{"id":9070,"date":"2020-09-22T16:21:02","date_gmt":"2020-09-22T14:21:02","guid":{"rendered":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=9070"},"modified":"2020-09-22T16:21:02","modified_gmt":"2020-09-22T14:21:02","slug":"d-l-rilancio-spazio-anche-allindustria-videoludica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/d-l-rilancio-spazio-anche-allindustria-videoludica\/","title":{"rendered":"D.L. Rilancio: spazio anche all\u2019industria videoludica"},"content":{"rendered":"<p><em>Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (cd. \u201cDecreto Rilancio\u201d), nei suoi commi 12 e ss. dell\u2019art. 38, dispone l\u2019istituzione di un fondo, dalla dotazione di 4 milioni di euro, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, denominato \u201cFirst Playable Fund\u201d. Si tratta di un investimento destinato al mondo dell\u2019\u201dintrattenimento digitale\u201d, specificatamente finalizzato a sostenere le fasi di \u201cconcezione e pre-produzione\u201d di videogames. Il Legislatore sembra mostrarsi, in via del tutto epocale, attento alle esigenze di un settore che, seppur non trainante dell\u2019economia domestica, non pu\u00f2 e non deve essere abbandonato, essendo ricco di potenzialit\u00e0 come insegnano la scuola americana e giapponese. La misura in esame rappresenta un\u2019eccezione dettata solo dagli attuali tempi di crisi o, piuttosto, una presa di coscienza nei confronti di un ambito forse fin troppo poco considerato fino ad oggi?<\/em><\/p>\n<ol>\n<li><strong>Premessa<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (cd. \u201c<strong><em>Decreto Rilancio<\/em><\/strong>\u201d), nasconde, nel profondo del suo corposo dispositivo, una misura economica di rilevante entit\u00e0. Nello specifico, all\u2019interno dell\u2019art. 38, recante \u201c<em>Rafforzamento dell&#8217;ecosistema delle start-up innovative<\/em>\u201d, \u00e8 stata timidamente prevista, nei commi 12 e ss., l\u2019istituzione di un <strong>fondo<\/strong> nominato \u201c<strong><em>First Playable Fund<\/em><\/strong>\u201d, dalla dotazione di 4 milioni di euro, finalizzato a \u201c<strong><em>sostenere<\/em><\/strong><em> lo sviluppo dell&#8217;<strong>industria<\/strong> dell&#8217;<strong>intrattenimento digitale <\/strong>a livello nazionale<\/em>\u201d. I soggetti coinvolti, in concreto, corrispondono a quella ridotta platea di imprese<a href=\"#_ftn1\" name=\"_ftnref1\">[1]<\/a> che sostengono i \u201c<em>processi di concezione e pre-produzione<\/em>\u201d dei <em>videogames<\/em>, i quali, una volta elaborati, possono essere distribuiti da esse stesse (cd. \u201c<em>self-publishing<\/em>\u201d) oppure da una casa editrice (cd. \u201c<em>publisher<\/em>\u201d).<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li><strong>Un primo grande (e timido) passo<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Il suddetto <em>First Playable Fund<\/em> \u00e8 finalizzato a sostenere specificatamente la fase di concezione e pre-produzione dei videogiochi tramite l\u2019erogazione di un <strong>contributo a fondo perduto<\/strong>, nella misura del 50% delle spese cd. \u201c<em>ammissibili<\/em>\u201d, cos\u00ec come definite dal successivo comma 14, quantificabile in un importo compreso tra i diecimila e duecentomila euro per singolo prototipo.<\/p>\n<p>Importo di rilevante entit\u00e0 destinato ad una platea di imprese nazionali del settore che, statisticamente parlando<a href=\"#_ftn2\" name=\"_ftnref2\">[2]<\/a>, dichiarano, per un ampio 66%, dagli zero ai centomila euro di fatturato.<\/p>\n<p>In concreto, le fasi della <em>value chain<\/em> considerate dalla misura, partono dalla prima elaborazione del <em>concept<\/em> di gioco e arrivano fino allo sviluppo di un \u201c<em>primo esemplare e modello originale di una serie di realizzazioni successive<\/em>\u201d, ossia il cd. \u201c<em>prototipo<\/em>\u201d. Prototipo che dovr\u00e0 essere arricchito nel suo contenuto e testato all\u2019interno di fasi specifiche (definite, in ordine, come fasi \u201c<em>Alpha<\/em>\u201d e \u201c<em>Beta<\/em>\u201d) volte a scovarne ogni minimo difetto di sistema (cd. \u201c<em>bug<\/em>\u201d).<\/p>\n<p>Le <strong>spese <em>ammissibili<\/em><\/strong>, ossia finanziabili per mezzo del beneficio, sono descritte nel comma 14 e corrispondono alle:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>prestazioni lavorative<\/strong> svolte dal <strong>personale<\/strong> dell&#8217;<strong>impresa<\/strong> nelle attivit\u00e0 di realizzazione di prototipi;<\/li>\n<li><strong>prestazioni professionali commissionate<\/strong> a liberi professionisti o ad altre imprese finalizzate alla realizzazione di prototipi;<\/li>\n<li><strong>attrezzature tecniche<\/strong> (<em>hardware<\/em>) acquistate per la realizzazione dei prototipi e;<\/li>\n<li><strong>licenze di <em>software<\/em><\/strong> acquistate per la realizzazione dei prototipi.