{"id":9011,"date":"2020-07-18T11:30:51","date_gmt":"2020-07-18T09:30:51","guid":{"rendered":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=9011"},"modified":"2020-07-10T01:41:30","modified_gmt":"2020-07-09T23:41:30","slug":"emergenza-coronavirus-non-dimentichiamoci-del-diritto-alla-disconnessione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/emergenza-coronavirus-non-dimentichiamoci-del-diritto-alla-disconnessione\/","title":{"rendered":"Emergenza \u201cCoronavirus\u201d: non dimentichiamoci del \u201cdiritto alla disconnessione\u201d"},"content":{"rendered":"<p><em>ABSTRACT<\/em><\/p>\n<p><em>Il dilagare delle infezioni e la crisi delle strutture ospedaliere prodighe nel curarle ha bloccato lo Stato italiano. Sono state emesse misure \u201cdraconiane\u201d con l\u2019intento di ridurre al minimo i contagi ed evitare, cos\u00ec, il collasso non solo del sistema sanitario ma anche di quello economico, colpito anch\u2019esso dagli effetti della pandemia. L\u2019emergenza sanitaria ha dato l\u2019opportunit\u00e0 di sperimentare in maniera diffusa varie forme di \u201clavoro agile\u201d e di \u201csmart working\u201d, ossia, il lavoro svolto al di fuori delle sedi aziendali mediante l\u2019utilizzo delle nuove tecnologie della comunicazione. Tuttavia, queste nuove forme di lavoro presentano numerose insidie, legate al loro possibile uso distorto. Una di esse pu\u00f2 essere risolta attraverso il c.d. \u201cdiritto alla disconnessione\u201d su cui, in questo periodo, \u00e8 opportuno svolgere qualche considerazione.<\/em><\/p>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<p><strong>Premessa <\/strong><\/p>\n<p>Tornando agli albori, l\u2019art. 1, comma 7, lett. a) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (d\u2019ora in poi, \u201c<em>D.P.C.M.<\/em>\u201d), sottoscritto l\u201911 marzo 2020 dal <em>premier <\/em>Conte, prevede che \u201c<em>sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalit\u00e0 di lavoro agile per le attivit\u00e0 che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalit\u00e0 a distanza; <\/em>[\u2026]\u201d. Tale \u201c<em>clausola legislativa<\/em>\u201d sar\u00e0 poi ribadita nei successivi provvedimenti emanati per far fronte all\u2019emergenza \u201c<em>Coronavirus<\/em>\u201d, fino ad arrivare al recente D.P.C.M. del 26 aprile 2020, alle cui lett. gg) e ii) dell\u2019art. 1 viene ribaditala medesima raccomandazione.<\/p>\n<p>Si tratta del c.d. \u201c<em>lavoro agile\u201d <\/em>(anche detto \u201c<em>smart working<\/em>\u201d), ossia una modalit\u00e0 di organizzazione della prestazione lavorativa che prevede lo svolgimento della stessa al di fuori delle sedi aziendali (banalmente, ad esempio, presso la propria abitazione) mediante l\u2019utilizzo di tecnologie che facilitino lo scambio di informazioni con i propri datori di lavoro ed i propri colleghi (si pensi a piattaforme, al di l\u00e0 dei servizi <em>mail<\/em>, quali <em>Workplace<\/em>, <em>Microsoft Teams<\/em>, <em>Skype business<\/em>, ecc.). Tale modalit\u00e0 di organizzazione risulta essere estremamente utile ed efficace in termini di produttivit\u00e0 soprattutto nell\u2019ambito del c.d. \u201c<em>lavoro ad obiettivi<\/em>\u201d, essendo il lavoratore libero di organizzare il proprio tempo nell\u2019ottica di raggiungere lo scopo prefissato.<\/p>\n<p>Questo meccanismo non \u00e8 certamente applicabile a tutti i campi del lavoro; si sposa al meglio, a mio avviso, con quei soggetti (liberi professionisti e non) che operano presso studi professionali e che svolgono, pertanto, mansioni dal carattere intellettuale per cui \u00e8 necessario, oltre all\u2019incontro diretto con il Cliente, il solo utilizzo di un <em>computer<\/em>. Le mansioni prettamente pratiche e meno affini al digitale possono far ricorso allo \u201c<em>smart working\u201d<\/em> con maggiori difficolt\u00e0.<\/p>\n<p>Procedendo, per\u00f2, con ordine, di seguito, si analizza sinteticamente la fonte normativa del \u201c<em>lavoro agile<\/em>\u201d, ossia la L. 22 maggio 2017, n. 81.