza parlamentare.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A tal proposito, si rilevano elementi desumibili dalla Costituzione formale (crisi parlamentari derivanti dall\u2019approvazione della mozione di sfiducia) e materiale (crisi parlamentari derivanti dalla questione di fiducia e crisi extraparlamentari).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Da tali osservazioni, si deduce che sia il momento di formazione sia le varie ipotesi di crisi del Governo hanno spesso la matrice nella prassi costituzionale pi\u00f9 che nel mero formalismo letterale, cosicch\u00e9 tale discrasia da una parte pu\u00f2 essere foriera di instabili equilibri costituzionali, ma dall\u2019altra permette una maggior adattabilit\u00e0 all\u2019evolversi della realt\u00e0 concreta da parte dell\u2019azione politica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il \u201cGoverno\u201d dell\u2019Unione \u00e8 senz\u2019altro rappresentato dalla Commissione, la quale \u00e8 il motore dell\u2019intera Comunit\u00e0 data l\u2019ampiezza e la rilevanza delle sue funzioni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I Commissari sono 28, \u201c<em>un cittadino di ciascuno Stato membro<\/em>\u201d, inclusi il Presidente e i Vicepresidenti, e durano in carica per un quinquennio, analogamente alla durata del mandato degli europarlamentari.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il Presidente della Commissione europea \u00e8 nominato dal Parlamento, dopo essere stato designato dal Consiglio europeo. Dalle elezioni del 2014 il Parlamento ha introdotto la procedura dei candidati capilista (<em>SpitzenKandidat<\/em>): ciascun partito politico europeo presenta un candidato alla carica di Presidente della Commissione e il partito che ottiene il maggior numero di voti pu\u00f2 proporre il proprio candidato per tale carica. Il Presidente ha diversi poteri, tra i quali quello di \u201c<em>indicare<\/em>\u201d i nomi dei futuri commissari e il conseguente potere, eventuale, di farli decadere, cos\u00ec come disciplinato dall\u2019art. 17 Trattato UE, che afferma: \u201c<em>un membro della Commissione rassegna le dimissioni se il Presidente glielo chiede<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il Presidente occupa altres\u00ec una posizione privilegiata in quanto definisce gli orientamenti nel cui quadro la Commissione esercita i suoi compiti e decide anche in merito all\u2019organizzazione interna di quest\u2019ultima, per assicurare la coerenza e l\u2019efficacia della sua azione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Attualmente il ruolo di Presidente \u00e8 ricoperto dal lussemburghese Jean Claude Juncker, ma dal primo novembre 2019 ceder\u00e0 il posto alla tedesca Ursula von der Leyen dell\u2019Unione Cristiano-Democratica di Germania (CDU), partito che nell\u2019ambito dell\u2019Unione aderisce al Partito Popolare Europeo (PPE).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il Presidente nomina il primo vicepresidente e gli altri vicepresidenti, ad eccezione dell\u2019Alto rappresentante dell\u2019Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che \u00e8 anche vicepresidente in virt\u00f9 del suo mandato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In particolare, quest\u2019ultima ultima figura, introdotta con il Trattato di Lisbona, \u00e8 nominata dal Consiglio europeo a maggioranza qualificata, in accordo con il Presidente della Commissione, ed entra in carica solo dopo aver avuto l\u2019approvazione da parte del Parlamento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019Alto rappresentante \u201c<em>guida la politica estera e di sicurezza dell\u2019Unione<\/em>\u201d e \u201c<em>presiede il Consiglio Affari esteri<\/em>\u201d (art. 18 Trattato UE). L\u2019italiana Federica Mogherini verr\u00e0 sostituita dallo spagnolo Josep Borrell i Fontelles, membro del PSE al Parlamento europeo e attuale Ministro degli esteri spagnolo. La nomina formale da parte del Consiglio necessita dell\u2019accordo della neo eletta Presidente della Commissione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I commissari europei, invece, sono nominati dal Consiglio europeo, dopo una procedura complessa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nella prima fase \u00e8 il Consiglio europeo, di comune accordo con il neo-eletto Presidente della Commissione, che adotta l\u2019elenco delle persone che intende nominare