{"id":9589,"date":"2022-01-27T13:55:54","date_gmt":"2022-01-27T12:55:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=9589"},"modified":"2022-01-27T13:55:54","modified_gmt":"2022-01-27T12:55:54","slug":"le-assunzioni-presso-le-pa-tra-limiti-di-spesa-esternalizzazioni-ed-internalizzazioni-di-servizi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/le-assunzioni-presso-le-pa-tra-limiti-di-spesa-esternalizzazioni-ed-internalizzazioni-di-servizi\/","title":{"rendered":"Le assunzioni presso le PA: tra limiti di spesa, esternalizzazioni ed internalizzazioni di servizi"},"content":{"rendered":"<p><strong>Premessa: la povert\u00e0 da lavoro.<\/strong><\/p>\n<p>In data 12 luglio 2021 il Presidente dell\u2019Inps Pasquale Tridico ha presentato la \u201c<strong>Relazione annuale 2021<\/strong> \u201d, in cui si d\u00e0 conto dell\u2019attivit\u00e0 assicurata dall\u2019Istituto nell\u2019anno 2020. La relazione espone il quadro delle esigenze previdenziali ed assistenziali a cui \u00e8 stata data risposta e della misura delle stesse,\u00a0 con riferimento ad un esercizio che \u00e8 stato caratterizzato dagli effetti della pandemia da covid-19, indicando gli strumenti di sostegno al reddito che il Paese, attraverso l\u2019Inps, \u00e8 riuscito a mettere in campo per mitigare gli effetti negativi derivanti dalla chiusura dei settori produttivi non essenziali e dalle misure di restringimento alla circolazione delle persone.<\/p>\n<p>Rinviando alla lettura integrale del documento per le interessanti informazioni che vengono riportate, qui si vuole soffermarsi sulla segnalazione dell\u2019aumento<strong> della presenza di \u201cpoveri da lavoro<\/strong>\u201d, identificati come coloro che hanno un lavoro che nell\u2019anno ha consentito di guadagnare meno del 60% del reddito mediano, passando dal 26% del 1990 al 32,4% nel 2017. Questo \u00e8 infatti quanto emerge dai dati riportati nell\u2019allegato al Rapporto, che contiene una sintesi delle ricerche effettuate all\u2019interno del programma Visitinps, come spiega lo stesso Presidente. Viene evidenziato anche l\u2019<strong>aumento del lavoro atipico e del lavoro precario e sottopagato<\/strong> (che comporta, tra l\u2019altro, l\u2019incremento della spesa assistenziale), nell\u2019ambito di un mercato del lavoro caratterizzato da maggiore flessibilit\u00e0, per effetto delle riforme degli ultimi decenni, anche se, come ammette il Presidente, non si hanno informazioni quantitative precise e sistematiche sulla consistenza del fenomeno.\u00a0 A ci\u00f2 si deve aggiungere la <strong>persistenza del lavoro nero<\/strong>, che viene quantificato in oltre tre milioni di lavoratori, le cui retribuzioni vengono sottratte alla contribuzione previdenziale e fiscale, e una cifra ancor pi\u00f9 alta di <strong>inattivi<\/strong>. Trattandosi di problematiche che interessano maggiormente il Sud del paese, viene evidenziata la necessita di ivi concentrare maggiormente investimenti e politiche pubbliche, tra cui la <strong>ripresa delle assunzioni nel pubblico impiego.<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>Lo Stato come Datore di lavoro<\/strong><\/p>\n<p>Lo Stato, inteso in senso lato come amministrazioni centrali e locali, fino a circa 30 anni fa, assicurava ogni settore della propria attivit\u00e0 attraverso personale assunto dall\u2019ente stesso, ma poi anch&#8217;esso si \u00e8 adeguato alle \u00a0logiche di mercato ricercando soluzioni di minore costo del lavoro e di maggiore efficienza. Si \u00e8 cos\u00ec iniziato ad esternalizzare una parte sempre pi\u00f9 consistente delle attivit\u00e0, in un primo momento quelle collaterali, conformandosi all\u2019indicazione generale delle teorie della crescita aziendale circa la necessita di concentrarsi sulle attivit\u00e0 principali, il c.d. \u00a0core business, ma poi l\u2019esternalizzazione ha cominciato a riguardare anche i servizi pubblici oggetto della mission aziendale.<\/p>\n<p>A ci\u00f2 devono aggiungersi le politiche di riduzione della spesa pubblica, che hanno visto nel numero dei dipendenti pubblici una delle prime cause della crescita della stessa.