{"id":9554,"date":"2021-12-21T16:47:10","date_gmt":"2021-12-21T15:47:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=9554"},"modified":"2021-12-21T16:47:10","modified_gmt":"2021-12-21T15:47:10","slug":"il-sistema-di-prevenzione-della-crisi-dimpresa-analogie-e-differenze-con-il-modello-231","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/il-sistema-di-prevenzione-della-crisi-dimpresa-analogie-e-differenze-con-il-modello-231\/","title":{"rendered":"Il sistema di prevenzione della crisi d\u2019impresa: analogie e differenze con il modello 231"},"content":{"rendered":"<p><strong><em>Abstract<\/em><\/strong><\/p>\n<p><em>L\u2019oggetto della presente riflessione riguarda il rapporto fra il nuovo sistema di prevenzione della crisi d\u2019impresa, fondato sugli \u201cadeguati assetti organizzativi\u201d, di cui all\u2019art. 2086 comma secondo c.c., e la compliance 231, ed in particolare con i modelli organizzativi di gestione e controllo.<\/em><\/p>\n<p><strong>Premessa: uno sguardo d\u2019insieme<\/strong><\/p>\n<p>Per effetto del D.L. 118\/2021 recante\u00a0<strong>misure urgenti in materia di crisi d&#8217;impresa e di risanamento aziendale<\/strong>, nonch\u00e9 ulteriori misure urgenti in materia di giustizia (convertito in L. 21 ottobre 2021 n. 147) le norme riguardanti le procedure di allerta e di composizione della crisi introdotte dal \u201cCodice della crisi d\u2019impresa e dell\u2019insolvenza\u201d entreranno in vigore in data 31 dicembre 2023. Le restanti norme, invece, in data 16 maggio 2022, ad eccezione di quelle modificative il codice civile, gi\u00e0 entrate in vigore in data 16 marzo 2019.<\/p>\n<p>Trattasi dell\u2019ennesima proroga, dopo i precedenti del Decreto Cura Italia e del Decreto Liquidit\u00e0, giustificata dal contesto emergenziale in atto.<\/p>\n<p>Come noto, il D.Lgs. 14\/2019, cd. \u201cCodice della crisi d\u2019impresa e dell\u2019insolvenza\u201d (da ora in avanti, CCII) in attuazione della Legge 19 ottobre 2017, n. 155, ha inteso riformare la normativa concorsuale introducendo istituti finalizzati al mantenimento e al recupero della continuit\u00e0 aziendale, cd. \u201c<em>going concern\u201d<\/em>, con il duplice auspicato effetto di tutela degli <em>stakeholders<\/em>, da un lato, e di superare lo stigma sociale ai danni dell\u2019imprenditore che versi in uno stato di difficolt\u00e0, dall\u2019altro. A tal riguardo, si inserisce la scelta lessicale del Legislatore di eliminare il termine \u201cfallimento\u201d, per indicare la procedura concorsuale dell\u2019imprenditore in stato di insolvenza irreversibile, e di sostituirlo con \u201cliquidazione giudiziale\u201d.<\/p>\n<p>Per comprendere il concetto di \u201ccrisi\u201d, il CCII riporta una definizione all\u2019art. 2, c.1 lett. a), intendendola quale <em>&lt;&lt;stato di difficolt\u00e0 economico-finanziaria che rende probabile l\u2019insolvenza del debitore <\/em>[ovvero] <em>si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate&gt;&gt;<\/em>. Tale stato si differenzia a livello temporale, in quanto precedente, e per intensit\u00e0, in quanto reversibile, dall\u2019 \u201cinsolvenza\u201d, ovvero lo stato di decozione del debitore che non riesce pi\u00f9 ad adempiere alle proprie obbligazioni.