commissari. Tale elenco \u00e8 redatto sulla base delle proposte presentate da ciascuno Stato membro. I designati commissari devono presentarsi dinanzi alle varie commissioni parlamentari in base alle proprie competenze (ogni commissario europeo \u00e8 responsabile di un settore, paragonabile a un ministero), dopodich\u00e9 ogni commissione si riunisce per elaborare una valutazione delle competenze e delle prestazioni del candidato che sar\u00e0 poi trasmessa al Presidente del Parlamento. I membri della Commissione devono agire nel mero interesse dell\u2019Unione, infatti gli Stati membri rispettano l\u2019indipendenza dei commissari e \u201c<em>non cercano di influenzarli nell\u2019adempimento dei loro compiti<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0Successivamente la Commissione cos\u00ec formata, per entrare nella pienezza dell\u2019esercizio delle sue funzioni, deve ottenere il voto di approvazione da parte del Parlamento e, infine, la nomina ufficiale da parte del Consiglio europeo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Rispetto alle sue funzioni si sottolinea che la Commissione \u00e8 il \u201cbraccio operativo\u201d dell\u2019Unione e pertanto rende esecutive le decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio dell\u2019UE, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio disposizioni legislative da adottare e stabilisce, inoltre, le priorit\u00e0 di spesa dell\u2019UE, unitamente al Consiglio e al Parlamento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Commissione, oltre a preparare i bilanci annuali da sottoporre all\u2019approvazione del Parlamento e del Consiglio, controlla come vengono usati i fondi, sotto l&#8217;attenta sorveglianza della Corte dei conti europea.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Commissione, di concerto con la Corte di Giustizia, garantisce che il diritto dell\u2019UE sia correttamente applicato in tutti i Paesi membri e rappresenta l&#8217;UE sulla scena internazionale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A dispetto della disamina del potere legislativo ed esecutivo, il potere giudiziario, in omaggio alla funzione attribuita dall\u2019ordinamento, presenta una posizione <em>sui generis<\/em> finalizzata a contribuire al bilanciamento di poteri della macchina istituzionale tramite il precipuo scopo di far applicare e interpretare in modo uniforme le norme giuridiche.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nell\u2019ordinamento italiano, titolare di quest\u2019ultimo potere \u00e8 la Magistratura la quale \u00e8 composta dall\u2019insieme di organi che costituiscono la giustizia civile penale ed amministrativa. Quest\u2019ultima \u00e8 disciplinata dal<u>l<\/u>\u2019articolo 101 del testo costituzionale, il quale al primo comma dispone che la \u201c<em>giustizia \u00e8 amministrata in nome del popolo<\/em>\u201d e al secondo comma che i \u201c<em>giudici sono soggetti soltanto alla legge\u201d e pertanto devono essere \u201cautonomi ed indipendenti da ogni altro potere<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In Europa, invece, il potere giudiziario \u00e8 attribuito alla Corte di Giustizia dell\u2019Unione europea (CGUE) che comprende due sezioni giurisdizionali (Corte di Giustizia e Tribunale), nonch\u00e9 le Corti specializzate in alcuni settori.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Corte di Giustizia, composta da un giudice per ogni Stato membro e da undici avvocati generali, tratta le richieste di pronuncia pregiudiziale presentate dai Tribunali nazionali e alcuni ricorsi per annullamento e impugnazioni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il Tribunale, composto da 47 giudici che saranno elevati a 56 a partire dal 1\u00b0 settembre 2019 (due per ogni Stato membro), si pronuncia sui ricorsi per annullamento presentati da privati cittadini, imprese e, in taluni casi, governi di Paesi dell&#8217;UE. In pratica, ci\u00f2 significa che questa sezione si occupa principalmente di diritto della concorrenza, aiuti di Stato, commercio, agricoltura e marchi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si precisa che il Trattato di Lisbona ha introdotto la possibilit\u00e0 di istituire i Tribunali specializzati. Attualmente l\u2019unico Tribunale istituto in tal senso \u00e8 quello della funzione pubblica, cio\u00e8 un Tribunale specializzato nel contenzioso del personale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La CGUE si pronuncia sui casi ad essa sottoposti, tra i quali, ad esempio: interpretare il diritto europeo tramite l\u2019emissione di pronunce pregiudiziali, assicurare il rispetto della legge da parte degli Stati membri tramite le procedure di infrazione, annullare gli atti giuridici dell\u2019Unione, assicurare l\u2019intervento dell\u2019UE a seguito del ricorso per omissione, nonch\u00e9 sanzionare UE tramite la richiesta di risarcimento del danno.