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Le leggi di limitazione della spesa per personale dipendente<\/strong><\/p>\n<p>Le restrizioni alle assunzioni si pu\u00f2 affermare trovino la propria genesi nella \u00a0<strong>legge 24 dicembre 1993, n. 537<\/strong>, che <strong>all\u2019art. 3, comma 5<\/strong>, fece obbligo a tutte le pubbliche amministrazioni\u00a0 di cui all\u2019art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (che poi sarebbe stato assorbito nell\u2019attuale decreto legislativo sul pubblico impiego 30 marzo 2001, n.165), di procedere alla <strong>rideterminazione delle dotazioni organiche<\/strong>, in base alla verifica dei carichi di lavoro, stabilendo \u00a0provvisoriamente la loro consistenza nel personale assunto al 31.08.1993 e a quello per cui erano state avviate le procedure concorsuali; la norma inoltre <strong>limitava, sino al 31.12.1996, <\/strong>\u00a0la sostituzione del personale cessato \u00a0con <strong>nuove assunzioni nella misura del 10%<\/strong> .<\/p>\n<p>Questa legge Finanziaria riflette il momento di particolare turbolenza economico-politica del nostro paese: a partire da febbraio del 1992 erano state avviate le inchieste giudiziarie che avrebbero interessato i vertici dei maggiori partiti, dal P.s.i. alla D.c. e altre forze politiche, l\u2019attentato del 23 maggio dello stesso anno che port\u00f2 alla morte del Giudice Falcone, di sua moglie e della scorta, seguito il 19 luglio da quello che cost\u00f2 la vita al Giudice Borsellino e alla sua scorta. La situazione economico-finanziaria del Paese era disastrosa, tanto che nella seconda met\u00e0 del \u2018 92 ci fu la svalutazione della lira e a seguire l\u2019uscita dallo SME (Serpente Monetario Europeo).<\/p>\n<p>Il livello del debito pubblico, in continua crescita dall\u2019inizio degli anni \u201980, nel \u201990 si attestava sul 95,2%, nel \u201892 era salito al 105,5% e nel \u201893 avrebbe raggiunto quota 115,7%. L\u2019allarme sul livello di debito pubblico incominci\u00f2 a salire in vista dell\u2019incontro di Maastricht nel \u201992, in quanto c\u2019era il rischio di venire esclusi dal processo di unificazione monetaria in corso.<\/p>\n<p>In questa situazione di debito elevato la legge finanziaria del \u201993 fu un&#8217;altra via, ulteriore all\u2019ampio ricorso alle privatizzazioni di banche ed enti pubblici e successiva vendita, attraverso la quale si doveva tagliare la spesa pubblica.<\/p>\n<p>Le misure di rigore furono ulteriormente inasprite con la <strong>legge 23 dicembre 1996, n. 662<\/strong>, che, con l\u2019art. 1, c.45 e ss. \u00a0dispose il <strong>divieto di procedere a qualsiasi tipo di assunzione<\/strong> con la sola esclusione delle categorie protette, <strong>sino al 31.12.1997<\/strong>. \u00a0Il divieto doveva riguardare tutte le pubbliche amministrazioni ma nei commi successivi si ritrovano tutta una serie di esclusioni, dagli enti del SSN, Universit\u00e0, Regioni, Province autonome, a certe condizioni gli Enti Locali, le Forze Armate, ecc. Per gli enti interessati dal divieto, veniva altres\u00ec stabilito che <strong>per gli anni 1998 e 1999 <\/strong>avrebbero potuto procedere a nuove assunzioni <strong>nel limite del 10% dei posti disponibili<\/strong>. Si ribadiva l\u2019onere di provvedere alla rideterminazione delle dotazioni organiche, secondo le indicazioni contenute nella legge 24 dicembre 1993 n. 537, art. 3 comma 5 e, in assenza, si stabiliva che esse dovevano considerarsi provvisoriamente corrispondenti ai posti coperti al 31.08.1996 e a quelli per i quali erano state avviate le procedure concorsuali alla stessa data.<\/p>\n<p>Con la <strong>legge 27 dicembre 1997, n. 449, all\u2019art. \u00a0art 39, \u00a0c.2<\/strong>,\u00a0 si parla esplicitamente di <strong>obiettivo di riduzione complessiva del personale in servizio<\/strong>, stabilendosi che, per le \u00a0amministrazioni\u00a0 dello\u00a0 Stato,\u00a0 anche\u00a0 ad\u00a0 ordinamento autonomo, fatto salvo\u00a0 quanto previsto per il\u00a0 personale della scuola dall&#8217;articolo 40, per il 1998 tale obiettivo doveva essere \u00a0\u00a0in misura non\u00a0 inferiore all&#8217;1%\u00a0 rispetto al 31 dicembre 1997, mentre per l&#8217;anno 1999\u00a0 doveva prodursi una ulteriore riduzione non inferiore allo\u00a0 0,5% rispetto al\u00a0 numero delle\u00a0 unit\u00e0 in\u00a0 servizio al\u00a0 31.12.1998. I commi<strong> 19 e 20 <\/strong>estendevano i principi sulla riduzione delle spese di personale alle Regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, enti Servizio sanitario nazionale, Universit\u00e0, ed enti di ricerca, enti pubblici non economici, mentre per il personale della scuola l\u2019art. 40 disponeva entro la fine del 1999 una riduzione del 3% rispetto a quello rilevato alla fine dell&#8217;anno 1997<em>.\u00a0 <\/em><\/p>\n<p>Da allora in poi, tutte le successive leggi finanziarie conterranno disposizioni volte a produrre ulteriori riduzioni del personale.