<\/p>\n<p>In linea con questa ratio, il CCII delinea un <strong>sistema preventivo di rilevazione della crisi<a href=\"#_edn1\" name=\"_ednref1\">[i]<\/a><\/strong>, al ricorrere di indicatori della crisi, introducendo:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>doveri per il debitore<\/strong> sia imprenditore individuale che collettivo, al fine di individuare misure idonee per rilevare tempestivamente lo stato di crisi e per farvi fronte;<\/li>\n<li><strong>strumenti di allerta<\/strong>, interna ed esterna all\u2019impresa, in capo a <strong>soggetti obbligati<\/strong> \u2013 sindaci e revisori o creditori pubblici qualificati &#8211; \u00a0mediante segnalazione al debitore-imprenditore dei primi sintomi della crisi;<\/li>\n<li><strong>procedura di composizione<\/strong> <strong>della crisi<\/strong> di natura stragiudiziale dinanzi a organi terzi \u2013 OCRI o OCC &#8211; attivabile dal debitore o dai soggetti obbligati in caso di inerzia dell\u2019amministratore, senza il coinvolgimento dei creditori e finalizzata alla riorganizzazione dell\u2019attivit\u00e0 imprenditoriale. Da questa procedura si distingue la <strong>composizione assistita della crisi<\/strong>, attivabile dal solo debitore, che ha ad oggetto una trattativa con i creditori mediata dall\u2019organo terzo, e la nuova <strong>composizione negoziata della crisi<\/strong>, introdotta dall\u2019art. 2 del D.L. 118\/2021 ed in vigore dal 15 novembre 2021.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Gli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili<\/strong><\/p>\n<p>Il CCI, tra le varie modifiche al codice civile immediatamente applicabili, all\u2019art. 375 prevede la nuova rubrica dell\u2019art. 2086 c.c., da <em>\u201cdirezione e gerarchia dell\u2019impresa\u201d<\/em> a <em>\u201cgestione dell\u2019impresa\u201d<\/em>, con ci\u00f2 rimarcando l\u2019intento di valorizzare una sana e prudente <em>Corporate Governance<\/em>. Inoltre, introduce al medesimo articolo della disposizione civilistica il seguente comma: <em>&lt;&lt;l\u2019imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell\u2019impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell\u2019impresa e della perdita della continuit\u00e0 aziendale, nonch\u00e9 di attivarsi senza indugio per l\u2019adozione e l\u2019attuazione di uno degli strumenti previsti dall\u2019ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuit\u00e0 aziendale&gt;&gt;. <\/em>La norma in esame riprende il contenuto del dovere generale di cui all\u2019art. 3 del CCII che \u00e8 stato gi\u00e0 anticipato. Il combinato disposto dell\u2019art. 375 con gli artt. 377, 378, 379 del CCII (riguardanti rispettivamente il dovere in capo agli amministratori di dotare l\u2019impresa di adeguati assetti organizzativi, la responsabilit\u00e0 degli amministratori nei confronti dei creditori sociali, nonch\u00e9 la nomina dell\u2019organo di controllo) permette di fondare un minimo comune denominatore nella prevenzione all\u2019insorgere della crisi d\u2019impresa.<\/p>\n<p>Tali norme sono propedeutiche agli strumenti di allerta e all\u2019obbligo di segnalazione da parte dei soggetti delegati, nonch\u00e9 dell\u2019organo di controllo all\u2019amministratore in presenza di segnali di instabilit\u00e0 transitoria che in chiave prognostica possano portare all\u2019insolvenza. La tempestiva attivazione dell\u2019organo amministrativo permetterebbe al debitore di beneficiare delle misure premiali previste all\u2019art. 25 del CCII, ed in particolare della causa di non punibilit\u00e0, laddove il danno cagionato sia di speciale tenuit\u00e0, e dell\u2019attenuante speciale ad effetto speciale, quando, fuori dall\u2019ipotesi di danno di speciale tenuit\u00e0, siano soddisfatti entrambi i seguenti requisiti: a) danno non superiore a 2 milioni di euro e b) valore dell\u2019attivo, prima dell\u2019apertura della procedura concorsuale, pari almeno ad un quinto dei debiti chirografari.<\/p>\n<p><strong>Il sistema di prevenzione della crisi del CCI e il Sistema 231: due facce dello stesso rischio di impresa<\/strong><\/p>\n<p>Alla luce delle novit\u00e0 introdotte, la logica che informa il CCII \u00e8 di natura preventiva, volta ad attivare il debitore &#8211; rectius l\u2019amministratore \u2013 al fine di superare la momentanea crisi e scongiurare il dissesto irreversibile.