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Il \u201c<em>lavoro agile<\/em>\u201d nell\u2019ordinamento italiano<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019art. 18, comma 1 della succitata L. 22 maggio 2017, n. 81, definisce il \u201c<em>lavoro agile<\/em>\u201d come \u201c<em><u>modalit\u00e0<\/u> di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi <u>senza precisi vincoli di orario o di luogo<\/u> di lavoro, con il possibile <u>utilizzo<\/u> di <u>strumenti tecnologici<\/u> per lo svolgimento dell&#8217;attivit\u00e0 lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all&#8217;interno di locali aziendali e in parte all&#8217;esterno senza una postazione fissa, entro i soli <u>limiti di durata massima dell&#8217;orario di lavoro<\/u> giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Diversi elementi si desumono da tale definizione:<\/p>\n<ul>\n<li>il \u201c<em>lavoro agile<\/em>\u201d \u00e8 una <strong>modalit\u00e0 <\/strong>di esecuzione della prestazione lavorativa per cui le parti possono adottarlo secondo le loro <strong>facolt\u00e0 ed accordi<\/strong> seppur, attualmente, sia necessario sfruttarlo per le esigenze transitorie;<\/li>\n<li>particolare enfasi viene posta sull\u2019<strong>organizzazione<\/strong> per \u201c<em>fasi, cicli ed <strong>obiettivi<\/strong><\/em>\u201d che rende meno gravosi i vincoli di orario o luogo di lavoro, essendo maggiormente rilevante il traguardo raggiunto e non le modalit\u00e0 utilizzate per tale fine;<\/li>\n<li>l\u2019utilizzo di strumenti tecnologici che, seppur indicato come \u201c<em>possibile<\/em>\u201d nella Legge, risulta componente essenziale per una corretta esecuzione da remoto della prestazione lavorativa, sia sotto il profilo della comunicazione sia sotto quello della vigilanza, di maggior rilievo nei rapporti di lavoro subordinati;<\/li>\n<li>il rispetto dei \u201c<em>limiti di durata massima dell\u2019orario di lavoro<\/em>\u201d che devono essere sempre tenuti in stretta considerazione seppur il lavoro sia svolto a distanza.<\/li>\n<\/ul>\n<p>L\u2019ultimo punto (4) apre una questione molto delicata nel settore del lavoro in generale ed ancor di pi\u00f9 nel caso di \u201c<em>smart working\u201d<\/em>, ossia, il confine tra tempo di lavoro e tempo di riposo in cui un lavoratore ha completo diritto di \u201c<em>staccare<\/em>\u201d e divenire irreperibile.<\/p>\n<p>Tale diritto, ravvisato gi\u00e0 in passato nelle esperienze europee ed internazionali, \u00e8 subentrato indirettamente nel nostro ordinamento sotto il nome di \u201c<strong><em>diritto alla disconnessione<\/em>\u201d.<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>Il \u201c<em>diritto alla disconnessione<\/em>\u201d nello\u201d <em>smart working\u201d<\/em><\/strong><\/p>\n<p>L\u2019art. 19, comma 1 della L. 22 maggio 2017, n. 81 innanzi citata afferma che \u201c[\u2026] <em>l&#8217;accordo individua altres\u00ec i tempi di riposo del lavoratore nonch\u00e9 le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro<\/em> [\u2026]\u201d.<\/p>\n<p>La disposizione si riferisce all\u2019accordo che deve intercorrere per lo sfruttamento del \u201c<em>lavoro agile<\/em>\u201d. Tale accordo deve prevedere i tempi di riposo e le \u201c<em>modalit\u00e0 di disconnessione\u201d<\/em> del lavoratore dagli strumenti tecnologici utilizzati per svolgere la prestazione da remoto.<\/p>\n<p>In questo frangente si configura il concetto di \u201c<em>disconnessione<\/em>\u201d nell\u2019ordinamento italiano seppur, analizzando la norma letteralmente, non venga esso configurato, a differenza dell\u2019esperienza francese, come un vero e proprio diritto. Gli orientamenti a tale riguardo sono discordanti, tra chi la considera una norma imperativa efficace a 360 gradi e chi, invece, considera necessario e propedeutico l\u2019intervento della contrattazione collettiva.<\/p>\n<p>La <em>ratio <\/em>della norma risiede nell\u2019irrigidire il confine tra vita lavorativa e personale, sempre pi\u00f9 sfumato a causa delle tecnologie progressivamente implementate nel mondo professionale ed estremamente utili nelle loro funzioni.