{"id":9303,"date":"2021-02-18T17:18:18","date_gmt":"2021-02-18T16:18:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=9303"},"modified":"2021-02-18T17:20:42","modified_gmt":"2021-02-18T16:20:42","slug":"tosap-e-cosap-dalla-loro-istituzione-allaccorpamento-del-canone-unico-di-occupazione-ed-aree-pubbliche","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/tosap-e-cosap-dalla-loro-istituzione-allaccorpamento-del-canone-unico-di-occupazione-ed-aree-pubbliche\/","title":{"rendered":"Tosap e Cosap: dalla loro istituzione all&#8217;accorpamento del canone unico di occupazione ed aree pubbliche (Parte 1)"},"content":{"rendered":"<p>PREMESSA<\/p>\n<p>La presente opera \u00e8 suddivisa in tre paragrafi.<\/p>\n<p>Partendo dalle norme che hanno istituito e novellato la Tosap ed il canone che poteva essere in alternativa adottato, l\u2019opera si propone, dopo aver analizzato gli indirizzi giurisprudenziali sui previgenti prelievi, di illustrare le novit\u00e0 a decorrere dal 1 Gennaio 2021: l\u2019istituzione della<em> local tax<\/em>, l\u2019esenzione dal pagamento sino al 31 Marzo 2021 ed i provvedimenti tesi a favorire la ripresa economica delle attivit\u00e0 esentate e danneggiate dalla diffusione dell\u2019epidemia da Covid 19.<\/p>\n<ol>\n<li>RIFERIMENTI NORMATIVI: DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 507\/1993 ALLA LEGGE N. 160\/2019<\/li>\n<\/ol>\n<p>La tassa per l\u2019 occupazione di spazi ed aree pubbliche, in acronimo TOSAP, \u00e8 stata introdotta dal Capo 2 del Decreto Legislativo n. 507\/1993.<\/p>\n<p>Detto intervento normativo ha ridisciplinato il tributo, in precedenza regolato dal risalente T.U. per la finanza locale, approvato con Regio Decreto n. 1175\/1931.<\/p>\n<p>Il tributo \u00e8 stato istituito con decreto legislativo, un atto del Governo avente forza di legge, che postula la fissazione di principi e criteri direttivi del Parlamento, in tal modo \u00e8 stata rispettata la riserva di legge relativa che l\u2019articolo 23 della Costituzione stabilisce per l\u2019imposizione di prestazioni patrimoniali.<\/p>\n<p>In seguito il Decreto Legislativo n. 566\/1993 ha apportato alcune modifiche al decreto che ha istituito il tributo.<\/p>\n<p>Quindi gli articoli contenuti nel decreto n. 507 del 1993 sono stati prima abrogati, con vigenza dal 1\u00b0 Gennaio 1999 ex art. 51 del D. Lgs. n.446\/1997 e poi reintrodotti, a decorrere dalla medesima data, dalla l. n. 448\/1998 che ha eliminato la precedente disposizione abrogativa e ha ripristinato la tassa.<\/p>\n<p>Il Legislatore ha introdotto, attraverso l\u2019articolo 31, comma 14, della l. n. 448\/1998, la Tosap ed ha inoltre attribuito all\u2019ente locale ha facolt\u00e0 di sostituire tale tributo con un canone , da adottare con apposita delibera regolamentare.<\/p>\n<p>In seguito la legge finanziaria del 2000 ( l. 488\/1999) ha apportato ulteriori modifiche all\u2019articolo 63 del D. Lgs. N.446\/1997 a far data dal 1 gennaio 2000; una nuova modifica a detto articolo \u00e8 stata introdotta ex art.10 della legge n. 166\/2002 , in vigore dal 18 agosto 2002.<\/p>\n<p>Il novellato art. 63 del D.Lgs. n.446\/1997 ribadisce che gli enti territoriali minori possono non applicare la Tosap e decidere con regolamento che i soggetti che beneficino di uno spazio pubblico possano pagare un canone di natura privatistica.<\/p>\n<p>Alcuni anni dopo, il decreto legge n. 203\/2005, convertito con modificazioni nella l. n. 248\/2005, in merito al riparto di giurisdizione ha devoluto le controversie sulla debenza del Cosap alla cognizione del giudice tributario.<\/p>\n<p>Tale atto normativo \u00e8 stato oggetto di varie pronunce da parte della giurisprudenza, che saranno affrontate e discusse\u00a0 nel paragrafo che segue.<\/p>\n<p>L\u2019ultima novella legislativa \u00e8 alquanto recente e di significativo rilievo.