{"id":9606,"date":"2022-02-26T12:07:20","date_gmt":"2022-02-26T11:07:20","guid":{"rendered":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=9606"},"modified":"2022-02-26T12:21:43","modified_gmt":"2022-02-26T11:21:43","slug":"la-pronuncia-della-corte-di-giustizia-dellunione-europea-sullobbligo-degli-stati-membri-di-riconoscere-il-rapporto-di-filiazione-tra-la-minore-e-le-due-madri","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/la-pronuncia-della-corte-di-giustizia-dellunione-europea-sullobbligo-degli-stati-membri-di-riconoscere-il-rapporto-di-filiazione-tra-la-minore-e-le-due-madri\/","title":{"rendered":"La pronuncia della Corte di Giustizia dell\u2019Unione Europea sull\u2019obbligo degli Stati membri di riconoscere il rapporto di filiazione tra il minore e le due madri."},"content":{"rendered":"<p>Nella recente sentenza del 14 dicembre 2021 resa nel caso C-490\/20 PPU,\u00a0<a href=\"https:\/\/curia.europa.eu\/juris\/document\/document.jsf;jsessionid=9B2190F093F0ADDA0305B9EBE9BE4B11?text=&amp;docid=251201&amp;pageIndex=0&amp;doclang=IT&amp;mode=req&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=212413\"><em>V.M.A.<\/em><\/a>, la Corte di giustizia dell\u2019Unione Europea, Grande Sezione, si \u00e8 espressa sulla portata del diritto di libera circolazione e di soggiorno\u00a0negli Stati membri dell\u2019Unione, con importanti risvolti, anche sul piano del diritto internazionale privato, rispetto alla questione della\u00a0circolazione degli\u00a0<em>status<\/em>\u00a0familiari\u00a0nello spazio giudiziario europeo. \u00a0La Corte per la prima volta \u00e8 stata chiamata ad esprimersi sulla controversa questione del legame di filiazione tra un minore e i propri genitori dello stesso sesso in merito al godimento dei diritti derivanti dalla libera circolazione. I giudici di Lussemburgo hanno, in questo senso, affermato l\u2019obbligo\u00a0degli Stati membri di assicurare il pieno esercizio di tale diritto da parte del\u00a0minore, cittadino europeo. Da questa constatazione ne discende che quest\u2019ultimo debba poter viaggiare con ciascuno dei suoi genitori, non rilevando in alcun modo il legame biologico o giuridico degli stessi con il figlio. Nel diritto di accompagnare il minore, i genitori che detengono una custodia effettiva, debbono poter disporre di un documento che menzioni tale rapporto di filiazione in capo ad entrambi; in pieno concerto a quanto disposto dalla Direttiva 2004\/38\/CE relativa al diritto dei cittadini dell&#8217;Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Con questa rilevante pronuncia la Corte va ad aggiungere un importante tassello non solo alla complessa questione della cittadinanza europea, \u201cinaugurata\u201d con la celebre sentenza\u00a0<em>Zambrano <\/em>resa nella causa C-34\/09, ma introduce indirettamente un monito circa l\u2019obbligo di riconoscimento per gli Stati membri del rapporto di filiazione di coppie omosessuali.<\/p>\n<p>Il rinvio pregiudiziale, disposto dal Tribunale amministrativo di Sofia, Bulgaria, si deve al rifiuto da parte del Comune della citt\u00e0 di rilasciare un certificato di nascita per una minore, nata nel 2019 in Spagna e figlia di due donne, due mamme per lo Stato spagnolo, una cittadina bulgara ed una cittadina britannica. Infatti nel certificato di nascita della bambina, rilasciato dalle competenti autorit\u00e0 spagnole, entrambe le donne sono indicate come \u00abmadre\u00bb. Una delle due donne aveva, appunto, richiesto al distretto di <em>Pancharevo<\/em> (Comune di Sofia) il rilascio di un certificato di nascita, prodromico alla richiesta del documento di identit\u00e0 per la figlia, allegando traduzione in lingua bulgara, legalizzata e autenticata, del relativo estratto del registro dello stato civile di Barcellona. La minore infatti, in virt\u00f9 della legge bulgara sullo <em>ius<\/em> <em>sanguinis, <\/em>sarebbe titolata a ricevere cittadinanza bulgara. La richiesta viene respinta dal Comune poich\u00e9, a sostegno delle argomentazioni dell\u2019amministrazione locale, il modello di atto di nascita impediva di inserire pi\u00f9 di una persona come \u00abmadre\u00bb e la richiedente si era rifiutata di indicare l\u2019identit\u00e0 della madre biologica della bambina.