<\/p>\n<p>Il rischio di impresa \u00e8 connaturato all\u2019attivit\u00e0 imprenditoriale e preordinato alle possibili declinazioni che l\u2019impresa assume, secondo \u201c<em>natura<\/em> e <em>dimensione\u201d<\/em>, e ci\u00f2 giustifica il dovere per l\u2019organismo collettivo e societario di dotarsi di un assetto organizzativo &#8211; per capire chi fa cosa, amministrativo \u2013 per capire di decide cosa, e contabile \u2013 per capire come vengono impiegate le risorse.<\/p>\n<p>Un filo logico che si lega <em>prima facie <\/em>al \u201c<em>Sistema\u201d <\/em>di cui al D.Lgs. n. 231\/2001. Un <em>\u201cSistema\u201d<\/em> pensato per perseguire i \u201c<em>white collars crimes\u201d<\/em> con l\u2019introduzione nell\u2019ordinamento interno, a seguito di istanze sovranazionali e comunitarie, di una responsabilit\u00e0 da reato dell\u2019ente compiuto da soggetti inseriti nel contesto pluripersonale per il suo interesse o vantaggio. L\u2019irresponsabilit\u00e0 organizzata, che in passato aveva consentito il proliferare di condotte criminose all\u2019interno dell\u2019ente pur rimanendo impunite, diviene obiettivo di contrasto attraverso principi di trasparenza, tracciabilit\u00e0 e diversificazione delle funzioni ed una \u201c<em>Corporate Culture\u201d<\/em> ispirata alla legalit\u00e0.<\/p>\n<p>L\u2019ente, quindi, non risponde per il verificarsi dell\u2019evento-reato, ma per non essersi allertato, per mezzo dei propri apicali, nell\u2019adottare e attuare idonee misure organizzative volte al prevenire o ridurre il rischio di reato. Questa inerzia giustifica l\u2019imputazione anche a carico dell\u2019ente di una responsabilit\u00e0 aggiuntiva rispetto al fatto commesso dalla persona fisica, pur con un duplice e differente grado di onere probatorio a seconda che il reato sia commesso dal soggetto apicale, invero pi\u00f9 stringente, o dal soggetto dipendente.<\/p>\n<p>Il \u201c<em>modello organizzativo di gestione e controllo\u201d<\/em> (d\u2019ora in avanti, <em>modello 231<\/em>), pertanto, acquisisce una funzione esimente laddove adottato secondo un approccio basato sul \u201c<em>risk management\u201d <\/em>e \u201c<em>risk assessment\u201d <\/em>nonch\u00e9 attuato e aggiornato di volta in volta sussistano variazioni normative, di assetto societario, o fatti che possono indurre al verificarsi dell\u2019evento-reato, e soggetto al controllo di un <em>Organismo Indipendente di Vigilanza<\/em>.<\/p>\n<p>In particolare, il <em>modello 231<\/em>, come per gli <em>adeguati assetti organizzativi <\/em>del CCI, dovr\u00e0 adattarsi al contesto particolare dell\u2019ente, e rispettare il contenuto dettato dall\u2019art. 6, c. 2 del D.Lgs. 231\/2001, a differenza dell\u2019art. 2086 cc. che non prevede misure specifiche ma rimane di portata generale, ovvero:<\/p>\n<ul>\n<li><em>&lt;&lt;individuare le attivit\u00e0 nel cui ambito possono essere commessi reati&gt;&gt;<\/em>, il cd. <em>\u201crisk assessment\u201d<\/em>;<\/li>\n<li><em>&lt;&lt;prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l\u2019attuazione delle decisioni dell\u2019ente in relazione ai reati da prevenire&gt;&gt;, <\/em>il protocollo dovr\u00e0 formalizzare il processo decisionale aziendale secondo la tracciabilit\u00e0 delle scelte aziendali e della segregazione delle funzioni;<\/li>\n<li><em>&lt;&lt;individuare modalit\u00e0 di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati&gt;&gt;<\/em>, secondo i principi di trasparenza, chiarezza e completezza delle scritture contabili;<\/li>\n<li><em>&lt;&lt;prevedere obblighi di informazione nei confronti dell\u2019organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l\u2019osservanza dei modelli&gt;&gt;<\/em> per garantire l\u2019effettivit\u00e0 e l\u2019efficacia del controllo autonomo, indipendente, professionale, imparziale e continuo dell\u2019OIV;<\/li>\n<li><em>&lt;&lt;introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello&gt;&gt;<\/em>, al fine di rendere effettivo il rispetto del modello stesso all\u2019interno \u00a0della s<\/li>\n<li>il modello, infine, dovr\u00e0 prevedere norme a tutela dei soggetti che effettuano segnalazioni di illeciti, cd. <em>\u201cwhistleblowing\u201d<\/em>.