<\/p>\n<p>La legge finanziaria e di bilancio del 2020 ha fatto confluire la Tosap e il Cosap nel canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (denominato canone unico),\u00a0 in vigore dal 1\u00b0 Gennaio 2021.<\/p>\n<p>In virt\u00f9 di quanto prescrivono gli articoli 816\/847 della l. 160\/2019 detto tributo, definito <em>local tax,<\/em> ricomprende anche altre entrate locali, quali l\u2019 imposta comunale sulla pubblicit\u00e0 e diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), \u00a0il canone per l\u2019installazione di mezzi pubblicitari (CIMP), il canone per l\u2019 occupazione delle strade di pertinenza di comuni e province.<\/p>\n<p>Tale canone viene istituito da comuni, province e citt\u00e0 metropolitane, e la sua disciplina \u00e8 demandata al regolamento dell\u2019ente locale.<\/p>\n<p>Detta fonte normativa deve statuire\u00a0 in maniera obbligatoria sui soggetti passivi, vale a dire i titolari della concessione e sulle procedure per il rilascio delle medesime; disporre in merito alla durata dell\u2019occupazione, alle esenzioni, alle riduzioni facoltative e al versamento, come \u00a0stabilito in precedenza sulla Tosap e sul Cosap ,come approfondiremo pi\u00f9 in avanti nel presente paragrafo.<\/p>\n<p>Si segnala che sull\u2019opportunit\u00e0 di adottare il canone unico non sono state accolte le riserve dell\u2019IFEL (Istituto per la finanza e l\u2019economia locale) che auspicava una proroga per l\u2019entrata in vigore del medesimo, o quantomeno di rendere facoltativa l\u2019adozione per l\u2019anno 2021.<\/p>\n<p>In data 11 Dicembre 2020 esso ha comunque predisposto uno schema di regolamento per la disciplina del canone di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, al fine di agevolare il lavoro degli amministratori, che sono costretti a deliberare atti in tempi brevi.<\/p>\n<p>Detto documento \u00e8 inoltre corredato da una nota introduttiva che \u00a0spiega le ragioni alla base della richiesta di proroga o di una \u00a0facoltativit\u00e0 per il 2021, riconducibili ad <em>\u2018 un<\/em> <em>contesto ancora segnato dall\u2019emergenza : ai limiti propri della normativa si sommano le problematiche socio-economiche contingenti che ostacolano il necessario dialogo con le categorie interessate, tra le pi\u00f9 colpite dalle conseguenze economiche dell\u2019emergenza\u2019.<\/em><\/p>\n<p>Tornando alla norma che ha istituito il tributo, dal combinato disposto degli art. 847, l. N. 160\/2019 e dell\u2019art. 4, comma 3-quater del D.L. 162\/2019 si evince che dal 1\u00b0 Gennaio 2021 sono abrogati tutti i prelievi vigenti nel 2020, tra cui la Tosap o il Cosap.<\/p>\n<p>Gli enti territoriali minori entro detta data avrebbero dovuto approvare le tariffe da applicare; al limite \u00e8 consentito adottarle entro il termine di approvazione del bilancio.<\/p>\n<p>In assenza di regolamento, gli enti locali non potrebbero rivendicare alcunch\u00e8 per l\u2019occupazione di suolo pubblico.<\/p>\n<p>Compiuta una doverosa e necessitante premessa sugli atti normativi che si sono susseguiti in merito alla Tosap, al corrispettivo da adottare in alternativa nonch\u00e8 al recentissimo canone unico di occupazione per le aree pubbliche, se ne esaminano ora gli elementi costitutivi: soggetti attivi, soggetti passivi ed oggetto dell\u2019imposizione.<\/p>\n<p>Sin da subito secondo lo scrivente \u00e8 doverosa una precisazione.<\/p>\n<p>Al di l\u00e0 della terminologia utilizzata per qualificare detto prelievo, i soggetti attivi e passivi sono i medesimi; nel Canone Unico di recente istituzione il presupposto resta l\u2019occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti locali, e di\u00a0\u00a0 spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico.<\/p>\n<p>Resta inoltre inalterata la distinzione tra i principi stabiliti dalla legge statale da ci\u00f2 che deve essere regolamentato dai creditori d\u2019imposta, che devono parametrare il Canone Unico alla\u00a0 durata e alla zona dell\u2019occupazione, alla tipologia della medesima ed\u00a0 alla superficie occupata.<\/p>\n<p>Per questo motivo si esaminano in primis gli elementi costitutivi della Tosap e del Cosap, senza soffermarsi ulteriormente sugli elementi fondativi della nuova <em>local tax<\/em>, nella parte in cui si riferisce ad aree in precedenza sottoposte a prelievo a titolo di Tosap o Cosap.<\/p>\n<p>In merito al tributo istituito con la l.507\/1993, la potest\u00e0 impositiva spettava agli enti territoriali minori, vale a dire Comuni, Province e Citt\u00e0 metropolitane, in virt\u00f9 di quanto statuisce l\u2019articolo 119 della Costituzione.<\/p>\n<p>Il secondo comma di detto articolo, novellato ex l. Cost. n. 3\/2001, testualmente recita: <em>\u201c i Comuni, le Province, le Citt\u00e0 metropolitane e le regioni hanno risorse autonome . Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri in armonia con la Costituzione e secondo principi di coordinamento con la finanza pubblica e del sistema tributario\u201d.\u00a0<\/em><\/p>\n<p>Il soggetto passivo del tributo, o debitore d\u2019imposta, veniva identificato nel titolare dell\u2019atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, colui che di fatto occupava uno spazio sottratto all\u2019uso pubblico, anche in maniera abusiva.<\/p>\n<p>Il D. Lgs. n. 507\/1993 si riferiva ad occupazioni di strade, piazze, mercati, o altri beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di comuni, province e citt\u00e0 metropolitane, nonch\u00e9 di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico ( comprese quelle attuate mediante condutture o impianti di servizi pubblici) o aree private soggette a servit\u00f9 di pubblico passaggio; si aveva \u00a0inoltre riguardo anche allo spazio destinato allo stazionamento di taxi e vetture nei parcheggi loro destinati.<\/p>\n<p>Inoltre, venivano sottoposte al prelievo anche le occupazioni aventi una durata inferiore ad un anno mentre si escludevano quelle occasionali, che avevano una durata non superiore rispetto a quanto stabilito dal regolamento di polizia locale.<\/p>\n<p>Per quanto riguarda l\u2019 oggetto dell\u2019 imposizione, esso era costituito dal beneficio di cui si giovava il contribuente per l\u2019utilizzo di uno spazio di cui poteva disporre , in quanto detta area era stata sottratto all\u2019uso collettivo.<\/p>\n<p>Sino al 31 Dicembre 2020, la Tosap si \u00e8 profilata come \u201c<em>il regime ordinario di imposizione per l\u2019occupazione di spazi ed aree pubbliche\u201d. <\/em><\/p>\n<p>La fonte normativa di primo grado che ha disciplinato il tributo individuava gli elementi essenziali del medesimo come sopra riferiti, vale a dire creditori, debitori d\u2019imposta e \u00a0presupposti di fatto.<\/p>\n<p>Detta fonte inoltre dettava<em>,\u201d per i criteri da seguire nella tariffa, una distinzione per categoria di importanza per gli spazi, il riferimento all\u2019 entit\u00e0 dell\u2019 occupazione, al valore economico della disponibilit\u00e0 e al sacrificio per la collettivit\u00e0 , nonch\u00e9 l\u2019 applicazione di coefficienti moltiplicatori per le specifiche attivit\u00e0 esercitate, dando luogo a valutazioni di capacit\u00e0 contributiva\u201d.<\/em><\/p>\n<p>L\u2019originario D. Lgs. n. 507\/1993 distingueva inoltre le occupazioni permanenti, con \u00a0una durata uguale o superiore ad un anno dalle occupazioni temporanee; ammetteva inoltre la possibilit\u00e0 di rateizzare il pagamento della Tosap in 4 rate, qualora l\u2019 importo fosse \u00a0superiore a 258, 23 euro.<\/p>\n<p>Il medesimo decreto collegava il quantum da versare alla durata dell\u2019occupazione dell\u2019area, la cui estensione veniva misurata in metri quadrati o lineari, e considerata la classe di popolazione del Comune.