<\/p>\n<p>Il giudice del rinvio ha prospettato, tra i diversi interrogativi, il dubbio se l\u2019eventuale obbligo derivante dal diritto UE imposto alle autorit\u00e0 bulgare relativo al rilascio del documento di identit\u00e0, nell\u2019 ipotesi in esame, potesse pregiudicare l\u2019ordine pubblico e l\u2019identit\u00e0 nazionale della Repubblica di Bulgaria (con riferimento alla nota clausola di identit\u00e0 nazionale di cui all\u2019art. 4, par. 2,\u00a0<a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/?uri=celex%3A12012M%2FTXT\">TUE<\/a>\u00a0), la cui normativa non prevede la possibilit\u00e0 di menzionare in un atto di nascita due genitori dello stesso sesso; e se al contempo il rifiuto in oggetto violerebbe i diritti conferiti a detto cittadino dagli\u00a0artt. 20 e 21\u00a0<a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/?uri=celex%3A12016ME%2FTXT\">TFUE<\/a>, nonch\u00e9 dagli artt. 7, 24 e 45 della\u00a0<a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/?uri=celex%3A12016P%2FTXT\">Carta dei diritti fondamentali dell\u2019Unione europea<\/a>.<\/p>\n<p>Pur cautamente e circoscrivendo la portata delle proprie conclusioni al godimento dei diritti di libera circolazione e soggiorno nel territorio dell\u2019Unione europea, la Corte ha sancito l\u2019obbligo\u00a0degli Stati membri di riconoscere un rapporto di\u00a0filiazione\u00a0tra un minore ed i genitori dello\u00a0stesso sesso, senza alcuna distinzione fra i due, laddove tale legame \u00e8 gi\u00e0 stato legalmente accertato e riconosciuto da un altro Stato membro.<\/p>\n<p>La Corte di giustizia, rigettando l\u2019argomentazione proposta dal giudice bulgaro del rinvio, ricorda che seppur lo <em>status\u00a0<\/em>dei cittadini sia una materia appartenente alla competenza degli Stati nazionali, i quali come si legge nel punto 52\/53 della sentenza sono \u00abliberi di prevedere o meno, nel loro diritto nazionale, il matrimonio tra persone dello stesso sesso e la genitorialit\u00e0 di queste ultime\u00bb, va evidenziato che proprio nell\u2019esercizio di tale competenza gli Stati membri devono rispettare il diritto dell\u2019Unione. Un temperamento che implica l\u2019osservanza del primario diritto umano alla libert\u00e0 di circolazione e soggiorno dei cittadini europei (sui cui si fonda l\u2019art. 21 TFUE e ss.). L\u2019obbligo nascente in capo agli Stati membri dunque deriva unicamente da questo collegamento non rilevando nel merito la questione genitorialit\u00e0 (filiazione da coppia eterosessuale o omosessuale). Ne deriva, specifica la Corte, che gli Stati membri non sono obbligati a prevedere nel loro diritto interno la\u00a0genitorialit\u00e0\u00a0di persone dello stesso sesso o a riconoscere un tale\u00a0rapporto per fini diversi dall\u2019esercizio dei\u00a0diritti derivanti dall\u2019ordinamento dell\u2019Unione. Cos\u00ec definito il ragionamento della Corte esclude che si possa violare l\u2019identit\u00e0 nazionale dello Stato di riferimento o addirittura minacciare l\u2019ordine pubblico (come ipotizzato dal giudice del rinvio). Gli ordinamenti nazionali sono tenuti ad\u00a0astenersi dal limitare\u00a0l\u2019esercizio della libera circolazione delle persone, soprattutto quando una misura restrittiva non possa essere giustificata, confliggendo con la normativa europea; nel caso di specie anche alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell\u2019Unione europea (il diritto al rispetto della vita privata e familiare e il cosiddetto \u201c<em>best interest<\/em>\u201d del minore). Dalle motivazioni della Corte emerge con chiarezza che il soggetto principale a cui deve essere garantita un\u2019adeguata tutela \u00e8 il minore, in quanto il diritto fondamentale al rispetto della vita familiare viene esaminato dalla \u201csua\u201d prospettiva. Questa posizione fornisce occasione di ulteriori riflessioni circa il rapporto tra il principio dell\u2019interesse superiore del minore, le sue origini e la sua\u00a0identit\u00e0 personale.<\/p>\n<p>La Grande Camera esaminando la compatibilit\u00e0 dell\u2019obbligo di riconoscimento dello\u00a0<em>status <\/em>genitoriale, seppure ai soli fini dell\u2019esercizio dei diritti connessi alla cittadinanza europea, con l\u2019art. 4, par. 2, TUE precisa che \u00abla nozione di \u201cordine pubblico\u201d, in quanto giustificazione di una deroga a una libert\u00e0 fondamentale, dev\u2019essere intesa in senso restrittivo, di guisa che la sua portata non pu\u00f2 essere determinata unilateralmente da ciascuno Stato membro senza il controllo delle istituzioni dell\u2019Unione\u00bb (punto 55).<\/p>\n<p>Nel merito della determinazione dello Stato membro competente ad accertare il rapporto di filiazione, la sentenza\u00a0pare orientarsi sul criterio fattuale della residenza del minore: l\u2019obbligo del riconoscimento sussisterebbe nel momento in cui il rapporto sia stato gi\u00e0 giuridicamente accertato dallo Stato membro in cui \u00e8 presente il cittadino europeo ai sensi della Direttiva 2004\/38\/CE. Nel caso di specie vi \u00e8 inoltre coincidenza tra lo Stato membro \u201cospitante\u201d e il luogo di nascita del minore, la Spagna. Lo <em>status <\/em>genitoriale \u00e8 stato acquisito dalle due madri in virt\u00f9 del diritto spagnolo, che ha dunque accertato giuridicamente l\u2019esistenza del rapporto di filiazione e per tale motivo, si legge nella sentenza, \u00abgli altri Stati membri sono obbligati a riconoscere tale documento\u00bb (punto 50).<\/p>\n<p>Quanto detto avviene, si ripete, prescindendo dalla constatazione che i genitori siano di sesso diverso o meno, la condizione di genitore \u00ab\u00e8 stata accertata dallo Stato membro ospitante delle medesime (donne) nel corso di un soggiorno conforme alla Direttiva 2004\/38\/CE [\u2026] \u00e8 pacifico che le autorit\u00e0 spagnole abbiano legalmente accertato l\u2019esistenza di un rapporto di filiazione, biologica o giuridica, tra la bambina e i suoi due genitori\u00bb (punti 46-48).<\/p>\n<p>Infine, sull\u2019argomento, la Corte fa salve le sue conclusioni anche nell\u2019ipotesi in cui la minore non avesse avuto il diritto di vedersi riconosciuta la cittadinanza bulgara per <em>ius sanguinis<\/em>. In tale circostanza, la cittadinanza europea di uno dei genitori sarebbe stata condizione sufficiente per qualificare la minore come discendente di un cittadino dell\u2019Unione ai sensi e per gli effetti della Direttiva 2004\/38\/CE. Stesso ragionamento trova applicazione per il partner cittadino di Stato terzo nel suo <em>status<\/em> di coniuge di cittadino europeo.<\/p>\n<p>Nella sentenza, la Corte parrebbe inoltre rafforzare, seppur indirettamente come precisato, la tutela delle famiglie omogenitoriali valorizzandola nella chiave del diritto al ricongiungimento familiare. A tal riguardo conferma il pensiero giuridico \u201cfiglio\u201d della sentenza <em>Coman<\/em> dove fu riconosciuto il diritto di un cittadino di uno Stato terzo, legalmente unito in matrimonio con un cittadino europeo in uno Stato membro, a vedersi concedere il\u00a0diritto di soggiorno\u00a0per un periodo superiore a tre mesi nello Stato membro di origine del\u00a0coniuge europeo. Ferma restando l\u2019esclusiva competenza dello Stato membro in merito all\u2019<em>an<\/em>\u00a0e al\u00a0<em>quomodo<\/em>\u00a0del riconoscimento della vita familiare omosessuale, sussiste per\u00f2 l\u2019obbligo di assicurare ai minori il pieno godimento dei diritti che discendono dal loro\u00a0<em>status<\/em>\u00a0di cittadini dell\u2019Unione, a partire dalla libera circolazione nel territorio dell\u2019UE.