<\/p>\n<p>La <strong>legge \u00a028\/12\/2001, \u00a0n\u00b0 448, <\/strong>si caratterizza per il fatto che<strong> , <\/strong>\u00a0all\u2019<strong>art. 19, \u00a0<\/strong>\u00a0dispone \u00a0<strong>\u00a0per l\u2019anno 2002<\/strong> un <strong>divieto generalizzato di effettuare assunzioni a tempo indeterminato<\/strong>, valevole per tutte le pubbliche amministrazioni, salvi gli enti locali se rispettosi del piano di stabilita interno per l\u2019anno 2001, con esclusione del comparto scuola, del personale della carriera diplomatica, del personale della magistratura e di quello dell\u2019avvocatura dello Stato; venivano consentite limitate eccezioni per situazioni particolari ivi specificate. La norma disponeva poi, che per ciascuno\u00a0\u00a0 degli\u00a0\u00a0 <strong>anni\u00a0\u00a0 2003 e 2004, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici <\/strong>con organico superiore a 200 unit\u00e0 dovevano realizzare una <strong>riduzione di personale non inferiore all&#8217;1 per cento<\/strong> rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2002, con indicazioni particolari per le Forze armate e i Corpi di polizia nonch\u00e9 per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>La precarizzazione del personale <\/strong><\/p>\n<p>Questi divieti finiscono per incentivare il <strong>ricorso a forme di lavoro flessibili<\/strong>, in particolare Co.co.co e\u00a0 contratti di lavoro a tempo determinato, che generano un ampio <strong>fenomeno di precariato<\/strong>\u00a0 e, inevitabilmente, a seguire, forti pressioni sul sistema politico per interventi di stabilizzazione, per le aspettative createsi soprattutto a causa del susseguirsi di proroghe e rinnovi di questi contratti, \u00a0in uno\u00a0 con l\u2019esigenza di poter godere di sanatorie che evitino di fare tutta la trafila del pubblico concorso. D\u2019altra parte, \u00e8 a dire che in molte situazioni anche le Pubbliche amministrazioni avevano interesse a mantenere questi collaboratori ormai inseriti nell\u2019organizzazione da anni e che magari avevano anche dato buona prova di s\u00e9, incentivati dal fatto di essere precari, con ci\u00f2 confermando l\u2019osservazione che la sicurezza del posto \u00e8 uno dei mali maggiori di una sana gestione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni.<\/p>\n<p>E\u2019 da notare altres\u00ec, che il sopracitato art. 19 della legge 448\/2001, al<strong> comma 7 \u00a0<\/strong>\u00a0<strong>introduceva una sanzione di nullit\u00e0 <\/strong>stabilendo che le\u00a0 assunzioni effettuate in violazione delle disposizioni dell\u2019articolo 19 \u00a0erano nulle di diritto, \u00a0e il<strong> comma 8 <\/strong>faceva\u00a0 carico, a\u00a0 decorrere\u00a0 dall&#8217;anno 2002, <strong>agli organi di revisione contabile degli\u00a0 enti\u00a0 locali<\/strong> di accertare la rispondenza dei documenti di programmazione del fabbisogno di personale\u00a0 al <strong>rispetto del principio di riduzione\u00a0 complessiva della spesa<\/strong>\u00a0 e che eventuali deroghe a tale principio fossero \u00a0analiticamente motivate.<\/p>\n<p>Queste disposizioni rendono evidente che le riduzioni programmate negli anni precedenti non erano state rispettate, quantomeno non in modo generalizzato, come si vedr\u00e0 pi\u00f9 avanti, o non nella misura fissata.<\/p>\n<p>Con la <strong>legge 27 dicembre 2006, n. 296<\/strong>, vi \u00e8 una limitata riapertura alle assunzioni a tempo indeterminato collegate alle cessazioni verificatisi nell\u2019anno precedente (<strong>comma 523), <\/strong>mentre nel contempo si avvia (<strong>comma 526) <\/strong>in grande stile la <strong>politica delle stabilizzazioni<\/strong>, conseguenza di \u00a0tutti\u00a0 gli anni di divieto di assunzione di personale a tempo indeterminato, che avevano prodotto una quota considerevole di lavoratori precari, stabilendosi che in aggiunta \u00a0le\u00a0 amministrazioni\u00a0 potevano procedere, per certe quote di spesa riferita alle cessazioni dell\u2019anno precedente, alla stabilizzazione del\u00a0 rapporto\u00a0 di lavoro del personale, in possesso dei requisiti \u00a0ivi specificati \u00a0<strong>(comma\u00a0 519)<\/strong>. Inoltre, si consentiva (comma<strong> 528) <\/strong>di attuare la conversione in \u00a0\u00a0rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei <strong>contratti di formazione e lavoro<\/strong>, rinviata ancora per effetto della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e da allora prorogati di anno in anno, ovvero in essere alla data del 30 settembre 2006, nel limite dei posti disponibili in organico. Anche per le <strong>collaborazioni coordinate e continuative<\/strong> si avviano processi di conversione, stabilendosi (comma<strong> 529) <\/strong>la riserva di una quota delle assunzioni a tempo determinato, a favore dei soggetti con i quali sono stati stipulati uno o pi\u00f9 dei suddetti contratti, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006.