{"id":9492,"date":"2021-10-31T09:09:20","date_gmt":"2021-10-31T08:09:20","guid":{"rendered":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=9492"},"modified":"2021-10-31T09:11:05","modified_gmt":"2021-10-31T08:11:05","slug":"la-ricaduta-sulleconomia-nazionale-degli-effetti-nefasti-di-un-processo-di-durata-irragionevole","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/la-ricaduta-sulleconomia-nazionale-degli-effetti-nefasti-di-un-processo-di-durata-irragionevole\/","title":{"rendered":"La ricaduta sull\u2019economia nazionale degli effetti nefasti di un processo di durata irragionevole"},"content":{"rendered":"<p>La macchina della giustizia italiana si sa non gode di ottima salute, e l\u2019idea di una riforma dell\u2019intero sistema giudiziario \u00e8 sempre dietro l\u2019angolo. La durata dei processi va ben oltre la ragionevole durata cos\u00ec come previsto dall\u2019<a href=\"https:\/\/officeadvice.it\/costituzione\/articolo-111\/\">art. 111 Cost.<\/a> e le ripercussioni sul piano economico sono davvero considerevoli. Ma la colpa \u00e8 degli attuali codici procedurali o \u00e8 figlia di una pianta organica ormai insufficiente ad affrontare l\u2019intera mole dei procedimenti giudiziari?<\/p>\n<p>Ogni volta che un nuovo governo si insedia, tra le questioni pi\u00f9 roventi ritrova sicuramente la \u201cquestione giustizia\u201d. \u00c8 risaputo che siamo uno dei paesi peggiori a livello europeo per la durata dei processi. Infatti solo la Grecia ha tempi superiori ai nostri e l\u2019ultimo rapporto redatto dalla <a href=\"https:\/\/rm.coe.int\/rapport-avec-couv-18-09-2018-en\/16808def9c\">Commissione Europea sull\u2019efficienza giudiziaria<\/a> ha mostrato numeri pesanti (1).<\/p>\n<p>Con riferimento al processo civile la stima media relativa alla durata \u00e8 di circa 8 anni. Quindi rapporti commerciali, risarcimenti del danno, e qualsiasi altra contesa civile resta in un certo senso sospesa per otto interminabili anni.<\/p>\n<p>Una situazione leggermente migliore si ha nel processo amministrativo, con un computo totale di circa 5 anni e mezzo. In questo caso per\u00f2 i gradi di giudizio, rispetto al processo civile ordinario, sono soltanto due, ovvero il TAR e il Consiglio di Stato.<\/p>\n<p>Il processo penale risulta essere il pi\u00f9 \u201crapido\u201d con una media di quasi quattro anni (siamo comunque i peggiori a livello europeo anche qui), anche se ai fini di una valutazione sulle ripercussioni economiche dovute alle lungaggini processuali \u00e8 facile immaginare come tale tipologia processuale sia la meno influente.<\/p>\n<p>Gi\u00e0 all\u2019inizio del nuovo millennio lo Stato ha provato a porre un rimedio per i processi di durata irragionevole durata introducendo la c.d. <a href=\"https:\/\/officeadvice.it\/legge\/pinto\/\">legge Pinto<\/a>, ovvero di una specifica normativa che prevede il pagamento di un indennizzo in favore di quei cittadini che hanno affrontato processi (civili) di durata irragionevole. La previsione di legge \u00e8 quella di un indennizzo che varia da \u20ac 400 ad \u20ac 800 per ogni anno di ritardo rispetto ai termini standard previsti dalla stessa legge. Per il primo grado \u00e8 previsto un tetto temporale di tre anni, per l\u2019appello due anni e, infine, per la Cassazione un anno.<\/p>\n<p>Per ossequiare il dettato costituzionale dell\u2019art. 111 l\u2019indennizzo \u00e8 un passaggio dovuto, ma se invece, si vuol pensare all\u2019effetto prodotto sulla media della durata dei processi, questa legge \u00e8 da considerarsi totalmente fallimentare in quanto non si sono registrati significativi cambi di durata ed in pi\u00f9 lo Stato \u00e8 gravato da una ulteriore spesa. Nel bilancio del governo la voce di spesa relativa agli indennizzi dovuti a titolo di ristoro per la durata irragionevole dei processi, ha raggiunto numeri davvero importanti (centinaia di milioni di euro).