<\/p>\n<p>Giova ricordare che i diritti connessi alla\u00a0cittadinanza europea\u00a0possono essere esercitati anche nei confronti dello Stato membro di cittadinanza, anche nell\u2019ipotesi in cui la persona in questione non abbia mai esercitato il proprio diritto alla libera circolazione. Quest\u2019ultima circostanza pu\u00f2 ricorrere, ad esempio, nel caso in cui il cittadino europeo sia nato in uno Stato membro diverso da quello di cittadinanza che ospita i suoi genitori (caso <a href=\"https:\/\/curia.europa.eu\/juris\/document\/document.jsf?text=&amp;docid=218484&amp;pageIndex=0&amp;doclang=IT&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=1475803\"><em>Bajratari<\/em><\/a>).<\/p>\n<p>Nel <em>leading case<\/em> <em>Zambrano<\/em>, considerato una pietra miliare dello sviluppo progressivo del diritto dell\u2019Unione Europea, secondo la Corte un diniego del diritto di soggiorno al genitore cittadino di un paese terzo, che abbia in carico due minori cittadini di uno Stato dell\u2019Unione, rappresenta un\u2019eccessiva compressione dei diritti di questi ultimi connessi alla cittadinanza dell\u2019Unione. In aggiunta, al soggetto cittadino dello Stato terzo non deve essere nemmeno negato il permesso di lavoro, perch\u00e9 rischierebbe, altrimenti, di non disporre dei mezzi necessari per far fronte alle esigenze e ai bisogni primari del nucleo familiare.<\/p>\n<p>Il significativo avanzamento nella tutela della vita familiare omosessuale nell\u2019ordinamento dell\u2019UE si ha inoltre laddove viene fissato il punto di equilibrio tra salvaguardia dell\u2019identit\u00e0 nazionale e l\u2019istanza di piena effettivit\u00e0 dei diritti fondamentali, a netto favore di quest\u2019ultima. Proprio nella prospettiva di tali prerogative sancite nella Carta UE la pronuncia appare in linea con le recenti iniziative intraprese dalle istituzioni europee quale la\u00a0\u201cStrategia per l\u2019uguaglianza delle persone LGBTIQ 2020-2025\u201d.<\/p>\n<p>La posizione espressa dai giudici di Lussemburgo si inserisce nel contesto delle recenti iniziative di diritto internazionale privato tra cui la possibile proposta di regolamento UE in materia di riconoscimento reciproco della genitorialit\u00e0 tra gli Stati membri su cui sta attualmente\u00a0<a href=\"https:\/\/eapil.org\/2021\/12\/15\/ecs-initiative-on-recognition-of-parenthood-an-update\/\">lavorando<\/a>\u00a0la Commissione europea, nonch\u00e9 al lavoro dell\u2019\u00a0<em>Expert Group on the Parentage\/Surrogacy Project\u00a0<\/em>nell\u2019ambito della Conferenza dell\u2019Aja di diritto internazionale privato. Infatti l\u2019applicazione della legge dello Stato in cui il minore \u00e8 nato (in sentenza) richiama proprio uno degli\u00a0<a href=\"https:\/\/assets.hcch.net\/docs\/a6aa2fd2-5aef-44fa-8088-514e93ae251d.pdf\">approcci emersi<\/a> nell\u2019ambito di questo importante gruppo di lavoro.