<\/p>\n<p>Anche alle <strong>autonomie regionali e locali <\/strong>\u00e8 riconosciuta (<strong>comma 558) <\/strong>la possibilit\u00e0 di procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni.<\/p>\n<p>Analoga politica di stabilizzazione viene avviata per gli <strong>enti del Servizio sanitario nazionale (comma 565<\/strong>), riconoscendo la possibilit\u00e0 di <strong>trasformare le posizioni di lavoro gi\u00e0 ricoperte da personale precario in posizioni di lavoro dipendente a\u00a0\u00a0 tempo indeterminato. \u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>Effetti delle politiche di restrizioni alle assunzioni<\/strong><\/p>\n<p>Il perdurare sino ad oggi di vincoli alle assunzioni, ha comportato non solo la <strong>contrazione degli organici, <\/strong>ma i corollari ben pi\u00f9 negativi <strong>dell\u2019innalzamento dell\u2019et\u00e0 media<\/strong> dei pubblici dipendenti e la parziale inadeguatezza a far fronte alle sfide derivanti dall\u2019innovazione tecnologica e della globalizzazione.<\/p>\n<p>Anche la <strong>Corte dei conti, sezioni riunite in sede di controllo<\/strong>, nella <strong>relazione sul costo del lavoro pubblico 2020,<\/strong> pubblicata nel luglio 2020, evidenzia che, nel 2018, si \u00e8 registrata una <strong>flessione nel numero di unit\u00e0<\/strong> <strong>impiegate<\/strong>, rispetto al 2010, pari a 2,7 punti percentuali (circa 91.000 unit\u00e0 in meno). Quanto al profilo anagrafico, si \u00e8 registrato un <strong>incremento progressivo dell\u2019et\u00e0 media<\/strong>, posto che nel 2018 l\u2019et\u00e0 media risultava superiore ai 50 anni, mentre nel 2001 corrispondeva a 43,5. Anche la <strong>qualit\u00e0 dei rapporti di lavoro \u00e8<\/strong> <strong>peggiorata,<\/strong> come dimostra il dato del lavoro flessibile che, a fine 2018, contava circa 118.000 unit\u00e0 annue. Sotto il profilo finanziario, il costo del lavoro dipendente nel 2018 si \u00e8 attestato su un valore complessivo pari a 165,9 miliardi (comprendenti anche il personale con lavoro flessibile per 4,2 miliardi). L\u2019aggregato di spesa, riporta la Corte dei conti, continua a mantenersi su un livello inferiore a quello del 2010 (-4,7 miliardi), con una contrazione del 2.8 per cento.<\/p>\n<p>Degna di nota l\u2019osservazione che la \u00a0contrazione\u00a0 non si \u00e8 verificata in modo uniforme nell\u2019ambito della Pubblica amministrazione, in quanto nelle amministrazioni locali \u00a0il numero di dipendenti impiegati \u00e8 diminuito costantemente sino al 2019, mentre presso le Amministrazioni centrali \u00e8 aumentato: nel 2010 i dipendenti pubblici corrispondevano a circa 3.400.0,000, di cui 1.900.000 presso le Amministrazioni centrali e 1.500.000 presso quelle locali, nel 2018 il totale corrispondeva a circa 3.200.000 dipendenti, di cui 1.900.000 presso le amministrazioni centrali e\u00a0 1.300.000 presso quelle locali.<\/p>\n<p>Sempre dalla relazione della Corte dei conti si rileva che anche il confronto con gli occupati nel settore privato evidenzia un calo dei lavoratori del settore pubblico, sceso tra il 2010 e il 2017 dell\u20191,2% (nel 2010 il pubblico assorbiva il 15,6% dei lavoratori dipendenti, nel 2017 questo valore risulta sceso al 14,4%).<\/p>\n<p><strong>A livello europeo<\/strong>, evidenzia la Corte, la spesa per i dipendenti pubblici <strong>si \u00e8 contratta di 9 punti percentuali<\/strong> (di cui 7 in zona euro) e l\u2019Italia ha mantenuto un andamento flettente in linea con questo dato (-9%). A <strong>livello di spesa pro-capite<\/strong>, emerge che nella media europea vi \u00e8 stato un aumento, rilevabile nella maggior parte dei paesi, mentre <strong>in Italia, Grecia e Portogallo, \u00a0<\/strong>detta spesa <strong>si \u00e8 ridotta.<\/strong><\/p>\n<p>Anche nel <strong>Piano di ripresa e resilienza (PNRR<\/strong>), in\u00a0 tema di <strong>riforma della Pubblica Amministrazione<\/strong>, si evidenzia che il blocco del turnover dell\u2019ultimo decennio ha generato una\u00a0 <strong>significativa riduzione del numero dei dipendenti pubblici in Italia, inferiore alla media OCSE<\/strong> ((13,4 per cento dell&#8217;occupazione totale, contro il 17,7 per cento della media OCSE, secondo i dati del 2017), che ha comportato un lento e parziale ricambio generazionale, ad eccezione del comparto scuola, per cui Il 16,3 per cento del totale dei dipendenti pubblici ha pi\u00f9 di 60 anni, mentre soltanto il 4,2 per cento ne ha meno di 30. L\u2019invecchiamento dei dipendenti pubblici avrebbe contribuito a determinare un crescente disallineamento rispetto alle competenze richieste dal nuovo modello economico e produttivo disegnato per le nuove generazioni (digitale, ecologico, inclusivo).