<\/li>\n<\/ul>\n<p>\u00c8 indubbio che il \u201c<em>risk approach\u201d<\/em> richiesto dal CCII attraverso l\u2019obbligo per l\u2019amministratore di dotare l\u2019organismo collettivo di <em>adeguati assetti <\/em>sia paragonabile al <em>modello 231<a href=\"#_edn2\" name=\"_ednref2\"><strong>[ii]<\/strong><\/a><\/em>.<\/p>\n<p>A confermare il legame fra i due sistemi di prevenzione, \u00e8 la circostanza che la violazione da parte degli organi societari degli strumenti di allerta e di segnalazione possono in linea teorica integrare <em>direttamente<\/em> fatti previsti come reato presupposto della responsabilit\u00e0 dell\u2019ente, come le ipotesi di <em>\u201cimpedito controllo\u201d<\/em> di cui all\u2019art. 2625 c.c. e di <em>\u201costacolo all\u2019esercizio delle funzioni delle autorit\u00e0 pubbliche di vigilanza\u201d<\/em> di cui all\u2019art. 2638 c.c., rilevanti ai fini del Decreto 231 all\u2019art. 25-<em>ter<\/em>.<\/p>\n<p>E ancora, nel <em>modello 231 <\/em>ed in particolare nella parte speciale sarebbero (o dovrebbero essere) gi\u00e0 disciplinate le misure idonee a contrastare fatti che <em>indirettamente<\/em> rappresentano comportamenti contrari alla \u201c<em>good fairness\u201d <\/em>societaria che determinano uno squilibrio economico-finanziario (ad esempio i reati tributari rappresentano, da un lato, un tipico esempio di <em>Corporate crime<\/em>, dall\u2019altro un segnale di cattiva gestione e possibile crisi dell\u2019impresa incapace di far fronte ai debiti con l\u2019Erario).<\/p>\n<p>Permangono tuttavia differenze tra i due sistemi di prevenzione. Invero:<\/p>\n<ul>\n<li>la natura del <em>modello 231<\/em> costituisce una facolt\u00e0 per il soggetto pluripersonale che pu\u00f2 decidere di adottarlo o meno. Al pi\u00f9, esso rappresenta un onere, alla luce della sua efficacia esimente o attenuante. Viceversa, il CCII introduce un obbligo per l\u2019amministratore di curare la <em>Corporate Governance <\/em>con gli <em>adeguati assetti<\/em> <em>organizzativi, amministrativi e contabili<\/em>;<\/li>\n<li>il fine ultimo del <em>modello 231 <\/em>\u00e8 scongiurare il rischio da reati presupposto per la responsabilit\u00e0 a carico dell\u2019ente, contenuti agli artt. 24 e ss. del Decreto 231. Il sistema di prevenzione di cui al CCI \u00e8 finalizzato ad intercettare e superare la crisi d\u2019impresa;<\/li>\n<li>la platea dei destinatari del D.Lgs. 231\/2001, e quindi dei soggetti che possono dotarsi di un <em>modello 231<\/em>, \u00e8 pi\u00f9 ampia rispetto al sistema di prevenzione della crisi di impresa, in quanto gli strumenti di prevenzione della crisi di impresa non si applicano alle grandi imprese, alle societ\u00e0 con azioni quotate in mercati regolamentati, o diffuse fra il pubblico in misura rilevante e agli intermediari finanziari, bancari e assicurativi;<\/li>\n<li>come anticipato, se il D.Lgs. 231\/2001 indica, seppure in termini generali il contenuto del <em>modello 231<\/em>, che comunque deve adeguarsi al contesto particolare di operativit\u00e0 dell\u2019ente, l\u2019art. 2086 c.c. introduce un obbligo a carico dell\u2019amministratore la cui esecuzione \u00e8 in forma libera. In altri termini, e in linea con il principio di libert\u00e0 economica, l\u2019amministratore pu\u00f2 scegliere le modalit\u00e0 per attuare gli assetti adeguati ad una sana <em>Corporate Governance<\/em>.