<\/p>\n<p>Si rilevano da ultimo alcuni\u00a0elementi controversi e di non facile risoluzione. Dovendo inoltre ricordare <em>che giudice del rinvio in Bulgaria dovr\u00e0 applicare la sentenza della Corte di giustizia e la famiglia continuer\u00e0 il processo in Bulgaria. Questo pu\u00f2 significare ulteriori contenziosi come \u00e8 accaduto nel Caso Coman. <\/em><\/p>\n<p>In prima istanza, la questione apparentemente pi\u00f9 spinosa attiene alla determinazione dello Stato membro competente ad accertare e certificare giuridicamente il rapporto di filiazione, potendone ricavare una regola univoca in tal senso. La scelta dello Stato di nascita ai fini dell\u2019individuazione della legge applicabile potrebbe risultare agevole; maggiori difficolt\u00e0 potrebbero sorgere invece se si valorizzasse il criterio della residenza (del minore o dei genitori) in uno Stato membro in base alla normativa europea sulla circolazione ed il soggiorno. A questo punto occorrerebbe definire poi le condizioni in base alle quali la residenza possa considerarsi conforme al diritto dell\u2019Unione e la frazione temporale entro cui occorrer\u00e0 accertare detto requisito.<\/p>\n<p>In seconda istanza il regolamento dovrebbe, inoltre, specificare o imporre la formalizzazione del legame di filiazione in un apposito documento che certifichi il rapporto intercorrente tra genitori e minori ai fini della circolazione del relativo\u00a0<em>status. <\/em>Un\u2019 ipotesi potrebbe essere quella del modello certificatorio sulla falsariga del\u00a0<a href=\"https:\/\/e-justice.europa.eu\/478\/IT\/european_certificate_of_succession\">certificato successorio europeo<\/a>.<\/p>\n<p>Da ultimo potrebbe essere affrontata la questione circa la circolazione di detto certificato, che attesti il rapporto di filiazione, nel caso in cui sia adottato dalle competenti autorit\u00e0 di uno Stato terzo e gi\u00e0 riconosciuto in uno Stato membro dell\u2019Unione europea, nonch\u00e9 la relativa modalit\u00e0 di convalida all\u2019ingresso dello spazio europeo<\/p>\n<p><em>(A cura di Matteo Bassetti)<\/em><\/p>\n<p><u><strong>RIFERIMENTI<\/strong><\/u><\/p>\n<p>D.Gallo, L.Paladini, P.Pustorino, <em>Same-Sex Couples before National, Supranational and International Jurisdictions<\/em>, Spinger, 2016<\/p>\n<p>Morviducci, <em>I diritti dei cittadini europei<\/em>, Giappichelli, 2017<\/p>\n<p>Dimitry Kochenov, <em>Cittadinanza. La promessa di un alchimista<\/em>, Il Mulino, 2020<\/p>\n<p>Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 dicembre 2021, Causa C-490\/20<\/p>\n<p><u>https:\/\/curia.europa.eu\/juris\/liste.jsf?language=it&amp;td=ALL&amp;num=C-490\/20<\/u><\/p>\n<p>Situazioni familiari transfrontaliere &#8211; riconoscimento della genitorialit\u00e0<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/ec.europa.eu\/info\/law\/better-regulation\/have-your-say\/initiatives\/12878-Situazioni-familiari-transfrontaliere-riconoscimento-della-genitorialita_it\">https:\/\/ec.europa.eu\/info\/law\/better-regulation\/have-your-say\/initiatives\/12878-Situazioni-familiari-transfrontaliere-riconoscimento-della-genitorialita_it<\/a><\/p>\n<p>Conclusioni dell\u2019avvocato generale nella causa C-490\/20 V.M.A. \/ Stolichna obshtina, rayon \u201cPancharevo<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/curia.europa.eu\/jcms\/upload\/docs\/application\/pdf\/2021-04\/cp210062it.pdf\">https:\/\/curia.europa.eu\/jcms\/upload\/docs\/application\/pdf\/2021-04\/cp210062it.pdf<\/a><\/p>\n<hr \/>\n<p>Rivista scientifica digitale mensile (e-magazine) pubblicata in Legnano dal 2013 &#8211; Direttore: Claudio Melillo &#8211; Direttore Responsabile: Serena Giglio &#8211; Coordinatore: Pierpaolo Grignani &#8211; Responsabile di Redazione: Marco Schiariti<br \/>\na cura del Centro Studi di Economia e Diritto \u2013 Ce.S.E.D. Via Padova, 5 \u2013 20025 Legnano (MI) \u2013 C.F. 92044830153 \u2013 ISSN 2282-3964 Testata registrata presso il Tribunale di Milano al n. 92 del 26 marzo 2013<br \/>\nContattaci: redazione@economiaediritto.it<br \/>\nLe foto presenti sul sito sono state prese in parte dal web, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori fossero contrari alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo. 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