<\/p>\n<p>Gli aspetti secondari del tributo venivano invece disciplinati da comuni e province con fonti di minor grado, quali i regolamenti o delibere consiliari dai medesimi adottati.<\/p>\n<p>Inoltre gli enti locali dovevano disciplinare con apposito regolamento l\u2019 applicazione della tassa tra importi massimi e minimi predeterminati dalla legge per le occupazioni sia permanenti che temporanee ( articoli 44-45 del D. Lgs. N. 507\/1993) e approvare annualmente le tariffe del tributo. Agli enti territoriali minori era inoltre demandato il compito di \u00a0provvedere sulle modalit\u00e0 di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni, che autorizzavano il contribuente a utilizzare la porzione di spazio che veniva in tal modo sottratto all\u2019 uso collettivo.<\/p>\n<p>I soggetti attivi del tributo potevano anche prevedere delle agevolazioni per le occupazioni di spazi di particolare interesse pubblico.<\/p>\n<p>Dopo aver esaminato in maniera dettagliata gli aspetti normativi dei diversi prelievi che si sono susseguiti in merito all\u2019occupazione di suolo pubblico, si passa ora ad esaminare quali sono stati gli orientamenti della giurisprudenza in merito alla natura del tributo di cui si discute.<\/p>\n<p><em>(A cura di Roberto Colancecco)<\/em><\/p>\n<p><strong>RIFERIMENTI DAL WEB:<\/strong><\/p>\n<p><em>1)\u00a0 Schema di<\/em> <em>regolamento per la disciplina del \u201cCanone Unico\u201d,<\/em> documento scaricabile dal sito <a href=\"http:\/\/www.fondazioneifel.it\">fondazioneifel.it<\/a><br \/>\n2) <a href=\"https:\/\/aliautonomie.it\/2020\/12\/29\/canone-unico-inapplicabile-senza-il-regolamento-comunale\/\">https:\/\/aliautonomie.it\/2020\/12\/29\/canone-unico-inapplicabile-senza-il-regolamento-comunale\/<\/a><\/p>\n<p><strong>RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:<\/strong><\/p>\n<p><em>3)<\/em> Amendola V. (2003), <em>Tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche ( Tosap),<\/em> in Forlenza O. ( a cura di), <em>Prontuario degli Enti Locali<\/em>, Supplemento al n.25 del 28 Giugno 2003 di Guida agli Enti Locali de \u201c Il Sole 24 Ore\u201d, pag. 367.<br \/>\n<em>4)<\/em> Del Federico L., <em>Il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche. Tassa, corrispettivo o prezzo<\/em> <em>pubblico,<\/em> in Rivista di diritto tributario, 1998, I, pg.181.<\/p>\n<p><strong>Continua nella seconda parte!<\/strong><\/p>\n<hr \/>\n<p>Rivista scientifica digitale mensile (e-magazine) pubblicata in Legnano dal 2013 &#8211; Direttore: Claudio Melillo &#8211; Direttore Responsabile: Serena Giglio &#8211; Coordinatore: Pierpaolo Grignani &#8211; Responsabile di Redazione: Marco Schiariti<br \/>\na cura del Centro Studi di Economia e Diritto \u2013 Ce.S.E.D. Via Padova, 5 \u2013 20025 Legnano (MI) \u2013 C.F. 92044830153 \u2013 ISSN 2282-3964 Testata registrata presso il Tribunale di Milano al n. 92 del 26 marzo 2013<br \/>\nContattaci: redazione@economiaediritto.it<br \/>\nLe foto presenti sul sito sono state prese in parte dal web, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori fossero contrari alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo. In tal caso provvederemo prontamente alla rimozione.<br \/>\nSeguici anche su <strong><a href=\"https:\/\/t.me\/economiaedirittonews\">Telegram<\/a><\/strong>, <a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/company\/economiaediritto-it\"><strong>LinkedIn<\/strong><\/a> e <strong><a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/economiaediritto\/\">Facebook<\/a><\/strong>!<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>PREMESSA La presente opera \u00e8 suddivisa in tre paragrafi. 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