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Le esternalizzazioni di servizi<\/strong><\/p>\n<p>Le logiche di riduzione della spesa, oltre ad altre considerazioni legate alla rigidit\u00e0 della gestione delle risorse umane, ingessata tra il constante confronto con le organizzazioni sindacali\u00a0 e \u00a0\u00a0una giungla di diritti e prerogative spesso abusati pi\u00f9 che goduti, hanno favorito politiche di esternalizzazione dei servizi, inizialmente quelli \u00a0pi\u00f9 lontani dal core business delle singole Pubbliche Amministrazioni, con la promessa, non sempre realizzata, \u00a0di erogazioni di servizi pubblici pi\u00f9 efficaci, efficienti nonch\u00e9 economici.<\/p>\n<p>Gi\u00e0 la <strong>legge 7 agosto 1990, n.241<\/strong> \u201cNuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi\u201d, si apriva stabilendo, all\u2019art. 1, comma 1, che \u201cL\u2019attivit\u00e0 amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed \u00e8 retta da <strong>criteri di economicit\u00e0, di efficacia, di imparzialit\u00e0, di pubblicit\u00e0 e di trasparenza\u2026\u201d.<\/strong><\/p>\n<p>Incentivi all\u2019attuazione delle esternalizzazioni si ritrovano nella <strong>legge finanziaria 2002, legge 28.12.2001, n. 448 (finanziaria 2002<\/strong>) agli artt. 24, 29, 32.<\/p>\n<p>Con <strong>l\u2019art. 24, comma 8,<\/strong> si fa carico alle Province, comuni, comunit\u00e0 montane, consorzi di enti locali, di promuovere le \u00a0esternalizzazioni dei servizi \u201c\u2026 al fine di realizzare economie di spesa e migliorare l\u2019efficienza gestionale.\u201d<\/p>\n<p>La spinta alla ricerca prioritaria della economicit\u00e0 \u00e8 chiaramente esplicitata dall\u2019<strong>art. 29,<\/strong> con il quale si autorizzano, in via generale,\u00a0 tutte le pubbliche amministrazioni e gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato, ad <strong>acquistare sul mercato servizi gi\u00e0 prodotti al proprio interno, se pi\u00f9 conveniente,<\/strong> e a costituire, sempre allo stesso scopo, soggetti di \u00a0diritto privato ai quali affidare lo svolgimento di propri servizi o ad affidarli comunque a privati, attraverso gara pubblica o con convenzione Consip.<\/p>\n<p>Il concetto viene cristallizzato anche nel testo unico in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, di cui al <strong>decreto legislativo 165\/2001<\/strong>, quando con la <strong>legge 18.6.2009, n. 69, art. 22, viene inserito l\u2019art. \u00a06-bis,<\/strong> che autorizza le suddette pubbliche amministrazioni ad acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere economie di gestione, e rivedendo di conseguenza, pur se temporaneamente, la dotazione di personale dipendente e le dotazioni dei fondi della contrattazione collettiva.<\/p>\n<p>Il Dipartimento Funzione pubblica ha elaborato un documento\u00a0\u00a0 <strong>\u201cGuida all\u2019esternalizzazione di servizi e attivit\u00e0 strumentali nella pubblica amministrazione\u201d<\/strong>, in cui, tra l\u2019altro, si indicano i \u00a0\u201cbenefici attesi\u201d, \u00a0individuati nella riduzione dei costi e in maggiore qualit\u00e0 dei servizi, derivante dalla specializzazione del fornitore, la possibilit\u00e0 di disporre di professionalit\u00e0 specifiche, l\u2019attenuazione delle logiche burocratiche, \u00a0la maggiore adattabilit\u00e0 all\u2019innovazione tecnologica, l\u2019occasione di disporre di informazioni articolate ed in tempo reale inerenti il servizio.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Effetti delle esternalizzazioni in particolare sul mercato del lavoro<\/strong><\/p>\n<p>Per quanto concerne l\u2019erogazione dei servizi generali, come pulizie, manutenzione, call center, spesso il minor costo si \u00e8 accompagnato ad un servizio meno accurato da un punto di vista qualitativo; questo effetto negativo non si riscontra invece necessariamente nei servizi core business,\u00a0 nei quali comunque devono essere rispettati degli standard qualitativi\u00a0 imprescindibili, anche ad evitare ricadute di responsabilit\u00e0 per il fornitore, pensiamo ad esempio all\u2019erogazione di servizi di assistenza infermieristica o di prestazioni di specialistica sanitaria.