{"id":8990,"date":"2020-06-30T10:00:55","date_gmt":"2020-06-30T08:00:55","guid":{"rendered":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=8990"},"modified":"2020-06-22T17:03:28","modified_gmt":"2020-06-22T15:03:28","slug":"larticolo-39-della-costituzione-e-la-sua-mancata-attuazione-nei-riguardi-delle-associazioni-sindacali-la-contrattazione-collettiva","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/larticolo-39-della-costituzione-e-la-sua-mancata-attuazione-nei-riguardi-delle-associazioni-sindacali-la-contrattazione-collettiva\/","title":{"rendered":"L&#8217;articolo 39 della Costituzione e la sua mancata attuazione nei riguardi delle associazioni sindacali &#8211; La contrattazione collettiva"},"content":{"rendered":"<p>Quest\u2018anno, il 20 maggio, lo statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300) ha compiuto 50 anni, con tutto il peso storico e giuridico che ne caratterizza il contenuto, in tema di libert\u00e0 sindacali e disciplina della contrattazione collettiva, dal periodo corporativo fino a quello attuale. Vorrei esporre alcune considerazioni su questo ultimo aspetto, nella sua evoluzione dalle previsioni costituzionali ad oggi.<\/p>\n<p>L\u2018art. 39 della Costituzione dispone quanto segue [<u>sottolineature<\/u>: n.d.r.]:<\/p>\n<p><em>\u201cL&#8217;organizzazione sindacale \u00e8 <u>libera<\/u>.<\/em><\/p>\n<p><em>Ai sindacati non pu\u00f2 essere imposto altro obbligo <u>se non la loro registrazione<\/u> presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.<\/em><\/p>\n<p><em>\u00c8 <u>condizione<\/u> per la registrazione che gli <u>statuti<\/u> dei sindacati sanciscano un ordinamento interno <u>a base democratica<\/u>.<\/em><\/p>\n<p><em>I sindacati registrati hanno <u>personalit\u00e0 giuridica<\/u>. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di <u>lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce<\/u>\u201d.<\/em><\/p>\n<p>A questa norma, per la parte riguardante i sindacati e la loro registrazione, non \u00e8 stata data mai attuazione.<\/p>\n<p>Con la nascita della Repubblica Italiana, nell&#8217;art. 39 della Costituzione fu introdotto il principio che la disciplina dei rapporti di lavoro potesse essere regolata da contratti collettivi stipulati a livello nazionale; la loro vincolativit\u00e0 <em>erga omnes <\/em>(cio\u00e8 anche per i non iscritti alle organizzazioni sindacali), per\u00f2, \u00e8 stata subordinata ad una forma di riconoscimento giuridico \u00a0&#8211; che doveva passare attraverso la registrazione &#8211; che non \u00e8 mai stata attivata<\/p>\n<p>La funzione del CCNL di dettare dei minimi economici e normativi validi per tutti i lavoratori di un certo settore \u00e8 garantita, in quasi tutti gli ordinamenti giuridici, da specifiche disposizioni, incentrate su procedure volte a estendere l\u2018efficacia del CCNL a tutti i soggetti (datori di lavoro e lavoratori) operanti in un dato settore.<\/p>\n<p>Invero, la norma costituzionale dell\u2018articolo 39, con tutto il suo corredo di previsioni mirate ad avviare un percorso di estensione generale della portata ed efficacia dei contratti collettivi, \u00e8 rimasta priva di seguito ed\u00a0 attuazione per la resistenza delle stesse organizzazioni sindacali, le quali temevano, nel clima politico ed economico del secondo dopoguerra, che la procedura di registrazione prevista dall&#8217;art. 39 consentisse allo Stato un eccessivo controllo sulla loro attivit\u00e0. In particolare, l&#8217;obbligo di registrazione avrebbe comportato l&#8217;accettazione di un organo amministrativo che verificasse nel tempo che tanto gli statuti quanto la loro concreta attuazione rispettassero l&#8217;obbligo di avere un ordinamento interno democratico. La motivazione, all\u2018evidenza, non regge ad una analisi critica, storica e, soprattutto, legale, per l\u2018evidente ragione che l\u2018unica conseguenza importante della mancata registrazione era la negazione dell\u2018efficacia generalizzata dei contratti collettivi.<\/p>\n<p>La Costituzione ha posto un limite minimo, quello della base democratica, che ha come primo presupposto l&#8217;elettivit\u00e0, a fronte di una norma che conferisce agli accordi contrattuali un notevole potere, quello dell&#8217;efficacia di legge ordinaria a due parti sociali. Ci\u00f2 che in realt\u00e0 le associazioni non tolleravano \u2013 e non tollerano tutt\u2018ora \u2013 \u00e8 la possibilit\u00e0, anche minima, di una ingerenza dello Stato, sulla base di controlli dei principi e degli assetti organizzativi, nonch\u00e9 sulla connessa pubblicit\u00e0 delle generalit\u00e0 dei soggetti iscritti.