{"id":9561,"date":"2021-12-30T12:35:42","date_gmt":"2021-12-30T11:35:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=9561"},"modified":"2021-12-30T12:35:42","modified_gmt":"2021-12-30T11:35:42","slug":"la-rassegna-stampa-giuridica-di-economia-diritto-dicembre-2021","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/la-rassegna-stampa-giuridica-di-economia-diritto-dicembre-2021\/","title":{"rendered":"La rassegna stampa giuridica di Economia &#038; Diritto &#8211; Dicembre 2021"},"content":{"rendered":"<p><strong>Corte di Cassazione Sezioni Unite\u00a0<a href=\"https:\/\/www.lavorofisco.it\/docs\/Cassazione-sentenza-40543-2021-salva-la-notifica-del-fisco-se-atto-e-consegnato-al-messo-notificatore.pdf\">sentenza n. 40543 del 17 dicembre 2021<\/a><\/strong><\/p>\n<p>\u201c va, quindi, enunciato il seguente principio di diritto: \u00ab In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e agli effetti di questa sull&#8217;osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi di imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall&#8217;art.60 del d.P.R. 29 settembre 1973 n.600, trova sempre applicazione, a ci\u00f2 non ostando n\u00e9 la peculiare natura recettizia di tali atti n\u00e9 la qualit\u00e0 del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui \u00e8 assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l&#8217;ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell&#8217;atto e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente&gt;&gt;\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Corte di Cassazione con l\u2019<a href=\"https:\/\/www.lavorofisco.it\/docs\/Cassazione-ordinanza-38757-2021-compenso-degli-amministratori-deducibile-solo-con-preventiva-delibera-assembleare.pdf\">ordinanza n. 38757 del 7 dicembre 2021<\/a>.<\/strong><\/p>\n<p>\u201c9.1 La ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato l&#8217;indeducibilit\u00e0 dei compensi per gli amministratori per l&#8217;anno d&#8217;imposta in esame per difetto d&#8217;inerenza, in quanto non previamente approvati da delibera dell&#8217;assemblea. Assume che impropriamente la sentenza impugnata ha richiamato a supporto del proprio convincimento la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte, n. 21993 del 29 agosto 2008, che riguarda fattispecie anteriore alla riforma del diritto societario di cui al d. Igs. n. 6 del 2003 che, tra l&#8217;altro, ha eliminato l&#8217;espresso rinvio che l&#8217;art. 2487 cod. civ., ante riforma, operava all&#8217;art. 2389 cod. civ. relativo ai compensi degli amministratori di societ\u00e0 per azioni, secondo cui \u00abi compensi [&#8230;] spettanti ai componenti del consiglio di amministrazione [&#8230;] sono stabiliti all&#8217;atto della nomina o dell&#8217;assemblea\u00bb.<\/p>\n<p>Secondo la ricorrente, pertanto, non contenendo la norma fiscale dell&#8217;art. 95, quinto comma, del d.P.R. n. 917\/1986 (TUIR) alcun riferimento alla previa necessit\u00e0 di deliberazione dell&#8217;assemblea, quanto al compenso degli amministratori, la ripresa a tassazione dei costi riguardanti detti compensi doveva ritenersi illegittima; ci\u00f2 anche in ragione della natura, incontroversa, della societ\u00e0 ricorrente quale societ\u00e0 di capitali a ristretta base partecipativa familiare, identificandosi gli amministratori pressoch\u00e9 in toto con la compagine societaria.<\/p>\n<p>9.2. Questa Corte ha avuto modo di ribadire in pi\u00f9 occasioni il principio espresso dalle Sezioni Unite anche con specifico riferimento a fattispecie relative a compensi di amministratori di societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata non oggetto di previa delibera assembleare e con riferimento al quadro normativo successivo all&#8217;entrata in vigore della riforma del diritto societario del 2003 (si vedano specificamente, al riguardo, Cass. sez. 5, 28 ottobre 2015, n. 21953; Cass. sez. 6-5, ord. 8 giugno 2016, nn. 11779 e 11781; Cass. sez. 6-5, ord. 30 marzo 2017, n. 8210; da ultimo, in tema di societ\u00e0 per azioni, ma con considerazioni che importano l&#8217;estensione del principio quale che sia la forma in cui \u00e8 costituita la societ\u00e0 di capitali, Cass. sez. 5, ord. 3 marzo 2021, n. 5763).<\/p>\n<p>9.3. Si \u00e8 affermato il principio secondo cui \u00ab[i]n tema di redditi d&#8217;impresa, non \u00e8 deducibile, per difetto dei requisiti di certezza e di oggettiva determinabilit\u00e0 del costo di cui all&#8217;art. 109 TUIR, la spesa sostenuta da una societ\u00e0 di capitali per i compensi agli amministratori &#8211; non stabiliti nell&#8217;atto costitutivo &#8211; in mancanza di una esplicita delibera assembleare preventiva, che non pu\u00f2 considerarsi implicita in quella di approvazione del bilancio, n\u00e9 \u00e8 ratificabile successivamente, stante la natura inderogabile degli artt. 2364 e 2389 c.c. (nel teso successivo al d.lgs. n. 6 del 2003)\u00bb. A detto principio va data ulteriore continuit\u00e0.