<\/p>\n<p>Gli strumenti digitali lavorativi, da una parte, permettono di risparmiare tempo e di gestire pi\u00f9 efficacemente gli incarichi ma, dall\u2019altra, causano il fenomeno della c.d. \u201c<em>time porosity<\/em>\u201d, ossia, la sfumatura eccessiva del menzionato confine tra lavoro e <em>free time<\/em>. Il lavoratore, cos\u00ec, sia a causa di una eccessiva \u201c<em>doverizzazione<\/em>\u201d, sia per il timore delle conseguenze derivanti da una mancata risposta, rischia di divenire perennemente reperibile, accumulando una dose eccessiva di <em>stress<\/em> e ledendo la sua salute psico-fisica.<\/p>\n<p>Ed invero, occorre anche riconoscere che queste distorsioni delle relazioni lavorative non sono una novit\u00e0 assoluta degli ultimi tempi. Esse, infatti, si ravvedono da anni in altri contesti, tradizionalmente legati ad elementi immateriali come, per esempio, quello delle professioni intellettuali.<\/p>\n<p>Il \u201c<em>diritto alla disconnessione<\/em>\u201d, difatti, non essendo ancora stato definito dal Legislatore specificatamente, trova il suo fondamento in norme Costituzionali dal carattere generale.<\/p>\n<p>In particolare, si tratta dei diritti alla salute ed alla vita privata, in aggiunta all\u2019apparato di norme costituzionali riguardanti la tutela del lavoro.<\/p>\n<p>Le lesioni di questi diritti avvengono spesso silenziosamente e senza la possibilit\u00e0 effettiva, per il lavoratore, di tutelarsi integralmente da ci\u00f2 che, a lungo termine, pu\u00f2 causare gravi danni.<\/p>\n<p>Per tutte queste ragioni, assolutamente non trascurabili, \u00e8 auspicabile, pertanto, un intervento rapido e incisivo del Legislatore in tale ambito, ormai ampiamente diffuso e destinato ad essere sempre pi\u00f9 applicato nelle relazioni lavorative future.<\/p>\n<p>In altri termini, l\u2019istituto della \u201c<em>disconnessione<\/em>\u201d nell\u2019ordinamento italiano realizza interessi costituzionali, gerarchicamente sovraordinati a qualsivoglia norma ed interesse emergente nell\u2019ambito lavorativo e professionale.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Conclusioni<\/strong><\/p>\n<p>In questo momento di intenso \u201c<em>smart working\u201d<\/em> non bisogna perdere di vista i principi che regolano le relazioni lavorative, a prescindere dalle modalit\u00e0 con cui esse vengano impostate.<\/p>\n<p>L\u2019approccio, <em>in primis<\/em>, del Legislatore e, <em>in secundis<\/em>, degli stessi datori di lavoro\/committenti deve essere quello della prevenzione da problematiche che potranno verificarsi in un futuro sempre pi\u00f9 orientato a modelli 4.0..<\/p>\n<p>Il concetto di flessibilit\u00e0, giustamente associato al \u201c<em>lavoro agile<\/em>\u201d, non deve essere confuso con la possibilit\u00e0 di reperire i propri lavoratori in qualsiasi momento, in deroga ai principi che invece vengono rispettati nel lavoro \u201c<em>ordinario<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Le norme ed i principi fondamentali fungono da minimo comune denominatore tra \u201c<em>lavoro agile<\/em>\u201d ed \u201c<em>ordinario<\/em>\u201d, con l\u2019unica differenza, approvata esplicitamente dalle parti, riguardante le modalit\u00e0 e le caratteristiche della prestazione lavorativa svolta.<\/p>\n<p>Tornando allo scenario odierno, dunque, \u00e8 auspicabile che l\u2019attuale periodo turbolento, che influenza tutte le nostre vite, serva a rafforzare anche questi aspetti, purtroppo ancora poco affrontati dal Legislatore ma fonte di problematiche per una buona parte della popolazione lavoratrice.<\/p>\n<p><em>(A cura di Rocco Pietro Di Vizio)<\/em><\/p>\n<hr \/>\n<p>Rivista scientifica digitale mensile (e-magazine) pubblicata in Legnano dal 2013 &#8211; Direttore: Claudio Melillo &#8211; Direttore Responsabile: Serena Giglio &#8211; Coordinatore: Pierpaolo Grignani<br \/>\na cura del Centro Studi di Economia e Diritto \u2013 Ce.S.E.D. Via Padova, 5 \u2013 20025 Legnano (MI) \u2013 C.F. 92044830153 \u2013 ISSN 2282-3964 Testata registrata presso il Tribunale di Milano al n. 92 del 26 marzo 2013<br \/>\nContattaci: info@economiaediritto.it<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>ABSTRACT Il dilagare delle infezioni e la crisi delle strutture ospedaliere prodighe nel curarle ha bloccato lo Stato italiano. 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