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Si osserva come il Legislatore abbia voluto porre l\u2019accento sul concetto di prototipo e su tutte le fasi anteriori la sua realizzazione, escludendo categoricamente processi ulteriori.<\/p>\n<p>Una volta individuate le attivit\u00e0 qualificate, \u00e8 necessario ora comprendere quali imprese possano presentare la domanda per la fruizione dell\u2019agevolazione.<\/p>\n<p>Il comma 16 interviene a risposta di tale quesito ponendo una serie di <strong>vincoli<\/strong> di materia ed <strong>antiabuso<\/strong> per le imprese, ossia:<\/p>\n<ul>\n<li>avere la <strong>sede legale nello Spazio Economico Europeo<\/strong>;<\/li>\n<li>essere <strong>soggette a tassazione in Italia<\/strong> per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una sede operativa in Italia, cui sia riconducibile il prototipo di cui al comma 13;<\/li>\n<li>avere il <strong>capitale sociale minimo interamente versato<\/strong> e un <strong>patrimonio netto non inferiori a diecimila euro<\/strong>, sia nel caso di imprese costituite sotto forma di societ\u00e0 di capitale, sia nel caso di imprese individuali di produzione ovvero costituite sotto forma di societ\u00e0 di persone e;<\/li>\n<li>essere in possesso di <strong>classificazione ATECO 58.2 o 62<\/strong> (\u201c<em>Edizione di giochi per computer<\/em>\u201d, \u201c<em>Edizione di altri software e produzione di software<\/em>\u201d, \u201c<em>Consulenza informatica e attivit\u00e0 connesse<\/em>\u201d).<\/li>\n<\/ul>\n<p>L\u2019evidente intento, desumibile da tali requisiti, risiede nella volont\u00e0 di voler <strong>sostenere concretamente le imprese<\/strong> di piccole dimensioni presenti nel <strong>territorio italiano<\/strong> che subiscono l\u2019intensa influenza dei <em>competitors <\/em>internazionali, vere e proprie multinazionali ricche di risorse e di un parco utenti diffuso su tutto il territorio mondiale.<\/p>\n<p>Da ultimo, si specifica che l\u2019impresa beneficiaria debba <strong>realizzare il prototipo entro diciotto mesi dal riconoscimento <\/strong>dell\u2019<strong>ammissibilit\u00e0<\/strong> della domanda da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (in sigla, \u201c<em>MiSE<\/em>). Lo stesso <strong>MiSE dovr\u00e0<\/strong>, entro sessanta giorni dall\u2019emanazione del D.L. in esame, <strong>definire<\/strong>:<\/p>\n<ul>\n<li>le modalit\u00e0 di presentazione delle domande;<\/li>\n<li>i criteri per la selezione delle stesse;<\/li>\n<li>le spese ammissibili;<\/li>\n<li>le modalit\u00e0 di erogazione del contributo; l<\/li>\n<li>le modalit\u00e0 di verifica, controllo e rendicontazione delle spese e;<\/li>\n<li>le cause di decadenza e revoca.<\/li>\n<\/ul>\n<ol start=\"3\">\n<li><strong>Conclusioni<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Nella speranza che il MiSE intervenga per dare attuazione, nei termini previsti, alla disciplina in esame, non pu\u00f2 che darsi atto del lodevole operato che ha visto protagonista il Legislatore italiano in un periodo di crisi pandemica.<\/p>\n<p>L\u2019auspicio dello scrivente \u00e8 quello di veder attuate altre strategiche e future misure, volte ad incrementare il numero di soggetti operanti in un settore che \u00e8 fin troppo sottoconsiderato e sottosviluppato a causa di un pregiudizio che non possiede basi fondate ma \u00e8 solo retaggio di un passato ormai arcaico.<\/p>\n<p>Il fondo descritto, infatti, non \u00e8 altro che un primo passo finalizzato a sostenere imprese che, tuttavia, percepivano ingenti problemi anche prima che intervenissero straordinari eventi. Il censimento sopracitato, nel vagliare le principali cause ostative allo sviluppo delle imprese oggetto di analisi, cita, oltre alla mancata disponibilit\u00e0 di risorse interne alle aziende (problema a cui va incontro la misura disaminata), anche \u201c<em>la mancanza di una cultura commerciale adeguata e un <strong>sistema fiscale e normativo non adeguato<\/strong> a una sana e robusta crescita del sistema imprenditoriale del videogioco<\/em>\u201d<a href=\"#_ftn3\" name=\"_ftnref3\">[3]<\/a>.<\/p>\n<p>Mancano, essenzialmente, le radici per una prospera crescita di germogli fruttuosi, come dimostrano le esperienze estere.<\/p>\n<p>Tolta l\u2019innegabile correttezza dell\u2019intervento normativo, sarebbe stato ancor pi\u00f9 completa ed incisiva la predisposizione di uno o pi\u00f9 <strong>articoli autonomi<\/strong> (non una parte di una singola disposizione generale in materia di <em>start-up<\/em>) riguardanti l\u2018industria videoludica.