<\/p>\n<p>9.3.1. Specificamente, per quanto riguarda la societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata, il fatto che sia venuto meno l&#8217;espresso rinvio all&#8217;art. 2389 cod. civ., viceversa contenuto nell&#8217;art. 2487 cod. civ. ante riforma, non fa venir meno la necessit\u00e0 di previa delibera\u00a0\u00a0assembleare di determinazione dei compensi, atteso il carattere inderogabile dell&#8217;art. 2389 cod. civ. che, al primo comma, prevede che [i]compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all&#8217;atto della nomina o dall&#8217;assemblea\u00bb.<\/p>\n<p>9.3.2. Che detta disposizione, sebbene dettata riguardo alle societ\u00e0 per azioni, debba intendersi come avente carattere generale inderogabile, applicabile, pur in mancanza, ora, di una norma di rinvio espresso, alle societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata, lo si ricava dal fatto che in quest&#8217;ultimo tipo di societ\u00e0 di capitali non \u00e8 prevista una norma specifica sui compensi agli amministratori, rimandando l&#8217;art. 2475 cod. civ., all&#8217;atto costitutivo, quanto alla disciplina dell&#8217; amministrazione della societ\u00e0, limitandosi il primo comma di detta disposizione a prevedere che \u00ab[s]alvo diversa disposizione dell&#8217;atto costitutivo, l&#8217;amministrazione della societ\u00e0 \u00e8 affidata a uno o pi\u00f9 soci [&#8230;i\u00bb.<\/p>\n<p>9.3.3. L&#8217;atto costitutivo pu\u00f2 dunque prevedere o meno un compenso per gli amministratori, ma, laddove non lo preveda, il raccordo della disposizione civilistica con la norma fiscale di cui all&#8217;art. 95, quinto comma, TUIR, a mente del quale \u00ab[i]compensi spettanti agli amministratori delle societ\u00e0 ed enti di cui all&#8217;art. 73, comma 1, sono deducibili nell&#8217;esercizio in cui sono corrisposti\u00bb, impone che nel caso in cui nulla preveda l&#8217;atto costitutivo, la certezza e\/o determinabilit\u00e0 del costo ai fini della sua inerenza e quindi della sua deducibilit\u00e0 sia previamente determinato dall&#8217;organo assembleare.<\/p>\n<p>9.4. Orbene, nella fattispecie in esame, \u00e8 incontroverso che l&#8217;ultimo statuto, approvato, il 28 dicembre 2000, non oggetto di modifica entro il termine previsto del 30 settembre 2004 per l&#8217;eventuale adeguamento alla citata riforma del diritto societario, all&#8217;art. 21 stabilisce che \u00ab[a]ll&#8217;organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del suo Ufficio. L&#8217;assemblea stabilisce altres\u00ec gli eventuali compensi a lui spettanti a titolo di indennit\u00e0\u00bb.<\/p>\n<p>9.5. \u00c8 pacifico che per l&#8217;anno d&#8217;imposta in oggetto (2006) sia mancata alcuna delibera assembleare di determinazione di compenso per gli amministratori, diversamente, peraltro, di quanto accaduto negli anni precedenti, dal 2001 al 2005, come riferito dall&#8217;Amministrazione finanziaria in controricorso e non contestato dalla societ\u00e0 ricorrente.<\/p>\n<p>9.6. Ne consegue che per l&#8217;anno in esame, in assenza di previa delibera assembleare, non possano ritenersi sussistenti compensi &#8220;spettanti&#8221; agli amministratori, giusta il richiamato art. 95, quinto comma, TUIR, in quanto non predeterminati n\u00e9 nell&#8217;an, n\u00e9 nel quantum, con la conseguenza che i costi ad essi relativi sono privi dei caratteri di certezza e\/o determinabilit\u00e0 che ne consentano la deducibilit\u00e0 ai fini delle imposte sui redditi.<\/p>\n<p>9.7. Neppure \u00e8 idonea a sorreggere la tesi della ricorrente la circostanza che nella fattispecie in oggetto la contribuente sia societ\u00e0 a ristretta base partecipativa familiare, non essendovi puntuale integrale coincidenza tra soci ed amministratori, come dichiarato dalla stessa ricorrente.<\/p>\n<p><em>(Rassegna a cura di Michele Vanadia)<\/em><\/p>\n<hr \/>\n<p>Rivista scientifica digitale mensile (e-magazine) pubblicata in Legnano dal 2013 &#8211; Direttore: Claudio Melillo &#8211; Direttore Responsabile: Serena Giglio &#8211; Coordinatore: Pierpaolo Grignani &#8211; Responsabile di Redazione: Marco Schiariti<br \/>\na cura del Centro Studi di Economia e Diritto \u2013 Ce.S.E.D. Via Padova, 5 \u2013 20025 Legnano (MI) \u2013 C.F. 92044830153 \u2013 ISSN 2282-3964 Testata registrata presso il Tribunale di Milano al n. 92 del 26 marzo 2013<br \/>\nContattaci: redazione@economiaediritto.it<br \/>\nLe foto presenti sul sito sono state prese in parte dal web, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori fossero contrari alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo. 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