<\/p>\n<p>In tutto ci\u00f2, il cittadino,\u00a0 anche se ha ottenuto il ristoro, non pu\u00f2 dirsi comunque soddisfatto di un sistema giudiziario cos\u00ec lento e, avrebbe comunque preferito un processo pi\u00f9 celere rispetto ad un ristoro quasi irrisorio. Si pensi a quelle cause intorno alle quali gravitano interessi milionari (ma anche di qualche centinaia di migliaia di euro), e si parametri il tutto a qualche centinaio di euro l\u2019anno riconosciuto dallo Stato per il ritardo.<\/p>\n<p>Ma cosa ci perde, ad esempio, un\u2019azienda a causa di un processo troppo lungo?<\/p>\n<p>Una risposta univoca a questa domanda non pu\u00f2 esserci\u00a0 poich\u00e9 la valutazione andrebbe fatta caso per caso. Quello che \u00e8 indicabile \u00e8 la forzata mancanza di opportunit\u00e0; un congelamento di interessi economici dai quali potrebbero derivare nuovi investimenti, nuovi posti di lavoro, nuovo gettito fiscale per lo Stato che, moltiplicato per i contenziosi in essere, raggiugerebbe numeri da brividi se si pensa che nel 2019 i giudizi pendenti nella sola area civile hanno raggiunto il <a href=\"https:\/\/www.giustizia.it\/giustizia\/it\/mg_1_14_1.page?contentId=SST1287132&amp;previsiousPage=mg_2_9_13\">mezzo milione<\/a> circa (2).<\/p>\n<p>Ad ogni modo per la questione dell\u2019irragionevole durata del processo il dito viene spesso puntato contro l\u2019attuale codice di procedura civile ma, in realt\u00e0, se applicato alla lettera il processo assumerebbe comunque una durata ragionevole.<\/p>\n<p>A un avvocato sarebbe facile prospettare l\u2019esempio del classico rinvio ex art. 183 comma 6\u00b0 c.p.c., che prevede un termine totale di 80 giorni per una ulteriore produzione di memorie volte a precisare l\u2019atto introduttivo del giudizio o a produrre prove contrarie. A livello teorico quindi, dopo la prima udienza, la seconda potrebbe essere fissata gi\u00e0 dopo circa 3 mesi ma, nella pratica, si arriva a rinvii che possono arrivare a due anni.<\/p>\n<p>Il motivo non \u00e8 certo l\u2019assenza di voglia da parte del giudice di turno nel rispettare le previsioni del codice procedurale ma, pi\u00f9 che altro, il problema \u00e8 l\u2019eccessivo carico di lavoro che pende sulle loro spalle.<\/p>\n<p>A questo punto ci si chiede: perch\u00e9 con tutti i soldi spesi per gli indennizzi connessi alla c.d. legge Pinto non si amplia l\u2019organico dei giudizi e dei relativi uffici in modo da rendere la giustizia pi\u00f9 rapida e, per l\u2019effetto, una economia nazionale pi\u00f9 prospera? In questo modo vi sarebbe anche una inevitabile riduzione degli indennizzi dovuti. Insomma, togliere dalla voce \u201crisarcimento del danno\u201d e inserire nella voce \u201cassunzioni\u201d. Infatti non sarebbe nemmeno da sottovalutare che in questo modo si creerebbero anche nuovi posti di lavoro (e i laureati in giurisprudenza non mancano).<\/p>\n<p>Purtroppo siamo lontani da una soluzione, perch\u00e9 ad oggi si discute ancora sull\u2019opportunit\u00e0 o meno di riformare il processo civile ma, anche ad introdurre una legge che prevede termini ancora inferiori rispetto a quelli attualmente previsti, se poi ci sar\u00e0 un organico insufficiente a sostenere il carico di lavoro generato dai contenziosi tali termini finiranno per non essere rispettati.<\/p>\n<p><em>(A cura di Tommaso Gioia)<\/em><\/p>\n<p><strong>RIFERIMENTI<br \/>\n<\/strong><\/p>\n<p>(1) Rapporto europeo qualit\u00e0 della giustizia <a href=\"https:\/\/rm.coe.int\/rapport-avec-couv-18-09-2018-en\/16808def9c\">https:\/\/rm.coe.int\/rapport-avec-couv-18-09-2018-en\/16808def9c<\/a><\/p>\n<p>(2) Dati Ministero della Giustizia <a href=\"https:\/\/www.giustizia.it\/giustizia\/it\/mg_1_14_1.page?contentId=SST1287132&amp;previsiousPage=mg_2_9_13\">https:\/\/www.giustizia.it\/giustizia\/it\/mg_1_14_1.page?contentId=SST1287132&amp;previsiousPage=mg_2_9_13<\/a><\/p>\n<hr \/>\n<p>Rivista scientifica digitale mensile (e-magazine) pubblicata in Legnano dal 2013 &#8211; Direttore: Claudio Melillo &#8211; Direttore Responsabile: Serena Giglio &#8211; Coordinatore: Pierpaolo Grignani &#8211; Responsabile di Redazione: Marco Schiariti<br \/>\na cura del Centro Studi di Economia e Diritto \u2013 Ce.S.E.D. Via Padova, 5 \u2013 20025 Legnano (MI) \u2013 C.F. 92044830153 \u2013 ISSN 2282-3964 Testata registrata presso il Tribunale di Milano al n. 92 del 26 marzo 2013<br \/>\nContattaci: redazione@economiaediritto.it<br \/>\nLe foto presenti sul sito sono state prese in parte dal web, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori fossero contrari alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo. In tal caso provvederemo prontamente alla rimozione.<br \/>\nSeguici anche su <strong><a href=\"https:\/\/t.me\/economiaedirittonews\">Telegram<\/a><\/strong>, <a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/company\/economiaediritto-it\"><strong>LinkedIn<\/strong><\/a> e <strong><a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/economiaediritto\/\">Facebook<\/a><\/strong>!<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La macchina della giustizia italiana si sa non gode di ottima salute, e l\u2019idea di una riforma dell\u2019intero sistema giudiziario \u00e8 sempre dietro l\u2019angolo. La durata dei processi va ben <\/p>\n","protected":false},"author":1846,"featured_media":9502,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_bbp_topic_count":0,"_bbp_reply_count":0,"_bbp_total_topic_count":0,"_bbp_total_reply_count":0,"_bbp_voice_count":0,"_bbp_anonymous_reply_count":0,"_bbp_topic_count_hidden":0,"_bbp_reply_count_hidden":0,"_bbp_forum_subforum_count":0,"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","enabled":false},"version":2}},"categories":[793,19,21,2475,2,38,22,25,39,11,1837,1812,29,1590,31,32,2429,40,37,5,2533,1,2297,41,51,6,781],"tags":[],"class_list":["post-9492","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-alta-formazione-2","category-altri-esperti","category-avvocati","category-case-studies","category-centro-studi-economia-e-diritto-ce-s-e-d","category-rassegna-di-giurisprudenza-civile","category-civilisti","category-consulenti-del-lavoro","category-rassegna-di-giurisprudenza-costituzionale","category-rubriche-giuridiche","category-diritto-bancario","category-diritto-costituzionale","category-diritto-del-lavoro","category-diritto-penale","category-diritto-penale-dimpresa","category-diritto-privato-delleconomia","category-diritto-ue","category-rassegna-di-giurisprudenza-europea","category-rassegna-di-giurisprudenza","category-fascicoli","category-n-101-10-2021","category-news","category-notizie","category-rassegna-di-giurisprudenza-penale","category-penalisti","category-network-ed","category-professionisti"],"translation":{"provider":"WPGlobus","version":"3.0.2","language":"es","enabled_languages":["it","en","es"],"languages":{"it":{"title":true,"content":true,"excerpt":false},"en":{"title":false,"content":false,"excerpt":false},"es":{"title":false,"content":false,"excerpt":false}}},"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.economiaediritto.it\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/High_court_of_Australia_-_court_2.jpeg?fit=1600%2C1200&ssl=1","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p9CRXF-2t6","jetpack_likes_enabled":true,"jetpack-related-posts":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9492","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1846"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9492"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9492\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":9494,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9492\/revisions\/9494"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/9502"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9492"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=9492"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=9492"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}