<\/p>\n<p>Di <strong>maggior rilievo l\u2019impatto sul fronte del lavoro<\/strong>, perch\u00e9 la ricerca dell\u2019economicit\u00e0, in una con la logica del profitto, hanno creato schiere di lavoratori ingabbiati in forme contrattuali di estrema flessibilit\u00e0, all\u2019interno di categorie di contratti collettivi meno protettivi, come quelli per il personale delle cooperative; ne \u00e8 conseguito non solo la diminuzione del numero di coloro che vengono impiegati, ma anche il costo, in proporzione, \u00e8 diminuito, sia per i limiti retributivi che per il venir meno di istituti di protezione dei lavoratori, che sempre accompagnano le forme di lavoro flessibili, al di l\u00e0 di quanto possa apparire dai contenuti contrattuali.<\/p>\n<p>Occorre poi considerare il cronico ritardo dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, a sua volta causa di mancato puntuale pagamento delle retribuzioni ai dipendenti dei fornitori di servizi.<\/p>\n<p>Ancora, la flessibilit\u00e0 dei rapporti di lavoro \u00e8 accompagnata dalla <strong>instabilit\u00e0 del posto di lavoro,<\/strong> in quanto ad ogni scadenza di appalto, se lo stesso viene aggiudicato ad altra impresa, i lavoratori gi\u00e0 impiegati, o almeno una parte di essi, perdono il posto di lavoro, anche se, per le pubbliche amministrazioni, \u00e8 previsto che i bandi di gara devono contenere specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilit\u00e0 occupazionale del personale impiegato. D\u2019altronde, si tratta di una promozione e non di un obbligo, in quanto, se da una parte mette a disposizione lavoratori gi\u00e0 esperti nello specifico settore nonch\u00e9 per la specifica amministrazione, dall\u2019altro stride con la libert\u00e0 di organizzazione dell\u2019appalto che dev\u2019essere riconosciuta all\u2019imprenditore, in uno con la possibilit\u00e0 di scegliersi i lavoratori. In questo senso,\u00a0 la\u00a0 <strong>sentenza della Terza Sezione del Consiglio di Stato n. 1255 del 2016<\/strong>, con cui \u00e8 stato precisato che\u00a0 la \u201cclausola sociale\u201d deve conformarsi ai principi nazionali e comunitari in materia di libert\u00e0 di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, in modo da non risultare lesiva della concorrenza, scoraggiando la partecipazione alla gara e limitando la platea dei partecipanti, nonch\u00e9 risultare compatibile con l\u2019organizzazione di impresa prescelta dall\u2019imprenditore subentrante; ne consegue che la clausola non comporta alcun obbligo per la nuova impresa aggiudicataria di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata il personale gi\u00e0 utilizzato dalla precedente impresa.<\/p>\n<p>Altre volte, \u00e8 proprio il continuo taglio al ribasso dell\u2019importo di spesa a base d\u2019asta, che non consente l\u2019integrale assunzione dei dipendenti gi\u00e0 occupati, laddove il minor costo che porta all\u2019aggiudicazione comporta il taglio delle ore di lavoro, solitamente accompagnato ad un maggior carico di lavoro per i lavoratori.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Le reinternalizzazioni dei servizi<\/strong><\/p>\n<p>In questo panorama, non ha sortito particolare effetto la previsione <strong>dell\u2019art. 11, c.3, \u00a0del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito in legge 25 giugno 2019, n.\u00a0 60<\/strong>, che autorizza le Regioni ad incrementare la spesa per il personale, per la reinternalizzazione dei servizi a suo tempo esternalizzati, purch\u00e9 l\u2019importo di spesa per il personale non superi quella gi\u00e0 sostenuta per i servizi esternalizzati. Questa norma, che sembrerebbe volta a favorire l\u2019inversione di tendenza, in realt\u00e0, forse, ha come scopo specifico quello di evitare che da tale inversione di processo, derivino oneri maggiori in termini di spesa di personale per le pubbliche finanze. Il legislatore, infatti, ben sapendo che il personale che verr\u00e0 assunto godr\u00e0 di condizioni contrattuali economiche e giuridiche pi\u00f9 favorevoli \u00a0rispetto a quelle in godimento ai lavoratori \u00a0impiegati dall\u2019impresa privata, fa obbligo di limitare la spesa al costo gi\u00e0 sostenuto con l\u2019appalto, con ci\u00f2 comportando\u00a0 la riduzione del numero di operatori\/ore di lavoro da assumere oppure \u00a0la necessit\u00e0 di ridurre la spesa per il lavoro in altri settori aziendali.<\/p>\n<p>Questo perch\u00e9 la reinternalizzazione dei servizi \u00e8 stata avviata, da parte di molte pubbliche amministrazioni, da molti anni: dopo l\u2019euforia delle esternalizzazioni, si \u00e8 preso atto che certi servizi cruciali, come gi\u00e0 detto sopra, quelli che costituiscono il core business della singola amministrazione, e rispetto ai quali vengono valutati, anche da un punto di vista politico, i risultati utili per la popolazione, sono gi\u00e0 stati oggetto di rientro in molte realt\u00e0, primo fra tutti nel settore sanitario.