<\/li>\n<li>infine, il sistema di prevenzione della crisi non contempla il controllo da parte di un soggetto terzo, quale l\u2019OIV, come avviene per la vigilanza sul <em>modello 231<\/em>, ma da parte dell\u2019organo di controllo apicale o di revisori. Per le imprese di minore dimensione il Decreto 231 prevede la possibilit\u00e0 di affidare le funzioni dell\u2019OIV in capo all\u2019organo dirigente, pur non senza critiche in termini di potenziale conflitto di interesse. Inoltre, se \u00e8 vero che per le societ\u00e0 di capitali le stesse funzioni possono essere affidati al collegio sindacale \u2013 al sindacato di sorveglianza o al comitato di gestione, a seconda del modello dualistico o monistico adottato dall\u2019impresa \u2013 la Dottrina maggioritaria<a href=\"#_edn3\" name=\"_ednref3\">[iii]<\/a> ritiene che l\u2019organo interno di controllo non possa sostituirsi interamente all\u2019OIV.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Conclusione: la possibile integrazione del modello 231 con il sistema di prevenzione della crisi<\/strong><\/p>\n<p>Ferme restando le differenze fra i due istituti, non pu\u00f2 dubitarsi che il <em>modello 231<\/em> per gli enti che lo abbiano gi\u00e0 adottato, come segnalato in Dottrina, in virt\u00f9 della sua esperienza ventennale e del consolidamento di prassi e spunti ermeneutici, rappresenti un punto di partenza solido per la predisposizione dei sistemi di prevenzione introdotti dal CCI.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 garantirebbe una <em>Compliance <\/em>integrata che guardi ai fatti societari in maniera interdipendente, ed in sostanza, in chiave di opportunit\u00e0 e crescita per l\u2019impresa e non di mero costo burocratico.<\/p>\n<p>Per gli enti che non sono dotati di un <em>modello 231<\/em>, permane il dovere di adeguarsi al CCII con la predisposizione di un contesto societario che favorisca il flusso di informazioni verso l\u2019organo decisorio, l\u2019assenza di conflitti di interessi dell\u2019organo di controllo, e la trasparenza della funzione contabile.<\/p>\n<p><em>(A cura di Pierangelo Friolo)<\/em><\/p>\n<p><strong>RIFERIMENTI<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"#_ednref1\" name=\"_edn1\">[i]<\/a> Per approfondimento del D.Lgs. 14\/2019, Giorgetti M. (2019), <em>Codice della crisi d\u2019impresa e dell\u2019insolvenza. Commento al Decreto Legislativo 12 Gennaio 2019, n. 14, <\/em>Pisa, Pacini Giuridica.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref2\" name=\"_edn2\">[ii]<\/a> Si segnala a tal riguardo, De Luca R. (2021), <em>Prevenzione della crisi e compliance 231: binomio irrinunciabile per la goverance d\u2019impresa<\/em>, in Giurisprudenza Penale Web, 1-bis.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref3\" name=\"_edn3\">[iii]<\/a> <em>Ex multis<\/em>, Colombo C. (2019), <em>I soggetti<\/em>, in Rampioni R. (a cura di), <em>Manuale\u00a0Diritto penale dell\u2019economia<\/em>, Torino, Giappichelli.<\/p>\n<hr \/>\n<p>Rivista scientifica digitale mensile (e-magazine) pubblicata in Legnano dal 2013 &#8211; Direttore: Claudio Melillo &#8211; Direttore Responsabile: Serena Giglio &#8211; Coordinatore: Pierpaolo Grignani &#8211; Responsabile di Redazione: Marco Schiariti<br \/>\na cura del Centro Studi di Economia e Diritto \u2013 Ce.S.E.D. Via Padova, 5 \u2013 20025 Legnano (MI) \u2013 C.F. 92044830153 \u2013 ISSN 2282-3964 Testata registrata presso il Tribunale di Milano al n. 92 del 26 marzo 2013<br \/>\nContattaci: redazione@economiaediritto.it<br \/>\nLe foto presenti sul sito sono state prese in parte dal web, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori fossero contrari alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo. 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