<\/p>\n<p>Di conseguenza, l&#8217;unico CCNL che le parti collettive possono oggi elaborare \u00e8 un contratto atipico (art. 1322 c.c.) disciplinato dalle norme sui contratti in generale (art. 1321 c.c.). Le norme collettive trovano pertanto applicazione, quantomeno in linea di stretto diritto, nei confronti dei soli iscritti alle associazioni sindacali (dei lavoratori e datori di lavoro) che hanno stipulato il contratto. In questo senso si parla spesso di contratto collettivo &#8220;di diritto comune&#8221;. L&#8217;assenza di una disciplina specifica ha causato non pochi inconvenienti, della cui soluzione si \u00e8 fatta storicamente carico in massima parte la giurisprudenza, che ha creato una prassi applicativa\/interpretativa, incentrata sul disposto integrato dell\u2018art. 36 Cost. e dell\u2018art. 2099 c.c., mirata ad ottenere, in via giudiziale, l\u2018estensione dell\u2018efficacia dei contratti collettivi sulla base della enucleazione di un diritto del lavoratore ad una retribuzione sufficiente e proporzionata, costituita dai minimi sindacali retributivi della sola paga base.<\/p>\n<p>Per la restante parte, con tutte le previsioni contenute di carattere normativo economico, il contratto collettivo ha efficacia soltanto per aziende e lavoratori che siano iscritti alle associazioni stipulanti, o, alternativamente, in caso di riferimento e\/o richiamo ad esso nel contratto di assunzione o, ancora, sulla base dell\u2018applicazione di fatto a tutti i dipendenti da parte dell\u2018azienda. La conseguenza, tra le tante, \u00e8 una proliferazione di contratti collettivi per singoli settori economici\/produttivi, alla continua ricerca di adattamenti e corse al ribasso dei salari, che porta ad un panorama di pi\u00f9 di 900 contratti, generando un vera e propria giungla \u00a0in una situazione che pu\u00f2 definirsi grottesca, se non fosse lo specchio di una ricerca infinita di taglio dei salari.<\/p>\n<p><em>(A cura di Pasquale Dui)<\/em><\/p>\n<hr \/>\n<p>Rivista scientifica digitale mensile (e-magazine) pubblicata in Legnano dal 2013 &#8211; Direttore: Claudio Melillo &#8211; Direttore Responsabile: Serena Giglio &#8211; Coordinatore: Pierpaolo Grignani<br \/>\na cura del Centro Studi di Economia e Diritto \u2013 Ce.S.E.D. Via Padova, 5 \u2013 20025 Legnano (MI) \u2013 C.F. 92044830153 \u2013 ISSN 2282-3964 Testata registrata presso il Tribunale di Milano al n. 92 del 26 marzo 2013<br \/>\nContattaci: info@economiaediritto.it<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Quest\u2018anno, il 20 maggio, lo statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300) ha compiuto 50 anni, con tutto il peso storico e giuridico che ne caratterizza il contenuto, <\/p>\n","protected":false},"author":1341,"featured_media":8991,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_bbp_topic_count":0,"_bbp_reply_count":0,"_bbp_total_topic_count":0,"_bbp_total_reply_count":0,"_bbp_voice_count":0,"_bbp_anonymous_reply_count":0,"_bbp_topic_count_hidden":0,"_bbp_reply_count_hidden":0,"_bbp_forum_subforum_count":0,"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","enabled":false},"version":2}},"categories":[793,1742,2475,2,25,11,1812,29,2481,1,2297,6],"tags":[],"class_list":["post-8990","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-alta-formazione-2","category-autori","category-case-studies","category-centro-studi-economia-e-diritto-ce-s-e-d","category-consulenti-del-lavoro","category-rubriche-giuridiche","category-diritto-costituzionale","category-diritto-del-lavoro","category-numero-di-giugno-2020","category-news","category-notizie","category-network-ed"],"translation":{"provider":"WPGlobus","version":"3.0.2","language":"es","enabled_languages":["it","en","es"],"languages":{"it":{"title":true,"content":true,"excerpt":false},"en":{"title":false,"content":false,"excerpt":false},"es":{"title":false,"content":false,"excerpt":false}}},"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.economiaediritto.it\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/unnamed.jpg?fit=512%2C263&ssl=1","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p9CRXF-2l0","jetpack_likes_enabled":true,"jetpack-related-posts":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8990","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1341"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=8990"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8990\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":8993,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8990\/revisions\/8993"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/8991"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=8990"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=8990"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=8990"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}