<\/p>\n<p>Quindi, pi\u00f9 che un incentivo all\u2019inversione di tendenza, la norma sopracitata sembra un faro puntato sulla spesa che ne consegue.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Conclusioni<\/strong><\/p>\n<p>Il settore pubblico ha sempre rappresentato il simbolo di lavoro sicuro ancorch\u00e9 non sempre ben retribuito, e questa doppia caratterizzazione, purtroppo, riassume tutta la fragilit\u00e0 della gestione delle risorse umane nel pubblico impiego, perch\u00e9 troppo spesso chi si avvicina ad esso ha come obiettivo primario la stabilit\u00e0, o lo diventa nel corso degli anni quando si vedono sfumare o limitare le possibilit\u00e0 di avanzamento.\u00a0 La stessa dirigenza, quand\u2019anche altamente professionalizzata, nella gestione quotidiana dei servizi pu\u00f2 ritrovarsi sotto scacco dei propri collaboratori, i quali, attraverso la vasta gamma di diritti e prerogative, possono arrivare a condizionare la quantit\u00e0 e qualit\u00e0 dei servizi erogati. Di che armi dispone il dirigente? Oltre alle scarne <strong>ipotesi di licenziamento<\/strong> che, salvo casi eclatanti e in flagrante, non si riesce a documentare adeguatamente, resta l\u2019avvio di un <strong>procedimento disciplinare<\/strong>, che nella maggior parte dei casi il dirigente deve gestirsi da s\u00e9, non sempre avendo le competenze e conoscenze necessarie, ma soprattutto con l\u2019applicazione di <strong>sanzioni non incisive<\/strong>, anche ai fini della progressione economica e di avanzamento di carriera. Per non parlare poi dello <strong>spettro della Corte dei Conti<\/strong>, che sempre alleggia sull\u2019azione dei dirigenti pubblici chiamati a prendere decisioni che possono esporre l\u2019ente a richieste di risarcimenti di danni.\u00a0\u00a0 E cosa \u00e8 cambiato con la <strong>modifica del sistema retributivo<\/strong>, per cui una parte della retribuzione \u00e8 stata legata ai <strong>risultati della produttivit\u00e0<\/strong>? Sono stati messi in piedi complicati meccanismi di valutazione, il pi\u00f9 delle volte per la distribuzione di poche centinaia di euro di retribuzione, a fronte dei conflitti che si possono innescare con il dirigente valutatore e con la necessit\u00e0 per questi di giustificare le proprie decisioni, laddove nel privato, il \u201cpadrone\u201d e il suo incaricato, possono limitarsi a dare applicazione alle regole stabilite pur con il concorso delle organizzazioni sindacali.<\/p>\n<p>In questo momento il <strong>mercato del lavoro privato<\/strong> \u00a0vede il lavoratore in posizione di estrema fragilit\u00e0, non tanto per l\u2019assenza di regole a suo favore, quando per la presenza di innumerevoli deroghe e limitazioni, in nome di <strong>una flessibilit\u00e0 che avrebbe dovuto garantire maggiore occupazione<\/strong>, messa nel nulla da una <strong>globalizzazione senza limiti<\/strong>, che consente al datore di lavoro di spostare le proprie produzioni laddove il costo della manodopera \u00e8 pi\u00f9 basso o di distaccare lavoratori da paesi con una legislazione del lavoro meno tutelante, per andare a operare in altri paesi, distruggendovi il mercato del lavoro pi\u00f9 costoso.<\/p>\n<p>Questa fragilit\u00e0 per\u00f2 non pu\u00f2 essere fronteggiata con un ampliamento della capacit\u00e0 assunzionale delle pubbliche amministrazioni, neanche nelle zone del paese pi\u00f9 disagiate, tanto \u00a0varrebbe aumentare le risorse per il welfare.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 su cui bisogna intervenire \u00e8 la tutela concreta della posizione del lavoratore nel settore privato, a fronte della creazione di un sistema che consenta un riallineamento dei costi quando le condizioni in cui operano i diversi imprenditori consentirebbero di sbaragliare la concorrenza per il minor costo del lavoro. E\u2019 necessario rivedere il concetto di concorrenza, che dovrebbe far riferimento a uguali condizioni di partenza, per differenziare il risultato in base alla minore o maggiore capacit\u00e0 di combinare i fattori produttivi o di intercettare le varie esigenze della clientela e i gradi di soddisfazione dei bisogni,\u00a0 riequilibrando attraverso il sistema di tassazione o l\u2019imposizione di dazi all\u2019entrata, il livello \u00a0dei prezzi altrimenti falsati da condizioni di minor tutela dei lavoratori, cos\u00ec da rendere preferenziale il maggiore investimento \u00a0sulle condizioni di lavoro dei propri collaboratori.