<\/p>\n<p>La continua battaglia condotta da associazioni di categoria, quale la citata IDEA, \u00e8 elemento centrale di conquiste a cui il Legislatore deve, purtroppo, essere sempre spinto, quasi costretto, non pensandoci compiutamente in autonomia.<\/p>\n<p>Non si vuole, tuttavia, concludere l\u2019articolo con una vena pessimistica, essendo il fondo istituito, nelle idee di chi vi sta scrivendo, un primo segnale di maggior consapevolezza di uno Stato che, progressivamente, sta \u201c<em>digerendo<\/em>\u201d l\u2019eredit\u00e0 di un passato chiuso all\u2019innovazio<\/p>\n<p><strong>Riferimenti<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\">[1]<\/a> L&#8217;Associazione di categoria dell\u2019industria dei videogiochi in Italia (in sigla: \u201c<em>IDEA<\/em>\u201d) ha realizzato un censimento degli studi di sviluppo di videogiochi siti sul territorio della Repubblica italiana, analizzandoli sotto differenti profili. Uno di essi, riguarda le modalit\u00e0 con cui tale attivit\u00e0 viene posta in essere, ossia la forma giuridica pi\u00f9 diffusa, ed il numero di addetti ed imprese presenti nell\u2019anno 2018. Numericamente parlando, si contano solo 1.100 operatori del settore in tutto il territorio italiano e le imprese pi\u00f9 diffuse rientrano della categoria delle micro-piccole. Per maggiori approfondimenti si veda AESVI, <em>Censimento game developer italiani 2018<\/em>, 2018, p. 25 https:\/\/iideassociation.com\/kdocs\/1972712\/2018_Censimento_Game_Developer_Italiani.pdf.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref2\" name=\"_ftn2\">[2]<\/a> AESVI, <em>Censimento game developer italiani 2018<\/em>, 2018, p. 27.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref3\" name=\"_ftn3\">[3]<\/a> AESVI, <em>Censimento game developer italiani 2018<\/em>, 2018, p. 53.<\/p>\n<p><em>(A cura di Rocco Pietro Di Vizio)<\/em><\/p>\n<hr \/>\n<p>Rivista scientifica digitale mensile (e-magazine) pubblicata in Legnano dal 2013 &#8211; Direttore: Claudio Melillo &#8211; Direttore Responsabile: Serena Giglio &#8211; Coordinatore: Pierpaolo Grignani<br \/>\na cura del Centro Studi di Economia e Diritto \u2013 Ce.S.E.D. Via Padova, 5 \u2013 20025 Legnano (MI) \u2013 C.F. 92044830153 \u2013 ISSN 2282-3964 Testata registrata presso il Tribunale di Milano al n. 92 del 26 marzo 2013<br \/>\nContattaci: info@economiaediritto.it<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (cd. \u201cDecreto Rilancio\u201d), nei suoi commi 12 e ss. dell\u2019art. 38, dispone l\u2019istituzione di un fondo, dalla dotazione di 4 milioni di euro, <\/p>\n","protected":false},"author":1284,"featured_media":9071,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_bbp_topic_count":0,"_bbp_reply_count":0,"_bbp_total_topic_count":0,"_bbp_total_reply_count":0,"_bbp_voice_count":0,"_bbp_anonymous_reply_count":0,"_bbp_topic_count_hidden":0,"_bbp_reply_count_hidden":0,"_bbp_forum_subforum_count":0,"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","enabled":false},"version":2}},"categories":[2,11,33,10,35,36,12,5,2491,1,2297,6,2399],"tags":[],"class_list":["post-9070","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-centro-studi-economia-e-diritto-ce-s-e-d","category-rubriche-giuridiche","category-diritto-tributario","category-rubriche-economiche","category-finanza-dimpresa","category-fiscalisti","category-rubriche-interdisciplinari","category-fascicoli","category-numero-di-settembre-2020","category-news","category-notizie","category-network-ed","category-tecnologia"],"translation":{"provider":"WPGlobus","version":"3.0.2","language":"es","enabled_languages":["it","en","es"],"languages":{"it":{"title":true,"content":true,"excerpt":false},"en":{"title":false,"content":false,"excerpt":false},"es":{"title":false,"content":false,"excerpt":false}}},"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.economiaediritto.it\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/apertura.jpg?fit=1200%2C764&ssl=1","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p9CRXF-2mi","jetpack_likes_enabled":true,"jetpack-related-posts":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9070","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1284"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9070"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9070\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":9073,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9070\/revisions\/9073"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/9071"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9070"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=9070"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=9070"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}