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Commissione e il Governo trovano la giusta collocazione sotto un unico cappello democratico in virt\u00f9 anche del rapporto di stretta connessione che lega tali istituzioni con l\u2019unico organo rappresentativo direttamente della volont\u00e0 popolare (il Parlamento). Infatti tale connessione nel panorama italiano \u00e8 visibile soprattutto nel rapporto fiduciario che lega il Legislatore all\u2019Esecutivo, disciplinato da elementi della costituzione formale nonch\u00e9 materiale. Si precisa tuttavia che la mera procedura di formazione del Governo \u00e8 diretta dal Presidente della Repubblica. Nel panorama europeo, invece, il Parlamento nomina il Presidente della Commissione e d\u00e0 voto di approvazione a quest\u2019ultima, in quanto la nomina ufficiale avviene da parte del Consiglio europeo. Il Parlamento europeo pu\u00f2 inoltre votare una mozione di censura nei confronti della Commissione ed in tal caso quest\u2019ultima \u00e8 obbligata a dimettersi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Rispetto al potere giudiziario, infine, si denota senz\u2019altro una comunione di intenti nell\u2019organizzazione del sistema giurisdizionale che caratterizza i due ordinamenti. Tali archetipi istituzionali, pur avendo sfumature diverse, collaborano in maniera sinergica pur nel riconoscimento del principio del primato del diritto europeo sul diritto interno.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il potere esecutivo e giudiziario tra ordinamento italiano ed europeo (di Verdiana Gorruso) Continuando nell\u2019ottica di comparazione tra la titolarit\u00e0 dei poteri nell\u2019ordinamento italiano ed europeo, e delineando quindi i <\/p>\n","protected":false},"author":1377,"featured_media":8738,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_bbp_topic_count":0,"_bbp_reply_count":0,"_bbp_total_topic_count":0,"_bbp_total_reply_count":0,"_bbp_voice_count":0,"_bbp_anonymous_reply_count":0,"_bbp_topic_count_hidden":0,"_bbp_reply_count_hidden":0,"_bbp_forum_subforum_count":0,"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","enabled":false},"version":2}},"categories":[11,2429,5,2457,1],"tags":[934,1164,168,1741,1521,2440,2441,2422,2442,692,2437],"class_list":["post-8739","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-rubriche-giuridiche","category-diritto-ue","category-fascicoli","category-numero-di-dicembre-2019","category-news","tag-centro-studi-di-economia-e-diritto","tag-cesed","tag-claudio-melillo","tag-economia-e-diritto","tag-melillo-and-partners","tag-parlamento-europeo","tag-potere-esecutivo","tag-potere-giudiziario","tag-rivista-digitale","tag-unione-europea","tag-verdiana-gorruso"],"translation":{"provider":"WPGlobus","version":"3.0.2","language":"es","enabled_languages":["it","en","es"],"languages":{"it":{"title":true,"content":true,"excerpt":false},"en":{"title":false,"content":false,"excerpt":false},"es":{"title":false,"content":false,"excerpt":false}}},"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.economiaediritto.it\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/europe.png?fit=1280%2C850&ssl=1","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p9CRXF-2gX","jetpack_likes_enabled":true,"jetpack-related-posts":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8739","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1377"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=8739"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8739\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":8741,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8739\/revisions\/8741"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/8738"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=8739"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=8739"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=8739"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}