<\/p>\n<p><em>(A cura di Valeria Gobin)<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Riferimenti bibliografici<\/strong><\/p>\n<p>. Relazione Annuale del Presidente, XX rapporto Annuale, luglio 2021, in\u00a0 <a href=\"https:\/\/www.inps.it\/dati-ricerche-e-bilanci\/rapporti-annuali\/xx-rapporto-annuale\">https:\/\/www.inps.it\/dati-ricerche-e-bilanci\/rapporti-annuali\/xx-rapporto-annuale<\/a><\/p>\n<p>. Valutare con i dati amministrativi, progetti Visitinps scholars, Allegato al XX rapporto annuale, Luglio 2021, in\u00a0 <a href=\"https:\/\/www.inps.it\/dati-ricerche-e-bilanci\/rapporti-annuali\/xx-rapporto-annuale\">https:\/\/www.inps.it\/dati-ricerche-e-bilanci\/rapporti-annuali\/xx-rapporto-annuale<\/a><\/p>\n<p>. L\u2019innovazione dell\u2019Inps per il rilancio del paese, XX rapporto annuale, luglio 2021, in <a href=\"https:\/\/www.inps.it\/dati-ricerche-e-bilanci\/rapporti-annuali\/xx-rapporto-annuale\">https:\/\/www.inps.it\/dati-ricerche-e-bilanci\/rapporti-annuali\/xx-rapporto-annuale<\/a><\/p>\n<p>. 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Le culture politiche italiane e il Trattato di Maastricht (1992-1994), di Massimo Piermattei, luglio 2011, in\u00a0 <a href=\"https:\/\/www.officinadellastoria.eu\/it\/2011\/07\/20\/le-culture-politiche-italiane-e-il-trattato-di-maastricht-1992-1994\/\">https:\/\/www.officinadellastoria.eu\/it\/2011\/07\/20\/le-culture-politiche-italiane-e-il-trattato-di-maastricht-1992-1994\/<\/a><\/p>\n<p>. Storia del debito pubblico italiano dal 1970, Fondazione Luigi Einaudi, 6 giugno 2018,in<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.fondazioneluigieinaudi.it\/storia-del-debito-pubblico-italiano-dal-1970\/\">https:\/\/www.fondazioneluigieinaudi.it\/storia-del-debito-pubblico-italiano-dal-1970\/<\/a><\/p>\n<p>. Aumentata la spesa per la sanit\u00e0 dopo l\u2019esternalizzazione di molti servizi, di Franco Brugnola, in <a href=\"https:\/\/saluteugualepertuttis.org\/2020\/05\/17\/aumentata-la-spesa-della-sanita-dopo-lesternalizzazione-di-molti-servizi\/\">https:\/\/saluteugualepertuttis.org\/2020\/05\/17\/aumentata-la-spesa-della-sanita-dopo-lesternalizzazione-di-molti-servizi\/<\/a><\/p>\n<p>. Guida all\u2019esternalizzazione di servizi e attivit\u00e0 strumentali\u00a0 nella pubblica amministrazione, Come, Quando e Perch\u00e9 esternalizzare, Dipartimento della Funzione Pubblica, in<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.itala.org\/municipio\/Uffici\/AreaAmministrativa\/Guida_Esternalizzazioni_FINALE.pdf\">http:\/\/www.itala.org\/municipio\/Uffici\/AreaAmministrativa\/Guida_Esternalizzazioni_FINALE.pdf<\/a><\/p>\n<p>. Le esternalizzazioni: l\u2019altro volto dell\u2019austerit\u00e0, di Arianna Tassinari, \/ novembre 2018, in <a href=\"https:\/\/jacobinitalia.it\/5882-2\/\">https:\/\/jacobinitalia.it\/5882-2\/<\/a><\/p>\n<p>. Cerismas, Centro di ricerca e studi per il management, \u201cL\u2019acquisto dei servizi no core nelle aziende private e pubbliche del settore sanitario italiano\u201d, documento a cura di Americo Cicchetti e Alessandra Fiore, in\u00a0 <a href=\"https:\/\/www.sanita24.ilsole24ore.com\/pdf2010\/Sanita2\/_Oggetti_Correlati\/Documenti\/Regioni-e-Aziende\/CERISMAS_RICERCA.pdf?uuid=Abja4gsI\">https:\/\/www.sanita24.ilsole24ore.com\/pdf2010\/Sanita2\/_Oggetti_Correlati\/Documenti\/Regioni-e-Aziende\/CERISMAS_RICERCA.pdf?uuid=Abja4gsI<\/a><\/p>\n<hr \/>\n<p>Rivista scientifica digitale mensile (e-magazine) pubblicata in Legnano dal 2013 &#8211; Direttore: Claudio Melillo &#8211; Direttore Responsabile: Serena Giglio &#8211; Coordinatore: Pierpaolo Grignani &#8211; Responsabile di Redazione: Marco Schiariti<br \/>\na cura del Centro Studi di Economia e Diritto \u2013 Ce.S.E.D. Via Padova, 5 \u2013 20025 Legnano (MI) \u2013 C.F. 92044830153 \u2013 ISSN 2282-3964 Testata registrata presso il Tribunale di Milano al n. 92 del 26 marzo 2013<br \/>\nContattaci: redazione@economiaediritto.it<br \/>\nLe foto presenti sul sito sono state prese in parte dal web, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori fossero contrari alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo. In tal caso provvederemo prontamente alla rimozione.<br \/>\nSeguici anche su <strong><a href=\"https:\/\/t.me\/economiaedirittonews\">Telegram<\/a><\/strong>, <a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/company\/economiaediritto-it\"><strong>LinkedIn<\/strong><\/a> e <strong><a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/economiaediritto\/\">Facebook<\/a><\/strong>!<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Premessa: la povert\u00e0 da lavoro. 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